PREMESSE
Il presente
accordo intende non soltanto ridefinire il ruolo e la funzione del
pediatra di libera scelta (PLS) ma contestualmente tende a corresponsabilizzare
la Aziende sanitarie verso un impegno forte finalizzato a potenziare
e qualificare gli interventi di assistenza territoriale, con interventi
mirati anche a razionalizzare la spesa sanitaria.
Per tale motivo occorre dare precise indicazioni sui possibili cambi
in cui devono attuarsi i progetti per l'area della Pediatria convenzionata.
Il DPR 613/96, al capo IV, definisce a grande linee le aree di attività
a livello regionale del PLS e fornisce gli strumenti contrattuali
per l'attuazione di tali progetti, in rapporto a:
- livelli di assistenza ;
- modelli organizzativi ;
- modelli funzionali.
Al fine di dare attuazione a tali norme e a quanto indicato nel Piano
Sanitario regionale, occorre una iniziativa progettuale da parte dei
Direttori generali delle Aziende Sanitarie atta a coinvolgere i PLS
nella gestione del processo di miglioramento dell' assistenza territoriale.
 |
A TAL
FINE SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
TAVOLO
A LIVELLO REGIONALE:
1.1.
Per agevolare l'attuazione dei progetti viene attivato un tavolo
di raccordo Regione-Direttori generali - OO.SS. della categoria
maggiormente rappresentative, con il compito di :
- definire la destinazione di eventuali risorse disponibili a livello
regionale;
- definire i criteri di riferimento per l'individuazione dei livelli
di spesa programmata e per le forme di incentivazione dei medici,
sia in termini di tipologia che di entità,
- dare impulso alle sperimentazioni aziendali di progetti per l'area
di pediatria convenzionata;
- individuare le iniziative utili a fini degli accordi regionali
di cui al capo IV dello A.C.N. 613/96,
mantenere a livello regionale un costante quadro conoscitivo di
tutte le sperimentazioni in atto e dei risultati perseguiti;
- 1.2 Vengono stipulati tra Regione, Aziende Sanitarie e OO.SS.
di categoria gli accordi regionali contrattualmente previsti dall'art.
55 anche a ratifica delle progettazioni definite a livello aziendale.
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2.
PROGETTI A LIVELLO AZIENDALE:
Il
Direttore Generale, una volta individuata la problematica su cui
intende intervenire, per la definizione dei progetti e la loro implementazione
si avvale di :
2.1
Un gruppo paritetico con funzioni di progettazione, coordinamento
e verifica, operante in raccordo con il Comitato Consultivo Aziendale,
formato da esperti di settore e da pediatri di libera scelta nominati
dal Comitato Consultivo Aziendale.
2.2
Un tavolo contrattuale tra l'Azienda e le OO.SS. maggiormente rappresentative
per le determinazioni di massima sui progetti attuabili nell'Azienda
e sui criteri per:
- la definizione degli standard di spesa e degli indicatori di verifica;
- la destinazione delle risorse liberabili mediante l'impegno della
componente medica;
- le forme e modalità di incentivazioni.
2.3
Definizione progetti.
I progetti definiti a livello aziendale devono contenere, chiaramente
individuati, obiettivi, indicatori, iniziative formative, risorse
destinate e incentivazioni previste.
Ogni progetto, con i conseguenti dati di verifica finale sul perseguimento
degli obiettivi, deve essere portato al tavolo regionale.
3.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI E PER
LE MODALITA' DI INCENTIVAZIONE DEI PEDIATRI DI LS
3.1
Le componenti della spesa.
Per la valutazione in modo equo ed efficace della spesa sanitaria
indotta dai PLS occorre analizzare i seguenti componenti di spesa:
- spesa farmaceutica,
- spesa per attività diagnostiche;
- spesa per attività specialistiche;
- spesa per ricoveri ospedalieri.
L'analisi complessiva della spesa nei suddetti componenti, da aggregarsi
per ogni assistito sul PLS che lo ha in carico, consente di delineare
più correttamente il profilo prescrittivo del medico, e dei
conseguenti costi allo stesso imputabili. Qualora non sia possibile,
per iniziali limiti nel sistema di raccolta dei dati dell'Azienda,
abbracciare più elementi possibili , possono essere prese
in considerazione solo alcune voci ed in particolare la spesa farmaceutica,
correlandola e rapportandola alla spesa dei ricoveri ospedalieri.
 |
3.2
Gli standard di spesa.
Considerata la estrema complessità di valutazione, ai fini
della spesa, del carico assistenziale del singolo medico in relazione
non solo alle caratteristiche demografiche della popolazione assistita
(approssimativamente quantificabile e pesabile) ma anche alla tipologia
e alla gravità delle patologie in cura, la determinazione
di budget virtuali e di standard di spesa deve essere effettuata
con riferimento a gruppi di pediatri di libera scelta.
La
definizione di obiettivi di spesa a livello collettivo consente
infatti:
- di
poter correttamente individuare un livello medio di carico assistenziale
(su cui poter definire standard di spesa) data l'ampiezza del numero
di assistiti in carico e quindi la maggior rappresentatività
della realtà sociale;
- di poter demandare alla stessa componente medica individuata -
una volta definiti gli obiettivi da conseguire da parte del gruppo
- la valutazione e l'intervento nei confronti dei componenti prescrittivi
dei singoli medici.
3.4
Forme di aggregazione dei medici.
L'individuazione
del gruppo dei medici può essere effettuata con riferimento
ai medici operanti in un intero distretto o, soprattutto nelle realtà
di grandi comuni, ad associazioni di medici con, di norma, almeno
10 componenti.
L'aggregazione dei medici per distretto è soluzione preferenziale
in quanto coincidente con l'indirizzo dato dalla Regione acchè
l'attività del medico venga svolta in tale contesto, al fine
di pervenire non solo ad una sua maggiore corresponsabilizzazione
nello uso delle risorse disponibili ma anche ad una migliore possibilità
di raccordo con i servizi distrettuali e di intervento propositivo.
 |
3.5
Le forme di incentivazione.
Fermo restando che l'obiettivo di razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili è volto non solo al rispetto dei tetti
di spesa ma anche alla qualità dell'assistenza erogata, una
volta definito per il gruppo dei medici il budget virtuale di spesa,
con riferimento alle componenti della spesa prese in considerazione,
i risparmi da parte dei PLS nel rispetto dei livelli di spesa programmata
devono essere utilizzati per:
- investire
in progetti assistenziali al cui interno remunerare, mediante compensi
aggiuntivi, i medici che si impegnano negli obiettivi prefissati;
- finanziare iniziative formative ai medici o di qualificazione
dei loro strumenti operativi volte al miglioramento della performance
del medico;
- mettere a disposizione dei medici risorse in termini di personale
o di locali e attrezzature;
- erogare a singoli medici premi incentivanti collegati a risultati
aziendali conseguiti, anche tramite progetti interdisciplinari aziendali.
 |
- 3.6
Finalità delle incentivazioni.
Poiché è obiettivo comune dell'Azienda sanitaria e
i pediatri di libera scelta tendere al potenziamento e alla qualificazione
dei servizi distrettuali nel loro insieme, di cui i pediatri costituiscono
parte fondamentale, l'incentiva-zione economica del medico deve
pertanto essere essenzialmente volta, a verifica di un buon risultato
conseguito, a remunerare:
- la partecipazione a progetti assistenziali che comportano un maggiore
impegno rispetto ai suoi normali obblighi convenzionali e professionali;
- la qualificazione professionale del medico e dei suoi strumenti
operativi, ai fini del miglioramento del livello assistenziale erogato
nel distretto di cui il medico è parte;
- l'apporto a iniziative connesse all'attuazione nell'Azienda sanitaria
della "Carta dei Servizi", per una maggiore tutela dei
diritti e della qualità dell'assistenza.
Indirizzi
per la predisposizione e attuazione dei progetti relativi ad alcune
prestazioni ed attività aggiuntive - art. 51 DPR 613/96.
A.
Vaccinazioni non obbligatorie:
La
vigente normativa, nell'ambito delle attività preventive
delle malattie infettive, individua alcune particolari vaccinazioni
considerandole obbligatorie.
Oggi,
però, in tutto il mondo scientifico vengono consigliate altre
vaccinazioni, considerate non obbligatorie dal SSN, praticando le
quali in età utile possono essere limitati i danni derivanti
da alcune patologie che determinano sovente gravi postumi invalidanti.
Esse sono: vaccinazione anti-pertosse, anti-morbillo.parotite.rosolia
(MMR), contro le malattie da Hemofilus influentiae , anti-varicella
e anti-influenzale.
Nell'ambito di un progetto aziendale finalizzato alla erogazione
delle vaccinazioni non obbliga- torie agli utenti del SSN, anche
in forma gratuita, il PLS può aderire all'iniziativa inserendosi
nell'attività aziendale programmata, finalizzata alla prevenzione
collettiva verso le suddette patologie infettive.
Il progetto deve prevedere le modalità di somministrazione
da parte del pediatra convenzionato dei vaccini, della loro conservazione
e del relativo approvvigionamento.
Il
progetto deve prevedere l'esenzione dalla partecipazione alla spese
sanitaria di tutte le suddette vaccinazioni. Il costo dei vaccini
è inserito nell'ordinaria quota di spesa farmaceutica, con
documentabile risparmio di farmaci altrimenti necessari per la cura
delle malattie prevenute. Per l'esecuzione della vaccinazione non
obbligatoria, il progetto deve prevedere la corresponsione al pediatra
di libera scelta, che abbia preventivamente comunicato all'Azienda
sanitaria la propria disponibilità ad eseguire le vaccinazioni
predette, di un compenso di Lire 11.500 a prestazione.
B.
Libretto sanitario pediatrico unico.
L'art.
32 del DPR 613/96 individua, all'interno delle prestazioni dei pediatri
remunerate con una quota aggiuntiva, la compilazione del libretto
sanitario, il quale è finalizzato a conoscere la storia naturale
del bambino, le patologie, gli interventi curativi nell'ambito della
funzione globale dell'assistenza al bambino. Tale documento, una
volta istituito, viene distribuito dalle Aziende sanitarie al rappresentante
legale del bambino al momento della scelta del pediatra e dal pediatra
stesso per i nati tra il primo gennaio 94 e la data di distribuzione,
è periodicamente aggiornato dal pediatra medesimo nel corso
degli interventi sanitari esercitati sul bambino.
L'aggiornamento
del libretto produce il vantaggio di contenere la storia del bambino.
Viene conservato a cura del legale rappresentante del bambino e
verrà consegnato al medico di medicina generale all'epoca
del superamento dell'età di competenza pediatrica. La bozza
del libretto unico allegato al presente accordo rappresenta il testo
elaborato dalla Regione Calabria - Assessorato alla sanità,
di intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative e verrà
stampato a cura delle Aziende sanitarie.
Al pediatra di libera scelta viene, per tale attività aggiuntiva,
corrisposto un compenso forfetario annuo di Lire 30.000 per ogni
libretto sanitario.
C.
Bilanci di salute.
L'art.
32, comma 2, lett. H, individua quale compito del pediatra da remunerare
con quota aggiuntiva il controllo dello sviluppo fisico, psichico
e sensoriale, e ricerca di fattori a rischio, con particolare riguardo
all'individuazione precoce dei soggetti affetti da handicap neuro-sensoriali
e psichici.
Tale attività è definita con la denominazione di "bilancio
di salute".
Il
pediatra di base è tenuto ad eseguire n° 7 bilanci di
salute per ogni assistito nella fascia di età 0-6 anni ,
nonché uno nella fascia di età 12-14 anni per i nati
dopo l'1.1.84, con l'osservanza delle modalità, delle prestazioni
e dei tempi indicati nell'allegato L del DPR 613/96 e nel protocollo
operativo allegato al DPR medesimo.
Al
pediatra spetta per ognuno di essi un compenso lordo di Lire 24.000,
da cui va detratta la quota ENPAM a carico dell'Azienda sanitaria.
Per
la liquidazione dei compensi si applicano le modalità e i
termini di cui all'art. 6 dell'allegato E, con la specificazione
che il pediatra deve allegare al riepilogo mensile delle prestazioni,
per ogni bilancio di salute, copia dell'apposita scheda, la quale,
una volta istituito il libretto sanitario, ne sarà parte
integrante.
D.
Test cutanei e spirometrici.
Al
fine di individuare in maniera precoce le patologie allergiche,
i pediatri di base potranno eseguire test cutanei nonché
test spirometrici in favore di pazienti che presentino fenomeni
di allergia e patologie respiratorie croniche.
Tali prestazioni vengono eseguite dopo la verifica del possesso
della idonea strumentazione da parte della competente Azienda sanitaria.
Il relativo compenso è quello individuato dal tariffario
regionale per le prestazioni specialistiche siffatte e viene rogato
con le modalità previste dall'art. 43 lett. F del DPR 613/96.
Inoltre, al fine della liquidazione del compenso, il pediatra deve
allegare al riepilogo mensile previsto dall'allegato B comma 4,
la distinta per ogni singola prestazione eseguita sulla quale deve
far apporre la firma del genitore, o di chi ne fa le veci, dello
assistito che ne ha beneficiato. Tale modalità si riconosce
valida anche per le prestazioni aggiuntive previste dal punto B
del nomenclatore tariffario delle prestazioni professionali aggiuntive.
 |
E.
Prestazioni informatiche.
Al
fine di facilitare alle Aziende l'analisi del comportamento prescrittivo
dei pediatri di libera scelta in relazione ai livelli programmati
di spesa ed incentivare l'informatizzazione degli studi medici,
le Aziende sanitarie attivano iniziative finalizzate allo svolgimento
delle seguenti prestazioni:
a) la gestione delle schede sanitarie individuali con mezzi informatici;
b) la memorizzazione e stampa su modulario SSN delle prescrizioni
farmaceutiche e delle richieste di consulenza e/o di esami strumentali
e di laboratorio e/o di terapie riabilitative;
c) la redazione di statistiche relative ai dati registrati di tipo
epidemiologico;
d) la redazione di statistiche relative ai dati registrati della
prescrizione farmaceutica;
e) la redazione di statistiche relative registrati dalle richieste
di esame;
f) la compilazione di liste di pazienti selezionati per specifiche
caratteristiche (età, sesso, fattori di rischio );
g) la partecipazione a procedure di posta elettronica con le diverse
strutture della Azienda sanitaria;
h) l'incorporazione dei referti nelle cartelle cliniche informatiche;
i) lo smistamento dei referti dai servizi ai pazienti:
j) le procedure burocratiche di teleprenotazione.
Le
prestazioni di cui ai punti a) e b) sono liberamente attuate dai
singoli medici che dovranno notificarle all'Azienda sanitaria, la
quale dovrà procedere alla verifica degli esiti esibiti.
Il compenso forfetario annuo per assistibile è rispettivamente
di Lire 1.000 per le prestazioni di cui ai punti a) e ). Le prestazioni
di cui ai punti c), d), e), f) saranno facoltativamente fornite
dal medico di base su richiesta dell'organo competente dell'Azienda
sanitaria, per la definizione dei livelli di spesa programmata.
Il
compenso è fissato rispettivamente in Lire 500 annue forfetarie
per assistibile. Le prestazioni di cui ai punti g), h), i), l) saranno
attivate previa sperimentazione delle stesse nell'ambito di una
o più Aziende sanitarie e previa sottoscrizione di apposito
protocollo redatto di intesa dalle parti interessate, sentito il
Comitato Consultivo Regionale ex art. 12 del DPR 613/96.
MEDICINA
DI GRUPPO - ART, 54.
1 Obiettivi.
Al fine di conseguire una maggiore disponibilità del servizio
di assistenza pediatrica, con una più pronta e continua risposta
ai bisogni dell'utente e con la possibilità di conseguire
anche un più elevato ed articolato livello di prestazioni
mediche, PLS possono concordare tra di loro e realizzare forme di
lavoro di gruppo anche al fine di erogare assistenza volta al raggiungimento
di determinati obiettivi preventivamente individuati.
Sono finalità della medicina di gruppo:
- innalzare
il livello qualitativo delle prestazioni;
- aumentare il potenziale diagnostico clinico e strumentale;
- facilitare il rapporto tra assistito e pediatra di base;
- aumentare la disponibilità del pediatra di libera scelta
incrementando le attività del servizio ambulatoriale;
- favorire la soluzione dei problemi sanitari che possono essere
risolti a livello territoriale.
 |
2 Caratteristiche.
L'associazione tra i PLS deve essere libera, volontaria, paritetica.
Essa può essere costituita solo tra medici che svolgono,
a qualsiasi titolo, attività di pediatra convenzionato.
Restando salva la responsabilità disciplinare conseguente
ad eventuali infrazioni, le Aziende sanitarie sottopongono al Comitato
Consultivo ex art. 11 DPR 613/96 i casi che possono contrastare
con la normativa vigente. Il medico pediatra può far parte
di una sola associazione.
3 Numero degli associati.
Il gruppo deve essere costituito da un minimo di due medici pediatri
fino ad un massimo di quattro. Il numero delle scelte in carico
ad ognuno ed il numero complessivo delle scelte in carico al gruppo
è irrilevante agli effetti della costituzione del gruppo
stesso.
 |
4 Sede.
La sede della medicina di gruppo è unica ed articolata in
più studi medici.
5 Orario di erogazione.
La distribuzione degli orari di presenza dei singoli medici nella
sede della medicina di gruppo deve prevedere che ciascuno di essi
sia presente per almeno quattro giorni la settimana quando nel quinto
giorno sia impegnato in altre attività previste dall'accordo,
come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza
a pazienti non ambulabili, ecc., altrimenti la presenza deve essere
garantita per cinque giorni la settimana. In ogni caso l'assistenza
ambulatoriale deve essere assicurata nella sede della medicina di
gruppo per cinque giorni la settimana e per almeno cinque ore complessive
distribuite nel mattino e nel pomeriggio, determinate autonomamente
dai medici, tenendo conto delle esigenze degli assistiti.
Nella
giornata di sabato e nei giorni prefestivi deve essere assicurata
presso la sede la ricezione delle richieste di visite domiciliari,
anche mediante l'uso di segreteria telefonica. L'orario di apertura
della sede unica e l'orario di funzionamento degli ambulatori dei
singoli devono essere, ai sensi dell'art. 22, comunicati al medico
responsabile delle attività sanitarie del distretto in cui
si trova la sede della medicina di gruppo ed esposti nella sala
di aspetto della sede a all'ingresso dell'ambulatorio.
Eventuali variazioni devono essere adeguatamente motivate ed immediatamente
comunicate all'Azienda sanitaria.
 |
6 Modalità
di erogazione.
Fermo restando il rapporto di fiducia tra assistito e medico scelto
e la responsabilità individuale del medico nei confronti
dei propri pazienti, ogni medico deve essere disponibile a prestare
la propria opera nei confronti degli assistiti dagli altri medici
del gruppo. Lo schedario sanitario comune è utilizzato da
ciascun medico anche relativamente agli assistiti che hanno scelto
gli altri medici del gruppo nello scrupoloso rispetto delle norme
deontologiche
7 Titolarità delle scelte.
Ogni medico facente parte del gruppo conserva la titolarità
delle scelte in carico. Non possono effettuarsi variazioni di scelta
all'interno del gruppo senza l'autorizzazione scritta del medico
già titolare della scelta a convalida della richiesta dell'assistito.
Ad ogni membro del gruppo vengono corrisposti gli emolumenti spettanti
per le sue scelte in carico.
8 Responsabilità.
La gestione del gruppo è collegiale, fatte salve le responsabilità
dei singoli verso gli assistiti. Non è prevista alcuna forma
di rappresentanza.
Nel
gruppo ogni singolo professionista mantiene la responsabilità
civile, penale, deontologica degli atti compiuti nei confronti dei
singoli assistiti.
Il
gruppo è iscritto in un apposito registro tenuto presso l'Ordine
dei Medici competente per territorio.
Il gruppo non ha denominazione sociale ma espone i nomi dei singoli
componenti.
Le forme di pubblicità del gruppo, comunque autorizzate dall'Ordine
dei Medici competente, sono consentite nell'ambito della normativa
vigente.
9 Incentivi.
A ciasun ped, del gruppo vengono corrisposte le competenze relative
alle scelte di cui è titolare, secondo quanto previsto dai
punti A1, D2, e E2 dell'art. 43.
10
Prestazioni incentivanti.
Le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato B della convenzione
possono essere notulate da ciascun medico anche se eseguite a favore
di assistiti degli altri componenti del gruppo secondo modalità
di avvicendamento stabilite all'interno del gruppo.
11
Regolamento interno.
Ogni gruppo deve stabilire il proprio regolamento interno in conformità
ai principi fissati dal presente regolamento generale.
Il
regolamento interno deve in ogni caso prevedere:
a)
la sede del gruppo;
b) lo schedario sanitario comune;
c) l'orario di apertura degli ambulatori;
d) l'orario di presenza dei singoli membri del gruppo
e) le modalità di rotazione dei compiti all'interno del gruppo;
La
disciplina dei rapporti e delle attività contenute nel regolamento
interno non deve essere in contrasto con le finalità della
medicina di gruppo per come regolate dal presente dispositivo.
12
Sostituzioni.
Fermo restando l'obbligo di presenza come stabilito dalla norma,
all'interno del gruppo può adottarsi il criterio della rotazione
interna per le sostituzioni concernenti la partecipazione a congressi,
corsi di aggiornamento e di formazione permanente, allo scopo di
favorire una costante elevazione della professionalità.
I periodi
di ferie devono essere concordati preventivamente fra i membri del
gruppo in maniera tale da garantire comunque la presenza di un titolare.
Il
gruppo può ricorrere a sostituti esterni per i quali vige
la normativa contenuta nell'allegato F dell'accordo nazionale.
13
Durata dell'accordo.
Il contratto di costituzione del gruppo ha la durata corrispondente
a quella dell'accordo collettivo nazionale vigente. Il gruppo può,
per decisione unanime dei suoi componenti, rescindere il contratto
in qualsiasi momento.
Uno
o più membri possono rescindere il contratto dando un preavviso
di almeno due mesi.
14 Riconoscimento ed effetti.
L'accordo che costituisce la medicina di gruppo, redatto secondo
quando prescritto dal presente regolamento e dalle norme di cui
all'art. 54 del DPR 613/96, è depositato presso l'Azienda
sanitaria territorialmente competente individuata sulla base della
sede della medicina di gruppo e presso l'Ordine Provinciale dei
Medici.
L'Azienda
sanitaria, verificata la corrispondenza dell'accordo alle norme
di cui all'art. 54 del DPR 613/96 e al presente regolamento d'attuazione,
riconosce formalmente con apposita deliberazione la costituzione
del gruppo per l'esercizio della medicina pediatrica.
Gli
effetti economici della costituzione del gruppo per l'esercizio
della medicina pediatrica decorrono dalla data di notifica del provvedimento
di riconoscimento, che deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica
da parte dei medici, altrimenti si intende riconosciuto.
Eventuali
controversie sono sottoposte all'esame del Comitato Consultivo ex
art. 11 del DPR 613/96 prima dell'adozione dei relativi provvedimenti
da parte dell'Azienda sanitaria.
INDENNITA'
DI COLLABORZIONE INFORMATICA. Art. 43- comma 3 - lett. "I".
Ai
fini del conferimento della indennità di collaborazione informatica
prevista dall'art. 43 ,c 3, lett. I :
- i medici interessati, che si trovano in possesso delle apparecchiature
e dei programmi informatici con le caratteristiche specificate dalla
suddetta lett. "I", possono avanzare istanza all'Azienda
sanitaria per la corresponsione della indennità;
- L'Azienda sanitaria verifica il possesso delle apparecchiature
e dei programmi informatici e la loro corrispondenza alle caratteristiche
indicate dalla lett. "I";
- l'Azienda sanitaria corrisponde l'indennità mensile di
Lire 100.000 agli aventi diritto, previo accertamento della realizzazione
del debito informativo.
INDENNITA'
DI COLLABORAZIONE DI STUDIO MEDICO. ART.43-COMMA 3-lett. L.
Ai
fini del conferimento in favore dei medici pediatri di LS dell'indennità
di collaborazione di studio medico:
- i medici interessati possono avanzare istanza alla Azienda sanitari
per la corresponsione delle indennità di collaboratore di
studio medico allegando il contratto individuale di lavoro del collaboratore
di studio assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti
degli studi professionali, categoria IV, oppure il contratto dal
quale risulti la fornitura del servizio da parte di società,
cooperative o associazioni: da detti contratti deve risultare l'orario
di attività della collaborazione e l'importo del corrispettivo;
- Le
Aziende corrispondono mensilmente l'indennità, il cui ammontare
è quello fissato dall'accordo nazionale.
EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI NON DIFFERIBILI.
Sono
definite prestazioni non differibili quelle che vengono erogate
dal SSN, richieste dall'utenza, che non rientrano tra le urgenze
o emergenze, ma che comunque necessitano di intervento medico non
differibile entro un certo numero di ore.
Per
tali prestazioni, in orari in cui la risposta assistenziale presso
il proprio pediatra è difficile, l'utenza si rivolge ai servizi
di pronto soccorso o di emergenza, determinando un uso improprio
di questi servizi e strutture. Tali prestazioni, sovente, si concludono
con ricoveri in reparti di degenza. Di questi una grossa percentuale
non risulta, poi, essere necessaria. Si deduce da ciò che
la mancanza di un filtro territoriale, capace di individuare la
vera urgenza - emergenza, finisce per ripercuetersi negativamente
sull'efficienza di tali servizi, determinando una inutile spesa
( ricoveri impropri).
Al
fine di evitare ciò viene auspicata dalla regione il ricorso
da parte delle Aziende sanitarie e dei pediatri di libera scelta
a forme di attività associata, finalizzata all'erogazione
di prestazioni non differibili.
DIRETTIVEE
INTERPRETATIVE DI ALCUNI ARTICOLI DEL DPR 613/96.
Art.
19 - Rapporto ottimale.
Il
comma 2 dell'art. 19 sancisce che la pediatria convenzionata è
organizzata, in via prioritaria, per ambiti comunali, ovvero, per
come prescrive il successivo comma 3, per gruppi di comuni o distretti,
sulla base delle indicazioni delle determinazioni regionali. L'ambito
territoriale all'interno del quale viene operata la scelta del pediatra
di LS corrisponde a quello che definisce l'Azienda sanitaria. Per
età compresa tra 0 e 6 anni, si intende l'età compresa
tra 0 e 5 anni + 364 giorni.
Art.
20 - Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica.
In
sede di deliberazione della zone carenti, l'Azienda sanitaria deve
indicare il comune di ubicazione dello studio del pediatra.
Art.
22 - Requisiti di apertura degli studi medici.
Il
pediatra di LS, qualora valuti l'opportunità, può
aprire , previa autorizzazione da parte della Azienda Sanitaria
per come previsto dall'art. 22, comma 7, altro studio professionale
per esercitare l'attività convenzionata, solo ed esclusivamente
nell'ambito territoriale che definisce la propria zona carente.
Art.
26 Scelta del pediatra.
L'obiettivo
del legislatore è quello di offrire assistenza specialistica
ai bambini. Pertanto l'attribuzione dei soggetti tra 0 e 6 anni
al medico di medicina generale si deve intendere temporanea ed eccezionale,
in quegli ambiti dove gli assistibili non raggiungono un numero
sufficiente a determinare la zona carente. In virtù del comma
5, le scelte devono essere attribuite ai pediatri compresi nella
lettera a) e, solo in carenza o indisponibilità o inadeguatezza
dei rimedi, possono essere attribuiti temporaneamente al medico
di medicina generale. Ne consegue che in un ambito come da comma
5, prioritariamente vengono informati i pediatri degli ambiti limitrofi,
quindi, nell'impossibilità di assegnare i bambini ad essi,
è consentita la scelta temporanea del medico di medicina
generale.
Art.
29- Scelta e revoca.
Al
fine di rendere operativa l'assistenza pediatrica di base sin dalla
nascita, le Aziende sanitarie, attraverso apposita circolare indirizzata
ai punti nascita della regione, potranno invitare i genitori del
neonato ad esprimere la scelta del pediatra di fiducia.
Art.32
- lett. D - Assistenza in zone disagiate.
Si
dichiarano zone disagiate quelle previste dall'allegato 4 ( zone
scoperte da oltre un anno ) nonché quelle che presentano
un ambito territoriale ampio, montuoso e con popolazione rarefatta,
o che abbiano particolare difficoltà nella rete viaria e
che presentino particolare lontananza da un presidio ospedaliero
con reparto di pediatria. L'insediamento del pediatra in tali zone
viene incentivato con quanto previsto all'allegato G.
AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Art. 8.
Il
DPR 613/96 all'art. 8 prevede l'aggiornamento obbligatorio e facoltativo
del Pediatra di LS.
L'organizzazione dei corsi di aggiornamento avviene secondo quanto
prescritto dall'art 8 predetto.
A cura della Regione - Assessorato alla Sanità - gli animatori
di formazione sono iscritti in apposito albo regionale tenuto Cal
comitato Consultivo Regionale ex art. 12.
Possono
essere iscritti agli albi i Pediatri di LS iscritti negli elenchi
della Calabria, che abbiano almeno 5 anni di esercizio della PLS.
Accordo sottoscritto il 30.12.97.
L'ASSESSORE
REGIONALE ALLA SANITA' Dott. Pietro Aiello
FIMP________________ CUMI __________CIPE _______________
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