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Integrazione dell'Accordo Basilicata per la Pediatria di Libera
Scelta
DICHIARAZIONE PRELIMINARE
La
Regione Basilicata, attraverso l’integrazione dell’accordo
Regionale per la Pediatria di Libera Scelta intende stipulare con
i pediatri un “patto” per un’alleanza solida con
il Sistema Socio Sanitario Regionale , a difesa dello stesso rafforzando
il rapporto di fiducia tra la famiglia ed il Suo Pediatra con una
maggiore disponibilità da parte di quest’ultimo all’ascolto
delle esigenze di salute da parte della popolazione residente in
età evolutiva.
Nel nostro Servizio Sanitario Regionale non è più
rinviabile il riequilibrio a livello di risorse tra il macrolivello
ospedaliero e quello territoriale con un precisa scelta politica
di un maggiore investimento sulla medicina territoriale, sicuramente
carente in alcuni elementi strutturali fondamentali come la rete
d’emergenza, l’organizzazione distrettuale, l’assistenza
domiciliare, l’ammodernamento tecnologico degli studi medici,
ecc. In quest’ottica occorre un’accelerazione degli
interventi in modo da agire contestualmente alla razionalizzazione
dell’offerta ospedaliera col potenziamento di quella territoriale.
Considerando poi che l’ACN 272 è scaduto il 31/12/2000,
alla luce del nuovo ruolo di autonomia decisionale che hanno le
Regioni nell’ambito della politica sanitaria, valutando anche
le notevoli incertezze sul futuro della Convenzione Nazionale, è
sembrato utile e necessario rivedere l’impianto dell’Accordo
Regionale Integrativodella Basilicata, (vista anche l’ampia
collaborazione offerta dalle OO.SS. in tema di razionalizzazione
della spesa farmaceutica e di contrazione dei ricoveri ospedalieri)
al fine di apportare le opportune modifiche migliorative affinché,
anche attraverso una gratificazione del Suo ruolo, il PdF si veda
impegnato al coinvolgimento del patto di cui sopra che ha come punti
qualificanti:
- la
funzione insostituibile della pediatria di famiglia, così
come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, per il conseguimento degli obiettivi
di salute stabiliti dalla programmazione socio sanitaria regionale;
- la
realizzazione, attraverso la pediatria di famiglia, di una compiuta
distrettualizzazione del territorio;
- il
coinvolgimento della pediatria di famiglia in progetti e programmi,
definiti con la Regione, che consentano di garantire in ogni parte
del territorio regionale le stesse condizioni di assistenza primaria,
attuate da ogni Azienda;
- gli
obiettivi di salute e la qualità dell’assistenza;
- il
sistema degli indicatori per misurare in tutte le Aziende gli
effetti prodotti dall’Accordo Regionale;
- il
meccanismo incentivante correlato al raggiungimento di risultati
misurabili attraverso specifici indicatori;
- i
sistemi premianti per favorire l’impegno in regime convenzionale;
- lo
sviluppo dell’assistenza primaria attraverso la promozione
e il consolidamento di tutte le forme di cooperazione tra medici
e tra questi con il personale distrettuale.
Nell’ambito
dell’utilizzo razionale delle risorse del sistema costituisce
impegno delle OO.SS. la condivisione dell’obiettivo di mantenere
un livello di spesa compatibile con le risorse migliorando il rapporto
costiefficacia del sistema sanitario attraverso la piena collaborazione
all’attuazione delle procedure correlate a:
- l’appropriatezza
prescrittiva;
-
la continuità assistenziale, gli accessi impropri al pronto
soccorso ed i ricoveri impropri;
-
l’assistenza coordinata al cronico ed il sostegno ai bambini
in condizioni di rischio o disagio sociale
- e
che permettano:
-
una riduzione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri
impropri;
-
il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni
con contestuale razionalizzazione della spesa farmaceutica e del
ricorso al 2° livello specialistico;
-
una gestione integrata delle patologie croniche;
-
una migliore comunicazione tra i PLS, i servizi distrettuali ed
i presidi ospedalieri.
Il
raggiungimento dei predetti obiettivi costituisce condizione per
il mantenimento
dell’efficacia degli istituti giuridici ed economici del presente
Accordo Integrativo. A tal proposito le parti si impegnano a verifiche
trimestrali per il rispetto degli impegni assunti.

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| ART.
1 Forme Associative
La
Pediatria in associazione (art.
53 DPR 272/2000 ) ha colto in pieno la ratio ispiratrice sia del
DPR 272 che della DGR 1640/01.
La Pediatria di gruppo (art.
52 DPR 272/2000), la forma di associazionismo medico che indubbiamente
meglio garantisce l’obiettivo di un reale miglioramento del
livello qualitativo dell’assistenza territoriale, è
sorta soltanto in alcune realtà e pertanto in questa fase
va incentivata elevandone la percentuale al 30 %.
A tal fine si è ritenuto opportuno apportare alla normativa
attualmente vigente le seguenti modifiche ed integrazioni:
- A
partire dalla data di pubblicazione del presente Accordo, il compenso
previsto per i Pediatri aderenti alla medicina di gruppo sarà
di € 7,20 annuo per assistito fino al massimale o quota individuale
del medico. Requisiti indispensabili e qualificanti della medicina
di gruppo sono:
-
la dotazione di un software comune di gestione della cartella
clinica in rete;
-
la dotazione di apparecchiature diagnostiche di base per l’esecuzione
di almeno la metà delle prestazioni aggiuntive previste
dall’Accordo Integrativo Regionale;
-
la presenza di personale di studio
-
la presenza in turnazione dei medici, il sabato
dalle ore 8 alle ore 10
Le
pediatrie di gruppo già costituite hanno 90 giorni di tempo
per adeguare il loro standard organizzativo. Il
compenso sarà corrisposto a partire dalla data di
comunicazione al Distretto o ASL.
- In
caso di nuove forme di medicina assistenziale territoriale (Team
delle cure primarie, medicina di gruppo distrettuale, ecc.) il
compenso sarà concordato tra
Azienda ed OO.SS maggiormente rappresentative a livello regionale.
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| ART.
2 Prestazioni e attività aggiuntive
Comma
1
a)
progetto
cure primarie: la Regione Basilicata ha tra i suoi interessi
primari l’adozione di linee guida condivise e concordate per
le patologie di particolare rilevanza. A livello Aziendale vanno
definiti ed avviati, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione
del presente Accordo, almeno due tra i seguenti processi assistenziali
riguardanti le patologie di più frequente e rilevante importanza
economica e/o sociale:
• Febbre del lattante senza segni di localizzazione;
• Allergie;
• Asma;
• Otite media acuta;
• Faringotonsilliti acute;
• Broncopolmonite acuta;
• Infezione delle vie urinarie.
• Bassa statura
• Obesità
• Displasia anche
• Scoliosi e piede piatto
• Assistenza al Bambino immigrato.
b)
estensione
del progetto “Salute – Infanzia” alla popolazione
pediatrica ( 0 -14 anni ) residente nei comuni piccoli e disagiati
ed in carico al MMG: Questo
intervento ha lo scopo di offrire un’assistenza qualificata
ed omogenea a tutta la popolazione in età evolutiva residente
nella Regione Basilicata, effettuando gli opportuni interventi nel
campo dell’educazione sanitaria (alimentazione, vaccinazioni,
incidenti domestici, adozione di corretti stili di vita, etc.) e
della prevenzione delle problematiche fisiche e psicologiche nelle
fasi iniziali. Ai pediatri che effettuano i Bilanci di Salute a
favore dei bambini
residenti nei suddetti comuni ed in carico al Medico di Medicina
Generale, nell’ambito di percorsi di prevenzione concordati
con le aziende e dalle stesse valutati sulla base di indicatori
predefiniti, entro il 31 Dicembre 2004, viene corrisposto un compenso
di €. 25,00, previa presentazione
da parte del pediatra di apposita distinta riepilogativa mensile
alla ASL, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
(Visita occasionale ambulatoriale).
Comma
2
a)
attività di ricerca epidemiologica:
l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) è una
realtà oramai ben consolidata ed il pieno coinvolgimento
dei Pediatri di Famiglia nelle attività di ricerca dell’OER
è un obiettivo da raggiungere a breve termine. Ribadendo
il principio che la partecipazione del PdF ai progetti dell’Osservatorio
Epidemiologico Regionale è un aspetto qualificante dell’attività
della Pediatria di Famiglia. I pediatri devono aderire all’intero
complesso delle attività epidemiologiche e di verifica della
qualità stabilite dall’OER dalla data di pubblicazione
della presente Integrazione, viene corrisposto un compenso annuo
forfettario di € 2,50 per
assistito in carico.
L’OER entro il 31/12 di ogni anno comunica alle singole Aziende
i nominativi dei pediatri che hanno partecipato alle attività
previste nel corso dell’anno. I compensi verranno liquidati
entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Comma
3
a)
Al fine di evitare inutili disagi all’utenza, tenuto
altresì conto che trattasi di prestazioni da effettuare
una sola volta, si concorda di eliminare la preventiva
autorizzazione sanitaria da parte dell’Azienda per le
seguenti prestazioni:
- BOEL
Test
- Screening
per l’ambliopia.
b)
Inoltre, al fine di consentire ai Pediatri di utilizzare del proprio
ambulatorio il maggior numero possibile di presidi diagnostici in
modo da raggiungere i seguenti obiettivi:
• Maggior rapidità diagnostica;
• Riduzione ore di scuola/lavoro perse da bambini/genitori;
• Riduzione spesa farmaceutica (antibiotici);
• Riduzione accessi alla medicina specialistica (II Livello)
con conseguente contenimento della spesa e riduzione dei tempi di
attesa;
• Gestione ambulatoriale di alcune patologie croniche, di
cui all’Art. 44;
• Riduzione del numero di ricoveri per patologie acute gestibili
direttamente dal Pediatra di base;
• Presa in carico globale del bambino con rafforzamento del
rapporto di fiducia famiglia/pediatra/bambino, individuando una
serie di presidi diagnostici che si prestano a
raggiungere gli obiettivi sopra citati;
le parti concordano:
a) che tutte
le prestazioni aggiuntive ulteriori concordate nello Accordo Integrativo
Regionale pubblicato in data 02/08/2001, non sono soggette ad autorizzazione
in quanto svolte dal pediatra esclusivamente nei confronti dei propri
pazienti a scopo di accertamento diagnostico complementare all’attività
clinica ma, onde evitarne ogni eccessivo ed improprio utilizzo,
alcune delle stesse dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini
tra le parti concordato e come esposto nella presente tabella:
| Prestazione |
Note |
Prick
Tests (10 allergeni) |
Eseguibile
una sola volta per paziente per anno |
Impedenziometria |
Eseguibile
una sola volta per paziente |
Audiometria
tonale |
Eseguibile
una sola volta per paziente |
Scoliometria |
Eseguibile
due sole volte per assistito, una nella fascia di età
6-9 anni e una nella fascia di età 9-12 anni |
Spirometria |
Eseguibile
una sola volta per assistito ad eccezione dei bambini con esenzione
per asma eseguibile una volta l’anno. |
Terapia
aerosolica per seduta |
Con
autorizzazione sanitaria, per cicli di massimo 10 prestazioni
e apparecchi di tipo fisso installati presso
l’ambulatorio del pediatra. |
Podoscopia |
Eseguibile
due sole volte per assistito, una nella fascia di età
3-6 anni e una nella fascia di età 6-12 anni |
b) di aggiungere
ex-novo, alle precedenti, la seguente prestazione aggiuntiva ulteriore:
-
Urinocultura, retribuita con €. 15,00.
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ART.
3 Compensi
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A quanto previsto dal DGR 1640/01, l’Articolo 14 viene
modificato ed integrato come segue:
Indennità di collaboratore
di studio medico e di personale infermieristico:
nell’intento di favorire una migliore qualificazione
dello studio del Pediatra di Famiglia ed anche di favorire
nuove opportunità occupazionali, le percentuali massime
di assistiti nell’ambito regionale previste come valore
di riferimento per le indennità di cui al punto 6 dell’art.
41 del DPR 272/00 sono elevate al 30%.

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ART.
4 Formazione Continua
Nelle
more dell’attivazione del Sistema Regionale di Educazione
Continua e nel rispetto delle prime linee di indirizzo regionali
alle Aziende Sanitarie sulla formazione continua, le parti convengono
quanto
a)
Il Comitato Regionale (art. 12 D.P.R. 270/00) viene temporaneamente
individuato come l’organismo regionale referente per la formazione
continua del Pediatra di Libera Scelta, con compiti di:
• Rilevazione dei fabbisogni formativi professionali del Pediatra
di Famiglia;
• Proposta di azioni formative coerenti con i fabbisogni rilevati,
gli obbiettivi formativi di interesse nazionale e con le indicazioni
contenute nei documenti di programmazione regionale;
b)
Il comitato regionale, nella sua funzione di organismo regionale
referente per la E.C.M., è presieduto dall’Assessore
alla Sicurezza e Solidarietà Sociale o dal Dirigente dell’Ufficio
politiche della Formazione e della Qualità, che assume il
ruolo di Presidente del Comitato. Partecipano, di diritto, ai lavori
i Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri o
loro delegati con specifica esperienza nel campo della formazione
e comprovata assenza di conflitto di interesse;
c)
Le azioni formative in E.C.M., proposte dal Comitato e concordate
con le Aziende sanitarie competenti, dovranno essere ricomprese
nel Piano annuale di formazione aziendale nella misura atta a garantire
l’acquisizione dei crediti almeno pari al debito formativo
previsto nella C.M. 5.3.2002 e secondo le modalità contenute
nella D.G.R. n. 215 del 17.2.2003 “Prime linee di indirizzo
alle Aziende Sanitarie in materia di E.C.M.”
d)
in ottemperanza all’accordo Stato/Regioni del 13.3.2003 ed
in riferimento alle “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie
in materia di E.C.M.” le singole Aziende dovranno prevedere,
per le azioni formative in E.C.M. destinate ai medici di medicina
generale del S.S.R., un limite di finanziamento non inferiore alla
media di spesa per tutte le attività di formazione realizzatesi
per i medesimi professionisti nel triennio 2000/2002 e comunque
tale da garantire l’attuazione di quanto previsto al precedente
punto C.
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| ART.
5 Richieste d’indagini specialistiche, proposte di ricovero
e cure termali
A
quanto già concordato in quest’articolo, si aggiunge
il seguente punto:
a)
Le richieste d’indagini o visite specialistiche, la proposta
di ricovero e di cure termali hanno validità di 30 giorni.
Esse dovranno essere ritenute valide oltre il termine indicato nel
caso in cui la prestazione prenotata dal soggetto interessato entro
tale data, di fatto viene eseguita in data successiva.
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| ART.
6 Attività integrative di assistenza
Al
fine di migliorare la fruibilità delle prestazioni sanitarie,
riducendo le difficoltà dei cittadini nell’accesso
al servizio, mirando ad un utilizzo appropriato delle risorse umane,
economiche, tecnologiche e logistiche disponibili ed al fine di
creare nel territorio le opportunità per soddisfare la maggior
parte dei bisogni reali del cittadino decongestionando anche i Pronto
Soccorsi eriducendo contestualmente il numero di ricoveri impropri,
viene istituita quale attività aggiuntiva d’assistenza,
la pronta disponibilità telefonica
diurna, così articolata:
-
Il PdF s’impegna a garantire una disponibilità telefonica
di dodici ore giornaliere (8 – 20) comprensive degli orari
di studio, dal lunedì al venerdì, ad esclusione
del sabato e dei prefestivi.
-
Disponibilità telefonica dalle ore 8 alle ore 10 il sabato
mattina di uno studio o di un medico se in forma associata o dello
studio o del medico se in forma singola.
-
I medici identificano nell’ambito della loro forma associativa
idonee modalità per dare adeguate risposte assistenziali
ai propri pazienti per l’erogazione dell’attività
integrativa di assistenza relativamente all’apertura dello
studio medico o alla disponibilità telefonica il sabato
mattina.
-
L’adesione dei pediatri, operanti sia singolarmente che
in forme associative, è facoltativa e deve essere comunicata
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente integrazione
al proprio Direttore di Distretto con le indicazioni delle modalità
di partecipazione (numeri telefonici – studio medico, cellulare,
abitazione, ecc.) anche per consentire gli opportuni controlli
da parte dell’Azienda.
-
In caso di sostituzione di un medico aderente a questa attività,
il sostituto accetterà implicitamente la disponibilità
telefonica.
-
Il medico potrà sempre recedere da questa forma di attività
integrativa con preavviso di 30 giorni al Direttore del Distretto.
-
La disponibilità telefonica deve intendersi erogata in
maniera diretta e non con apparecchi di segreteria telefonica.
-
Ai pediatri che aderiscono in forma associata o singola alla seguente
forma di attività integrativa d’assistenza, viene
erogata una quota di € 12,00 per il pediatra, annue a paziente,
mensilmente in dodicesimi. L’indennità decorre a
partire dal giorno della
comunicazione dell’attivazione.
-
A livello aziendale devono essere concordate adeguate forme d’informazione
all’utenza e di pubblicazione della forma di assistenza
aggiuntiva.
-
I pediatri che aderiscono al progetto dovranno mettere in atto
adeguate procedure di informazione ai propri assistiti, dandone
contestuale comunicazione di adesione trasmessa all’Azienda.
-
Le aziende verificheranno, mediante opportune procedure, i risultati
della sperimentazione. In caso di inadempienze dei pediatri che
aderiscono a questa attività aggiuntiva di assistenza saranno
attivate le procedure previste dall’Art. 13 del DPR 272/00.
Il
progetto di pronta disponibilità telefonica dura fino al
31/12/2004 ed è rinnovabile sotto condizione risolutiva dell’avvenuta
verifica in sede di Osservatorio Permanente dei risultati ottenuti
entro 15 giorni dalla scadenza.
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| ART.
7 Attività integrative di assistenza per le Pediatrie di
Gruppo
La Pediatria
di Gruppo (DPR 272/00) è la forma di associazionismo medico
che indubbiamente meglio garantisce l’obiettivo di un reale
miglioramento del livello qualitativo dell’assistenza.
-
I medici del gruppo che intendono espletare quest’attività
integrativa s’impegnano a garantire la copertura assistenziale
diurna dalle ore 8 alle ore 20 con una turnazione interna tale
da garantire la costante presenza di almeno un medico nella struttura
per 5 giorni a settimana, più il sabato dalle ore 8 alle
10.
-
Chiusura di uno degli studi medici (se in forma associata) o dello
studio (se in forma singola) non prima delle ore 19 dei giorni
feriali escluso il sabato ed i prefestivi.
-
L’ adesione è facoltativa e deve essere comunicata
dal responsabile medico del gruppo e deve obbligatoriamente essere
sottoscritta da tutti i PdF aderenti al gruppo e comunicata entro
120 giorni dalla data di pubblicazione della presente integrazione
al proprio Direttore di Distretto. Per le Pediatrie di Gruppo
costituitesi dopo i 90 giorni, eventuali adesioni dovranno essere
concordate con il Direttore del Distretto.
-
I pediatri del gruppo possono recedere da questa forma di attività
integrativa con preavviso di 30 giorni al Direttore del Distretto.
-
Ad ogni singolo pediatra del gruppo che aderisce a questa forma
di assistenza integrativa, è corrisposta una quota di €
16,00 annue a paziente in carico, mensilmente in dodicesimi. La
disponibilità telefonica come al precedente articolo e
la pronta disponibilità diurna non sono cumulabili. L’indennità
decorre a partire dal giorno della comunicazione dell’attivazione.
- A
livello aziendale debbono essere concordate adeguate forme d’informazione
all’utenza e di pubblicazione della forma di assistenza
aggiuntiva.
-
I pediatri che aderiscono al progetto dovranno mettere in atto
adeguate procedure di informazione ai propri assistiti, dandone
contestuale comunicazione di adesione trasmessa all’Azienda.
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| ART.
8 Osservatorio Regionale per l’appropriatezza delle prestazioni
sanitarie
Al
fine di armonizzare le attività orientate ad assicurare una
maggiore appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse,
è istituito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente accordo, un Osservatorio Regionale per l’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie. Detto Osservatorio è presieduto
dall’Assessore Regionale alla Sanità e Solidarietà
Sociale o Suo delegato ed è composto da:
- un rappresentante
per ciascuna Azienda Territoriale ed Ospedaliera;
- Dirigente
dell’Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica Obiettivi
del Dipartimento della Sicurezza Sociale;
- Dirigente
dell’ufficio delle Politiche del Farmaco del Dipartimento
della Sicurezza Sociale;
- 3 PdF (delegati
dal Comitato Regionale);
- Presidente
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del capoluogo;
- Eventuali
esperti che l’Osservatorio riterrà opportuno.
Compiti dell’Osservatorio
sono:
- Fornire
indirizzi generali relativi all’individuazione di strumenti,
delle metodologie e degli indicatori per la valutazione degli
obiettivi di appropriatezza correlati ai diversi regimi assistenziali;
- Elaborare
linee guida per assicurare l’appropriatezza delle risorse
messe a disposizione delle Aziende per l’erogazione dei
livelli essenziali d’assistenza.
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ART.
9 Festa Patronale
In
occasione della festa patronale secondo il calendario ufficializzato
all’inizio dell’anno, l’Azienda attiva il
servizio di continuità assistenziale dalle 08,00 alle
ore 20,00.

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ART.
10 Vaccinazioni
In
caso di attivazione di campagne vaccinali promosse dalle singole
ASL e/o dalla Regione, deve essere prevista la partecipazione volontaria,
attiva e paritetica dei Pediatri di Famiglia.
La partecipazione del Pediatra deve essere retribuita con due quote:
a)
€. 15,00 per singolo atto vaccinale;
b) Premio incentivante legato al raggiungimento di un determinato
tasso di copertura vaccinale.
Eventuale
variazione del compenso a) e la natura del compenso b) devono essere
concordati con le OO. SS. maggiormente rappresentative.

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Dichiarazione
a verbale: Vaccinazioni
Le
vaccinazioni sono indicate come priorità nel Piano Sanitario
Nazionale 2003 – 2005 ed incluse nei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) che le aziende sanitarie locali devono garantire.
A tal proposito sarebbe opportuno che in ogni singola ASL fosse
istituito un Comitato Tecnico Scientifico Aziendale per le Vaccinazioni
che supporti le direttive di politica vaccinale stabilite dalla
Regione Basilicata per l’attuazione e la realizzazione di
dette politiche a livello locale, così come avviene già
a livello regionale. Ogni singolo comitato sarà composto
dal Direttore Sanitario della ASL, dal dirigente del Servizio Vaccinale,
da un Pediatra di Famiglia e da un medico di Medicina Generale.
Tale comitato garantirà una uniformità di interventi
e di sorveglianza sui livelli programmati di copertura vaccinale
per tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nonché
in occasione di specifiche campagne vaccinali promosse dalla Regione
o dalla Azienda USL.
Il Piano Nazionale Vaccini individua in modo preciso le figure professionali
coinvolte e tra esse è ampiamente valorizzato il ruolo del
Pediatra di Famiglia, auspicando che, nel quadro della contrattazione
decentrata dello Accordo Collettivo Nazionale, l’aderenza
concreta dei Pediatri di Famiglia ai ruoli indicati debba essere
assicurata con adeguati interventi di incentivazione, determinati
anche in base ai livelli di copertura specifici per vaccino raggiunti.
Per attuare quanto previsto dal Piano NazionaleVaccini le OO. SS.
auspicano che le aziende possono prevedere la partecipazione attiva
dei Pediatri di Famiglia nella fase di promozione, di effettuazione
e di controllo delle vaccinazioni.
I pediatri, sia singolarmente sia all’interno delle forme
associative previste, aderiscono in modo volontarioalle proposte
aziendali concordate nel comitato aziendale dei Pediatri di Famiglia.
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Norma
finale 1
Il
presente accordo entra in vigore a decorrere dal giorno della sua
pubblicazione sul BUR ed è valido fino al nuovo accordo integrativo
regionale.

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Norma
finale 2
Dalla data di
pubblicazione della presente integrazione le Aziende USL, preferibilmente
entro 6 mesi e improrogabilmente entro 9 mesi, concludono la Contrattazione
Aziendale.

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Norma
finale 3
Alla
data di pubblicazione del presente accordo vengono inseriti d’ufficio
nell’albo degli animatori regionali i pediatri in possesso
di idoneo titolo. Entro il 31 dicembre 2004 il Comitato Regionale
disciplinerà la normativa per le nuove istanze per l’iscrizione
agli albi degli animatori e a quello dei tutor.
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è trattato.
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