ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
AI SENSI DELL’ART.8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 e successive
modificazioni ed integrazioni |
INDICE
PARTE
PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
Art.
1 Quadro di riferimento
Art. 2 Livelli di contrattazione
Art. 3 Negoziazione nazionale
Art. 4 Negoziazione regionale
Art. 5 Obiettivi di carattere generale
Art. 6 Strumenti
Art. 7 Ruolo e partecipazione delle organizzazioni sindacali
Art. 8 Struttura del compenso
Art. 9 Aumenti contrattuali
Art. 10 Disposizione contrattuale di garanzia
Art. 11 Entrata in vigore e durata dell’Accordo
PARTE
SECONDA
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Art.
12 Premessa
CAPO I Principi generali
Art.
13 Campo di applicazione
Art. 14 Contenuti demandati alla negoziazione regionale
Art. 15 Graduatoria regionale
Art. 16 Titoli per la formazione delle graduatorie
Art. 17 Incompatibilità
Art. 18 Sospensione del rapporto e dell’attività
convenzionale
Art. 19 Cessazione del rapporto convenzionale
Art. 20 Formazione continua
Art. 21 Diritti sindacali
Art. 22 Rappresentatività sindacale
Art. 23 Comitato aziendale
Art. 24 Comitato regionale
Art. 25 Programmazione e monitoraggio delle attività
Art. 26 Equipes territoriali ed UTAP
Art. 27 Appropriatezza delle cure e dell’uso delle
risorse
Art. 28 Articolazione del compenso
Art. 29 Funzioni della pediatria di famiglia
Art. 30 Responsabilità convenzionali e violazioni.
Collegio arbitrale
Art. 31 Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili
e loro modalità di erogazione
Capo II Rapporto di lavoro
Art.
32 Rapporto ottimale
Art. 33 Copertura degli ambiti territoriali carenti
Art. 34 Instaurazione del rapporto convenzionale
Art. 35 Requisiti e apertura degli studi medici
Art. 36 Sostituzioni
Art. 37 Incarichi provvisori
Art. 38 Massimale di scelte e sue limitazioni
Art. 39 Scelta del pediatra
Art. 40 Revoca e ricusazione della scelta
Art. 41 Revoche d’ufficio
Art. 42 Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici
Art. 43 Elenchi nominativi e variazioni mensili
Art. 44 Compiti del pediatra
Art. 45 Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza
Art. 46 Visite ambulatoriali e domiciliari
Art. 47 Consulto con lo specialista
Art. 48 Rapporti tra il pediatra di libera scelta e l’ospedale
Art. 49 Assistenza farmaceutica e modulario
Art. 50 Richiesta di indagini specialistiche, proposte di
ricovero o di cure termali
Art. 51 Assistenza al bambino con malattia cronica
Art. 52 Forme associative
Art. 53 Interventi socio-assistenziali
Art. 54 Collegamento con i servizi di continuità
assistenziale
Art. 55 Continuità dell’assistenza
Art. 56 Visite occasionali
Art. 57 Libera professione
Art. 58 Trattamento economico
Art. 59 Contributi previdenziali e per l'assicurazione di
malattia
Art. 60 Rapporti tra il pediatra convenzionato e la dirigenza
sanitaria dell’azienda
Art. 61 Attività territoriali programmate
NORME FINALI
NORME
TRANSITORIE
ALLEGATI
PARTE
PRIMA
INQUADRAMENTO GENERALE
Art1
- Quadro di riferimento
- Le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni), le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
della pediatria di famiglia (in seguito Organizzazioni Sindacali) definiscono
le condizioni per il rinnovo dell’Accordo Collettivo nazionale,
come disposto dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il progressivo
accentuarsi dei problemi inerenti alla sostenibilità economica
del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione dei servizi
sanitari offerti, richiede una riprogettazione, seppur parziale, del
sistema delle cure primarie, con particolare attenzione alla valorizzazione
dei servizi territoriali. Esiste la necessità di rispondere in
modo adeguato, etico, deontologico e nuovo alla domanda crescente di
salute, che va valutata e orientata, recuperando i valori e i principi
della legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l’esigenza di
efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un
pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equità,
eguaglianza e compatibilità del sistema socio – sanitario.
- II nuovo
quadro istituzionale, con Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3,
che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato piena potestà
alle Regioni sul piano legislativo e regolamentare in materia di salute,
fatte salve le competenze attribuite dalle norme allo Stato. Il rinnovo
degli AA.CC.NN. deve riuscire a coniugare il nuovo quadro istituzionale
con il rafforzamento del SSN.
- II Piano
Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23 maggio 2003,
nel testo risultante dall’atto di intesa in sede di Conferenza
Unificata Stato - Regioni - Città ed autonomie locali del 15
Aprile 2003, dopo 25 anni dall’entrata in vigore della Legge n.
833 del 1978, pone il problema di un ripensamento della organizzazione
del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto
di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione
socio sanitaria e per il governo dei percorsi assistenziali, a garanzia
dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.
- Particolare
attenzione va riservata alla tematica della tutela della salute dei
soggetti fragili, del bambino, dell’adolescente, dell’anziano
e dei soggetti affetti da patologie croniche degenerative, condizione
che presuppone la definizione, in ambito territoriale, di percorsi,
modalità di integrazione e interazione dei professionisti e uno
stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità
di esigenze e condizioni assistenziali.
- Le Regioni
e le Organizzazioni Sindacali, ribadiscono la validità del Servizio
Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione
fondamentale per la tutela e la promozione della salute. Le innovazioni
necessarie, devono puntare ad adeguare il sistema stesso a rispondere
in modo appropriato ed integrato ai bisogni sanitari dei cittadini.
La convenzione con il singolo pediatra di famiglia tutela e valorizza
il rapporto fiduciario medico - paziente.
- Le Regioni
e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente,
riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo complesso garantisce
la risposta ai bisogni di salute dei cittadini nel rispetto dei principi
etici e ritengono improrogabile avviare una forte innovazione nella
organizzazione e nella gestione del Sistema Sanitario attuando quanto
indicato dal Piano Sanitario Nazionale in ordine al nuovo ruolo del
territorio. È necessario, pertanto, pervenire ad un sistema di
cure primarie integrato a partire dal primo intervento, riservando all’ospedale
il ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.
- Va costruita,
a tal fine, un’organizzazione sanitaria integrata nel territorio
capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed ancor più
efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte
appropriate e di organizzare opportunità di accesso ai servizi
attraverso la costruzione di percorsi assistenziali secondo modalità
che assicurino tempestivamente al cittadino l’ accesso informato
e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.
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Articolo
2 - Livelli di Contrattazione
- L’Accordo
Collettivo Nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo
del sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori.
Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono
destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di
negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
- Il
livello di negoziazione nazionale
recepisce le garanzie per i cittadini ed individua:
a) il ruolo, il coinvolgimento nell’organizzazione e programmazione,
le responsabilità, i criteri di verifica e le garanzie per il
personale sanitario convenzionato;
b) i servizi erogati per assicurare i livelli essenziali di assistenza;
c) la compatibilità economica;
d) la responsabilità delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei
confronti della piena applicazione dell’Accordo.
- Il
livello di negoziazione regionale
definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi
per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del
Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione, incentivazione
e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati.
- Il
livello negoziale aziendale definisce
i progetti e le attività dei pediatri di famiglia necessarie
all’attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione
regionale.
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Articolo
3 - Contrattazione nazionale
- Le Regioni
e le OO.SS. concordano, con la stesura del presente Accordo, che il
livello di negoziazione nazionale, qui rappresentato, definisce:
a) la natura del rapporto di convenzione, così come definito
al successivo art.13;
b) le modalità e la costituzione del rapporto di Convenzione;
c) le incompatibilità;
d)i requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
e) il rapporto ottimale e i massimali di scelta anche in relazione ai
modelli associativi;
f) il ruolo, le funzioni e i compiti dei pediatri di libera scelta,
in relazione alla garanzia del livello essenziale di assistenza delle
cure primarie, quali referenti della salute del bambino e dei bisogni
espressi dalla sua famiglia. Le attività e le prestazioni preventive,
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia
sani, sia con patologie acute e croniche, costituiscono la risposta
clinico-assistenziale, nei diversi momenti dello sviluppo e della crescita,
concorrendo ad assicurare la continuità dell’assistenza
e il necessario supporto e orientamento alle famiglie;
g) modalità e ambiti di esercizio della libera professione;
h) definizione delle modalità di applicazione degli aspetti sanzionatori
e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle penalità
conseguenti fino al venir meno del rapporto di convenzione;
i) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee
guida per l’efficacia e l’appropriatezza, con il concorso
dei soggetti istituzionali e delle parti sociali, al fine di garantire
l’attuazione di programmi intersettoriali, la riduzione dell’ospedalizzazione
non appropriata, la riduzione del rischio di disabilità;
j) criteri e modalità per la regolamentazione dell’accesso,
in relazione alle normative vigenti;
k) criteri della rappresentatività sindacale nazionale, regionale
ed aziendale;
l) funzioni ed obiettivi delle forme associative della pediatria di
famiglia e dei loro elementi costitutivi fondamentali;
m) criteri generali nella gestione della formazione, nei suoi ambiti
principali;
n) entrata in vigore e durata dell’Accordo nazionale;
o) struttura del compenso;
p) cornice generale degli Accordi regionali, con la individuazione degli
ambiti della contrattazione.
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Articolo
4 - Contrattazione regionale
- Le
Regioni e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a definire, entro
e non oltre i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo
collettivo nazionale, le intese regionali contemplate nel presente accordo
per la definizione dei seguenti aspetti specifici:
a) le responsabilità nei rapporti convenzionali, in relazione
agli obiettivi regionali, con le modalità previste dall’articolo
precedente;
b) l’attuazione di quanto indicato dall’art. 6;
c) l’organizzazione della funzione di tutela della popolazione
infantile, concorrendo, con le altre componenti professionali, alla
realizzazione degli obiettivi del programma distrettuale di attività
al fine di garantire la continuità dell’assistenza 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7;
d) definizione delle modalità per garantire la continuità
assistenziale, anche mediante iniziative di associazionismo medico,
in collegamento con lo specifico servizio presente a livello territoriale;
e) le modalità di realizzazione della appropriatezza delle cure,
delle prescrizioni e dell’uso etico delle risorse, l’organizzazione
degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;
f) la modalità di partecipazione dei pediatri di libera scelta
nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e
della responsabilità nell’attuazione dei medesimi;
g) i criteri e le modalità nella organizzazione del sistema informativo
fra operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie
– Regione;
h) l’organizzazione della formazione continua e dell’aggiornamento;
i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei pediatri di
libera scelta a livello regionale;
j) l’attuazione dell’art. 8 comma 2, lettere b, c ed e.
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Articolo
5 - Obiettivi di carattere generale
- Le Regioni
e le Organizzazioni Sindacali, concordano la realizzazione di alcuni
fondamentali obiettivi qual
a) garantire su tutto il territorio nazionale
da parte del sistema sanitario la erogazione ai cittadini dei livelli
essenziali di assistenza (LEA);
b) promuovere la salute dell’infanzia e dell’adolescenza
con particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione
e informazione sanitaria;
c) favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali
a partire dall'assistenza territoriale in raccordo e sinergia con i
diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza;
d) concorrere a realizzare nel territorio la continuità dell’assistenza,
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nel concetto più ampio della presa
in carico dell'utente, definendo compiti, funzioni e relazioni tra le
figure convenzionate impegnate;
e) realizzare un riequilibrio fra ospedale e territorio, con conseguente
redistribuzione delle risorse, sulla base della indicazione delle sedi
e del livello più appropriati di erogazione delle prestazioni
in ragione dell’efficienza, della efficacia, della economicità,
degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei cittadini;
f) favorire la assunzione condivisa di responsabilità, da parte
dei pediatri che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria
e di governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli
della programmazione socio-sanitaria;
g) introdurre, con la programmazione regionale e aziendale, strumenti
di gestione che garantiscano una reale funzione del territorio ed una
concreta responsabilità dei pediatri e dei professionisti sanitari
nelle scelte a garanzia degli obiettivi di salute;
h) favorire lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul
territorio, unitamente ad una adeguata attività di qualificazione
e aggiornamento professionale dei pediatri di famiglia che operano sul
territorio;
i) favorire la presa in carico da parte del sistema di cure primarie
degli assistibili, in particolare se fragili o non autosufficienti,
attraverso l’attivazione di regimi assistenziali sostenibili e
di livello appropriato quali quelli della domiciliarità e residenzialità,
attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.
 |
Articolo
6 - Strumenti
- Le
Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli obiettivi
di politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono sulla
necessità di attuare una significativa riorganizzazione del servizio
sanitario attraverso le seguenti scelte:
a) realizzazione in ambito distrettuale e territoriale di una rete integrata
di servizi finalizzati all’erogazione delle cure primarie con
le specificità proprie dell’assistenza pediatrica, al fine
di individuare e intercettare la domanda di salute con la presa in carico
dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in una rigorosa
linea di appropriatezza degli interventi e di sostenibilità economica.
Ciò consentirà al territorio, di soddisfare la domanda
di salute a partire dal primo intervento perseguendo anche l’obiettivo
di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
b) a tal fine convengono sulla necessità di costituzione di una
organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l’assistenza
primaria con lo sviluppo della medicina e pediatria associata prevedendo
la sperimentazione, definita in sede regionale d’intesa con le
OO.SS., di strutture operative complesse, organizzate dagli stessi professionisti
e fondate sul lavoro di gruppo con sede unica, composte da pediatri
di famiglia e anche da medici di medicina generale (assistenza primaria
e medici di continuità assistenziale) e, con la presenza di specialisti
ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie, in
un quadro di unità programmatica e gestionale del territorio
di ogni azienda sanitaria,in coerenza con l’intesa Stato - Regioni
del 29.07.04;
c) la nuova organizzazione avrà come suo presupposto la piena
valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all’interno
del sistema. I pediatri di libera scelta avranno, sulla base di quanto
definiranno le regioni, un ruolo di partecipazione diretta nella definizione
dei modelli organizzativi, nella individuazione dei meccanismi di programmazione
e controllo e nella definizione degli obiettivi di budget;
d) in proposito dovrà essere garantita la presenza delle forme
partecipative nelle strutture territoriali, previste dall’atto
aziendale;
e) questa riorganizzazione avrà come suo fondamento l’informatizzazione
del sistema, secondo standard condivisi definiti a livello nazionale
e regionale, che dovrà coinvolgere tutti i soggetti operanti
nel territorio, per una ottimale interrelazione fra professionisti sanitari,
strutture organizzative territoriali, distretti, ospedali ed altri poli
della rete integrata socio-sanitaria;
f) le Regioni e le Organizzazioni Sindacali, concordano sulla esigenza
che sia perseguito, anche tramite gli accordi regionali, un adeguato
percorso formativo dalla fase della specializzazione alla formazione
continua;
g) dovranno essere definiti anche percorsi formativi comuni tra pediatri,
altri medici, e professionisti sanitari che operano nel territorio e
pediatri e professionisti sanitari che operano in ospedale. Tali percorsi
dovranno essere mirati all’acquisizione di strategie comuni finalizzate
all’ottimizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici dell’assistito
e la loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle società
scientifiche.
 |
Articolo
7 - Ruolo e partecipazione delle organizzazioni sindacali
- Le
Regioni e le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura convenzionale
del rapporto per singolo professionista, concordano che la maggiore
partecipazione alle scelte di programmazione e gestione, dei pediatri
di libera scelta operanti nel territorio comporta un equivalente e contemporaneo
aumento di responsabilità nel governo clinico, con particolare
riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la gestione dei
budget concordati a livello di territorio.
-
La mancata adesione agli obiettivi ed ai percorsi concordati diventa
motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca.
Articolo
8 - Struttura del compenso
- Le
Regioni e le Organizzazioni Sindacali, preso atto degli indirizzi del
governo in materia di rinnovo di convenzioni e contratti nella pubblica
amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001 n.165), convengono sulla necessità
che il compenso dei pediatri di libera scelta, sia sintonizzato con
il perseguimento degli obiettivi di salute programmati, con un adeguato
equilibrio fra la parte del compenso legata ad automatismi e quella
legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni
regionali e aziendali.
- Concorrono
alla costituzione del compenso dei pediatri di cui al presente Accordo:
a) quota capitaria ponderata per assistito;
b) incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione
agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché
incentivi legati al raggiungimento degli obiettivi di qualificazione
e appropriatezza;
c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per pediatra singolo,
associazioni o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di
prestazione;
d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo
9;
e) incentivi legati al trasferimento di risorse, alla luce del perseguimento
del riequilibrio delle prestazioni, fra ospedale e territorio derivanti
da azioni e modalità innovative dei livelli assistenziali per
l’assistenza primaria.
- Nel
rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni
Sindacali concordano di determinare l’entità del compenso
per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo
i seguenti criteri:
A. Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale
degli attuali compensi e saranno finalizzate alle attività e
agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente
integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di
cui al precedente punto e).
La quota a) del comma 2 potrà rappresentare un livello percentuale
del totale degli attuali compensi inversamente corrispondente a quello
di cui alla precedente lettera A.
B. Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi
2000 per competenza, vanno ad incrementare le quote del compenso di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
- Sono
comunque garantiti gli effetti degli Accordi regionali vigenti fino
alla loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli
stessi.
 |
Articolo
9 - Aumenti contrattuali
- Le Regioni
e le Organizzazioni Sindacali, preso atto delle disposizioni finanziarie
assunte dal governo in materia, fissano un aumento, per pediatri di
libera scelta a quota capitaria, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta
o contribuzione e distribuite come indicato nel modo che segue:
Tabella
A - Arretrati 2001 - 2002 - 2003
| Anno |
€/anno
per assistito |
| arretrati
2001 |
1,788 |
| arretrati
2002 |
1,788 |
| arretrati
2003 |
2,508 |
Tabella
B - Arretrati 2004 - 2005
| Decorrenza |
Quota
capitaria |
| Dal
1.1.2004 |
4,06 |
| Dal
31.12.2004 |
1,10 |
| Dal
31.12.2005 |
1,00 |
| Totale |
6,16 |
Le
risorse di cui alla tabella B sono distribuite nella quota fissa e nella
quota variabile nel modo che segue:
TABELLA
C - Distribuzione delle risorse della quota capitaria nella quota fissa
e nella quota variabile
| Decorrenza |
Quota
fissa |
Quota
variabile |
| Dal
1.1.2004 |
2,03 |
2,03 |
| Dal
31.12.2004 |
0,55 |
0,55 |
| Dal
31.12.2005 |
0,50 |
0,50 |
| Totale |
3,08 |
3,08 |
Articolo
10 - Disposizione contrattuale di garanzia
- Le
Regioni e le Organizzazioni Sindacali, a garanzia dell’attuazione
di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del presente Accordo,
si impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di una delle
parti, la seguente procedura di garanzia con valore di cogenza per i
contraenti.
- Trascorsi
sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo la SISAC
verifica lo stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione,
accordando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione
della trattativa, trascorsi i quali si fa inderogabilmente riferimento,
su richiesta di una delle parti, a quanto previsto dal comma 3.
- A
tale fine la SISAC, entro 15 giorni, convoca le Organizzazioni Sindacali
nazionali e, valutato lo stato di inadempienza, può procedere,
entro 30 giorni, alla convocazione delle parti regionali interessate
al fine di pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i successivi
60 giorni. In caso di impossibilità a raggiungere tale risultato,
la SISAC e le Organizzazioni Sindacali nazionali proporranno, entro
i successivi 60 giorni, una soluzione sostitutiva all’accordo
regionale da sottoporre alla approvazione della conferenza Stato - Regioni
e Province autonome a valere per la Regione, valida fino alla stipula
dell’Accordo regionale.
- Al
fine di acquisire le necessarie conoscenze in ordine all’andamento
di attuazione degli accordi regionali ed aziendali, nonché all’esigenza
di monitorare i relativi dati economici e di attuazione di particolari
e definiti istituti contrattuali, è istituito, entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del presente Accordo, un Osservatorio consultivo
permanente nazionale presso la SISAC, con la partecipazione delle Organizzaizioni
Sindacali, la cui composizione ed i relativi compiti saranno definiti
con successivo accordo tra le parti.
 |
Articolo
11 - Entrata in vigore e durata dell'accordo.
- Il
presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo
provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre
2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
PARTE
SECONDA
DISCIPLINA
DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Articolo
12 - Premessa
- Le
novità introdotte, nell’ordinamento costituzionale e nelle
procedure di contrattazione con la legge 27 dicembre 2002 n. 289, comportano
una nuova e più funzionale strutturazione del rapporto convenzionale
in particolare negli articolati di settore. E’ necessario cioè
coordinare e rendere sequenziale la normativa di ogni specifica categoria
con gli obiettivi e i contenuti generali e comuni a tutte le categorie
che operano nel territorio sia pure con la necessaria gradualità.
La stesura dell’Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria
di famiglia è finalizzata ad attrezzare meglio il rapporto Regioni
– medici pediatri che operano nel territorio, con l’obiettivo
di avviare un processo di innovazione in grado di rispondere in modo
più adeguato alle esigenze dei cittadini, a rivalutare il ruolo
degli operatori e consolidare in modo significativo il ruolo del Servizio
Sanitario Nazionale nel nostro Paese.
- Il
presente accordo disciplina e regolamenta, ai sensi dell’articolo
8, comma 1, del D.Lgs. n.502/1992 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, l’ attività del medico pediatra di famiglia,
ribadendo che:
-
in base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia,
recepita dal Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n.176, lo Stato
riconosce l’infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul
quale investire e riconferma che la tutela sanitaria dell’infanzia
e dell’adolescenza è un diritto fondamentale ed è
uno degli obiettivi specifici proposti dall’O.M.S.;
-
nell’ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino
intesa quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, il S.S.N. demanda al medico convenzionato per la
pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi,
cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme
unitario qualificante l’atto professionale;
-
la tutela della salute del bambino e dell’adolescente presuppone
la definizione, in ambito territoriale, di percorsi, modalità
di integrazioni e interazione dei professionisti e uno stretto legame
con le strutture sociali, evidenziando la peculiarità di esigenze
e condizioni assistenziali.
- Il
pediatra di famiglia è lo specialista formato specificamente
per offrire la tutela della salute per tutto l’ arco della crescita
e dello sviluppo e si muove nell’ area delle cure primarie.
- Il
pediatra di famiglia:
-
svolge attività medico specialistica di assistenza (diagnosi,
terapia e riabilitazione ) nei confronti di bambini e adolescenti con
particolare attenzione all’integrazione e coordinamento delle
cure per patologie acute e croniche;
-
garantisce attività di prevenzione, educazione sanitaria e di
promozione della salute con attenzione allo sviluppo fisico, psichico,
relazionale, cognitivo del bambino e dell’adolescente nel contesto
ambientale e sociale in cui è inserito;
-
progetta e partecipa ad attività di ricerca sul territorio;
-
promuove ed aderisce a programmi di formazione professionale.
- I
pediatri di libera scelta sono specialisti formati ai principi della
disciplina, sulla base delle caratteristiche di seguito elencate che
ne definiscono le peculiarità professionali:
a) la pediatria di famiglia fornisce un accesso diretto all'interno
del sistema sanitario, per offrire una tutela della salute completa
e coordinata ai bambini, ragazzi ed adolescenti per tutto l’arco
della crescita e dello sviluppo e si muove nell’area delle cure
primarie, partecipando all’appropriatezza e continuità
dell’assistenza;
b) determina un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso
il coordinamento delle cure, il lavoro con altri professionisti presenti
nel contesto organizzativo delle cure primarie, agendo da interfaccia
con altre specialità ed assumendo, se necessario, il ruolo di
difensore dell’interesse dei pazienti;
c) sviluppa un approccio centrato sulla persona, orientato all’individuo,
alla sua famiglia e alla sua comunità;
d) gestisce contemporaneamente i problemi di salute sia acuti che cronici
dei singoli pazienti;
e) garantisce le prestazioni sanitarie con attenzione allo sviluppo
fisico, psichico, relazionale, cognitivo del bambino e dell’adolescente
nel contesto sociale ed ambientale in cui è inserito.
 |
Capo
I - Principi generali
Articolo
13 - Campo di applicazione.
- I
medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all’
art. 32, comma 4 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante
del S.S.N. nel settore preposto alla tutela dell’infanzia e dell’
età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione,
cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità
psico-fisica in una visione globale di servizio per il cittadino nel
quadro dei piani sanitari nazionali e regionali.
Tale attività presuppone che, nell’ambito dell’organizzazione
sanitaria, i rapporti convenzionali con i medici pediatri di famiglia
esplicanti la loro attività in prestazioni sanitarie da effettuare
in ambito territoriale, costituiscono il rapporto di lavoro con il quale
si fa fronte alle esigenze sanitarie della popolazione in età
pediatrica sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 8
del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Tale
rapporto di lavoro, libero-professionale, costituisce vincolo funzionale
tra l’ASL ed il singolo medico pediatra e si concretizza con l’organico
inserimento dell’attività del medico pediatra di libera
scelta nell’apparato organizzativo del distretto socio-sanitario.
In particolare, ancorché libero professionista operante nel proprio
studio, il medico pediatra di famiglia stabilisce, con l’istaurarsi
del rapporto di lavoro con il S.S.N., un vincolo funzionale che risulta
dalle norme regolamentari che compongono il corpo normativo del presente
ACN. Inoltre, si evidenzia che l’attività regolata dal
presente accordo collettivo nazionale non è riconducibile alla
mera prestazione d’opera professionale giacchè l’impianto
organizzativo prefigura il dover svolgere le proprie mansioni professionali
secondo orari predeterminati e direttive impartite a livello aziendale
e distrettuale, oltrechè regionale e nazionale, in sintonia alle
intese ai vari livelli, utili a svolgere la prestazione professionale
in modo coordinato con le prestazioni degli altri medici pediatri di
famiglia.
- E’
in questo quadro che le Regioni assicurano, in via esclusiva e sulla
base delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 8, comma
1, del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i livelli
essenziali e uniformi di assistenza.
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Articolo
14 - Contenuti demandati alla contrattazione regionale.
- Gli
Accordi Regionali di cui all’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi
previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell’Accordo
Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali e uniformi
di assistenza.
- In
armonia con quanto definito all’art. 4, al fine di cogliere ogni
specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo,
e consentire al contempo il conseguimento di uniformi livelli essenziali
di assistenza in tutto il territorio nazionale, sono demandati alla
trattativa regionale, sulla base degli indirizzi generali individuati
nel presente Accordo, oltre agli specifici singoli richiami, i seguenti
articoli ed Allegati ai fini della loro riorganizzazione e definizione:
Art. 23 - Comitato Aziendale;
Art. 24 - Comitato Regionale;
Art. 25 – Programmazione e monitoraggio delle attività;
Art. 26 - Equipes territoriali ed UTAP;
Art. 27 – Appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse;
Art. 33 - Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza
primaria;
Art. 34 - Instaurazione del rapporto convenzionale;
Art. 36 - Sostituzioni;
Art. 37 - Incarichi provvisori;
Art. 39 – Scelta del pediatra;
Art. 43 – Elenchi nominativi e variazioni mensili;
Art. 45 – Fondo a riparto per la qualità dell’assistenza;
Art. 51 – Assistenza al bambino con patologia cronica;
Art. 52 – Forme associative;
Art. 55 – Continuità assistenziale;
Art. 61 - Attività territoriali programmate
Allegato E - Assistenza domiciliare ai bambini con patologia cronica
Allegato E bis - Assistenza ambulatoriale ai bambini con patologia cronica
- Gli
Accordi regionali, definiscono i compiti e le attività svolte
dai pediatri:
a) in forma coerente rispetto a quanto previsto dall’Accordo Collettivo
Nazionale;
b) in forma associativa complessa e integrata;
c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
- Gli
Accordi regionali possono prevedere l’erogazione di prestazioni
aggiuntive, funzionali ad una migliore integrazione tra interventi sanitari
e sociali, e con modalità che possano consentire la collaborazione
del pediatra con il dipartimento materno-infantile per:
a)
interventi sanitari relativi all’età pediatrica con la
formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa
e la compilazione di una scheda di rilevazione dei bisogni dei bambini
a domicilio, nelle strutture territoriali e nelle collettività;
b) assistenza al bambino con patologia cronica, da effettuarsi sulla
base di programmi di assistenza concordati, all’ambulatorio o
al domicilio del bambino;
c) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca
di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione
precoce dei sospetti handicap neuro sensoriali e psichici ed all’individuazione
precoce di problematiche, anche socio sanitarie, gli interventi di educazione
sanitaria nell’ambito dei programmi di prevenzione e promozione
della salute previsti a livello nazionale, regionale e aziendale nei
confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l’età
evolutiva, e le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
d) processi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese
alcune sociali secondo protocolli che definiscono le attività
del pediatra di libera scelta e i casi di ricorso al secondo livello
specialistico (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie
ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
e) assistenza domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma
sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
f) sperimentazione di nuove modalità assistenziali;
g) partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o
regionale (es. Progetti obiettivo) coinvolgenti il pediatra di libera
scelta per prestazioni non previste dall’art.44.
h) prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo
nazionale all'allegato B), parte "A" e "B".
- Gli
Accordi regionali possono, inoltre, prevedere lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) partecipazione a procedure di verifica della qualità che,
oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca
un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di
peer review e applicazione di linee guida, per sviluppare efficacia
ed appropriatezza delle prestazioni;
b) svolgimento di attività di ricerca epidemiologica, compresa
la segnalazione di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta
di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello
regionale;
c) attivazione di un sistema informativo integrato tra pediatri di libera
scelta, presidi delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati,
per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati
di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie
(specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica
e management della spesa;
d) fornitura dei dati sanitari, anche attraverso flussi informativi,
a fini statistico-epidemiologici, di valutazione della qualità
delle prestazioni e dei relativi costi.
- Gli
Accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione
di ulteriori forme associative oltre a quelle previste dall’articolo
58, tra pediatri di libera scelta convenzionati ai sensi del presente
Accordo. Tra le forme associative sperimentabili negli Accordi regionali,
particolare rilievo assumono le associazioni integrate e complesse che
prefigurino la presenza al proprio interno di differenti figure professionali
mediche e non, con elementi di elevata integrazione dell’assistenza
ambulatoriale o che realizzino livelli assistenziali, anche del tipo
di ricovero residenziale e semi residenziale che possano costituire
alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.
La sperimentazione delle forme associative è finalizzata anche
ad utilizzare l’attività di altri operatori sanitari da
parte dell’associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto
a quelle fornite dal pediatra di libera scelta, in particolare:
a) assistenza specialistica di base;
b) prestazioni diagnostiche;
c) assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
d) assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita
in base alle norme regionali.
- Gli
Accordi regionali prevedono, ai sensi dell’art. 8, lett. f, del
D.l.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la disciplina
dei rapporti tra Regione, Aziende e pediatri di libera scelta per il
rispetto dei livelli di spesa programmati.
I Livelli di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi
e programmi di attività mirati a perseguire l’appropriatezza
e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse.
Il rispetto dei livelli di spesa programmati è correlato, secondo
il disposto del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
a specifici incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo.
- Gli
Accordi regionali disciplinano la forma, le modalità di erogazione
e l’ammontare dei compensi, che sono corrisposti, in rapporto
al tipo di attività svolta dal pediatra convenzionato, anche
in forma associata.
Nelle forme integrate di erogazione dell’attività professionale
può essere prevista la fornitura di personale, locali e attrezzature,
di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui alla
alinea precedente.
Anche ai fini della ristrutturazione del compenso del pediatra, le parti
possono concordare l’attuazione di sperimentazioni gestionali
basate sull’assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali
o reali.
- Gli
Accordi regionali disciplinano anche la materia della contrattazione
aziendale, definendo le linee guida degli accordi decentrati aziendali,
al fine di armonizzare la contrattazione periferica agli obiettivi generali
della programmazione regionale.
- Nell’ambito
degli Accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione
di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà
di espletamento dell’attività convenzionale.
 |
Articolo
15 - Graduatoria regionale.
- I
pediatri da incaricare per l’espletamento delle attività
dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte
annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla
Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme
di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico
e all’abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle
graduatorie. La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale
viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da
parte del pediatra, mentre annualmente vengono presentate domande integrative
dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati, sulla
base dell’Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla
base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta
la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con modalità
operative definite nell’ambito degli Accordi regionali.
-
I pediatri che aspirano all’iscrizione nelle graduatorie di cui
al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all’albo professionale;
b) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti.
-
Ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria annuale i pediatri
devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine
del 31 gennaio, all’Assessorato alla Sanità della Regione,
o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare
la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub
lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso
dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione
e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
- Ai
fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono
valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente.
- Il
pediatra che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale
dell’anno precedente deve presentare, per l’anno in corso,
con la domanda integrativa di cui all’Allegato A1, l’autocertificazione
della iscrizione all’albo professionale e la documentazione probatoria
degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell’ultimo anno nonché
di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
- La
domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia
di imposta di bollo.
- L’amministrazione
regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui
al successivo art. 16, predispone una graduatoria regionale da valere
per un anno, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio
conseguito e la residenza.
- La
graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i pediatri
interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla
sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
- La
graduatoria regionale è approvata e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre dall’Assessorato
regionale alla Sanità.
- La
graduatoria ha validità di un anno a partire dal 1° gennaio
dell’anno al quale è riferita, ed è utilizzata comunque
per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno
di validità della graduatoria medesima.
- I
pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi
del presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria
e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti
solo per trasferimento.
- Le
Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni previste
dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal presente
Accordo in materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono
predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli
incarichi vacanti da parte dei pediatri inseriti nella graduatoria regionale
o, in carenza, ove necessario, da parte dei pediatri in possesso dei
requisiti previsti dal presente articolo.
 |
Articolo
16 - Titoli per la formazione delle graduatorie.
-
I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono
elencati qui di seguito con l’indicazione del valore attribuito
a ciascuno di essi:
I - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
a) specializzazioni in pediatria o discipline equipollenti ai sensi
del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
Per ciascuna specializzazione..... p. 4,00
b) libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del
decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
….. p. 2,00
c) specializzazioni in discipline affini alla pediatria ai sensi del
decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
per ciascuna specializzazione o libera docenza .......p. 2,00
d) o libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del
decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
…. p. 1,00
e) specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle
previste alle lettere a) e b):
per ciascuna specializzazione o libera docenza .. ....p. 0,20
f) tirocinio abilitante svolto ai sensi della Legge n. 148 del 18 aprile
1975................... .. p. 0,30
g) titolo di animatore di formazione riconosciuto dalle Regioni o rilasciato
da soggetti accreditati dal Ministero della salute o dalla Regione ......................................p.
0,30
II - TITOLI DI SERVIZIO
a) attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato
ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/1978, e dell’art.8
comma 1 D. L.vo 502/92 e successive. modificazioni compreso quella svolta
in qualità di associato o di sostituto (anche per attività
sindacale) è valutata:
per ciascun mese complessivo ........................ p. 0,20 (per l’attività
sindacale il mese è ragguagliato a 96 ore)
b) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina
dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di
guardia medica e di continuità assistenziale e nell’emergenza
sanitaria territoriale e di assistenza primaria, in forma attiva:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività .........p. 0,10
(per ciascun mese solare non può essere considerato un numero
di ore superiore a quello massimo consentito dall’Accordo nazionale
relativo al settore);
c) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle
località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende:
per ciascun mese complessivo .......................... p. 0,10
d) servizio militare di leva ( o sostitutivo nel servizio civile) svolto
dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:
per ciascun mese ...................................... p. 0,05
e) attività di specialista pediatra svolta all’estero ai
sensi della legge 9 febbraio 79, n.38, della legge 10 luglio 1960, n.735,
e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre
1988, n.430:
per ciascun mese complessivo ........................... p. 0,10
f) attività di pediatra svolta a qualsiasi titolo presso strutture
sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono:
per ciascun mese complessivo ........................... p. 0,05
- Ai
fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni
di mese superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero.
- I
titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività
svolte nello stesso periodo. In tal caso e’ valutato il titolo
che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio
eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
- A
parità di punteggio complessivo prevalgono, nell’ordine,
l’anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione,
e, infine, la minore età.
- Non
sono valutabili attività che non siano espressamente previste
ed elencate dal presente articolo.
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Articolo
17 - Incompatibilità.
-
Lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo,
ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412,
e’ incompatibile qualora il pediatra:
a)
sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all’art.
6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella
legge 12.8.1993, n. 296;
b) eserciti attività che configuri conflitti di interesse con
il rapporto di lavoro con il S.S.N. o sia titolare o compartecipe di
quote di imprese che esercitano attività che possano configurare
conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario
nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
i rapporti in atto all’entrata in vigore del presente accordo
rimangono in essere. Nell’ambito degli Accordi regionali viene
regolamentata la possibilità di svolgimento di attività
specialistica ambulatoriale nella branca di pediatria, prevedendo la
riduzione del massimale individuale di scelte;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria, convenzionati
ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni;
e) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS
limitatamente all’ambito territoriale di scelta. Nell’ambito
degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di
cui alla presente lettera;
f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente
da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre
1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
g) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi,
strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate;
h)intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi
dell’art. 15, octies D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni
e integrazioni;
i) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi
di specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99
e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
j) fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività
convenzionate e dipendenti del SSN, fatta esclusione per i pediatri
già titolari di convenzione per la pediatria all’atto del
pensionamento.
l) svolga attività di medico specialista accreditato.
-
Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico
di fabbrica o di medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94, fermo
quanto previsto dall’art. 38 in tema di limitazione di massimale,
non può acquisire nuove scelte di familiari in età pediatrica,
dei dipendenti delle aziende per le quali opera.
-
L’accertata e contestata situazione di incompatibilità
prevista dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure
di cui all’art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale.
-
La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli
idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità,
anche in corrispondenza della comunicazione del pediatra relative al
proprio status convenzionale.
-
La eventuale situazione di incompatibilità a carico del pediatra
incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 15, deve
cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale
carente.
-
Il pediatra e’ tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda
competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite
con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui all’art.
15, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonché
l’insorgere di situazioni di incompatibilità previste dal
presente articolo al fine di regolarizzare la propria posizione individuale.
-
In ogni caso la Azienda competente o la Regione può richiedere
annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine
non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva
professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso
sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti
economici (v. allegato I ). Il pediatra nella cui posizione soggettiva
non siano intervenute modificazioni, non e’ tenuto a inviare la
richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo
l’entrata in vigore dell’Accordo nazionale.
 |
Articolo
18 - Sospensione del rapporto e dell'attività convenzionale.
- Il
pediatra deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famiglia:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo
30;
b) per sospensione dall’albo professionale. In materia si applicano
le disposizioni di cui all’art. 9, comma 3, della legge 23 aprile
1981, n. 154;
c) per tutta la durata del servizio, nei casi di richiamo alle armi,
nonché nei casi di servizio prestato all’estero, ai sensi
della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria,
di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti
domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto
di dimora nel territorio dell’ambito territoriale di attività
convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il
corretto svolgimento dell’attività convenzionata ambulatoriale
e domiciliare.
- I
periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere
considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non
possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
- Il
pediatra è sospeso dalle attività di pediatria di famiglia:
a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle
attività professionali convenzionate, per la durata massima di
tre anni nell’arco di cinque;
b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del pediatra di
incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi
o di dirigenza nel Distretto o nell’ambito delle altre strutture
organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale,
anche ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera
m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello
stesso. Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione è
anch’essa a tempo parziale.
c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale,
in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria
attività professionale;
d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa
di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque.
e) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione
diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 20 del presente
Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata
superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite
massimo di 60 giorni all’anno, salvo diversi Accordi regionali,
che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la pediatria di
famiglia e che siano preventivamente autorizzati dall’Azienda.
f) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà
sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati
dall’Azienda.
- Il
pediatra di libera scelta ha diritto ad usufruire di sospensione parziale
dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time
e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18
mesi nell’arco di cinque anni, per:
a) allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione;
c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d)assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità
pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento.
-
Il pediatra in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente
Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività
convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio
per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della
propria attività lavorativa.
-
Il pediatra convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già
previsto dai Capi specifici comunica l’assenza dall’attività
convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco
di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa,
con sostituzione a proprio carico.
-
Nei casi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, la sospensione dell’attività
di pediatria di libera scelta non comporta la sospensione del rapporto
convenzionale ne’ soluzione di continuità del rapporto
stesso ai fini della anzianità di servizio.
-
Nei casi previsti dal comma 1 il pediatra deve essere sostituito da
un pediatra nominato dalla Azienda secondo le modalità stabilite
dall’art. 36 comma 15.
-
Nei casi previsti dai commi 3, 4 , 5 e 6 il pediatra deve farsi sostituire
seguendo le modalità previste dall’art. 36, comma 1.
-
Il pediatra sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera
b) e sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera d) conserva,
in quest’ultimo caso e fino a sentenza definitiva, il diritto
a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto
ai sensi dell’Allegato F del presente Accordo.
-
I compensi di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale
azione di rivalsa.
-
Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è
disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione,
visti gli atti probatori.
-
Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia
in tutte le sedi di attività del pediatra. Il pediatra è
tenuto ad informare tutte le Aziende nelle quali egli opera della insorgenza
di eventuali condizioni comportanti la sospensione dell’incarico,
al fine di consentire le relative determinazioni da parte dei rispettivi
Direttori Generali.
-
Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività
convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili,
la comunicazione da parte del pediatra della sospensione deve essere
effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.
-
Le autorizzazioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 3, sono richieste
dal pediatra 30 giorni prima dell’evento e la risposta della ASL
viene fornita entro 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
La mancata risposta entro i termini previsti ha significato di approvazione.
Il diniego deve essere adeguatamente motivato.
 |
Articolo
19 - Cessazione del Rapporto convenzionale.
-
Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelta cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai
sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies
del D.L.vo n. 229/99, che è facoltà del pediatra di libera
scelta convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo
di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art.
16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure
di cui all’art. 30;
c) per recesso del pediatra da comunicare alla Azienda con almeno un
mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri
casi;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di
incompatibilità ai sensi dell’art. 17;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti
minimi di cui all’art. 35;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l’attività
convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale,
ai sensi della legge n. 295/90; il componente della Pediatria di Famiglia,
di cui all'art. 1 , comma 3 della Legge citata, è nominato dal
Comitato Aziendale;
g) per accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei
compiti previsti dalla convenzione e dai relativi Accordi integrativi
regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all’art.
30.
- Sono
inoltre motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle
procedure di cui all’art. 30:
a) l’accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte
dell’assistito di prestazioni previste dal presente Accordo e
dagli Accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella
variabile del compenso;
b) l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità
stabilite dal presente Accordo.
-
Il pediatra che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei
pediatri di libera scelta non risulti titolare di un numero minimo di
scelte pari a n. 180 unità, decade dal rapporto convenzionale,
salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente
da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato
dalla competente Azienda, sentiti l’interessato e il Comitato
di cui all’art. 23.
-
Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il pediatra
può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie
dopo quattro anni dalla cessazione. Una nuova attribuzione dell’incarico
può avvenire solo per un ambito territoriale differente da quello
detenuto all’atto della cessazione del precedente incarico.
-
Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione
o cancellazione dall’Albo professionale.
-
Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale
della Azienda con deliberazione.
 |
Articolo
20 - Formazione continua.
-
La formazione professionale in pediatria, complementare e continua,
riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra e le attività
inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli
essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative relative
ai livelli assistenziali aggiuntivi previsti dagli atti programmatori
regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
-
Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione,
tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale,
individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di specifico interesse
regionale e aziendale. Le stesse possono avvalersi per tali obiettivi
anche della collaborazione di società scientifiche o enti accreditati
dalle Regioni o dal Ministero della Salute. I programmi prevedono momenti
di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel territorio,
medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
-
Le Regioni, d’intesa con le OO.SS., possono riconoscere, anche
in accordo con l’Università e enti accreditati dalle Regioni
o dal Ministero della Salute per le parti di rispettiva competenza,
attività formative del pediatra di libera scelta, nelle seguenti
aree:
a) insegnamento universitario di base pre-laurea
b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
c) formazione specifica in pediatria di famiglia
d) aggiornamento e audit
e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
-
Le Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla corretta
ed adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che operano nel
SSN, assumono un ruolo di primo piano in questo importante processo
per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le Regioni, sulla
base degli Accordi regionali, assicurano l’attività formativa
e di ricerca dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli
organizzativi, e possono altresì dotarsi o fruire di appositi
Centri Formativi Regionali, con l’obiettivo di:
a) definire indirizzi e obiettivi generali delle attività di
formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
b) formare e/o accreditare i pediatri di libera scelta che svolgono
attività didattica (animatori di formazione, docenti, tutor);
c) promuovere attività di ricerca e sperimentazione in pediatria;
d) proporre e coordinare le attività di formazione ECM della
Regione e delle Aziende Sanitarie rivolte ai pediatri di libera scelta.
-
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce
requisito indispensabile per svolgere attività di pediatra di
libera scelta ai sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata,
il pediatra è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di
crediti formativi, attraverso attività che abbiano come obiettivi
quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
-
Gli eventi (residenziali, formazione a distanza, ecc.) accreditati sulla
base degli indirizzi e priorità individuate dalle Regioni e dalle
Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno altresì luogo
a crediti formativi, le attività di formazione sul campo incluse
le attività di ricerca e sperimentazione, secondo le modalità
previste dalla Regione, in base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
-
Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo
229/99, al pediatra di libera scelta che nel triennio non abbia conseguito
il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale
è attivato il procedimento disciplinare di cui all’art.
30.
-
I corsi regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito
formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria
saranno scelti, in modo da rispondere:
a) ad obiettivi aziendali e distrettuali di cui un terzo su argomenti
di organizzazione
sanitaria;
b) ad obiettivi regionali di cui un terzo su argomenti deontologici
e legali;
c) all’integrazione tra Territorio ed Ospedale.
-
Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono
ai pediatri la realizzazione dei relativi corsi, nei limiti delle risorse
disponibili e ad esse assegnate, sulla base degli Accordi regionali
e nel rispetto della programmazione regionale.
-
Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi
è soggetto all’attivazione delle procedure di cui all’art.
30 per l’eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate
a seconda della continuità dell’assenza.
-
Il pediatra ha facoltà di partecipare a proprie spese a corsi,
anche attraverso la Formazione a Distanza (FAD), non organizzati né
gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati
ed attinenti alle tematiche della pediatria di famiglia, almeno fino
alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l’aggiornamento.
-
I corsi obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata
a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno 40
ore annue; tale attività rientra nei compiti retribuiti. L’Azienda,
con oneri a proprio carico, adotta i provvedimenti necessari a garantire
la continuità dell’assistenza durante le ore di aggiornamento,
anche con il pagamento della sostituzione da parte dell’azienda
medesima.
-
Danno altresì luogo a crediti formativi le attività di
formazione sul campo, incluse le attività di ricerca e sperimentazione,
le attività di animatore di formazione, docente, tutor e tutor
valutatore, secondo le modalità previste dalla Regione in base
alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
-
Gli Accordi regionali definiscono:
a) l’attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione
permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi
tra i pediatri di libera scelta;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di
pediatria di famiglia;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con
idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti
acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i pediatri
di libera scelta, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra
i quali deve essere previsto un curriculum formativo. Sono riconosciuti
gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati
dalla Regione o dal Ministero della Salute;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da
inserire in apposito elenco;
e) le modalità e i criteri per la loro specifica formazione didattica
e professionale permanente e per il coordinamento delle loro attività,
anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto,
ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma
2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
f) le attività di sperimentazione e ricerca nella pediatria di
famiglia.
-
Le attività didattiche indicate al comma precedente non comportano
riduzione del massimale individuale.
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Articolo
21 - Diritti sindacali.
- 1.
Ai componenti di parte medica convenzionati per la pediatria di famiglia,
presenti nei Comitati e Commissioni previste dal presente Accordo e
da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la
spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni
dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi Regionali
e le spese di viaggio nelle tipologie e nelle misure previste dalle
vigenti norme della pubblica amministrazione.
-
Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del pediatra.
-
I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici
di categoria maggiormente rappresentativi firmatari del presente accordo,
i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare
i rispettivi mandati, nonché i pediatri eletti al Parlamento
o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con
oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della
collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso,
onnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario
delle attività orarie di continuità assistenziale previsto
dall’accordo per la medicina generale aumentato del 50% se il
sostituto è specialista in pediatria o disciplina equipollente,
fatte salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi
regionali
-
A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti
sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità
di 6 ore annue per ogni iscritto.
-
La segreteria nazionale o quella regionale del sindacato comunica ogni
anno alle Aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti
ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota
parte di orario spettante, con indicazione dell’orario assegnato
a ciascuno.
-
Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma
5 comunica alla propria Azienda il nominativo del sostituto che ha effettuato
la sostituzione nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione.
Entro il mese successivo l’Azienda provvede al pagamento di quanto
dovuto al medico pediatra sostituito sulla base di un compenso orario
pari a quello previsto per le attività orarie di continuità
assistenziale, aumentato del 50% se il sostituto è specialista
in pediatria o disciplina equipollente. Tale attività non si
configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è
direttamente liquidato al medico pediatra sostituto dalla Azienda che
amministra la posizione del rappresentante sindacale designato, fatte
salve diverse determinazioni assunte nell’ambito degli Accordi
regionali.
-
Le somme previste dal presente articolo quali rimborsi spese sono da
considerare non soggette a ritenute
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Articolo
22 - Rappresentatività sindacale.
-
Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento
del requisito della “maggiore rappresentatività”,
ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più
alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come
criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul
piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni
sindacali, il criterio della consistenza associativa.
-
La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite
alle singole Aziende dai medici pediatri di famiglia convenzionati per
la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della delega coincide
con le ritenute effettive accertate alla data del 1 Gennaio di ogni
anno.
-
Entro il mese di febbraio di ciascun anno, mediante comunicazione delle
stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa alla Struttura
Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC), all’Assessorato
Regionale alla Sanità ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali.
-
Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del D.L.vo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, la consistenza associativa
è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente
a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo
dell’Accordo Collettivo Nazionale.
-
In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza
associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno
precedente. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione
del dato associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali
che richiedono ai lavoratori un contributo economico inferiore a più
della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni
sindacali di categoria.
-
Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione,
sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al
disposto di cui ai commi 2 e 3 e 4, abbiano un numero di iscritti, risultanti
dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore
al 5% delle deleghe complessive.
- Contestualmente
alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati
provinciali o in mancanza a quelli nazionali l’elenco dei pediatri
ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione
delle relative quote e di tutti gli elementi atti a verificare l’esattezza
della ritenuta medesima.
-
La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega
del medico pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto corrente
intestato alle OO.SS, secondo le modalità indicate dalle stesse.
-
Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della
normativa vigente.
-
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso
dei requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale,
sono legittimate alla trattativa e alla definizione e alla firma degli
Accordi regionali.
-
Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.
-
Nel caso in cui il requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito
mediante l’aggregazione di più organizzazioni sindacali,
il soggetto contrattuale è univocamente rappresentato da una
sigla, partecipa alle trattative e sottoscrive gli Accordi come tale,
è rappresentata alle trattative dal legale rappresentante o da
un suo delegato e mantiene il diritto di rappresentatività contrattuale
fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
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Articolo
23 - Comitato aziendale.
- In
ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, è
costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti
dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
cui all’art. 22 comma 11. Composizione, compiti e modalità
di funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali.
-
E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
-
Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art.
38;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di
cui all’art. 40, comma 4;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 19,
comma 1, lettera e) e comma 3;
d) variazione degli ambiti di scelta;
e) individuazione delle zone disagiate;
f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
h) concessioni di ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma
3 lett. e) dell’art. 18
-
Il parere obbligatorio del comitato aziendale deve essere espresso entro
20 giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende
espresso positivamente.
-
Inoltre il Comitato aziendale è preposto alla definizione degli
Accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni
altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da Accordi regionali
o aziendali.
-
L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro
necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato
aziendale.
-
E’ facoltà della parte pubblica e delle OO.SS. sostituire
i propri rappresentanti in seno al comitato.
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Articolo
24 - Comitato regionale.
-
In ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale
composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all’art. 22, comma
10.
-
La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante
per ogni sigla sindacale firmataria dell’accordo collettivo nazionale,
una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS. firmatarie,
definita nell’ambito degli accordi regionali direttamente proporzionale
alla rispettiva consistenza associativa, purchè espressione di
almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle OO.SS.
-
E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
-
Il Comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli Accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione
delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da
esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica
degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
-
L’attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente
finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l’applicazione
dell’Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede
di osservazione degli Accordi aziendali.
-
La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario
per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
-
E’ facoltà della parte pubblica e delle OO.SS. sostituire
i propri rappresentanti in seno al comitato.
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Articolo
25 - Programmazione e monitoraggio delle attività.
-
Ai sensi dell'art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al
distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione
di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale
ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno
del bilancio della Azienda, il "Programma delle attività
Territoriali" nel rispetto delle normative regionali, prevede:
a) le attività di pediatria di famiglia previste dal decreto
legislativo sopra richiamato all'art. 3-quinquies e dal piano sanitario
nazionale, approvato con il D.P.R. del 23 maggio 2003 e il relativo
finanziamento sulla base della quota capitaria di finanziamento erogata
alla Azienda dalla Regione;
b) altre attività territoriali pertinenti la pediatria di famiglia
e attività intersettoriali, cui partecipa la pediatria di famiglia,
definite dagli Accordi Regionali e Aziendali, con la indicazione dello
specifico finanziamento.
-
Le attività territoriali riguardanti la pediatria di famiglia
di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo sono in particolare:
a) attività di formazione, informazione, e revisione fra pari
dei pediatri di libera scelta;
b) prestazioni aggiuntive dei pediatri di libera scelta, comprese quelle
informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;
c) servizi di supporto alla attività dei pediatri di libera scelta,
di tipo strutturale, strumentale e di personale;
d) potenziamento delle attività distrettuali di assistenza domiciliare
di cui al presente Accordo;
e) progetti obiettivo nazionali, regionali e aziendali;
f) progetti a livello di spesa programmato;
g) sviluppo delle forme associative;
h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei pediatri
di libera scelta;
i) produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici e
assistenziali;
j) conferenze di consenso nell'ambito del Distretto;
k) sviluppo di attività integrate ospedale-territorio;
l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
-
Il finanziamento delle attività indicate al comma 2 è
assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite
a livello regionale, utilizzando:
a) appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la pediatria
di famiglia non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati all'attuazione
di specifici progetti o programmi individuati dagli Accordi regionali
e aziendali;
b) stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta
o indotta dai pediatri di libera scelta;
c) finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario
Nazionale e finalizzati a specifici progetti concernenti la pediatria
di famiglia;
d) attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti
che non hanno effettuato la scelta del pediatra nella Azienda stessa
o in altra Azienda.
-
Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto
dei principi di unitarietà e di intersettorialità del
"Programma delle attività distrettuali", il Direttore
del Distretto, unitamente ai propri collaboratori, è coadiuvato,
per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti
la pediatria di famiglia, da un pediatra di libera scelta membro di
diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali
sulla base delle disposizioni regionali in materia e da un rappresentante
dei pediatri di libera scelta eletto tra quelli operanti nel distretto.
-
In particolare sono oggetto del monitoraggio:
a) l'andamento, per la parte concernente la pediatria di famiglia e
indicata ai commi 2 e 3, dell'attuazione del Programma delle attività
distrettuali e della gestione delle relative risorse;
b) l'appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra
pediatria di famiglia e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera,
in riferimento a linee guida condivise, all'applicazione di percorsi
diagnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note dell'AIFA,
anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali.
-
I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di
momenti di verifica e revisione di qualità, di conferenze di
consenso e per l'applicazione nel distretto dei programmi di attività
finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati
ai sensi dell' art. 14, comma 7.
-
Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi
strumenti di informazione per garantire trasparenza all'attuazione di
quanto previsto dal presente articolo.
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, secondo il disposto dell'art. 14.
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Articolo
26 - Equipes territoriali e UTAP.
-
Le Regioni e le Aziende, attraverso la istituzione di équipes
territoriali, realizzano forme di integrazione professionale dell'attività
dei singoli operatori tra loro, la continuità dell'assistenza,
la presa in carico del paziente e il conseguimento degli obiettivi e
dei programmi distrettuali.
-
In coerenza con l'intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004 le Regioni
prevedono, in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in
via sperimentale e con partecipazione volontaria dei medici, dei pediatri
e degli altri operatori sanitari, la costituzione delle Unità
di assistenza primaria (UTAP) od altre strutture organizzative complesse,
strutture territoriali ad alta integrazione multidisciplinare ed interprofessionale,
in grado di dare risposte complesse al bisogno di salute delle persone.
Tale modello organizzativo deve prevedere la valorizzazione e la pari
dignità di tutti le componenti mediche, nello specifico dell'area
pediatrica.
-
L'équipe territoriale è:
a) strumento attuativo della programmazione sanitaria;
b) momento organizzativo della medicina generale, della pediatria di
libera scelta e delle altre discipline presenti nel distretto per la
erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per
la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di
livello nazionale, regionale e aziendale.
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
- L'ambito
distrettuale di riferimento della équipe territoriale, dell'UTAP
od altra struttura organizzativa complessa intesa come organismo operativo
distrettuale, viene individuato dal Direttore di distretto e dagli operatori
interessati e rappresenta l'ambito territoriale di operatività
delle stesse per lo svolgimento delle attività e l'erogazione
delle prestazioni previste dal "Programma delle attività
distrettuali", che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza
anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti
nazionali, regionali e aziendali.
-
Al fine di assicurare l'intersettorialità e l'integrazione degli
interventi socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento, della
équipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi operanti
deputate a garantire, ai sensi dell'art. 3-quinquies del decreto legislativo
502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni:
a) l'assistenza primaria di pediatria;
b) l'assistenza primaria di medicina generale, compresa la continuità
assistenziale;
c) l'assistenza specialistica ambulatoriale;
d) la medicina dei servizi;
e) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
-
L'intervento coordinato e integrato della équipe territoriale
assume particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attività
ad alta integrazione socio-sanitaria, quali:
a) prevenzione e cura delle dipendenze da droga, alcool e farmaci;
b) tutela della salute dell'infanzia;
c) tutela dei disabili;
d) patologie in fase terminale;
e) patologie da HIV;
f) tutela della salute mentale;
g) inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
- L'attività
interdisciplinare e integrata dell'équipe territoriale si realizza
mediante la produzione di valutazioni multidimensionali e selezionando
risposte appropriate alle diverse condizioni di bisogno. Si concretizza
anche attraverso la predisposizione di un programma di lavoro:
a) finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività e
l'erogazione delle prestazioni previste dalla programmazione sanitaria,
quali livelli essenziali e appropriati di assistenza, e da specifici
programmi e progetti assistenziali;
b) proposto dagli operatori interessati o dal Direttore del distretto;
c) concordato tra gli operatori interessati e tra questi e il Direttore
del distretto;
d) che indichi i soggetti partecipanti, le attività o le prestazioni
di rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse;
e) la possibilità di operare modifiche durante la sua esecuzione,
i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi,
sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti.
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Articolo
27 - Appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse.
-
Il pediatra di libera scelta concorre, unitamente alle altre figure
professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
a) realizzare la continuità dell'assistenza nel territorio in
ragione della programmazione regionale;
b) assicurare l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione
dalla Azienda per l'erogazione dei livelli essenziali e appropriati
di assistenza e in attesa della definizione di linee guida consensuali;
c) ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell'uso delle risorse
disponibili mediante adozione di principi di qualità e di medicina
basata sulle evidenze scientifiche;
d) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli
interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso
le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze
scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.
-
Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche,
farmaceutiche e di ricovero, del pediatra di libera scelta si attengono
ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza.
-
Nell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, comma 4, del decreto
legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge
8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l'altro per le prescrizioni
farmaceutiche l'obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle
condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della AIFA, la segnalazione
di eventuali infrazioni all'Ordine professionale di iscrizione e al
Ministero della sanità, nonché l'obbligo per il medico
di rimborsare il farmaco indebitamente prescritto , si applicano le
procedure e i principi di cui ai successivi commi.
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
-
Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del pediatra di libera
scelta ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono
il caso ai soggetti individuati all'art. 25, comma 4, deputati a verificare,
ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l'appropriatezza prescrittiva
nell'ambito delle attività distrettuali, integrati dal responsabile
del servizio farmaceutico, o da suo delegato, e da un medico individuato
dal direttore sanitario della Azienda
- L'organismo
suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo
conto dei seguenti principi:
la ipotesi di irregolarità deve essere contestata al pediatra
per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine
non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta
di essere ascoltato;
il risultato dell'accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni
e/o udito il pediatra interessato, è comunicato al Direttore
generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al pediatra
interessato.
-
La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti
elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme
prescrittive dovuta ad errore scusabile;
b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità
attuale al momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla
vita o all'integrità della persona che non possa essere evitato
con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto
e/o dalla novità della nota AIFA, o di altra legittima norma,
e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione
alla vendita, dall'emanazione ufficiale della nota AIFA o di altra legittima
norma.
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Articolo
28 - Articolazione del compenso.
-
Ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come successivamente
modificato ed integrato, la struttura del compenso del pediatra di libera
scelta così si articola:
a) quota capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta
su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente Accordo;
b) una quota variabile in funzione del grado di raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei
conseguenti livelli di spesa programmati di cui all'art. 8, comma 1,
lett. f) del decreto legislativo sopra richiamato;
c) una quota variabile in funzione delle prestazioni e delle attività
previste nel presente accordo e negli accordi regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata.
-
Le modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti
commi sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente
articolo, dal successivo art. 58, e, per quanto di competenza, dagli
Accordi Regionali e Aziendali.
 |
Articolo
29 - Funzioni della Pediatria di Famiglia.
-
Il ruolo della Pediatria di famiglia nel SSN è orientato:
a) ad un approccio integrato finalizzato a una gestione globale della
salute del bambino e dell'adolescente, nel contesto familiare e sociale
in cui vive;
b) alla valorizzazione delle cure primarie e al coinvolgimento decisionale
del pediatra di famiglia in ordine all'appropriatezza e all'efficacia
della pratica professionale e nelle scelte in merito all'allocazione
delle risorse;
c) a garantire la continuità dell'assistenza per l'intero arco
della giornata e per tutti i giorni della settimana, attraverso la organizzazione
distrettuale del servizio ed il coordinamento operativo e la massima
integrazione dell'attività professionale tra i pediatri di famiglia
e tra essi e gli altri professionisti dell'assistenza territoriale;
d) a sviluppare la qualità dell'assistenza prestata con l'adozione
di linee guida condivise e strumenti del governo clinico, nonché
attraverso la compilazione di un libretto sanitario pediatrico individuale.
-
Lo sviluppo condiviso di forme associative, la qualificazione di standard
strutturali ed operativi, il raggiungimento di obiettivi favoriscono
lo svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati al pediatra famiglia
e migliorano la risposta territoriale ai bisogni assistenziali del cittadino.
-
I pediatri associati di cui all'art. 52 sono soggetti qualificati a
proporre iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione,
nell'ambito degli Accordi regionali e aziendali.
-
I pediatri singoli ed associati, fermo restando l'individualità
del rapporto con l'Azienda, fanno parte di centri di responsabilità
territoriale, distrettuali o subdistrettuali, per partecipare al raggiungimento
di specifici obiettivi del Distretto.
-
Le Aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale
e nell'ambito degli indirizzi nazionali, con la partecipazione dei pediatri
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività
e conseguenti livelli di spesa programmati dei pediatri, in coerenza
con gli obiettivi ed i programmi di attività del distretto, verificandone
il raggiungimento di risultato.
-
Sulla base di Accordi regionali, sono individuate specifiche attività
di tutela dei soggetti fragili dal punto di vista socio-sanitario, ivi
compresi gli extracomunitari in attesa di regolarizzazione.
-
Il pediatra di libera scelta svolge compiti clinici, assicura la comunicazione
con i pazienti e gestisce gli strumenti professionali.
-
I compiti assistenziali del pediatra famiglia sono quelli di cui ai
Livelli Essenziali di Assistenza:
a) gestione del paziente ammalato in condizione acute
b) gestione delle patologie croniche
c) gestione dei pazienti nell'ambito dell'assistenza domiciliare programmata
ed integrata.
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Articolo
30 - Responsabilità convenzionale e violazioni. Collegio arbitrale.
-
I pediatri di libera scelta sono tenuti all'osservanza degli obblighi
e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi regionali
e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del
pediatra le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze
di altri operatori dell'Azienda.
-
Per la valutazione delle violazioni delle norme di cui al presente Accordo
e degli Accordi regionali ed Aziendali, è istituita una Commissione
regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta
da:
a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo
competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine
degli avvocati del capoluogo di Regione;
b) tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale
alla Sanità o organo competente;
c) tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentativi, tra i pediatri di libera scelta
della Regione ed uno designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo
di Regione con funzione di vicepresidente.
-
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.
-
Le violazioni di natura occasionale danno luogo all'applicazione delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato
il richiamo verbale.
-
L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al pediatra, entro 30 giorni
dal momento in cui ne viene a conoscenza. Il pediatra ha la possibilità
di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della
contestazione e di essere sentito se lo richiede.
-
Il Direttore Generale o suo delegato, valutate le controdeduzioni addotte
dallo stesso, procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione
della sanzione di cui al comma 4. Il provvedimento e' notificato all'interessato
entro 30 giorni dalla sua assunzione.
-
Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:
a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10%
e non superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni
gravi compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo
con diffida;
b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva
di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
c) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate
all'acquisizione di vantaggi personali, compresa quella di cui all'art.
19, comma 1 lettera g) e comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno
comportato la sospensione del rapporto.
-
Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza del Collegio
di cui al comma 2, previa istruttoria da parte dell'Azienda.
-
Il Collegio è nominato con provvedimento regionale entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente Accordo. La Regione provvede a raccogliere
le designazioni delle Organizzazioni sindacali del presente Accordo,
entro un termine da essa stabilito. Trascorso tale termine, in caso
di mancata designazione unitaria da parte delle Organizzazioni sindacali,
la Regione provvede direttamente a nominare i componenti anche di parte
sindacale tra quelle firmatarie del presente accordo.
-
In caso di mancata indicazione dei componenti di parte sindacale, la
Regione provvede autonomamente con nomina tra i pediatri convenzionati
della Regione.
-
L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al pediatra, entro 30 giorni
dal momento in cui ne viene a conoscenza, e chiede al Collegio arbitrale
l'apertura di un procedimento a carico del pediatra quando le sanzioni
comminabili siano quelle previste al comma 7.
-
Il Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio
entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua volta,
convoca il pediatra a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore.
La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi 20 giorni dall'invio della contestazione scritta dell'addebito
da parte della Azienda.
Qualora il pediatra non produca alcuna controdeduzione o non si presenti
innanzi al Collegio, quest'ultimo dà corso comunque alla valutazione
del caso.
-
Le parti possono richiedere al Collegio di essere sentite in merito
al caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie
ritenute più appropriate, anche attraverso l'assistenza di un
procuratore.
-
Il Collegio può deliberare di udire le parti singolarmente o
in contraddittorio al fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul
caso in esame, anche su richiesta di una delle parti.
-
Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal pediatra
in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla proposta
di sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro
15 giorni dalla sua assunzione.
-
L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale si conforma
allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.
-
Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180
giorni dalla contestazione dell'addebito al pediatra. Trascorso tale
termine il procedimento si estingue.
-
L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento,
con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato,
sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del pediatra, ai fini
di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92, come successivamente
modificato ed integrato.
-
In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 7, lett. b),
l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal
primo giorno, al sostituto e al sostituito secondo quanto previsto dal
comma 2 dell'Allegato F.
-
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
trascorsi: un anno per quelle di cui al comma 2 e due anni per quelle
di cui al precedente comma 7, dalla loro irrogazione. Le violazioni
e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dai fatti.
-
Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme
del Codice Civile.
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Articolo
31 - Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro
modalità di erogazione.
-
Il diritto di sciopero delle Organizzazioni sindacali dei pediatri di
libera scelta convenzionati è esercitato con un preavviso minimo
di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente
al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. In
caso di revoca di uno sciopero già indetto, le Organizzazioni
sindacali devono darne tempestiva comunicazione.
-
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali, deve essere
comunicata ai soggetti istituzionalmente preposti ai rispettivi livelli
nazionale, regionale, aziendale.
-
Sono prestazioni indispensabili di assistenza della pediatria di famiglia,
ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla
legge n. 83/2000 e successive modificazioni e integrazioni: le visite
domiciliari urgenti, l'assistenza domiciliare integrata, le forme di
assistenza domiciliare programmata a malati terminali, nonché
le ulteriori prestazioni definite nell'ambito degli Accordi regionali.
-
Le prestazioni di cui al comma 3, in caso di sciopero della categoria
dei pediatri di libera scelta convenzionati, continuano ad essere erogate
con le procedure e secondo le modalità di cui ai rispettivi articoli
del presente Accordo e fino all'entrata in vigore degli Accordi regionali.
-
Il pediatra convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto
alla Azienda la propria non adesione all'agitazione entro le 24 ore
precedenti nel rispetto delle modalità concordate a livello regionale.
-
L'adesione all'agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso
relativo all'intero periodo di astensione dall'attività convenzionale.
Sono fatte salve modalità diverse concordate a livello regionale,
al fine di garantire ai cittadini i servizi essenziali e le prestazioni
urgenti.
-
I pediatri di libera scelta che si astengono dal lavoro in violazione
delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare
ai sensi dell'art. 30.
-
Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni
di sciopero:
· nel mese di agosto;
· nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
· nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono
le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
· nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
· nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo.
- In
casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.
-
Per l'area della pediatria di famiglia, l'individuazione del contingente
di pediatri da esonerare dalla partecipazione agli scioperi di categoria
al fine di garantire la continuità delle prestazioni, si realizza
nell'ambito delle sperimentazioni regionali di strutture operative composte,
con sede unica, ai sensi dell'art. 26.
-
Per la effettuazione delle prestazioni professionali indispensabili,
in occasione di sciopero della categoria, è riconosciuto ai pediatri
di libera scelta una percentuale del compenso previsto dai relativi
articoli del presente Accordo, percentuale da definirsi in sede di Accordo
Regionale.
-
E' fatto divieto, al pediatra in sciopero, di richiedere compensi ai
cittadini per la effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui
al comma 3.
-
La comunicazione di cui al comma 5 non è dovuta, da parte dei
pediatri iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:
a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non
firmatarie del presente Accordo;
b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all'Azienda
la sospensione o la revoca dello sciopero o la non adesione della sua
organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati.
-
La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale
comporta la trattenuta del compenso relativo all'intero periodo di astensione
dall'attività convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e
fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione
alla agitazione sindacale stessa.
-
La trattenuta dei compensi di cui ai commi 6 e 14 deve essere effettuata
dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine
della agitazione sindacale medesima.
-
Il pediatra iscritto a un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto
da altre organizzazioni, deve comunicare alla Azienda la propria adesione
alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 5.
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Capo
II - Rapporto di Lavoro
Articolo
32 - Rapporto ottimale.
-
La libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'art. 19, comma
2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione delle
Aziende Sanitarie Locali, come definita dalla Regione.
-
Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria pediatrica è
organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'art.
25 della legge n. 833/78.
-
Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra
determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell'assistenza
primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti.
L'ambito di scelta deve essere di norma intradistrettuale, al fine di
consentire una utile pianificazione delle politiche di budget, dell'accesso
all'area e dello sviluppo delle forme associative.
-
Ciascuna Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera
scelta per l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell'esercizio
della scelta del pediatra da parte del cittadino, sono articolati nei
medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti
individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3.
-
In ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno
due pediatri.
-
Il pediatra operante in un comune comprendente più Aziende, fermo
restando che deve essere iscritto nell'elenco di una sola Azienda che
ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte
su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
-
La determinazione del numero dei pediatri iscrivibili in comuni comprendenti
più Aziende, viene determinata sommando i pediatri iscrivibili
in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione
di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda,
inferiori a 600 abitanti, possono concorrere, sommandosi, alla determinazione
di carenza di pediatri nell'intero ambito comunale, da dichiararsi da
parte della o delle Aziende con il resto più elevato.
-
Fino alla stipula dei nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli già
in essere, per ciascun ambito territoriale può essere iscritto
un pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300, di età
compresa tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente tenendo anche conto dei cittadini residenti che hanno effettuato
la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell'ambito. Le
Regioni possono indicare per ambiti territoriali dell'assistenza primaria
un diverso rapporto pediatra/popolazione assistibile. La variabilità
di tale rapporto deve essere concordata nell'ambito degli Accordi regionali.
-
In mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una disciplina
diversa che consenta la piena attuazione del diritto all'assistenza
pediatrica e la libera scelta dell'assistito nell'elenco dei pediatri,
prevedendo l'inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul
territorio, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative
a livello regionale.
-
Nella determinazione del numero dei pediatri iscrivibili, oltre che
del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle
eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate
ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti
dall'applicazione dell'art. 38 a carico dei singoli pediatri già
iscritti nell'elenco. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto
ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato
C
-
Ai fini della determinazione dei pediatri iscrivibili nell'elenco, l'Azienda,
utilizzando l'elenco di cui all'art. 43 comma 5, scorpora dalla popolazione
di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita
al precedente comma 8) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell'ambito
territoriale, abbiano effettuato la scelta del pediatra in altro ambito
territoriale dell'Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati
per il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato
il diritto di scelta.
-
In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in
tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti di ambiti
territoriali dichiarati carenti ai sensi dell'art. 33 comma 1, sentito
il Comitato Aziendale deve esser comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale,
ad opera prioritariamente, nell'ordine di inserimento, degli ultimi
pediatri inseriti.
-
Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze
sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti
al 31 dicembre dell'anno precedente.
-
In caso di modifiche di ambito territoriale il pediatra conserva tutte
le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di
un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si
trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali
e il diritto di scelta degli assistiti.
-
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, nell'ambito degli Accordi regionali
stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale, possono essere individuate specifiche e peculiari
modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi
carenti, anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai
pediatri già inseriti e della effettiva capacità ricettiva
del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.
 |
Articolo
33 - Copertura degli Ambiti Territoriali Carenti.
-
Entro la fine dei mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna
Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali
carenti di pediatri convenzionati per l'assistenza primaria individuati,
a seguito di formale determinazione delle Aziende nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 23, rispettivamente alla data del 1° marzo e
del 1° settembre dell'anno in corso nell'ambito delle singole Aziende,
sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 32. In sede di
pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione
del pediatra, l'Azienda indica il comune o la zona in cui deve essere
assicurato un congruo orario di assistenza.
-
Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali
carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1:
a) i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi
dei pediatri convenzionati per la pediatria di famiglia della Regione
che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli già
inseriti in un elenco di pediatria di altra Regione, ancorché
non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale,
a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno
due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al
momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività
a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion
fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti
sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili
in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del
terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina.
In caso di disponibilità di un solo posto per questo può
essere esercitato il diritto di trasferimento una sola volta nel corso
dell'anno solare.
b)
i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in
corso.
-
Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti
i pediatri di cui al comma 2 lett. b) sono graduati nell'ordine risultante
dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale
di cui all'art. 15;
b) attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato
carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda
di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano
mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;
c) attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della
Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale
e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
-
Le graduatorie per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti
vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei punteggi relativi
ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun pediatra concorrente
l'ambito o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato
domanda di assegnazione.
-
In caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri di cui al comma
2 sono ulteriormente graduati nell'ordine di minore età, voto
di laurea ed anzianità di laurea.
-
La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella prioritariamente
i pediatri di cui al comma 2, lett. a) in base alla anzianità
di iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria
di famiglia; laddove risulti necessario, interpella successivamente
i pediatri di cui al comma 2, lett. b), in base all'ordine risultante
dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3.
-
L'anzianità di iscrizione negli elenchi a valere per l'assegnazione
degli ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 2, lett. a), è
determinata sommando:
a) l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della
pediatria di famiglia della Regione, detratti i periodi di eventuale
cessazione dell'incarico;
b)l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché
già compresa nell'anzianità di cui alla lettera a).
- È
cancellato dalla graduatoria regionale valida per l'anno in corso, il
pediatra che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 34, comma
1.
-
Il pediatra che, avendo concorso all'assegnazione di un ambito territoriale
carente avvalendosi della facoltà di cui al comma 2 lettera a),
accetta l'incarico ai sensi dell'art. 34, comma 1, decade dall'incarico
detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato
dal relativo elenco.
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
-
In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando
l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda, può indicare
la zona in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale.
-
La indicazione di cui al comma 11 costituisce vincolo alla apertura
di uno studio di pediatria di famiglia nella zona indicata, vincolo
che si protrae per un periodo di anni 3 dall'iscrizione nell'elenco,
trascorso il quale, a richiesta del pediatra interessato, l'Azienda,
nel pubblicare gli ambiti territoriali carenti, indica la zona stessa
agli effetti della apertura dello studio medico a carico del neo inserito.
-
Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1,
presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, apposita
domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti
territoriali carenti pubblicati.
-
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione
della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a
titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione
di incompatibilità, secondo lo schema allegato sub lettera "I".
-
La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma,
dei pediatri aventi titolo, secondo la graduatoria, al conferimento
degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati, presso la sede indicata
dall'Assessorato Regionale alla Sanità, in maniera programmata
e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della
convocazione.
-
La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
-
Il pediatra oggettivamente impossibilitato a presentarsi può
dichiarare la propria accettazione mediante telegramma, indicando nello
stesso l'ordine di priorità per l'accettazione tra gli ambiti
territoriali dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal
caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra gli
incarichi vacanti che egli avrà indicato.
-
La Regione che attribuisce l'incarico ai sensi del comma 2 lettera a)
ad un pediatra proveniente da altra Regione comunica alla Regione di
provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico ai fini di quanto
previsto dal comma 9.
-
La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 24 e nel rispetto
dei precedenti commi, può adottare procedure tese allo snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento
degli incarichi.
-
La Regione può individuare e assegnare ad altri soggetti l'espletamento
dei compiti previsti dal presente articolo.
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Articolo
34 - Instaurazione del rapporto convenzionale.
-
Il pediatra interpellato ai sensi dell'art. 33 deve, a pena di decadenza,
indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l'ambito territoriale
per il quale accetta l'incarico.
-
La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità
per l'accettazione dell'incarico invia gli atti relativi all'Azienda
interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato con
provvedimento del Direttore Generale mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. L' accettazione del medesimo da parte del pediatra dovrà
essere comunicata entro i successivi 7 giorni dalla notifica, pena la
decadenza. L'incarico è condizionato al possesso dei requisiti
di cui al comma 3.Dalla data di accettazione decorre il termine di 90
giorni previsto al comma successivo.
-
Entro i 90 giorni successivi all' accettazione di cui al precedente
comma 2, il pediatra, a pena di decadenza, deve:
- aprire nell'ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto
delle eventuali prescrizioni di cui all'articolo 33 comma 11, uno studio
professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 35 e darne
comunicazione alla Azienda;
- eleggere il proprio domicilio nella zona assegnatagli, se risiede
in altro Comune;
- comunicare l'Ordine professionale provinciale al quale è iscritto.
-
L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza
dell'iscrizione nell'elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte
degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità
dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al
comma 9, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità.
È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far
luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
-
Il pediatra al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai sensi
del presente articolo viene iscritto nell'elenco relativo all'ambito
territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
-
Al pediatra è fatto divieto di esercitare le attività
convenzionate ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati
fuori dall'ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto,
escluso il caso di cui all'art. 32, comma 14.
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
-
Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a
particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato
di cui all'art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3,
entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
-
Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio
l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità
dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art. 35 e ne
notifica i risultati al pediatra interessato assegnandogli, se del caso,
un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette
prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il pediatra decade
dal diritto al conferimento dell'incarico.
-
Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura
di ulteriori studi professionali, per l'espletamento dell'attività
convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo
ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio
convenzionato per la pediatria di famiglia in altro locale all'interno
del medesimo ambito territoriale.
-
Al fine di favorire l'inserimento di pediatri negli ambiti territoriali
carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può,
su richiesta del pediatra, consentire la utilizzazione di un ambulatorio
pubblico eventualmente disponibile. L'ammontare e le modalità
di compensazione delle spese per l'uso, comprese le spese per il suo
utilizzo, dell'ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni
da concordarsi nell'ambito degli Accordi Regionali.
-
Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto
convenzionale il pediatra può essere autorizzato dalla Azienda
a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il domicilio
in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale
di contiguità, previo parere favorevole del Comitato di cui all'art.
23 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti
alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.
-
Al pediatra al quale sia stato definitivamente conferito l'incarico
ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di
diffusione capillare dell'assistenza sanitaria di cui al presente Accordo
e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l'apertura
di più studi per l'esercizio dell'attività convenzionata
di pediatria di famiglia nei comuni o nelle zone comprese nell'ambito
territoriale nel cui elenco il pediatra è iscritto, salvo diversi
accordi regionali.
-
Nel caso di esercizio dell'attività convenzionata in più
studi, l'orario di studio complessivo, come determinato sulla base di
quanto disposto dall'articolo 35 del presente Accordo, può essere
frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi,
fatta salva la erogazione dell'attività ambulatoriale, nel suo
insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
 |
Articolo
35 - CRequisiti di apertura degli studi medici
-
Lo studio del pediatra di libera scelta è considerato presidio
del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale
e professionale del pediatra, al perseguimento degli obiettivi di salute
del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività
assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini
dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di
assistenza primaria, ciascun pediatra deve avere la disponibilità
di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività
convenzionata. Lo studio del pediatra di libera scelta, ancorché
destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio
professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi
che seguono.
-
Lo studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi
e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della pediatria,
di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione
e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle
chiamate , fatte salve le autorizzazioni già concesse.
-
Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio
medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento
di civile abitazione, con locali appositamente dedicati, fatte salve
le autorizzazioni già concesse
-
Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività
non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere
un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione
tra le due strutture.
-
Lo studio professionale del pediatra iscritto nell'elenco, salvo quanto
previsto in materia di orario di continuità assistenziale,
deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana,
preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione
di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana
e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo
e comunque non inferiore a:
- 5 ore settimanali fino a 250 assistiti.
- 10 ore settimanali da 251 a 500 assistiti.
- 15 ore settimanali da 501 a 840 assistiti.
Superato il numero di 840 assistiti, gli accordi regionali definiscono
le eventuali ulteriori aperture degli ambulatori.
L'orario di studio è definito dal pediatra anche in relazione
alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla
esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace
e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento
dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali
l'Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale,
di cui all'art. 23, la revisione dell'orario.
I pediatri che aderiscono a forme associative sono tenuti a garantire
l'apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite
in sede di contrattazione regionale per le diverse tipologie di associazione.
-
L'Azienda ha il compito di verificare l'applicazione del disposto di
cui al precedente comma 5.
-
L'orario con il nominativo del pediatra, da comunicare alla Azienda,
deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni
devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta
variazione.
-
Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma
erogate attraverso un sistema di prenotazione.
-
Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle
fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell'ambito
degli Accordi Regionali.
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Articolo
36 - Sostituzioni.
-
Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità
di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire
fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto
giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che
lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di
tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, insieme alla
dichiarazione di assenza dal servizio, la motivazione della stessa.
-
Il pediatra sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione
di incompatibilità prevista dall'articolo 17.
-
Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di scegliere
per i propri assistiti un pediatra, ovvero, qualora condizioni oggettive
non lo consentano, un medico che garantisca un adeguato livello di qualità
professionale.
-
Il sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico
di sostituzione da parte del pediatra sostituito, le responsabilità
professionali inerenti tutte le attività previste dal presente
Accordo. Il sostituto deve inoltre dichiaratamente garantire l'attività
assistenziale secondo le modalità organizzative, disponibilità
strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio,
del pediatra sostituito.
-
Nel caso di sostituzione tra pediatri di libera scelta già titolari
di incarico, il sostituito dovrà comunicare adeguatamente ai
propri assistiti le modalità della sostituzione secondo le modalità
organizzative del pediatra di libera scelta che effettua la sostituzione.
-
Negli altri casi il pediatra sostituito deve provvedere ad informare
i propri assistiti sulla durata, sulle modalità della sostituzione
e sul sostituto.
-
Non è consentito al sostituto acquisire scelte del pediatra sostituito
durante la sostituzione.
-
Alla sostituzione del pediatra sospeso dall'incarico per effetto di
provvedimento di cui all'art. 30 provvede la Azienda con le modalità
di cui al comma 15.
-
Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano
in carico al pediatra sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino
richiesta di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni
caso, non può essere fatta in favore del pediatra incaricato
della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
-
L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta
l'iscrizione del pediatra nell'elenco, anche se determina l'assunzione
di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli
Accordi Regionali e da quelli Aziendali.
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
-
Gli Accordi regionali definiscono le diverse modalità di corresponsione
dei compensi, in caso di sostituzione effettuata da medico sprovvisto
di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti.
13. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono
i compensi al pediatra sostituito che provvede secondo quanto previsto
al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente
al pediatra che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti
per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento
economico previsto dal successivo comma 14.
-
I rapporti economici tra pediatra sostituito e pediatra sostituto sono
disciplinati dalla norme di cui all'allegato sub lettera F, nel rispetto
della normativa fiscale.
-
Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve
tempestivamente informarne la Azienda, la quale provvede a designare
il sostituto individuandolo tra i pediatri inseriti nella graduatoria
di cui all'art. 15, e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente
i pediatri residenti nell'ambito di iscrizione del pediatra sostituito.
In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione
al pediatra sostituto.
-
Tranne che per i motivi di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del presente
Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale,
per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi,
l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art.23, si esprime sulla prosecuzione
della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche
dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
-
Quando il pediatra sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità
di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di
sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente
al medico che ha effettuato la sostituzione.
-
In caso di decesso del pediatra convenzionato, l'Azienda provvede alla
nomina del sostituto. Qualora il pediatra fosse già sostituito,
il sostituto già incaricato al momento del decesso può
proseguire l'attività nei confronti degli assistiti in carico
al pediatra deceduto fino all'eventuale copertura della zona carente
o comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, conservando
il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
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Articolo
37 - Incarichi provvisori.
-
Qualora in un ambito territoriale si determini un carenza alla assistenza
pediatrica, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 23, può
conferire un incarico temporaneo ad un pediatra, scelto nel rispetto
della graduatoria regionale, con priorità per i pediatri residenti
nell'ambito territoriale carente.
-
Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi cessa alla
sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il pediatra avente
diritto all'inserimento. Al pediatra di cui al presente comma sono corrisposti,
per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui
all'art. 58, lettera "A", commi 1 e 9.
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
-
Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio,
i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria
regionale, con i criteri di cui al comma 1.
-
L'incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l'eccedenza
degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli pediatri
iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale non supera le 180 unità.
In tal caso si applica il disposto dell'articolo 39, comma 12.
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Articolo
38 - Massimale di scelte e sue limitazioni.
-
I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo
di scelte pari a 800 unità, fatte salve le deroghe previste ai
commi successivi.
-
Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali
deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria
di gruppo e l'attivazione dei gruppi di cure primarie.
-
Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate
dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il Comitato aziendale
di cui all'art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai
sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un
tempo determinato.
-
Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere inserito negli elenchi,
svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse
da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta
è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali
che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base
del disposto del successivo comma 5.
-
Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti
a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui
al precedente comma 4 e per attività di libera professione strutturata,
di cui all'art. 57, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda
ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali.
L'impegno orario per attività compatibile o per attività
libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale
inferiore a 600 scelte.
-
Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio
massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli
Accordi regionali, come previsto all'articolo 32, comma 8. I pediatri
interessati devono presentare apposita richiesta all'Azienda prevedendo
un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l'inizio
dell'autolimitazione. Il massimale derivante da autolimitazione non
è modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della
autolimitazione.
-
Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata
in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal
pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di
tale adempimento provvede l'Azienda, che ne da comunicazione al pediatra
interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità
di cui all'articolo 17 del presente Accordo.
-
Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale
ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell'art.
42, è consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati,
anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale
di cui al comma 1.
-
La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti
a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia già
in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata
in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale
di cui al comma 8.
-
Le scelte temporanee di cui all'articolo 39, commi 7 e 11 non concorrono
alla determinazione del massimale individuale.
-
In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza
pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale
o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione
contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente
tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.
-
Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali,
compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio
al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello
ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno
prescelto.
-
Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni
e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie
croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da
un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano
raggiunto il massimale di cui al comma 1.
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Articolo
39 - Scelta del pediatra.
-
La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati
sull'elemento fiducia.
-
Il rapporto di fiducia si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla
trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare
il rapporto tra pediatra e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base
di intese stipulate tra le Regioni e le OO.SS. maggiormente rappresentative,
una corretta informazione ai cittadini sulla opportunità di avviare
preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del pediatra e, a
margine della scelta effettuata, promuovono la informazione sull'organizzazione
dei servizi aziendali e sulle modalità organizzative della pediatria
di famiglia, mediante consegna della Carta dei servizi.
-
Le Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sul curriculum
formativo e professionale del pediatra, sulle caratteristiche della
attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza
a forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilità
telefonica, disponibilità del personale di studio, caratteristiche
strutturali e strumentali, ecc.).
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
-
La scelta del pediatra di fiducia, da operarsi da parte dei genitori
o da chi ne fa le veci, avviene tra i sanitari iscritti nell'elenco
riferito all'ambito territoriale in cui e' compresa la residenza dell'avente
diritto. La scelta è annotata sul documento personale di iscrizione
dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.
-
Il pediatra iscritto negli elenchi acquisisce le scelte relative ad
assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno di età
e può acquisire e conservare le scelte fino al compimento del
quattordicesimo anno di età.
-
Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di
soggiorno sul territorio italiano, la scelta è a tempo determinato
e ha validità pari a quella del permesso di soggiorno.
-
La scelta di cui al comma 7 è automaticamente rinnovata alla
scadenza anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, fatta
salva ogni azione di rivalsa per quote percepite anche a seguito di
mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Il pediatra è obbligato alla assistenza del cittadino extracomunitario
nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
-
L'Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art.
23 e acquisita l'accettazione del pediatra di nuova scelta, consente
che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un
elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito
è residente o quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure
quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza
dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi
ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
-
La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo
revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.
-
Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato
da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione
della scelta eventualmente già in carico al pediatra della Azienda
di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
-
Nella ipotesi di ambito territoriale in cui insistano assistiti in età
pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente
le scelte possono essere attribuite a:
a) pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale o,
in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalità
di cui al comma 13 anche oltre il massimale;
b) nel caso di indisponibilità dei pediatri o inadeguatezza dei
rimedi di cui alla precedente lettera a) le scelte possono essere temporaneamente
assegnate al medico iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale
per l'assistenza primaria.
-
Le scelte di cui al comma 12 vengono iscritte in separato elenco.
Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti
legali dei bambini in età di esclusiva inseriti nell'elenco e
al medico che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore
del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni
per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico
decadono.
-
Con l'inserimento di un nuovo pediatra in un ambito carente non verranno
più attribuite scelte al pediatra con deroga del massimale.
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Articolo
40 - Revoca e ricusazione della scelta.
-
L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente
Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito effettua una nuova
scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
-
Modalità per garantire la continuità dell'assistenza tra
pediatra revocato e pediatra scelto, nel primario interesse del cittadino,
sono disciplinate nell'ambito degli Accordi Regionali.
-
Il pediatra che non intenda prestare la propria opera in favore di un
assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione
alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali
ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa
del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre
dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
-
Non è consentita la ricusazione quando nell'ambito territoriale
di scelta non sia operante altro pediatra, salvo che ricorrano eccezionali
motivi di incompatibilità da accertarsi dall'Azienda.
-
I pediatri che abbiano esercitato il diritto di autolimitazione del
massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per
mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima.
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Articolo
41 - Revoche d'ufficio.
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Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 526/1982,
vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono riattribuite
automaticamente al pediatra dal momento della cessazione della sospensione
temporanea, anche in deroga al massimale individuale, fatta salva ogni
altra e diversa determinazione da parte dell'assistito. A tal fine le
Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai quali
sia stata revocata d'ufficio la scelta, onde facilitarne la riattribuzione
automatica.
-
In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta, il pediatra
è tenuto comunque alla assistenza del cittadino fin dalla data
di cessazione della sospensione medesima.
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Differenti modalità di gestione delle scelte temporaneamente
sospese possono essere concordate nell'ambito degli Accordi regionali.
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La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito
ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare
al pediatra interessato la cancellazione per decesso tempestivamente
e comunque entro un anno dall'evento.
-
In caso di trasferimento di residenza ad altra Azienda, quella presso
la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza
all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda
alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta.
Le Aziende che aggiornano l'archivio assistiti utilizzando le informazioni
anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento
ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio.
-
L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca al pediatra tempestivamente
e comunque entro 3 mesi dall'evento.
-
Le revoche conseguenti ai cambiamenti di residenza all'interno della
Azienda e tra aziende limitrofe sono disciplinate con accordi regionali.
Nel caso in cui l'ambito comunale sia comprensivo di più Aziende
si intende per Azienda limitrofa il medesimo ambito comunale.
-
Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda
attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso
pediatra. Se trattasi di pediatri diversi la cancellazione decorre dalla
data della comunicazione al pediatra interessato. Tali comunicazioni
sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
-
Ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d'ufficio di cui
al presente articolo, l' Azienda è tenuta ad inviare al pediatra
interessato, in uno con la comunicazione del previsto importo da ripetere,
il tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca con la
decorrenza della revoca medesima.
-
La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento
del quattordicesimo anno di età e' comunicata in tempo utile,
alla famiglia dell'assistito. Su richiesta del genitore e previa accettazione
del pediatra, possono essere riconosciute come condizioni idonee al
prolungamento dell'assistenza e comunque non oltre il compimento del
16° anno di età, la presenza di:
- patologia cronica o handicap
- documentate situazioni di disagio psico-sociale
 |
Articolo
42 - Scelta, Revoca, Ricusazione: effetti e conomici.
-
Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la ricusazione
e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo
giorno del mese successivo a seconda che intervengano entro il 15°
giorno o dal 16° giorno del mese.
-
Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in trentesimi ai
fini del pagamento di eventuali frazioni di mese, quando le variazioni
dipendano da trasferimento del pediatra o da cancellazione o sospensione
del pediatra dall'elenco.
-
La cessazione per sopraggiunti limiti di età da parte del pediatra
produce effetti economici dal giorno di compimento dell'età prevista.
-
Per i nuovi nati che non hanno effettuato la prima scelta gli effetti
economici decorrono dal momento della prima prestazione erogata dal
pediatra in regime convenzionale e da questi attestata mediante idonea
dichiarazione da consegnare al competente ufficio al momento della effettuazione
della prima scelta. In ogni caso la data della decorrenza degli effetti
economici non può essere anteriore a 90 giorni antecedenti la
scelta.
-
Le operazioni di aggiornamento dell'elenco degli assistiti rispetto
alla scelta e alla revoca sono svolte in tempo reale, qualora sia realizzabile
in base alla possibilità di utilizzo di procedure informatiche.
-
Modalità differenti di gestione delle operazioni di scelta e
revoca e di aggiornamento degli elenchi degli assistiti e delle comunicazioni
ai medici sono oggetto di contrattazione regionale.
 |
Articolo
43 - Elenchi nominativi e variazioni mensili.
-
Entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le Aziende inviano
ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di
essi alla data rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre.
-
Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni
nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche
avvenute durante il mese precedente.
-
E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo
quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
-
I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico,
a richiesta del pediatra e senza alcun onere a suo carico.
-
Le Aziende istituiscono un elenco separato delle scelte operate dai
cittadini in favore di pediatri convenzionati in ambiti territoriali
della stessa Azienda diversi da quello di residenza dell'assistito,
ai sensi dell' art. 39 comma 9, del presente Accordo.
-
Tale elenco è utilizzato ai fini della determinazione del rapporto
ottimale e della individuazione della carenza di pediatri, secondo quanto
disposto dall'articolo 32, comma 11 del presente Accordo.
 |
Articolo
44 - Compiti del pediatra.
- Le
funzioni ed i compiti individuali del pediatra di libera scelta sono
così individuati:
a) gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche
secondo la miglior pratica, inclusi gli interventi appropriati e le
azioni rilevanti di promozione della salute, rivolti alla tutela globale
del bambino.
b) gestione dei malati nell'ambito dell'Assistenza ambulatoriale domiciliare
programmata e integrata: assistenza programmata al domicilio dell'assistito
anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica
e riabilitativa in collegamento se necessario con l'assistenza sociale
secondo gli allegati "E" ed "E bis";
c) assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività,
sulla base degli Accordi regionali.
- L'espletamento
delle funzioni di cui al precedente comma 1 si realizza con:
a) la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita del bambino,
con il supporto attivo delle unità ospedaliere e distrettuali
per una tempestiva scelta del pediatra, fatti salvi specifici progetti
di dimissione precoce e/o protetta;
b) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico,
ivi comprese le prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche;
c) il consulto con lo specialista e l'accesso del pediatra di libera
scelta presso gli ambienti di ricovero nelle sue varie fasi in quanto
attengono alla professionalità del pediatra di libera scelta;
d) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale,
su supporto informatico, ad uso del pediatra e ad utilità dell'assistito
e del SSN, che raccoglie anche le informazioni registrate nel libretto
sanitario dell'assistito, secondo standard e modalità definiti
nell'ambito degli Accordi regionali e tenuto conto della normativa nazionale,
anche con riferimento alla Carta nazionale dei servizi prevista dal
comma 9 art. 52 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera
del cittadino secondo quando previsto dall'art. 50 della Legge 24 novembre
2003 n. 326;
e) la disponibilità per gli assistiti, nei locali dello studio
medico, della carta dei servizi definita dagli Accordi regionali in
merito ai compiti ed ai doveri e diritti del pediatra e dei cittadini;
f) la partecipazione alle forme organizzative territoriali e l'aggregazione
in centri di responsabilità territoriale, distrettuali o subdistrettuali,
per specifici obiettivi del Distretto, con le modalità e secondo
quanto disposto dal successivo comma 3;
g) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione
alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle
scuole secondarie superiori e ai fini dell'astensione dal lavoro del
genitore a seguito di malattia del bambino;
h) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività
sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del
28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c) ed all'allegato H
i) le valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative
alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e
per l'inserimento nelle residenze protette, sulla base della programmazione
e di quanto previsto nell'ambito degli Accordi regionali;
j) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria, la conoscenza
del Servizio sanitario nazionale, e regionale, (con idoneo supporto
delle Aziende) incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e il regime delle esenzioni SSN nonché del corretto
uso del farmaco nell'ambito della quotidiana attività assistenziale,
fatta salva la partecipazione a specifici progetti concordati a livello
regionale e/o aziendale, nei confronti delle famiglie dei minori anche
attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare
l'osservanza del comportamento e degli stili di vita con particolare
riferimento all'educazione alimentare e all'attività motoria;
k) l'appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeutiche, la necessità
di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal Servizio
sanitario nazionale, nonché l'adesione a specifici progetti concordati
a livello regionale e/o aziendale;
l) l'adesione ai programmi di vaccinazione antinfluenzale rivolte a
tutta la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalla Regione
e/o dalle Aziende;
m) la partecipazione ai programmi di attività e agli obiettivi,
finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa,
concordati a livello regionale e/o aziendale con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Tali accordi prevedono le modalità
di attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli effetti, anche
economici, del raggiungimento, o meno, degli obiettivi;
n) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B;
o) l'assistenza in zone disagiate, comprese le piccole isole sulla base
delle intese regionali;
p) le visite occasionali, secondo l'art. 56, comma 4;
q) osservanza e rilevazioni di reazioni indesiderate post-vaccinali;
r) i programmi di monitoraggio degli obiettivi di salute enunciati da
Piano Sanitario Nazionale, con particolare riferimento ad interventi
di educazione sanitaria e profilassi delle malattie infettive, il controllo
dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e la ricerca di fattori
di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei
sospetti handicap neuro sensoriali e psichici ed all'individuazione
precoce di problematiche, anche socio sanitarie;
s) progetto salute infanzia di cui all'allegato L;
t) collaborazione informatica;
u) l'esecuzione di eventuali screening, sulla base di programmi regionali
e aziendali.
-
In merito a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera f) sono
individuate sostanzialmente due diverse tipologie di forme organizzative:
funzionali e strutturali. La prima si caratterizza per la possibilità
che hanno tutti i medici di parteciparvi (vedi equipe territoriali)
e per la prevalenza delle attività di cure domiciliari. Per tali
motivi la partecipazione a questa forma organizzativa è obbligatoria
e remunerata in quota capitaria, mentre le conseguenti attività
sono remunerate sulla base degli Accordi regionali. La seconda si realizza
in presenza di medici associati in gruppo, UTAP o altre forme organizzative
complesse delle cure primarie e necessita di strutture, attrezzature,
risorse umane e strumentali idonee. La partecipazione a questa forma
organizzativa è facoltativa e sperimentale. Gli accordi regionali
ne definiscono modelli organizzativi, caratteristiche di attività
e modalità di remunerazione.
-
Sono, inoltre, obblighi e compiti del pediatra:
a) l'adesione alle sperimentazioni delle équipes territoriali
di cui all'art. 26;
b) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza
del Servizio Sanitario Nazionale nonché del corretto uso del
farmaco nell'ambito della quotidiana attività assistenziale,
fatta salva la partecipazione a specifici progetti concordati a livello
regionale e/o aziendale, nei confronti dei cittadini attraverso la loro
sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare:
· l'osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per
la salute;
· la donazione di sangue, plasma e organi;
· la cultura dei trapianti;
· il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
e il regime delle esenzioni;
· l'esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione a
particolari condizioni di malattia;
· la necessità di un uso appropriato delle risorse messe
a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale.
 |
Articolo
45 - Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza.
- E'
istituito in ogni singola Regione un fondo a riparto per la retribuzione
degli istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall'art. 58
lettera B.
-
Il fondo è finalizzato ad incentivare assetti organizzativi,
strutturali e obiettivi assistenziali di qualità della pediatria
di libera scelta.
- È
demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti
e delle modalità di attuazione, secondo quanto definito dall'art.
14 del presente Accordo.
Articolo
46 - Visite ambulatoriali e domiciliari.
-
L’attività medica viene prestata nello studio del pediatra.
Qualora le condizioni cliniche non consentano la trasferibilità
dell’ ammalato, l’attività medica viene prestata
a domicilio del paziente.
-
Le visite domiciliari e ambulatoriali, in presenza di unità di
cure primarie o di forme associative complesse (equipe territoriale,
pediatria di gruppo), fermo restando i compiti individuali e la individualità
del rapporto di fiducia, sono organizzate dai gruppi stessi tenendo
conto, nel rapporto con l’utenza, di una offerta di servizi coerente
con il principio della continuità della assistenza e di presa
in carico globale della persona.
-
La visita domiciliare (qualora ritenuta necessaria da parte del pediatra)
deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la
richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta pervenga
dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le
ore dodici del giorno successivo. E’ a cura del pediatra di libera
scelta la modalità organizzativa di ricezione delle richieste
di visita domiciliare.
-
A cura della Azienda e del pediatra di libera scelta tale regolamentazione
è portata a conoscenza degli assistiti.
-
La richiesta di prestazione urgente recepita deve essere soddisfatta
entro il più breve tempo possibile. A tal fine i pediatri di
libera scelta che operano in forma associata possono organizzare la
risposta clinica secondo modalità organizzative proprie, anche
sulla base di quanto previsto al comma 2.
-
Nelle giornate di sabato il pediatra non è tenuto a svolgere
attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le
visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno,
nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste
dopo le ore dieci del giorno precedente.
-
Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il
sabato, con l’obbligo però di effettuare attività
ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente
al mattino.
-
Gli Accordi regionali possono disciplinare, per particolari necessità
assistenziali, ulteriori e differenti modalità di effettuazione
delle visite domiciliari e dell’accesso agli studi professionali,
collegate alla reperibilità del pediatra, all’orario di
ambulatorio e alla richiesta delle visite domiciliari.
 |
Articolo
47 - Consulto con lo specialista.
-
Il consulto con il medico specialista può essere attivato dal
pediatra di libera scelta qualora lo ritenga utile per la salute del
paziente.
-
Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso
gli ambulatori pubblici nell’ambito territoriale della Azienda
del paziente.
-
Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, può essere
attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche
presso il domicilio del paziente.
-
Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione
del consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.
-
Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie
riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il pediatra
di libera scelta che è impegnato a collaborare fornendo tutti
gli elementi utili in suo possesso.
-
I pediatri che operano in forme associative complesse (equipe territoriali
e pediatria di gruppo), in Unità di cure primarie (UTAP) o altre
strutture organizzative complesse possono organizzare la risposta al
bisogno di prestazioni specialistiche, anche sotto forma di consulto,
mediante l’accesso diretto del medico specialista dipendente o
convenzionato nella sede della forma associativa per la erogazione delle
prestazioni e delle consulenze ritenute necessarie. Fatto salvo il rispetto
degli standard definiti dalle legge, tali attività sono disciplinate
dagli Accordi regionali.
 |
Articolo
48 - Rapporti tra il Pediatra di Libera Scelta e l'Ospedale.
-
Nello spirito e nel progressivo impegno alla presa in carico del proprio
assistito, il pediatra di libera scelta, che ha cognizione di tutti
i momenti della attività sanitaria in favore del proprio assistito,
si prende cura della persona malata nell’accesso all’ospedale,
può partecipare alla fase diagnostica, curativa e riabilitava,
direttamente o mediante l’accesso al sistema informatico. Le Aziende
Sanitarie Locali hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni
atte a garantire al pediatra di libera scelta la continuità della
presa in carico della persona in tutti i momenti dei percorsi assistenziali
nei servizi aziendali, territoriali ed ospedalieri. Le Regioni istruiscono
in modo analogo le attività delle Aziende ospedaliere.
-
I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui territorio
insistono uno o più presidi ospedalieri, previo accordo tra loro
quando necessario, sentito il Comitato aziendale di cui all’art.
23 e il Direttore sanitario, d’intesa col dirigente medico di
cui all’art.51, adottano pertanto, anche in ottemperanza al disposto
dell’art. 15-decies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni
ed integrazioni, i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti
organizzativi, necessari ad assicurare:
a) l’accesso del pediatra di libera scelta ai presidi ospedalieri
della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni
del proprio paziente;
b) le modalità di comunicazione tra ospedale e pediatra di libera
scelta in relazione all’andamento della degenza e alle problematiche
emergenti in corso di ricovero, anche mediante la messa a punto di idonei
strumenti telematici ed informatici;
c) il rispetto da parte dei medici dell’ospedale delle norme previste
in materia prescrittiva dalle note AIFA, delle disposizioni in materia
di esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al Decreto Ministeriale
329/99 e successive modificazioni e delle modalità di prescrizione
previste dall’articolo 50 della legge 326/2003;
d) il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta dei controlli
programmati entro i 30 gg dalla dimissione e della esenzione per le
indagini da eseguirsi in funzione del ricovero programmato.
-
In particolare il Direttore Generale deve garantire che il pediatra
di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissione
contenente la sintesi dell’iter diagnostico e terapeutico ospedaliero
nonché i suggerimenti terapeutici per l’assistenza del
paziente.
-
Particolare attenzione sarà posta, ove le disposizioni regionali
ed aziendali le prevedano, alla consegna da parte dell’ospedale
delle confezioni terapeutiche, anche start, all’atto della dimissione
ospedaliera, al fine di evitare la discontinuità terapeutica
o il ritardato avvio di una nuova terapia.
-
In caso di trasferimento dell’assistito presso il proprio domicilio
in regime di dimissione protetta, ferme restando eventuali competenze
del reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta del paziente,
il dirigente del reparto concorda col pediatra di libera scelta gli
eventuali interventi di supporto alla degenza domiciliare ritenuti necessari,
anche nella prospettiva di passaggio del paziente in regime di assistenza
domiciliare integrata o programmata.
-
In ogni caso il pediatra di libera scelta nell’interesse del proprio
paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti
gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate
anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso
di carico assistenziale a livello domiciliare.
-
Al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente tra i
medici del presidio ospedaliero ed i pediatri di libera scelta convenzionati,
può essere istituita a livello aziendale, da parte del Direttore
Generale della Azienda USL o ospedaliera, una commissione, con funzioni
di supporto alla Direzione Generale, composta dai pediatri di libera
scelta presenti nei vari Uffici di Coordinamento delle attività
distrettuali, medici ospedalieri e funzionari dirigenti medici della
Azienda, con il compito di esaminare e proporre adeguate soluzioni ad
eventuali cause di disservizio e di conflitto nei rapporti tra ospedale
e territorio.
- In
particolare sulla base di indirizzi regionali l’Azienda promuove
e realizza, d’intesa con i sindacati di cui all'art. 22, comma
11 e con le Associazioni di tutela dei cittadini, tutti gli adempimenti
necessari a rendere trasparenti i meccanismi di inserimento dei cittadini
nelle liste d’attesa dei ricoveri ordinari, dei ricoveri d’elezione,
dei ricoveri in Day Hospital. Promuove inoltre criteri e condizioni
di equità nella realizzazione delle liste d’attesa per
le prestazioni di specialistica ambulatoriale ospedaliera.
-
Le finalità di cui al comma 8 sono realizzate anche avvalendosi
della commissione di cui al comma 7.
-
Ulteriori contenuti, competenze e modalità organizzative in materia
di accesso del pediatra di libera scelta ai luoghi di ricovero ospedaliero,
sono oggetto di contrattazione nell’ambito degli Accordi regionali
ed aziendali.
 |
Articolo
49 - Assistenza farmaceutica e modulario.
-
La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità,
secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla
legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale,
così come riclassificato dall’art. 8, comma 10, della legge
24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.
-
Il pediatra può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica
anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria
la visita del paziente.
-
Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere concordate
sperimentazioni riguardanti modalità e procedure, compresa la
multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa
nazionale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti
dei pediatri e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire
una migliore raccolta dei dati.
-
Il pediatra è tenuto alla compilazione della ricetta secondo
le norme di legge vigenti. Eventuali particolari modalità di
annotazione del diritto, o meno, all’esenzione e di quant’altro
necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati,
sono definite con Accordi regionali.
-
La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti
dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all’anno
da parte del pediatra di libera scelta alla Azienda. L’erogazione
ed il relativo eventuale frazionamento sono disposti dalla Azienda secondo
modalità organizzative fissate dalla Regione.
-
La prescrizione farmaceutica è di norma erogata dal pediatra
di libera scelta, salvo quanto previsto dalle norme regionali ai sensi
dell’art. 50 della legge 326/2003.
-
La prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario del SSN può
essere effettuata solo nei confronti dei cittadini che abbiano preventivamente
esercitato il diritto di scelta del pediatra di libera scelta.
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Articolo
50 - Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o cure
termali.
-
Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita,
indagine specialistica, prestazione specialistica o proposta di ricovero
o di cure termali.
-
La richiesta di indagine, prestazione o visita specialista deve essere
corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa può
contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure
previste dall’art. 47.
-
Il pediatra può dar luogo al rilascio della richiesta o prescrizione
di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo
giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.
-
Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con
l’indicazione “al pediatra curante”.
-
Qualora lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze
specialistiche, o ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta
al quesito del pediatra curante, formula direttamente le relative richieste
sul modulario previsto dalla legge 326/2003
-
Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta
del pediatra curante, alle seguenti specialità: odontoiatria,
ostetricia e ginecologia, neuro-psichiatria infantile, oculistica, limitatamente
alle prestazioni optometriche, attività dei servizi di prevenzione
e consultoriali.
-
Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche in attuazione
dei precedenti commi 5 e 6 e nel rispetto del disposto della legge 326/2003
e dei successivi decreti attuativi, le Aziende emanano disposizioni
per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello
specialista di eventuali indagini preliminari agli esami strumentali,
di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesito diagnostico
posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici,
nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30
giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica. Trascorso
tale termine i controlli programmati saranno proposti al pediatra di
libera scelta.
-
Le norme di cui al precedente comma 7 devono essere osservate, anche
al fine dell’applicazione degli accordi relativi al rispetto dei
livelli di spesa programmati.
-
La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita
scheda compilata dal pediatra di libera scelta (allegato D) che riporti
i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.
-
Il modulario di cui all’art. 49, è utilizzato anche per
le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero
e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche,
nonché per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza sulle
quali il pediatra annota la diagnosi del soggetto.
-
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto
Ministeriale 30 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
G.U. n. 209 dell’8 settembre 1997, le indagini preliminari al
ricovero programmato in strutture pubbliche o private accreditate, non
facenti parte del percorso diagnostico attivato autonomamente dal pediatra
di libera scelta e direttamente riconducibili al DRG previsto, non sono
oggetto di prescrizione da parte del pediatra stesso sul modulario del
SSN.
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Articolo
51 - Assistenza domiciliare.
-
L'assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti
modalità:
a) assistenza domiciliare integrata (vedi allegato E)
b) assistenza domiciliare programmata (vedi allegato E)
c) assistenza ambulatoriale programmata (vedi allegato E bis)
-
L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma
1 è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere E)
e E bis) del presente Accordo e fino a che essi non siano sostituiti
da protocolli definiti nell’ambito degli Accordi regionali, secondo
il disposto del successivo comma 3.
- È
demandata alla contrattazione regionale la definizione degli interventi,
degli ulteriori contenuti e delle modalità di attuazione, secondo
quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
Articolo
52 - Forme Associative.
-
Il presente articolo disciplina le attività dei pediatri di libera
scelta convenzionati nell’ambito delle forme associative, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di conseguire un più
elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino
e pediatra di libera scelta i pediatri iscritti negli elenchi della
pediatria di famiglia possono concordare e realizzare forme di lavoro
associativo, secondo le modalità, i principi e le tipologie indicate
ai commi successivi e negli Accordi Regionali ed Aziendali.
-
Le forme associative oggetto del presente Accordo sono:
a) la pediatria di gruppo;
b) la pediatria in associazione;
c) la pediatria in rete.
-
Le forme associative sono finalizzate a:
a) erogare prestazioni di tipo diagnostico, preventivo, terapeutico
e di educazione sanitaria;
b) erogare assistenza riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
c) realizzare adeguate forme di continuità dell’assistenza
e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale
tra pediatri di libera scelta ed altre categorie mediche;
d) perseguire il coordinamento funzionale dell’attività
dei pediatri di libera scelta con i servizi e le attività del
Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali
e quale parte integrante delle equipe territoriali di cui all’art.
26, se costituite;
e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità,
da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei pediatri
di libera scelta, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio
nel quale i pediatri associati svolgono a rotazione attività
concordate;
f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali,
strumentali e di organizzazione della attività professionale;
g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica
periodica.
-
L’associazione può partecipare allo svolgimento delle attività
e compiti previsti dagli Accordi regionali.
-
All’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato
alle funzioni di raccordo funzionale e professionale con il Direttore
del distretto e con la componente rappresentativa della pediatria di
libera scelta nell’Ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali: oltre che di rappresentanza organizzativa nei confronti
dell’Azienda.
- L’Azienda,
ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità
e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore Generale.
-
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lettera c),
del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto
conto delle norme in materia di libera professione previste dal presente
Accordo, non possono far parte delle forme associative di cui al comma
2 ed ai commi successivi i pediatri di libera scelta che svolgano attività
di libera professione strutturata per un orario superiore a quello previsto
dall’art. 57, comma 7.
-
La pediatria di gruppo, di cui al comma 2 lettera a), si caratterizza
per i seguenti requisiti, fatto salvo diverse determinazioni regionali:
a) l’associazione e’ libera, volontaria e paritaria;
b) l’Accordo, che costituisce la pediatria di gruppo e’
liberamente concordato tra i pediatri partecipanti e depositato presso
la Azienda e l’Ordine dei Medici; i pediatri aderenti alla associazione
sono tenuti a comunicare ai genitori degli iscritti nei propri elenchi
le forme e le modalità organizzative dell’associazione
anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti;
c) i compensi relativi all’attività della pediatria di
gruppo competono al pediatra dalla data di effettivo inizio dell’attività
che si intende iniziata non prima della data di deposito presso l’Azienda
dell’atto di cui al punto b) del presente articolo;
d) del gruppo possono far parte soltanto pediatri che svolgono in modo
esclusivo l’attività di pediatra convenzionato, nello stesso
ambito territoriale di scelta determinato dalla Regione:
e) la sede della pediatria di gruppo e’ unica, articolata in più
studi medici, ferma restando la possibilità che singoli pediatri
possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in
orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l’istituto
della pediatria di gruppo;
f) del gruppo fanno parte due o più pediatri di libera scelta;
g) ciascun pediatra può far parte soltanto di un gruppo;
h) ciascun partecipante al gruppo e’ disponibile a svolgere la
propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri
pediatri del gruppo, anche mediante l’accesso reciproco agli strumenti
di informazione di ciascun pediatra pur nella tutela dei fondamentali
principi del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell’assistito;
i) deve prevedersi la disciplina dell’esecuzione delle prestazioni
incentivanti nell’ambito del gruppo;
j) in ogni caso deve essere assicurata dai pediatri del gruppo l’assistenza
nella sede unica per almeno cinque ore giornaliere, distribuite nel
mattino e nel pomeriggio secondo un congruo orario determinato dai pediatri
in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva
accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni
geografiche e secondo quanto stabilito all’art. 35, comma 5. Nella
giornata di sabato e nei giorni prefestivi, fatto salvo quanto previsto
in materia di continuità assistenziale, deve essere assicurata
da parte di almeno uno dei pediatri associati la ricezione delle richieste
di visite domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi
e strumenti che consentano all’assistito una adeguata comunicazione
con il pediatra;
k) a ciascun pediatra del gruppo vengono liquidate le competenze relative
alle scelte di cui e’ titolare;
l) non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno del
gruppo senza l’autorizzazione del pediatra scelto, salvaguardando
in ogni caso la possibilità di effettuare un’altra scelta
nello stesso ambito territoriale;
m) ciascun pediatra aderente alla forma associativa garantisce una presenza
nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il pediatra
sia impegnato in altre attività previste dall’Accordo Nazionale,
come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza
a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi,
tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana;
n) all’interno del gruppo può adottarsi il criterio della
rotazione interna per sostituzioni, anche per quanto concerne la partecipazione
a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, allo
scopo di favorire una costante elevazione della professionalità,
purché dette sostituzioni non comportino disservizio nell’erogazione
dell’assistenza;
o) i pediatri della forma associativa realizzano il coordinamento della
propria attività di assistenza domiciliare, in modo tale da garantire
la continuità di tale forma assistenziale sia nell’arco
della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più
pediatri della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel
rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in materia
di recepimento delle chiamate;
p) la suddivisione delle spese di gestione dell’ambulatorio viene
liberamente concordata tra i componenti del gruppo;
q) devono essere previste riunioni periodiche fra i pediatri costituenti
la forma associativa per la verifica degli obbiettivi raggiunti e per
la valutazione di coerenza dell’attività associativa con
gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti
relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa
medesima abbia aderito.
-
La pediatria di gruppo si caratterizza inoltre per:
a) l’ utilizzo, per l’attività assistenziale, di
supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi
predestinati comuni;
b) l’ utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale
personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo
interno;
c) la gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento
in rete dei vari supporti;
d) l’ utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria
tra loro compatibili;
e) l’ utilizzo da parte di ogni pediatra di sistemi di comunicazione
informatica di tipo telematico, predisposto per il collegamento con
i centri di prenotazione della Azienda e l’eventuale trasmissione
dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano
normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per
la realizzazione di attività di revisione della qualità
e della appropriatezza prescrittiva interna alla forma associativa e
per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti
con gli obiettivi dichiarati della forma associativa.
-
La pediatria in associazione, di cui al comma 2, lett. b), fatta salva
diversa disciplina regionale, deve prevedere i seguenti requisiti:
· distribuzione territoriale degli studi coerente con l’articolazione
territoriale del distretto;
· l’associazione può essere composta da due o più
pediatri o da due o più gruppi operanti nello stesso ambito e
l’aggregazione comporti un evidente miglioramento delle prestazioni
erogate;
· e’ possibile l’associazione di uno o più
pediatri con medici di medicina generale;
· più associazioni possono coordinarsi per l’erogazione
di prestazioni previste dagli Accordi nazionale, regionale od aziendale;
· apertura coordinata degli studi per almeno 5 ore giornaliere
distribuite tra mattino e pomeriggio, di cui uno aperto almeno fino
alle ore 19;
· disponibilità a svolgere la propria attività
ambulatoriale nei confronti degli assistiti dei pediatri associati per
le prestazioni non differibili;
· la condivisione ed implementazione di linee guida diagnostico
terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza;
· la realizzazione di momenti di revisione della qualità
delle attività e della appropriatezza prescrittiva interna all’associazione
e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti
con gli obiettivi dichiarati dall’associazione.
-
Le Regioni al fine di favorire la realizzazione di forme di maggior
fruibilità ed accessibilità dei servizi e delle attività
dei pediatri di libera scelta da parte degli assistiti, possono prevedere,
con gli Accordi regionali, l’attuazione di forme organizzative
che, nell’ambito dell’associazione, individuino uno studio
nel quale i pediatri associati svolgono, a rotazione, attività
concordate.
-
La pediatria in rete, di cui al comma 2 lett. c), si caratterizza, fatte
salve diverse determinazioni regionali, quale modulo complementare non
sostitutivo rispetto alla pediatria di gruppo ed in associazione e ad
esse collegato per consentire un livello superiore di comunicazione
di dati ed informazioni sanitarie tra pediatri e tra questi ultimi e
le strutture distrettuali e/o ospedaliere pubbliche e accreditate.
-
La pediatria di rete si caratterizza per i seguenti requisiti:
· distribuzione territoriale degli studi non vincolati a sede
unica coerente con l’articolazione territoriale del distretto;
· fatto salvo il principio della libera scelta, ciascun partecipante
alla forma associativa si impegna a svolgere la propria attività
anche nei confronti degli assistiti degli altri pediatri della forma
associativa medesima, anche mediante l’accesso reciproco agli
strumenti di informazione di ciascun medico;
· gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico;
· gli studi in rete sono collegati fra loro con sistemi informatici
tali da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti
dei componenti l’associazione;
· utilizzo da parte di ogni pediatra di sistemi di comunicazione
informatica di tipo telematico, per il collegamento con i centri di
prenotazione della Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati
epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate
da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonche’ per la realizzazione
di momenti di revisione della qualità e della appropriatezza
prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti
prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla
associazione;
· chiusura pomeridiana di uno degli studi della rete non prima
delle ore 19,00.
-
E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione del presente articolo,
secondo quanto disposto dall’art. 14.
 |
Articolo
53 - Interventi Socio-assistenziali.
-
Il pediatra di libera scelta sulla base della conoscenza del quadro
anamnestico complessivo dell’assistito derivante dall’osservazione
prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito
oltreché alle condizioni sanitarie, nonché a quelle sociali
ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali
individuati dall’Azienda l’esigenza di intervento dei servizi
socio-assistenziali.
-
La natura e la tipologia degli interventi conseguenti alla segnalazione
di cui al comma precedente sono assunti, se necessario, secondo un programma
specifico ed in accordo col pediatra di libera scelta dell’assistito.
Articolo
54 - Collegamento con i servizi di continuità assistenziale.
-
Il pediatra di libera scelta valuta, secondo scienza e coscienza, l’opportunità
di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari
condizioni fisio-patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nell’esplicazione
di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuità
assistenziale.
-
Nell’ambito degli Accordi regionali, possono essere concordate
apposite linee guida, ad uso dei pediatri di libera scelta, sulla definizione
delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si ritenga di
dover rendere disponibili, presso il domicilio del paziente, la documentazione
ritenuta necessaria ai fini di una corretta assistenza sanitaria da
parte dei medici di continuità assistenziale.
-
Nel caso di attività in forma associativa in equipe, unità
di cure primarie, UTAP o altre strutture organizzative complesse, i
medici di continuità assistenziale, hanno accesso a tutte le
informazioni inerenti gli assistiti di tutta l’unità, utili
al loro operato, a partire dalle schede sanitarie individuali e in tutte
le fasi di eventuali percorsi nei diversi poli di assistenza dell’Azienda
di riferimento.
Tale accesso è passivo e attivo nei limiti delle relative responsabilità
professionali.
-
Tutti i medici della forma associativa di cui al comma 3 hanno il dovere
di tracciare il proprio intervento professionale sulla scheda sanitaria
dell’assistito, sia essa cartacea che informatica.
 |
Articolo
55 - Continuità assistenziale.
-
Al fine di garantire la continuità assistenziale per l’intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell’art.
8 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche, si stabilisce
che la continuità assistenziale e l’assistenza ai turisti
disciplinata dell’Accordo Nazionale per la medicina generale,
si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.
-
E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
-
Gli Accordi regionali possono prevedere, d’intesa con le OO.SS.
dell’area pediatrica, la partecipazione dei pediatri disponibili
alle attività di continuità assistenziale e di assistenza
ai turisti.
-
Al fine di assicurare il completamento e l’integrazione dell’assistenza
primaria pediatrica, la continuità assistenziale può essere
garantita da appositi servizi nel cui ambito possono partecipare su
base volontaria e con accordi da definire a livello regionale e/o aziendale
anche pediatri di libera scelta convenzionati e pediatri inclusi nella
graduatoria regionale pediatrica.
Forme di continuità assistenziale possono comunque essere concordate
a livello regionale e/o aziendale ed effettuate da gruppi od associazioni
di pediatri convenzionati.
 |
Articolo
56 - Visite occasionali.
-
I pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare
la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti
degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
-
I pediatri tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità
assistenziale e per l’assistenza nelle località turistiche,
prestano la propria opera in favore dei soggetti in età pediatrica
che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza,
ricorrano all’opera del pediatra. Il pediatra e’ tenuto
a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando la residenza
dell’assistito.
-
Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall’assistito
con le seguenti tariffe onnicomprensive:
- visita ambulatoriale: €. 25,00
- visita domiciliare: €. 35,00
-
Al pediatra convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari
a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che
esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all’assistenza
sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico, sono attribuiti
gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il pediatra
notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando
il modulo di cui all’allegato B su cui annota gli estremi del
documento sanitario, il nome e cognome dell’avente diritto e il
tipo di prestazione effettuata.
-
Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti e nell’ambito degli
Accordi Regionali, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali
a favore dei soggetti che fruiscono delle visite occasionali e possono
prevedere il pagamento delle stesse al pediatra interessato da parte
delle Aziende. Nell’ambito degli Accordi regionali, possono essere
individuate ulteriori e differenti modalità di erogazione e di
retribuzione delle visite occasionali di cui al presente articolo.
 |
Articolo
57 - Libera professione.
-
La libera professione è esercitata secondo le norme del presente
articolo.
-
Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 2, al di fuori
degli obblighi, dei compiti e delle funzioni previsti agli articoli
29 e 44 del presente Accordo, nonché degli Accordi regionali
ed aziendali, al pediatra iscritto negli elenchi è consentito
svolgere attività di libera professione onorata dal paziente
anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti
dei pediatri eventualmente operanti nella medesima forma associativa.
-
Si definisce attività libero professionale:
a) strutturata, quella espletata in forma organizzata e continuativa
al di fuori degli orari di studio dedicati all’attività
convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito;
b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino
e su richiesta dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura
dello studio.
-
Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di quanto
previsto dal presente Accordo, il pediatra che eserciti libera professione
strutturata è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio
le seguenti modalità di esercizio dell’attività
libero professionale:
a) la data di avvio;
b) l’ubicazione dello studio professionale e/o l’azienda
presso la quale è espletata l’attività di medico
del lavoro o equiparata;
c) i giorni e gli orari di attività;
d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare;
e) la dichiarazione che l’attività svolta in regime libero-professionale
non comporta pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali.
-
L’attività libero professionale strutturata e occasionale,
non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli
obblighi del pediatra, nello studio e al domicilio del paziente.
-
L’attività libero professionale strutturata, comporta la
limitazione del massimale stabilita dal comma 4 dell’art. 38.
Tale limitazione è pari a 20 scelte per ogni ora, di impegno
settimanale
-
Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti
a limitazioni per attività di libera professione strutturata
si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno
settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’attività
libero professionale strutturata quando comporta un impegno orario inferiore
alle 5 ore settimanali entro i limiti previsti dal comma 5, non comporta
la limitazione del massimale stabilita dal comma 6.
-
L’attività libero-professionale occasionale svolta dal
pediatra di libera scelta non può essere valutata in alcun modo
ai fini della limitazione del massimale.
-
Fermo restando quanto previsto dall’art. 19, comma 2, i pediatri
iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione
strutturata nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni
di seguito specificate:
a) prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previsti
dagli articoli 29 e 44, del presente Accordo;
b) prestazioni professionali, anche comportanti l’impiego di supporti
tecnologici e strumentali, diagnostici e terapeutici, non esplicitamente
previste fra le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato B o
fra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da Accordi
regionali od aziendali stipulati con i sindacati di cui all'art. 22
commi 10 e 11;
c) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive
e festive;
d) prestazioni concernenti discipline cliniche predeterminate dall’interessato
e delle quali l’assistito sia portato preventivamente a conoscenza.
L’attività specialistica non pediatrica eventualmente svolta
dal pediatra nei confronti dei propri assistiti non può essere
considerata libera professione se inquadrabile nelle normali visite
ambulatoriali anche se mirata a particolari organi od apparati.
-
Il pediatra che non intenda esercitare attività aggiuntive non
obbligatorie previste da Accordi regionali o aziendali, sulla base di
quanto previsto dall’art. 14, non può esercitare le stesse
attività in regime libero-professionale nei confronti dei propri
assistiti, pena l’applicazione dell’art. 19 comma 2 del
presente Accordo.
-
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10, l’Azienda
richiede al pediatra, all’atto dell’avvio delle progettualità
di cui all’articolo 14, idonea dichiarazione di disponibilità
allo svolgimento delle attività aggiuntive previste dagli specifici
progetti assistenziali avviati.
-
Ai pediatri che non esercitano attività libero professionale
strutturata nei confronti dei propri assistiti è riconosciuto
il diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati
previsti dal presente Accordo.
-
Nell’ambito dell’attività libero professionale il
pediatra di libera scelta può svolgere attività in favore
dei fondi integrativi di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e
sue successive modificazioni ed integrazioni.
-
E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione del presente articolo,
secondo quanto disposto dall’art. 14.
 |
Articolo
58 - Trattamento economico.
- 1.
In attuazione di quanto previsto all’art. 9 del presente Accordo,
tenuto conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza
primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie (art.
3 quater del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni),
ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il coordinamento
e l’approccio
multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra il pediatra di
libera scelta, i medici di assistenza primaria, i servizi di continuità
assistenziale ed i presidi specialistici ambulatoriali, nonché
con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3-
quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni)
e che il "Programma delle attività territoriali" comprende,
come previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive
modifiche, anche l'erogazione della pediatria di libera scelta e specifica
le prestazioni ed attività di competenza della stessa risultanti
dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il trattamento
economico dei medici pediatri convenzionati, secondo quanto previsto
dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si
articola in:
a)
quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall’art.
8, negoziata a livello nazionale;
b)
quota variabile finalizzata al raggiungimento di percorsi ed obiettivi
concordati e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione
regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l’indennità
di collaborazione informatica, l’indennità di collaborazione
di studio medico, l’indennità di personale infermieristico;
c) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni,
concordata a livello regionale e/o aziendale comprendente prestazioni
aggiuntive, assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico, vaccinazioni,
prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di particolari standard
strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste
dalle Aziende.
- Gli
accordi regionali, possono definire eventuali quote per attività
e compiti per l’esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali
di assistenza diversi dalle cure primarie ed a queste complementari.
- Gli
accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti
dagli artt. 4 e 10 del presente Accordo.

A – QUOTA CAPITARIA.
- 1.
Ai pediatri di libera scelta incaricati dei compiti di assistenza primaria
è corrisposto, dal mese successivo all’entrata in vigore
del presente accordo, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario
annuo di Euro 79,17.
-
Dal mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, esaurendosi
l’incremento della quota capitaria legata all’anzianità
di specializzazione del pediatra, questo è trasformato, limitatamente
ai pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato all’entrata
in vigore del presente Accordo, in assegno individuale non riassorbibile.
L’importo di tale assegno è determinato dalla moltiplicazione
del numero totale degli assistiti in carico per il valore tabellare
definito dall’incrocio tra l’anzianità di specializzazione
maturata del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti
in carico, secondo la seguente tabella:

-
I Medici di cui al precedente comma hanno diritto, fino alla cessazione
del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno
individuale, così come determinatosi al 31.12.2005, calcolato
in base al carico assistenziale ed all'anzianità di specializzazione
maturata nel secondo semestre 2005;
-
Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il
fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile,
pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato
di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005,
derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all’articolo
9 della prima parte del presente accordo;
-
Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali
resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto
convenzionale di singoli medici;
-
Dal 1.1.2004 tutti i pediatri di libera scelta convenzionati a tempo
indeterminato ai sensi del presente accordo partecipano al riparto del
fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediante
attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali
-
Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a ciascun
medico già titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato
è riconosciuta una quota capitaria di ponderazione pari a 2,03
Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro
annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;
-
A ciascun pediatra di libera scelta che assume l’incarico convenzionale
a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del presente accordo,
spetta per le prime 250 scelte, una quota capitaria annua aggiuntiva
di ingresso, pari a €. 24,00 quale sostegno all’attività.
Nulla è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre
la duecentocinquantesima. I medici con un carico assistenziale inferiore
alle ducentocinquanta scelte, titolari a tempo indeterminato alla entrata
in vigore del presente accordo possono, alla data del 31.12.2005, optare
per il trattamento previsto per i nuovi inseriti qualora questo fosse
loro più favorevole;
-
Per ciascun assistito che non abbia compiuto il sesto anno di età,
in ragione del maggior carico di lavoro connesso all’attività
nell’ambito dei progetti per la salute dell’infanzia, dal
mese successivo all’entrata in vigore del presente accordo, sarà
corrisposto un compenso aggiuntivo quale parte integrante della quota
capitarla di euro 12 ( dodici ).
-
In attesa degli accordi regionali, sono fatte salve le disposizioni
regionali sullo sviluppo dei bilanci di salute e delle azioni integrative
quali la compilazione di libretti sanitari pediatrici, screening, prestazioni
integrative ecc… e relativi compensi, ricomprese nei progetti
di prevenzione tuttora vigenti.

B
– QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI
STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI.
-
A decorrere dal 01.01.2005, le quote già destinate ai pediatri
di libera scelta per l’incentivazione di
a)
attività in forma associative
b) collaborazione informatica
c) collaboratore di studio
d) personale infermieristico
costituiscono
il fondo a riparto di cui all’art. 45, quantificato in ogni Regione
sulla base di € 2,09 per assistito/anno.
-
In ciascuna Regione il fondo di cui al comma precedente deve essere
incrementato dell’ammontare delle risorse già impiegate
per integrare i tetti previsti nel DPR 272/2000, per effetto degli Accordi
Regionali vigenti, in tema di
a) attività in forma associative
b) collaboratore di studio
c) personale infermieristico
-
Il fondo di cui all’art. 45 è aumentato di euro 2.07 per
assistito/anno dal 1.1.2005;
-
In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte
al fondo di cui all’art. 45, come integrato dai precedenti commi
2 e 3, ai medici che svolgono la propria attività in forma di
pediatria di gruppo, a partire dal 01.01.2005, è corrisposto
un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura
di Euro 9,00; ai pediatri di libera scelta che svolgono la propria attività
sotto forma di pediatria in associazione è dovuto un compenso
forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro
8,00
-
In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte
al fondo di cui all’art. 45 ai pediatri di libera scelta, individuati
dalla Regione, che utilizzano un collaboratore di studio assunto secondo
il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, e/o
fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o
comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è
corrisposta, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, a partire
dal 01.01.2005, un’indennità annua nella misura di Euro
10,00 per assistito in carico.
-
In attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, con risorse attinte
al fondo di cui all’art. 45 come integrato dai precedenti commi
2 e 3, ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che
utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto
nazionale di lavoro per la categoria, fornito da società, cooperative
o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche
autorizzazioni aziendali, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali,
è corrisposta, a partire dal 01.01.2005, un’indennità
annua nella misura di Euro 7,50 per assistito in carico.
-
I compensi relativi alla pediatria di gruppo, alla pediatria in associazione
e le indennità relative al personale di studio e all’infermiere
professionale sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui ai commi
4, 5 e 6 quando nella Regione non siano state superate le rispettive
percentuali, da calcolarsi sugli assistiti dai pediatri della Regione,
nella seguente misura:
il 10 % per la pediatria di gruppo;
il 23 % per la pediatria in associazione;
il 12 % per il collaboratore di studio;
il 3 % per l’infermiere professionale.
-
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente Accordo,
la percentuale di una o più delle voci di spesa di cui ai commi
4, 5 e 6 sia superiore a quella prevista nel precedente comma 7, le
risorse complessivamente impegnate continuano ad essere utilizzate secondo
quanto previsto dagli Accordi regionali in vigore e continua ad essere
riconosciuto ai medici interessati quanto previsto da tali accordi regionali
o dal DPR 272/2000.
-
La maggiore spesa derivante dal superamento di una o più delle
percentuali di cui al comma 7 è compensata dalla eventuale disponibilità
di risorse derivante dalla sottoutilizzazione, in relazione alle percentuali
di cui al comma 7, di altri istituti tra quelli di cui ai precedenti
commi 4, 5 e 6. In tal caso i compensi e le indennità sono corrisposti
nella misura e nei tempi previsti ai commi 4, 5 e 6 sia per gli istituti
oggetto di compensazione che per quelli che non hanno superato le relative
percentuali.
-
Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i pediatri di libera
scelta devono garantire, dal momento dell’assunzione dell’incarico,
nel proprio studio e mediante apparecchiature e programmi informatici,
la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalente
(non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste
di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature di cui sopra devono
essere idonee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione
e devono consentire l’elaborazione dei dati occorrenti per ricerche
epidemiologiche, il monitoraggio dell’andamento prescrittivo e
la verifica di qualità dell’assistenza. Per questo e fino
alla stipula degli accordi regionali, con le risorse già a questo
destinate, con la corrispondente riduzione della quota capitarla (lett
A comma 1 articolo 58) è corrisposta un’indennità
forfetaria mensile di Euro 77,47.
-
I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato al momento
della entrata in vigore del presente Accordo devono adempiere all’obbligo
di cui al precedente comma 10 nei tempi di seguito indicati:
a)
fino a 10 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio
2004, entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente accordo;
b) da 10 a 20 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio
2004, entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente accordo;
c) da 20 a 30 anni di anzianità di specializzazione, al 1 Gennaio
2004, entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente accordo.
-
Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall’obbligo i
medici che hanno maturato 30 o più anni di anzianità di
specializzazione, dalla data in vigore del presente accordo.
-
La indennità per il collaboratore di studio e/o per l’infermiere
professionale è riconosciuta a ciascun medico, anche se operante
in forma associata. I relativi contratti di lavoro, salvo diversi accordi
regionali, sono stipulati in rapporto ad un impegno orario minimo, per
ogni singolo medico, come definito dalla normativa in vigore e fatte
salve differenti determinazioni assunte nell’ambito degli accordi
regionali. Inoltre, salvo diverse determinazioni regionali, gli assistiti
dei pediatri operanti in forma associata, non sono computati nei tetti
stabiliti per l’incentivazione del personale di studio e del personale
infermieristico.
-
In attesa o in mancanza della stipula dei nuovi accordi regionali, ciascuna
regione dispone, dal 1.1.2004, di ulteriori fondi, derivanti dal 50%
degli aumenti contrattuali determinati all’articolo 9 del presente
accordo, di euro 2,03 annui per assistito, eventualmente integrato con
le risorse di cui ai punti antecedenti, non utilizzate nell’anno
solare precedente. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annui
dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annui dal 31.12.2005.
-
Tali fondi costituiscono una quota capitaria regionale, distribuita
dal 1.1.2004 a tutti i medici, ogni mese in ragione di un dodicesimo
delle quote previste al precedente comma finalizzata al governo clinico.
Successivamente alla stipula dei nuovi accordi regionali ed in base
a quanto dagli stessi stabilito, questa quota è ripartita fra
i medici secondo gli apporti individuali.
-
Gli obiettivi da raggiungere da parte dei pediatri di libera scelta
sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda
e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito
a livello di accordo regionale.
-
I progetti devono essere realizzati tenendo conto del contesto di riferimento
sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilità
del consumo delle risorse.
-
I progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari
e di revisione di qualità, al fine di poter valutare i differenti
gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all’interno
dei gruppi dai diversi medici aderenti.

C
– QUOTA VARIABILE PER COMPENSI SERVIZI CALCOLATA IN BASE AL TIPO
ED AI VOLUMI DI PRESTAZIONE, CONCORDATA A LIVELLO REGIONALE E/O AZIENDALE,
comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza domiciliare e ambulatoriale
al cronico, vaccinazioni, prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo
di particolari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività
o prestazioni richieste dalle Aziende.
-
In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici pediatri
spetta il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato
B ed al relativo nomenclatore tariffario.
-
Sono fatti salvi i vigenti accordi regionali in tema di rivalutazione
delle tariffe per prestazioni previste dal D.P.R. 272 del 2000
-
In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai pediatri di
libera scelta sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza
domiciliare e ambulatoriale al cronico di cui all’ art. 51 e dei
rispettivi allegati,e secondo quanto stabilito dagli accordi regionali.
L’entità complessiva della spesa per compensi riferiti
alle prestazioni di cui sopra è definita annualmente dalle Regioni
tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sanitari
Regionali e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previo Accordo
regionale.
D – ACCORDI REGIONALI ED AZIENDALI.
-
Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle
Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese
le piccole isole, spetta ai pediatri di libera scelta un compenso accessorio
annuo nella misura e con le modalità concordate nell’ambito
degli Accordi regionali.
-
E’ fatto salvo il diritto dei pediatri, che alla data di pubblicazione
del presente accordo operano in zone disagiate, di mantenere, quale
compenso accessorio, il contributo mensile pattuito a livello regionale.
-
Gli Accordi regionali possono prevedere lo svolgimento di ulteriori
attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso
il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi.

E
– ARRETRATI TRIENNIO 2001-2003.
Le
Regioni liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il triennio
2001-2003 entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo,
l’ammontare risultante:
a) dal compenso lordo di 0,149 euro, comprensivo della quota Enpam a
carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico
per ciascun mese, per il 2001;
b) dal compenso lordo di 0,149 euro, comprensivo della quota Enpam a
carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico
per ciascun mese, per il 2002;
c) dal compenso lordo di 0,209 euro, comprensivo della quota Enpam a
carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico
per ciascun mese, per il 2003.
F
– MODALITÀ DI PAGAMENTO.
-
I compensi di cui alla lettera A), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi
e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo quello
di competenza.
-
I compensi di cui alle lettere B) e C) sono versati mensilmente entro
la fine del secondo mese successivo a quello di competenza.
-
Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai pediatri di
libera scelta si applicano le disposizioni previste per il personale
dipendente dalle Aziende.
Articolo
59 - Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia.
-
Per i pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di famiglia viene
corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo
di previdenza di cui all’art. 9, comma 2, punto 6 della legge
29 giugno 1977, n. 349, pari al 15% di tutti i compensi previsti dal
presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli Accordi regionali
o aziendali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui il
9,375% a carico dell’Azienda e il 5,625% a carico del pediatra.
-
L’aliquota di cui al precedente comma 1 decorre dal 1.1.2004.
-
I contributi devono essere versati all’ente gestore del fondo
di previdenza trimestralmente, con l’indicazione dei pediatri
a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati,
entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
-
Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è
posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,30% (zero
virgola trenta per cento) dei compensi relativi all’art. 58, lett.
A comma 1 e 9, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
-
Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1,
le Aziende versano all’E.N.P.A.M. il contributo per l’assicurazione
di malattia affinché provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice
con la quale i sindacati firmatari dell’Accordo avranno provveduto
a stipulare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente
Accordo, a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura
negoziale aperta ad evidenza pubblica.
 |
Articolo
60 - Rapporti tra il pediatra convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'azienda.
-
Ai fini del corretto rapporto tra i pediatri di libera scelta e le Aziende
sanitarie locali in merito al controllo della corretta applicazione
delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari, ed al
rispetto delle norme in essi contenute, le Regioni individuano, secondo
la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda,
i servizi e le figure dirigenziali preposte.
-
I pediatri convenzionati sono tenuti a collaborare con le suddette strutture
dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente
Accordo.
Articolo
61 - Attività territoriali programmate.
-
Per lo svolgimento di attività normalmente di prevenzione e profilassi
a livello di comunità, indagini epidemiologiche ed educazione
sanitaria, l'Azienda può attribuire ulteriori attività
a tempo determinato, non superiori ad un anno, a pediatri inseriti negli
elenchi dei pediatri di libera scelta della Azienda medesima ed espressamente
rinnovabili.
-
Il servizio può essere attivato, su richiesta del coordinatore
del distretto anche per servizi di coordinamento di progetti distrettuali
per la pediatria di libera scelta, coordinamento di studi epidemiologici,
collaborazione per le attività limitate al settore delle attività
pediatriche, direzione di dipartimenti materno infantili. L'attività
può essere affidata a tutti i pediatri iscritti negli elenchi
che ne facciano richiesta.
-
E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei
contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi,
secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
NORMA
FINALE N. 1
I
pediatri che alla data di entrata in vigore del presente accordo risultano
iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle Aziende sono
confermati nel rapporto convenzionale, fatti salvi l’applicazione
delle norme in materia di incompatibilità e il possesso dei requisiti
prescritti.
NORMA
FINALE N. 2
Le
Regioni ed Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente
accordo nelle proprie articolazioni regionali sono tenute alla sottoscrizione
ed all’osservanza dell’Accordo regionale stipulato ai sensi
dell’art. 10, comma 3. Nel caso in cui una delle parti, Regione
od Organizzazioni sindacali regionali, non recepisca il suddetto Accordo,
si applicano le disposizioni seguenti:
a)
in caso di non recepimento ed applicazione da parte della Regione interessata,
gli aumenti previsti dall’art. 58, lett. B, continuano ad essere
erogati ai medici secondo quanto previsto dal comma 8, lett. B del medesimo
articolo;
b)
in caso di non sottoscrizione da parte delle Organizzazioni sindacali
interessate gli aumenti previsti dall’art. 58, lett. B sono congelati
in un fondo vincolato non alienabile e saranno erogati alla sottoscrizione
dell’Accordo di cui all’art. 10, comma 3 oppure alla stipula
degli Accordi regionali.
NORMA
FINALE N. 3
Per
l’anno 2004 la retribuzione dei pediatri di famiglia calcolata secondo
l’art. 41 del DPR 272/2000. A titolo di arretrato a ciascun pediatra
sono corrisposte le quote di cui al punto A comma 7 e al punto B comma
5 dell’art. 58, per un totale di quota per assistito anno di euro
4,06 come definito all’art. 9.
L’arretrato sarà calcolato moltiplicando il numero degli
assistiti in carico al pediatra in ciascun mese per Euro 0,34.
Le cadenze per la corresponsione degli arretrati dovranno coincidere con
quelle di cui al punto E dell’art. 58, nella misura di un terzo
per rata.
NORMA
FINALE N. 4
Con
riferimento alla previsione di eleggere il proprio domicilio nella zona
assegnata il pediatra di famiglia già convenzionato alla data di
entrata in vigore del presente accordo è sollevato dall’obbligo
della residenza previsto dal precedente contratto collettivo.
NORMA
FINALE N. 5
Fermo
restando il disposto di cui all’art. 1, comma16 del d.l. n. 324
del 1993, convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 423 il medico è
reinserito negli elenchi qualora non si trovi in una delle situazioni
di incompatibilità di cui all’art. 17 del presente accordo.
NORMA
FINALE N. 6
Ove
nel testo del presente accordo si sia riferimento alla dizione pediatra
o pediatra di libera scelta questa è da intendersi al pediatra
di famiglia.
NORMA
TRANSITORIA N. 1
Premesso che l’art. 15-nonies, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni, dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni
nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione
di quanto sancito al comma 1 dell’articolo medesimo, e che il Decreto
Legislativo n. 254 del 28 luglio 2000, all’art. 6 sospende l’efficacia
di tali disposizioni fino all’attuazione dei provvedimenti collegati
alle determinazioni della commissione che dovrà essere istituita
con decreto del Ministro alla salute, fino a quando non entrerà
in vigore il limite di età stabilito dall’art. 19, comma
1, lettera a) del presente Accordo Collettivo Nazionale, continua ad applicarsi
l’art. 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 613/96, con esclusione
dell’ulteriore beneficio previsto dall’art. 16 del Decreto
Legislativo 30.12.1992 n. 503.
NORMA
TRANSITORIA N. 2
In sede di prima applicazione, a seguito dell'entrata in vigore del presente
Accordo, è prorogata fino al 31.12.2006, la validità della
graduatoria regionale approvata nell'anno 2005, avente validità
fino al 30.6.2006.
NORMA
TRANSITORIA N. 3
I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del
presente Accordo e fino alla costituzione del collegio di cui all’art.
30 del presente Accordo, vengono definiti
secondo i criteri e le procedure previste dal DPR 272/2000.
NORMA
TRANSITORIA N. 4
Gli Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 272/2000,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, conservano
i loro effetti giuridici ed economici fino alla durata da essi prevista
o fino all’entrata in vigore dei successivi Accordi regionali ed
Aziendali.
NORMA
TRANSITORIA N. 5
Il termine di tre anni di cui all’art. 19, comma 3, decorre dalla
data di entrata in vigore del presente Accordo.
NORMA
TRANSITORIA N. 6
Con
intese tra le parti firmatarie del presente Accordo e l’ENPAM sono
definite, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo,
le previsioni di adeguamento del contributo previdenziale di cui all’art.
59 per gli anni successivi.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le
parti si impegnano a monitorare gli effetti dell’assegno ad personam
introdotto quale meccanismo di superamento degli incrementi automatici
del compenso correlati all’anzianità di laurea ai fini di
un suo eventuale perfezionamento nel successivo Accordo Nazionale.
ALLEGATI
| Gli
allegati dell'ACN, contenenti prevalentemente modulistica , tabelle
e note esplicative di punti precedenti, possono essere visualizzati
e stampati richamando il relativo file Acrobat
| Allegato |
Descrizione |
Scarica |
| A |
Domanda
di partecipazione alla graduatoria regionale di PdF |
|
| B |
Prestazioni
aggiuntive |
|
| C |
Procedure
tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale |
|
| D |
Scheda
di accesso in ospedale |
|
| E |
Assistenza
domiciliare ai bambini con patologia cronica |
|
| E
bis |
Assistenza
ambulatoriale ai bambini con patologia cronica |
|
| F |
Regolazione
dei rapporti economici tra pediatra titolare e pediatra sostituto |
|
| G |
Incentivazione
per insediamento in zone disagiate |
|
| H |
Certificazioni
sportive |
|
| I |
Dichiarazione
informativa |
|
| L |
Progetto
Salute Infanzia |
|
| |
|
| Se
volete saperne di più su un tema specifico, utilizzate il
motore di ricerca, che
vi proporrà tutte le schede dell'Area APeG in cui l'argomento
è trattato. |
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