Basilicata: AIR 2004
  A cura di G. Quattrone

Accordo integrativo 2004


Integrazione dell'Accordo Basilicata per la Pediatria di Libera Scelta

DICHIARAZIONE PRELIMINARE

La Regione Basilicata, attraverso l’integrazione dell’accordo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta intende stipulare con i pediatri un “patto” per un’alleanza solida con il Sistema Socio Sanitario Regionale , a difesa dello stesso rafforzando il rapporto di fiducia tra la famiglia ed il Suo Pediatra con una maggiore disponibilità da parte di quest’ultimo all’ascolto delle esigenze di salute da parte della popolazione residente in età evolutiva.
Nel nostro Servizio Sanitario Regionale non è più rinviabile il riequilibrio a livello di risorse tra il macrolivello ospedaliero e quello territoriale con un precisa scelta politica di un maggiore investimento sulla medicina territoriale, sicuramente carente in alcuni elementi strutturali fondamentali come la rete d’emergenza, l’organizzazione distrettuale, l’assistenza domiciliare, l’ammodernamento tecnologico degli studi medici, ecc. In quest’ottica occorre un’accelerazione degli interventi in modo da agire contestualmente alla razionalizzazione dell’offerta ospedaliera col potenziamento di quella territoriale.
Considerando poi che l’ACN 272 è scaduto il 31/12/2000, alla luce del nuovo ruolo di autonomia decisionale che hanno le Regioni nell’ambito della politica sanitaria, valutando anche le notevoli incertezze sul futuro della Convenzione Nazionale, è sembrato utile e necessario rivedere l’impianto dell’Accordo Regionale Integrativodella Basilicata, (vista anche l’ampia collaborazione offerta dalle OO.SS. in tema di razionalizzazione della spesa farmaceutica e di contrazione dei ricoveri ospedalieri) al fine di apportare le opportune modifiche migliorative affinché, anche attraverso una gratificazione del Suo ruolo, il PdF si veda impegnato al coinvolgimento del patto di cui sopra che ha come punti qualificanti:

  • la funzione insostituibile della pediatria di famiglia, così come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il conseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla programmazione socio sanitaria regionale;
  • la realizzazione, attraverso la pediatria di famiglia, di una compiuta distrettualizzazione del territorio;
  • il coinvolgimento della pediatria di famiglia in progetti e programmi, definiti con la Regione, che consentano di garantire in ogni parte del territorio regionale le stesse condizioni di assistenza primaria, attuate da ogni Azienda;
  • gli obiettivi di salute e la qualità dell’assistenza;
  • il sistema degli indicatori per misurare in tutte le Aziende gli effetti prodotti dall’Accordo Regionale;
  • il meccanismo incentivante correlato al raggiungimento di risultati misurabili attraverso specifici indicatori;
  • i sistemi premianti per favorire l’impegno in regime convenzionale;
  • lo sviluppo dell’assistenza primaria attraverso la promozione e il consolidamento di tutte le forme di cooperazione tra medici e tra questi con il personale distrettuale.

Nell’ambito dell’utilizzo razionale delle risorse del sistema costituisce impegno delle OO.SS. la condivisione dell’obiettivo di mantenere un livello di spesa compatibile con le risorse migliorando il rapporto costiefficacia del sistema sanitario attraverso la piena collaborazione all’attuazione delle procedure correlate a:

  • l’appropriatezza prescrittiva;
  • la continuità assistenziale, gli accessi impropri al pronto soccorso ed i ricoveri impropri;
  • l’assistenza coordinata al cronico ed il sostegno ai bambini in condizioni di rischio o disagio sociale
  • e che permettano:
  • una riduzione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri impropri;
  • il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni con contestuale razionalizzazione della spesa farmaceutica e del ricorso al 2° livello specialistico;
  • una gestione integrata delle patologie croniche;
  • una migliore comunicazione tra i PLS, i servizi distrettuali ed i presidi ospedalieri.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi costituisce condizione per il mantenimento
dell’efficacia degli istituti giuridici ed economici del presente Accordo Integrativo. A tal proposito le parti si impegnano a verifiche trimestrali per il rispetto degli impegni assunti.

ART. 1 Forme Associative

La Pediatria in associazione (art. 53 DPR 272/2000 ) ha colto in pieno la ratio ispiratrice sia del DPR 272 che della DGR 1640/01.

La Pediatria di gruppo (art. 52 DPR 272/2000), la forma di associazionismo medico che indubbiamente meglio garantisce l’obiettivo di un reale miglioramento del livello qualitativo dell’assistenza territoriale, è sorta soltanto in alcune realtà e pertanto in questa fase va incentivata elevandone la percentuale al 30 %.

A tal fine si è ritenuto opportuno apportare alla normativa attualmente vigente le seguenti modifiche ed integrazioni:

  1. A partire dalla data di pubblicazione del presente Accordo, il compenso previsto per i Pediatri aderenti alla medicina di gruppo sarà di € 7,20 annuo per assistito fino al massimale o quota individuale del medico. Requisiti indispensabili e qualificanti della medicina di gruppo sono:
    • la dotazione di un software comune di gestione della cartella clinica in rete;
    • la dotazione di apparecchiature diagnostiche di base per l’esecuzione di almeno la metà delle prestazioni aggiuntive previste dall’Accordo Integrativo Regionale;
    • la presenza di personale di studio
    • la presenza in turnazione dei medici, il sabato
      dalle ore 8 alle ore 10

Le pediatrie di gruppo già costituite hanno 90 giorni di tempo per adeguare il loro standard organizzativo. Il compenso sarà corrisposto a partire dalla data di
comunicazione al Distretto o ASL.

  1. In caso di nuove forme di medicina assistenziale territoriale (Team delle cure primarie, medicina di gruppo distrettuale, ecc.) il compenso sarà concordato tra
    Azienda ed OO.SS maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 2 Prestazioni e attività aggiuntive

Comma 1

a) progetto cure primarie: la Regione Basilicata ha tra i suoi interessi primari l’adozione di linee guida condivise e concordate per le patologie di particolare rilevanza. A livello Aziendale vanno definiti ed avviati, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo, almeno due tra i seguenti processi assistenziali riguardanti le patologie di più frequente e rilevante importanza economica e/o sociale:

• Febbre del lattante senza segni di localizzazione;
• Allergie;
• Asma;
• Otite media acuta;
• Faringotonsilliti acute;
• Broncopolmonite acuta;
• Infezione delle vie urinarie.
• Bassa statura
• Obesità
• Displasia anche
• Scoliosi e piede piatto
• Assistenza al Bambino immigrato.

b) estensione del progetto “Salute – Infanzia” alla popolazione pediatrica ( 0 -14 anni ) residente nei comuni piccoli e disagiati ed in carico al MMG: Questo intervento ha lo scopo di offrire un’assistenza qualificata ed omogenea a tutta la popolazione in età evolutiva residente nella Regione Basilicata, effettuando gli opportuni interventi nel campo dell’educazione sanitaria (alimentazione, vaccinazioni, incidenti domestici, adozione di corretti stili di vita, etc.) e della prevenzione delle problematiche fisiche e psicologiche nelle fasi iniziali. Ai pediatri che effettuano i Bilanci di Salute a favore dei bambini
residenti nei suddetti comuni ed in carico al Medico di Medicina Generale, nell’ambito di percorsi di prevenzione concordati con le aziende e dalle stesse valutati sulla base di indicatori predefiniti, entro il 31 Dicembre 2004, viene corrisposto un compenso di €. 25,00, previa presentazione da parte del pediatra di apposita distinta riepilogativa mensile alla ASL, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. (Visita occasionale ambulatoriale).

Comma 2

a) attività di ricerca epidemiologica: l’Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) è una realtà oramai ben consolidata ed il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Famiglia nelle attività di ricerca dell’OER è un obiettivo da raggiungere a breve termine. Ribadendo il principio che la partecipazione del PdF ai progetti dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale è un aspetto qualificante dell’attività della Pediatria di Famiglia. I pediatri devono aderire all’intero complesso delle attività epidemiologiche e di verifica della qualità stabilite dall’OER dalla data di pubblicazione della presente Integrazione, viene corrisposto un compenso annuo forfettario di € 2,50 per assistito in carico.
L’OER entro il 31/12 di ogni anno comunica alle singole Aziende i nominativi dei pediatri che hanno partecipato alle attività previste nel corso dell’anno. I compensi verranno liquidati entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Comma 3

a) Al fine di evitare inutili disagi all’utenza, tenuto
altresì conto che trattasi di prestazioni da effettuare
una sola volta, si concorda di eliminare la preventiva
autorizzazione sanitaria da parte dell’Azienda per le
seguenti prestazioni:

  • BOEL Test
  • Screening per l’ambliopia.

b) Inoltre, al fine di consentire ai Pediatri di utilizzare del proprio ambulatorio il maggior numero possibile di presidi diagnostici in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:
• Maggior rapidità diagnostica;
• Riduzione ore di scuola/lavoro perse da bambini/genitori;
• Riduzione spesa farmaceutica (antibiotici);
• Riduzione accessi alla medicina specialistica (II Livello) con conseguente contenimento della spesa e riduzione dei tempi di attesa;
• Gestione ambulatoriale di alcune patologie croniche, di cui all’Art. 44;
• Riduzione del numero di ricoveri per patologie acute gestibili direttamente dal Pediatra di base;
• Presa in carico globale del bambino con rafforzamento del rapporto di fiducia famiglia/pediatra/bambino, individuando una serie di presidi diagnostici che si prestano a
raggiungere gli obiettivi sopra citati;

le parti concordano:

a) che tutte le prestazioni aggiuntive ulteriori concordate nello Accordo Integrativo
Regionale pubblicato in data 02/08/2001, non sono soggette ad autorizzazione in quanto svolte dal pediatra esclusivamente nei confronti dei propri pazienti a scopo di accertamento diagnostico complementare all’attività clinica ma, onde evitarne ogni eccessivo ed improprio utilizzo, alcune delle stesse dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini tra le parti concordato e come esposto nella presente tabella:

Prestazione
Note
Prick Tests (10 allergeni)
Eseguibile una sola volta per paziente per anno
Impedenziometria
Eseguibile una sola volta per paziente
Audiometria tonale
Eseguibile una sola volta per paziente
Scoliometria
Eseguibile due sole volte per assistito, una nella fascia di età 6-9 anni e una nella fascia di età 9-12 anni
Spirometria
Eseguibile una sola volta per assistito ad eccezione dei bambini con esenzione per asma eseguibile una volta l’anno.
Terapia aerosolica per seduta
Con autorizzazione sanitaria, per cicli di massimo 10 prestazioni e apparecchi di tipo fisso installati presso
l’ambulatorio del pediatra.
Podoscopia
Eseguibile due sole volte per assistito, una nella fascia di età 3-6 anni e una nella fascia di età 6-12 anni


b) di aggiungere ex-novo, alle precedenti, la seguente prestazione aggiuntiva ulteriore:

  • Urinocultura, retribuita con €. 15,00.

ART. 3 Compensi

A quanto previsto dal DGR 1640/01, l’Articolo 14 viene modificato ed integrato come segue:

Indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico: nell’intento di favorire una migliore qualificazione dello studio del Pediatra di Famiglia ed anche di favorire nuove opportunità occupazionali, le percentuali massime di assistiti nell’ambito regionale previste come valore di riferimento per le indennità di cui al punto 6 dell’art. 41 del DPR 272/00 sono elevate al 30%.

ART. 4 Formazione Continua

Nelle more dell’attivazione del Sistema Regionale di Educazione Continua e nel rispetto delle prime linee di indirizzo regionali alle Aziende Sanitarie sulla formazione continua, le parti convengono quanto

a) Il Comitato Regionale (art. 12 D.P.R. 270/00) viene temporaneamente individuato come l’organismo regionale referente per la formazione continua del Pediatra di Libera Scelta, con compiti di:
• Rilevazione dei fabbisogni formativi professionali del Pediatra di Famiglia;
• Proposta di azioni formative coerenti con i fabbisogni rilevati, gli obbiettivi formativi di interesse nazionale e con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione regionale;

b) Il comitato regionale, nella sua funzione di organismo regionale referente per la E.C.M., è presieduto dall’Assessore alla Sicurezza e Solidarietà Sociale o dal Dirigente dell’Ufficio politiche della Formazione e della Qualità, che assume il ruolo di Presidente del Comitato. Partecipano, di diritto, ai lavori i Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri o loro delegati con specifica esperienza nel campo della formazione e comprovata assenza di conflitto di interesse;

c) Le azioni formative in E.C.M., proposte dal Comitato e concordate con le Aziende sanitarie competenti, dovranno essere ricomprese nel Piano annuale di formazione aziendale nella misura atta a garantire l’acquisizione dei crediti almeno pari al debito formativo previsto nella C.M. 5.3.2002 e secondo le modalità contenute nella D.G.R. n. 215 del 17.2.2003 “Prime linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie in materia di E.C.M.”

d) in ottemperanza all’accordo Stato/Regioni del 13.3.2003 ed in riferimento alle “Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie in materia di E.C.M.” le singole Aziende dovranno prevedere, per le azioni formative in E.C.M. destinate ai medici di medicina generale del S.S.R., un limite di finanziamento non inferiore alla media di spesa per tutte le attività di formazione realizzatesi per i medesimi professionisti nel triennio 2000/2002 e comunque tale da garantire l’attuazione di quanto previsto al precedente punto C.

ART. 5 Richieste d’indagini specialistiche, proposte di ricovero e cure termali

A quanto già concordato in quest’articolo, si aggiunge il seguente punto:

a) Le richieste d’indagini o visite specialistiche, la proposta di ricovero e di cure termali hanno validità di 30 giorni. Esse dovranno essere ritenute valide oltre il termine indicato nel caso in cui la prestazione prenotata dal soggetto interessato entro tale data, di fatto viene eseguita in data successiva.

ART. 6 Attività integrative di assistenza

Al fine di migliorare la fruibilità delle prestazioni sanitarie, riducendo le difficoltà dei cittadini nell’accesso al servizio, mirando ad un utilizzo appropriato delle risorse umane, economiche, tecnologiche e logistiche disponibili ed al fine di creare nel territorio le opportunità per soddisfare la maggior parte dei bisogni reali del cittadino decongestionando anche i Pronto Soccorsi eriducendo contestualmente il numero di ricoveri impropri, viene istituita quale attività aggiuntiva d’assistenza, la pronta disponibilità telefonica diurna, così articolata:

  1. Il PdF s’impegna a garantire una disponibilità telefonica di dodici ore giornaliere (8 – 20) comprensive degli orari di studio, dal lunedì al venerdì, ad esclusione del sabato e dei prefestivi.
  2. Disponibilità telefonica dalle ore 8 alle ore 10 il sabato mattina di uno studio o di un medico se in forma associata o dello studio o del medico se in forma singola.
  3. I medici identificano nell’ambito della loro forma associativa idonee modalità per dare adeguate risposte assistenziali ai propri pazienti per l’erogazione dell’attività integrativa di assistenza relativamente all’apertura dello studio medico o alla disponibilità telefonica il sabato mattina.
  4. L’adesione dei pediatri, operanti sia singolarmente che in forme associative, è facoltativa e deve essere comunicata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente integrazione al proprio Direttore di Distretto con le indicazioni delle modalità di partecipazione (numeri telefonici – studio medico, cellulare, abitazione, ecc.) anche per consentire gli opportuni controlli da parte dell’Azienda.
  5. In caso di sostituzione di un medico aderente a questa attività, il sostituto accetterà implicitamente la disponibilità telefonica.
  6. Il medico potrà sempre recedere da questa forma di attività integrativa con preavviso di 30 giorni al Direttore del Distretto.
  7. La disponibilità telefonica deve intendersi erogata in maniera diretta e non con apparecchi di segreteria telefonica.
  8. Ai pediatri che aderiscono in forma associata o singola alla seguente forma di attività integrativa d’assistenza, viene erogata una quota di € 12,00 per il pediatra, annue a paziente, mensilmente in dodicesimi. L’indennità decorre a partire dal giorno della
    comunicazione dell’attivazione.
  9. A livello aziendale devono essere concordate adeguate forme d’informazione all’utenza e di pubblicazione della forma di assistenza aggiuntiva.
  10. I pediatri che aderiscono al progetto dovranno mettere in atto adeguate procedure di informazione ai propri assistiti, dandone contestuale comunicazione di adesione trasmessa all’Azienda.
  11. Le aziende verificheranno, mediante opportune procedure, i risultati della sperimentazione. In caso di inadempienze dei pediatri che aderiscono a questa attività aggiuntiva di assistenza saranno attivate le procedure previste dall’Art. 13 del DPR 272/00.

Il progetto di pronta disponibilità telefonica dura fino al 31/12/2004 ed è rinnovabile sotto condizione risolutiva dell’avvenuta verifica in sede di Osservatorio Permanente dei risultati ottenuti entro 15 giorni dalla scadenza.

ART. 7 Attività integrative di assistenza per le Pediatrie di Gruppo

La Pediatria di Gruppo (DPR 272/00) è la forma di associazionismo medico che indubbiamente meglio garantisce l’obiettivo di un reale miglioramento del livello qualitativo dell’assistenza.

  1. I medici del gruppo che intendono espletare quest’attività integrativa s’impegnano a garantire la copertura assistenziale diurna dalle ore 8 alle ore 20 con una turnazione interna tale da garantire la costante presenza di almeno un medico nella struttura per 5 giorni a settimana, più il sabato dalle ore 8 alle 10.
  2. Chiusura di uno degli studi medici (se in forma associata) o dello studio (se in forma singola) non prima delle ore 19 dei giorni feriali escluso il sabato ed i prefestivi.
  3. L’ adesione è facoltativa e deve essere comunicata dal responsabile medico del gruppo e deve obbligatoriamente essere sottoscritta da tutti i PdF aderenti al gruppo e comunicata entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente integrazione al proprio Direttore di Distretto. Per le Pediatrie di Gruppo costituitesi dopo i 90 giorni, eventuali adesioni dovranno essere concordate con il Direttore del Distretto.
  4. I pediatri del gruppo possono recedere da questa forma di attività integrativa con preavviso di 30 giorni al Direttore del Distretto.
  5. Ad ogni singolo pediatra del gruppo che aderisce a questa forma di assistenza integrativa, è corrisposta una quota di € 16,00 annue a paziente in carico, mensilmente in dodicesimi. La disponibilità telefonica come al precedente articolo e la pronta disponibilità diurna non sono cumulabili. L’indennità decorre a partire dal giorno della comunicazione dell’attivazione.
  6. A livello aziendale debbono essere concordate adeguate forme d’informazione all’utenza e di pubblicazione della forma di assistenza aggiuntiva.
  7. I pediatri che aderiscono al progetto dovranno mettere in atto adeguate procedure di informazione ai propri assistiti, dandone contestuale comunicazione di adesione trasmessa all’Azienda.

ART. 8 Osservatorio Regionale per l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie

Al fine di armonizzare le attività orientate ad assicurare una maggiore appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse, è istituito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo, un Osservatorio Regionale per l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Detto Osservatorio è presieduto dall’Assessore Regionale alla Sanità e Solidarietà Sociale o Suo delegato ed è composto da:

  • un rappresentante per ciascuna Azienda Territoriale ed Ospedaliera;
  • Dirigente dell’Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica Obiettivi del Dipartimento della Sicurezza Sociale;
  • Dirigente dell’ufficio delle Politiche del Farmaco del Dipartimento della Sicurezza Sociale;
  • 3 PdF (delegati dal Comitato Regionale);
  • Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del capoluogo;
  • Eventuali esperti che l’Osservatorio riterrà opportuno.

Compiti dell’Osservatorio sono:

  • Fornire indirizzi generali relativi all’individuazione di strumenti, delle metodologie e degli indicatori per la valutazione degli obiettivi di appropriatezza correlati ai diversi regimi assistenziali;
  • Elaborare linee guida per assicurare l’appropriatezza delle risorse messe a disposizione delle Aziende per l’erogazione dei livelli essenziali d’assistenza.

ART. 9 Festa Patronale

In occasione della festa patronale secondo il calendario ufficializzato all’inizio dell’anno, l’Azienda attiva il servizio di continuità assistenziale dalle 08,00 alle ore 20,00.

ART. 10 Vaccinazioni

In caso di attivazione di campagne vaccinali promosse dalle singole ASL e/o dalla Regione, deve essere prevista la partecipazione volontaria, attiva e paritetica dei Pediatri di Famiglia.
La partecipazione del Pediatra deve essere retribuita con due quote:

a) €. 15,00 per singolo atto vaccinale;
b) Premio incentivante legato al raggiungimento di un determinato tasso di copertura vaccinale.

Eventuale variazione del compenso a) e la natura del compenso b) devono essere concordati con le OO. SS. maggiormente rappresentative.

Dichiarazione a verbale: Vaccinazioni

Le vaccinazioni sono indicate come priorità nel Piano Sanitario Nazionale 2003 – 2005 ed incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che le aziende sanitarie locali devono garantire.
A tal proposito sarebbe opportuno che in ogni singola ASL fosse istituito un Comitato Tecnico Scientifico Aziendale per le Vaccinazioni che supporti le direttive di politica vaccinale stabilite dalla Regione Basilicata per l’attuazione e la realizzazione di dette politiche a livello locale, così come avviene già a livello regionale. Ogni singolo comitato sarà composto dal Direttore Sanitario della ASL, dal dirigente del Servizio Vaccinale, da un Pediatra di Famiglia e da un medico di Medicina Generale.
Tale comitato garantirà una uniformità di interventi e di sorveglianza sui livelli programmati di copertura vaccinale per tutte le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nonché in occasione di specifiche campagne vaccinali promosse dalla Regione o dalla Azienda USL.
Il Piano Nazionale Vaccini individua in modo preciso le figure professionali coinvolte e tra esse è ampiamente valorizzato il ruolo del Pediatra di Famiglia, auspicando che, nel quadro della contrattazione decentrata dello Accordo Collettivo Nazionale, l’aderenza concreta dei Pediatri di Famiglia ai ruoli indicati debba essere assicurata con adeguati interventi di incentivazione, determinati anche in base ai livelli di copertura specifici per vaccino raggiunti.
Per attuare quanto previsto dal Piano NazionaleVaccini le OO. SS. auspicano che le aziende possono prevedere la partecipazione attiva dei Pediatri di Famiglia nella fase di promozione, di effettuazione e di controllo delle vaccinazioni.
I pediatri, sia singolarmente sia all’interno delle forme associative previste, aderiscono in modo volontarioalle proposte aziendali concordate nel comitato aziendale dei Pediatri di Famiglia.

Norma finale 1

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dal giorno della sua pubblicazione sul BUR ed è valido fino al nuovo accordo integrativo regionale.


Norma finale 2

Dalla data di pubblicazione della presente integrazione le Aziende USL, preferibilmente entro 6 mesi e improrogabilmente entro 9 mesi, concludono la Contrattazione Aziendale.

Norma finale 3

Alla data di pubblicazione del presente accordo vengono inseriti d’ufficio nell’albo degli animatori regionali i pediatri in possesso di idoneo titolo. Entro il 31 dicembre 2004 il Comitato Regionale disciplinerà la normativa per le nuove istanze per l’iscrizione agli albi degli animatori e a quello dei tutor.

Se volete saperne di più su un tema specifico, utilizzate il motore di ricerca, che vi proporrà tutte le schede dell'Area APeG in cui l'argomento è trattato.
Indice Generale
 
 
Indice documento
 
  Dichiarazione preliminare
  Art. 1 Forme Associative
  Art. 2 Prestazioni aggiuntive
  Art. 3 Compensi
  Art. 4 Formazione continua
  Art. 5 Richieste indagini
  Art. 6 Att. integr. Assistenza
  Art. 7 Att. int. Ped. di Gruppo
  Art. 8 Oss. Reg. Appr. Presc.
  Art. 9 Festa Patronale
  Art. 10 Vaccinazioni
  Dich. Verb.: Vaccinazioni
  Norma finale 1
  Norma finale 2
  Norma finale 3