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Accordi
attuativi regionali ex DPR 272/2000 della Regione Emilia Romagna
Bologna, 31 ottobre 2002
PREMESSA
Il presente accordo regionale, attuativo dell'ACN di cui al DPR n. 272/00,
si colloca in una fase di passaggio verso un nuovo contesto normativo
ed organizzativo, quale si prospetta a livello nazionale a seguito delle
leggi sul federalismo sanitario e dei conseguenti provvedimenti regionali
che disciplineranno il servizio sanitario in Emilia-Romagna.
L'accordo regionale è principalmente rivolto a :
-regolamentare gli istituti contrattuali presenti nell'ACN per i quali
è prevista una specifica attuazione in sede regionale;
-Individuare le linee di indirizzo cui fare riferimento per lo sviluppo
della pediatria nel nuovo contesto, tenuto conto che una puntuale definizione
degli obiettivi potrà essere oggetto di un successivo accordo regionale.
In relazione a questi presupposti, l'accordo regionale permette di armonizzare
le attività svolte dai pediatri di libera scelta nel contesto organizzativo
delineato in relazione agli obiettivi del PSR vigente, proponendone altresì
una evoluzione per meglio adeguarle agli obiettivi dei Piani per la salute.
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Il
Distretto e il Dipartimento delle cure primarie : il nuovo ruolo del Pediatra
di Libera Scelta.
Il Piano Sanitario Regionale pone enfasi sullo sviluppo dei servizi sanitari
territoriali ed individua la tutela e la salute del bambino, con particolare
attenzione ai più vulnerabili, fra gli indirizzi prioritari.
In tale ambito il PLS svolge un ruolo insostituibile quale principale
referente della salute del bambino e dei bisogni espressi dalla sua famiglia.
Nel perseguimento di tale obiettivo si colloca anche una riorganizzazione
dei servizi di pediatria di comunità, già avviata dalla
Regione, orientando le attività sui temi di educazione sanitaria
e di continuità terapeutica per le problematiche correlate alla
cronicità.
In tale contesto organizzativo i PLS assumono un ruolo prevalente di riferimento
per i programmi di prevenzione individuale, per potenziare nel distretto
le capacità di risposta clinico-assistenziale ai bambini con patologie
acute che non attengono a livello ospedaliero, o patologie croniche, avvalendosi
del supporto di altre figure professionali presenti nel distretto, per
garantire la continuità dell'assistenza.
I pediatri
di libera scelta sono quindi chiamati a svolgere un nuovo ruolo nella
realizzazione:
-dei modelli organizzativi previsti dal PSR (DCR n.1235/99) e dal documento
attuativo dell'assistenza distrettuale regionale (DGR n.309/2000), nell'ambito
dell'organizzazione distrettuale;
-degli obiettivi individuati nell'ambito dei Piani per la salute e del
Programma regionale finalizzato alla salute del bambino e dell'adolescente.
La struttura
organizzativa del Distretto deve assicurare, come previsto dalla DGR n.309/00,
lo svolgimento delle funzioni:
-di direzione, coordinamento ed integrazione delle attività distrettuali;
-di produzione delle attività sanitarie distrettuali;
-di supporto alla direzione aziendale per le funzioni di committenza per
i cittadini residenti;
-di integrazione sociale sanitaria con gli enti locali.
Ai sensi
dell'art 3 sexies del D. Lgs. 229/99 sono organi del distretto il direttore
e l'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
Il pediatra di libera scelta, nell'ambito del Dipartimento delle cure
primarie, assolve alle funzioni di tutela della popolazione infantile
residente, concorrendo, al pari delle altre componenti professionali,
alla realizzazione degli obiettivi del programma distrettuale delle attività.
In conformità a quanto stabilito dal PSR vigente, la pediatria
di libera scelta, pur operando nell'ambito del Dipartimento delle cure
primarie, sul piano funzionale si integra con l'Unità pediatrica
distrettuale (UPD), al fine di gestire la propria attività in azione
sinergica con l'équipe di pediatria di comunità.
Le attività e le funzioni che il DPR n.272/00 individua agli artt.
14 bis, 14 ter e 14 quater trovano collocazione nel contesto organizzativo
delineato dal PSR e dai relativi provvedimenti di attuazione prima richiamati,
determinando, pertanto, il superamento della fase sperimentale consistente
nell'attivazione delle équipes territoriali, poiché la Regione
Emilia-Romagna ha già disciplinato in maniera compiuta sia l'attivazione
del distretto che le modalità organizzative dello stesso.
Una compiuta
realizzazione delle azioni previste dal programma delle attività
territoriali distrettuali si realizza attraverso il pieno inserimento
dei pediatri di libera scelta nell'organizzazione dei NCP (art.29, comma
3 lett.a). A livello distrettuale sono definiti i riferimenti territoriali,
le aree di competenza, i conseguenti strumenti di integrazione tra i pediatri
presenti nelle diverse articolazioni territoriali dell'azienda per realizzare,
in particolare:
-supporto
alla pediatria di comunità per garantire i livelli di copertura
vaccinale e migliorare il monitoraggio dello stato di immunità
della popolazione target per le malattie infettive prevenibili con vaccinazioni;
-partecipazione all'attuazione, per tutta la popolazione di riferimento,
di screening di provata efficacia, stabiliti a livello aziendale, garantendone
l'omogeneità sul territorio aziendale ed evitando le indagini non
sostenute da evidenze scientifiche;
-partecipazione all'attuazione dei programmi intersettoriali, per l'adozione
di stili di vita più sani, con particolare riguardo alla diffusione
di modelli nutrizionali adeguati per la prevenzione e la cura dell'obesità,
la prevenzione della carie, l'incremento dell'attività motoria,
la promozione di comportamenti che riducano il rischio di incidenti stradali.
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Partecipazione
del pediatra di libera scelta alle attività distrettuali
Il D.Lgs. 229/99 prevede la presenza dei pediatri di libera scelta nell'Ufficio
di coordinamento del distretto per una loro partecipazione attiva alla
definizione degli obiettivi e dei programmi di attività, nonché
per la verifica del loro raggiungimento.
Le aziende sanitarie locali, anche in base agli accordi che discendono
dal DPR 272/2000, disciplinano le relative modalità di partecipazione.
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Governo
clinico a garanzia della qualità delle cure: impegni dei PLS.
Il PSR individua, tra gli obiettivi prioritari, il miglioramento della
qualità delle cure attraverso una sistematica realizzazione degli
strumenti del governo clinico. Tali obiettivi sono affermati anche nell'ACN
dei PLS. Numerosi sono gli istituti contrattuali che impegnano il PLS
ad operare con criteri di appropriatezza e corretto utilizzo delle risorse
( art.14 quater "appropriatezza e uso risorse"), a mantenere
costante il livello di formazione permanente (art.8 " formazione
continua"), a utilizzare forme di confronto fra pari per la verifica
delle attività svolte (art.51-54 relativi alle diverse tipologie
di forme associative).
L'accordo regionale impegna anche i pediatri di libera scelta ad attuare,
a garanzia della qualità dei propri interventi, gli strumenti del
governo clinico quali:
-linee guida condivise basate sulla medicina della evidenza
-programmi per la formazione professionale permanente
-audit clinici per la verifica delle attività cliniche
-azioni per affrontare adeguatamente la scarsa performance
-programmi di miglioramento continuo della qualità
-adozione di idonea documentazione sanitaria
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Progetto
salute infanzia (Allegato L - DPR 272/00).
Il progetto salute infanzia, indicato nell'allegato "L" al DPR
272/00 rinvia a successivi accordi regionali l'attuazione deI Programma
delle "visite in età-filtro", indicando la possibilità
di continuare il progetto già in essere in applicazione del DPR
613/96 con la previsione di 6 visite in età filtro nell'età
esclusiva 0-6 anni, di cui una da rendere in quota capitaria (art.29,
comma 3, lettera e).
A conclusione del programma attuato a seguito degli accordi regionali
(DGR n.342 del 31.3.1998), è possibile valutare che i bilanci di
salute hanno permesso un primo avvio dell'integrazione fra PLS , pediatria
di comunità e servizi territoriali, in particolare per l'attuazione
e controllo delle vaccinazioni obbligatorie e per interventi di educazione
sanitaria, configurandosi quale strumento utile per una valutazione dello
stato di salute del bambino, in relazione ad alcuni indici e parametri
predefiniti.
E' stato, inoltre, valutato che le visite in età filtro non possono
caratterizzarsi pienamente quali strumenti per obiettivi di screening
e di programma globale di sorveglianza sanitaria della popolazione pediatrica.
La sperimentazione attuata in questi anni ha comportato una completa revisione
della scheda al fine di rendere più agevole la rilevazione, focalizzandola
sui principali problemi per le singole età filtro, quali: problemi
posti dai genitori, malattie intercorse tra un bilancio di salute e l'altro,
patologie rilevate, dati auxologici, problemi che richiedono un monitoraggio,
problemi che evidenziano una situazione di svantaggio.
Un ulteriore
sviluppo del Progetto salute infanzia, finalizzato agli obiettivi di salute
considerati prioritari dal PSR dovrà comportare, se pur gradualmente,
una revisione dell'attuale programma. Si ritiene necessario, infatti,
rivedere le modalità attuative del Progetto, per renderlo più
coerente con la programmazione regionale, adottando strumenti più
idonei a rilevare i problemi emergenti nella popolazione infantile.
In tale ottica, è previsto l'avvio dal 2003 di un nuovo Progetto
salute infanzia, che costituisce un programma di monitoraggio dello sviluppo
psicofisico degli assistiti in età pediatrica, prevedendo:
- un libretto di salute che permetta una valutazione periodica complessiva
del bambino sano, quale strumento di comunicazione fra medico pediatra,
genitore e pediatria di comunità;
- un libretto/cartella clinica per i bambini affetti da patologie croniche,
ivi compresi i soggetti affetti da disturbi relazionali e/o che presentano
situazioni familiari multiproblematiche e di svantaggio sociale, per un
monitoraggio clinico più specifico. Il libretto sanitario, in questi
casi, rappresenta uno strumento di integrazione professionale fra specialisti
ospedalieri, territoriali e pediatri di libera scelta, che può
permettere di migliorare la continuità dell'assistenza e la verifica
dei piani personalizzati;
- la realizzazione di 3 bilanci di salute, mediante l'utilizzo delle schede
di rilevazione semplificate, predisposte e concordate in apposito gruppo
di lavoro (allegato 1).
Il libretto
di salute dovrà contenere i dati anagrafici dell'assistito, l'anamnesi
familiare, l'anamnesi ostetrica, le informazioni sul periodo neonatale,
il diario clinico, nonché le schede relative ai bilanci di salute,
predisposte come sopra riportato. La parte grafica e la stampa del libretto
saranno a cura di ciascuna Azienda.
Il libretto/cartella
clinica per il bambino malato cronico, o in particolari condizioni di
disagio sociale, sarà definito e condiviso a livello aziendale
con le parti interessate. Tale libretto/cartella clinica dovrà
contenere schede cliniche, adatte al problema rilevato, formulate a livello
aziendale, da intendersi e da utilizzarsi quale strumento interprofessionale.
Questa parte deve offrire anche la possibilità di una trasmissione
informativa fra i servizi coinvolti nella problematica, identificando,
nella PdC, il riferimento per l'attivazione dei percorsi ed il garante
dell'appropriatezza degli stessi. Le informazioni ivi contenute dovranno
essere oggetto di confronto e verifica, almeno semestrale, nell' ambito
della UPD. A livello regionale, i dati informativi costituiranno momento
di discussione e confronto in occasione dei periodici tavoli di lavoro
con la Pediatria di Comunità.
Al termine dell'anno 2002 dovrà essere prodotta, da ogni PLS, una
relazione tendente ad illustrare le principali caratteristiche epidemiologiche
relativa ai bambini malati cronici già seguiti e da inoltrare alla
PdC, al fine di dare avvio al programma di cui sopra, già previsto
per l'anno 2003. Tale relazione comporta un compenso unitario di 10 euro.
Considerato
il diverso impegno richiesto ai medici pediatri, si concorda la seguente
remunerazione:
- 3 euro/anno per la tenuta del libretto di salute ai bambini sani, in
carico, in età 0-13 (e 364 giorni) più il compenso di 3
bilanci di salute, in età 0-6, precisamente: il primo al secondo
- terzo mese di vita, il secondo al decimo - undicesimo mese e il terzo
al 36° mese.
I compensi per la tenuta dei libretti di salute saranno erogati mensilmente
nella misura del 50%, con conguaglio a fine anno, sulla base di una autocertificazione
di ogni PLS alla propria Azienda, per il tramite della unità pediatrica,
dei libretti di salute compilati, accompagnati da una relazione sintetica
sullo stato di salute degli assistiti, con particolare riferimento ai
problemi socio-sanitari emersi;
- 20 euro/anno per la tenuta del libretto/cartella clinica dei bambini
cronici o disagiati, comprensivo delle schede cliniche, con le medesime
modalità di compensazione.
Il Progetto
salute infanzia viene così delineato nelle sue linee generali per
consentire la necessaria sperimentazione e la messa a regime nel prossimo
rinnovo di accordi convenzionali. Pertanto, a livello aziendale, è
prevista una fase di coinvolgimento dei pediatri in momenti di formazione
e confronto interdisciplinare, volti ad approfondire i contenuti specifici
dei libretti sanitari e finalizzati a meglio rispondere alle tematiche
assistenziali, a definire le diverse competenze e responsabilità,
nonchè mirati, in particolare, agli obiettivi dei piani per la
salute e del progetto regionale finalizzato alla salute del bambino e
dell'adolescente.
Con l'anno
2002 si conclude il Programma delle visite in età-filtro precedentemente
definito. I bilanci di salute dovranno essere effettuati, in un rapporto
di stretta collaborazione con la pediatria di comunità e con i
servizi ospedalieri, per i bambini in carico in età 0-6.
I bilanci resi in quota capitaria sono così individuati: il quinto
per i bambini nati negli anni 1998, 1999 e il primo per i bambini nati
nel 2002. Inoltre, pur rilevando che la sperimentazione dei bilanci di
salute, attuata con il precedente accordo, è stata considerata
chiusa al 31.12.1998, si recepisce la richiesta di parte sindacale (FIMP)
del riconoscimento economico del bilancio di salute al 6° anno di
età, esclusivo per i nati nel 1996
Linee
di indirizzo per l'attuazione degli accordi aziendali
CIl presente accordo regionale precisa gli indirizzi sulla base dei quali
saranno sviluppati gli accordi aziendali con i PLS nell'ambito dello sviluppo
delle cure primarie, in particolare:
Adesione
ed implementazione di linee guida per antibiotico-terapia al fine di ridurre
la pressione antibiotico-selettiva in età pediatrica, che recenti
studi epidemiologici hanno dimostrato elevata in Emilia-Romagna;
Continuità
dell'assistenza ai bambini con rischio socio-sanitario documentato;
La presa
in carico tempestiva del neonato sano. Il programma trasversale "percorso
nascita", comporta, in stretta connessione con i presidi ospedalieri:
la presa in carico e la continuità dell'assistenza per tutti i
nuovi nati, anche in caso di dimissione precoce; la promozione dell'allattamento
al seno; l'attivazione di protocolli per l'individuazione e la presa in
carico tempestiva del neonato a rischio socio-sanitario.
Sono confermate le modalità applicative già definite nei
precedenti accordi regionali, mentre il compenso è rivalutato a
41 euro (da cui va detratta la quota Enpam a carico dell'Azienda).
La riduzione
dell'ospedalizzazione del bambino per patologie acute e croniche comporta
una riorganizzazione dell'assistenza per patologie o sintomatologie cliniche,
per le quali il ricorso al pronto soccorso e al ricovero ospedaliero risulta
frequentemente non appropriato, e la continuità della cura dopo
un ricovero ospedaliero. Anche in questi casi dovranno essere messi a
punto e concordati opportuni indicatori circa l'implementazione ed adesione
alle linee guida, la tenuta della cartella pediatrica, la partecipazione
ad incontri con approccio multidisciplinare, al fine di garantire percorsi
assistenziali integrati.
L'assistenza in ambito distrettuale delle malattie croniche, in coerenza
con quanto indicato all'art.44 "Assistenza ai bambini con patologia
cronica", richiede una precisa programmazione dell'intera rete dei
servizi delle cure primarie, all'interno della quale sia precisato il
ruolo del pediatra e comporta, per le Aziende, la ridefinizione della
rete dei servizi di secondo livello, al fine di evitare l'istituzione
di una nuova rete di assistenza aggiuntiva rispetto a quella già
esistente.
Gli accordi aziendali con i pediatri di libera scelta, per il monitoraggio
delle patologie croniche, dovranno essere inseriti nell'ambito di standard
organizzativi individuati dalle Aziende ed avranno come riferimento costi
unitari predefiniti con riferimento a protocolli condivisi, al fine di
evitare costi aggiuntivi e creare servizi ridondanti.
La tenuta del libretto/cartella clinica per i bambini con patologia cronica
copre l'impegno del pediatra per la particolare assistenza dovuta (allegati
E ed E bis), ad esclusione della sola necessità di predisporre
ed attuare programmi individuali che comporta un compenso aggiuntivo da
definire, a livello aziendale, sulla base dei protocolli concordati.
- La diffusione
di un più accentuato livello di attenzione nei confronti del bambino
svantaggiato, o per condizioni patologiche individuali o per condizioni
socio-economiche riguardanti il nucleo familiare, comporta:
1. l'attivazione di percorsi diagnostici e di segnalazione precoce per
relazioni genitori-bambino a rischio;
2. la partecipazione, in stretta connessione con i servizi sociali, alle
attività di promozione della salute e di sostegno ai nuclei familiari
di stranieri immigrati e alle famiglie multiproblematiche;
3. la riduzione del rischio di disabilità, facilitando la presa
in carico globale del neonato a rischio o con patologia neurologica conclamata,
del bambino o del ragazzo con patologia neuro psichiatrica (con attenzione
al nucleo familiare), del minore con disturbo relazionale o con patologia
psichiatrica ad esordio acuto, in stretta collaborazione con il Dipartimento
Salute Mentale;
L'adesione
ed implementazione ai processi di sviluppo telematico delle ASL.
Inoltre,
le ASL che partecipano al Progetto regionale finalizzato alla salute del
bambino e dell'adolescente potranno sviluppare, ulteriormente, modalità
e strumenti per garantire percorsi assistenziali integrati, prevedendo
la partecipazione dei PLS ad incontri con approccio intersettoriale.
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Art.50
- Programmi di attività e livelli di spesa programmati
FGli accordi aziendali definiscono obiettivi specifici e programmi di
attività, sulla base del Piano degli obiettivi predisposto a livello
regionale per le aziende territoriali e ospedaliere, mirati a perseguire
l'appropriatezza e il corretto utilizzo delle risorse.
Le principali aree di intervento sono: l'assistenza specialistica, farmaceutica
ed ospedaliera. Possono essere previste ulteriori specificazioni in ambito
distrettuale al fine di tenere conto delle peculiarità del territorio
e per meglio adeguarli all'organizzazione distrettuale delle cure primarie,
in coerenza con la pianificazione degli altri servizi di diagnosi e cura
dell'azienda. Gli accordi aziendali contengono la esplicitazione di criteri
di riferimento per la definizione della base di partenza, dei risultati
attesi ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi.
Saranno, altresì, concordati e condivisi tra azienda e organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, percorsi adeguati e indicatori
per la verifica del loro raggiungimento, tenuto conto delle specificità
distrettuali, che coinvolgano tutte le categorie professionali interessate.
I principi di appropriatezza e di corretto utilizzo delle risorse sono
fondamentali per la realizzazione degli obiettivi sanitari e per assicurare
equità di accesso ai servizi per tutti i cittadini, sulla base
dei bisogni necessari e delle priorità cliniche.
Negli stessi accordi dovranno essere indicati l'obiettivo generale e gli
obiettivi specifici , i livelli di attività attesi in relazione
ai bisogni emergenti e alle risorse disponibili, nonché gli strumenti
per verificare il loro raggiungimento.
Dovranno essere sistematicamente attuati idonei monitoraggi delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, ai sensi del comma
5, art.2, del Decreto legge n.347/2001 e della legge di conversione n.405/2001.
L'adesione
ai programmi di attività ed agli obiettivi, finalizzati al rispetto
dei conseguenti livelli programmati di spesa ( art.29, comma 3, lettera
F), rientra tra i compiti obbligatori del pediatra ed è remunerata
con la corresponsione di una quota annua per assistito dell'importo di
euro 2,07 (corrispondente a L.4.000) L'eventuale inosservanza, o rifiuto
da parte del medico, costituisce inadempienza contrattuale e, come tale,
sanzionabile. La mancata attivazione da parte dell' azienda di specifici
programmi non costituisce inadempienza contrattuale per il pediatra, che
deve comunque essere remunerato con la quota predetta
Sarà valutato a livello aziendale, sulla base di quanto previsto
dai singoli accordi locali o progetti specifici, il diritto ad eventuali
conguagli per l'adesione ai programmi di attività, relativamente
agli anni 2000 e 2001.
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Art.51
- Forme associative
Lo sviluppo dell'associazionismo medico che, nell'attuale stato dell'applicazione
della direttiva in merito all'organizzazione delle cure primarie, ha trovato
possibilità di notevole sviluppo per la medicina generale, ha fatto
registrare una diversa evoluzione nella pediatria, per ovvi motivi connessi
alla diversa distribuzione geografica dei pediatri e alle specificità
tipiche della pediatria di libera scelta. Appositi accordi aziendali potranno
dar luogo al riconoscimento delle forme associative previste, anche oltre
i limiti percentuali indicati dall'accordo nazionale nell'ambito di progetti
in sede locale, finalizzati al raggiungimento di obiettivi concordati
e prefissati, coerentemente con la realizzazione dei piani di salute e
quanto utile alla programmazione della Unità Pediatrica di Distretto
(UPD)
Dal punto di vista strutturale e organizzativo tutte le forme associative
costituite, attuate in via sperimentale sulla base di accordi aziendali,
saranno oggetto di puntuale verifica.
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Istituti
normativi
Alcuni contenuti delle norme dell'ACN di cui al DPR 272/00 sono stati
oggetto di chiarimenti al fine di una uniforme applicazione, rinviando
alla normativa convenzionale ed a precedenti regolamentazioni già
operative a livello regionale, per quanto non preso in esame.
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Art.5
- Sospensione del rapporto e dell'attività convenzionale
Comma 3. E' prevista la possibilità di sospensione parziale dell'attività
convenzionale, con sostituzione del medico part-time. Il PLS interessato
ad usufruire dell'istituto inoltra comunicazione alla propria azienda
specificando:
- la motivazione della riduzione di attività
- la data di inizio e la data presunta di cessazione della sospensione
- l'articolazione oraria (fascia antimeridiana o pomeridiana)
Per l'intero periodo della sospensione i rapporti economici sono regolati
direttamente tra il titolare ed il sostituto. Ai fini del riconoscimento
del servizio prestato dal sostituto, per l'inserimento nella graduatoria
regionale, si valuta il 50%.
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Art.7
- Comunicazioni del medico
Comma 1. Il pediatra è tenuto a comunicare all'ASL entro trenta
giorni, in forma scritta, ogni eventuale variazione relativa alla propria
situazione soggettiva e professionale. Gli effetti economici derivanti
dalle predette variazioni avranno decorrenza retroattiva dalla data dell'avvenuta
variazione.
Comma 3. In caso di astensione dall'attività assistenziale, in
occasione di sciopero, verrà effettuata la corrispondente trattenuta
a tutti i medici che vi aderiscono, iscritti e non a ciascun sindacato.
I pediatri iscritti al sindacato che ha indetto lo sciopero e i medici
non iscritti ad alcun sindacato sono tenuti a comunicare all'ASL, con
telegramma prima delle 24 ore precedenti l'agitazione, l'eventuale non
adesione. In tal caso non verrà effettuata la corrispondente trattenuta.
I pediatri iscritti ai sindacati firmatari dell'ACN non devono comunicare
la non adesione allo sciopero in caso di agitazione promossa da sigle
sindacali non firmatarie o nel caso in cui il Sindacato di appartenenza
abbia comunicato all'Azienda la sospensione, la revoca o la non adesione
allo sciopero.
Il medico iscritto ad un sindacato che partecipa allo sciopero indetto
da altre organizzazioni sindacali deve darne comunicazione all'Azienda
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Art.8 - Formazione continua
Comma 14, lettera e) - Per le attività svolte dagli animatori della
formazione è concordato un compenso per giornata di presenza in
aula pari a 206 euro, comprensivo delle fasi di preparazione e organizzazione
delle attività. Il numero di animatori da attivare e retribuire
per ciascun corso è determinato in sede aziendale.
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Art. 9 - Diritti sindacali
Comma 1- La partecipazione ai Comitati e Commissioni previste dall'ACN
è rimborsata, ai componenti di parte medica convenzionati, in una
quota forfetaria pari a euro 20,66/ora, da erogarsi nel mese successivo
a quello di svolgimento degli incontri, definendo la durata degli stessi
secondo le seguenti modalità:
per partecipazione ad organismi attivati a livello regionale:
- 4 ore per i pediatri residenti nel Comune ove ha sede l'organismo
- 5 ore per i pediatri residenti nella provincia ove ha sede l'organismo,
- 7 ore per i pediatri residenti fuori dalla provincia ove ha sede l'organismo
per partecipazione ad organismi attivati a livello locale:
- 4 ore complessive per ciascuna riunione
Comma 4
- L'introduzione di un diverso criterio di calcolo per la definizione
delle ore sindacali, si basa sulla verifica delle deleghe rilevate al
31.12.2000. Dal 1.1.2001 sono, quindi, definite le ore e si applica una
tariffa oraria rivalutata a euro 12,91 o euro 19,37 se il sostituto è
specialista in pediatria o disciplina equipollente. Il pagamento per le
sostituzioni è effettuato con cadenza mensile entro il mese successivo
alla presentazione della notula.
Art.12, comma 3.
Le parti concordano un monitoraggio semestrale dello stato di avanzamento
degli accordi aziendali.
Art.
13 - Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio arbitrale.
Comma 3 - L'Azienda, nella persona del Direttore Generale, contesta per
iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene
a conoscenza, e lo sente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
procuratore. Tale procedura deve essere verbalizzata e sottoscritta dalle
parti.
Comma 4 - Il Direttore Generale, valutate le controdeduzioni addotte dal
medico in sede di difesa, sentito il comitato aziendale, procede all'archiviazione
del caso o alla irrogazione della sanzione.
Comma 6 - Eventuali compensi per i componenti del collegio arbitrale sono
assolti dai medesimi soggetti che hanno proceduto alla nomina e in parti
uguali per il medico designato con funzioni di Presidente.
Art.14
bis, comma 4
Si riportano le "Indicazioni per la costituzione dell'Ufficio di
coordinamento distrettuale", già concordate con i sindacati
medici pediatri, precedentemente l'accordo in oggetto.
Il Direttore
generale dell'Azienda individua i componenti dell'Ufficio di coordinamento
attraverso:
1. propria nomina del membro di diritto sulla base di una proposta del
Direttore di distretto di una terna di nominativi di pediatri indicati
dalle organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative
a livello aziendale. Qualora non vi fosse accordo fra le organizzazioni
sindacali, ciascuna di esse presenterà una propria terna.
2. proclamando eletto il pediatra che abbia riportato complessivamente
il maggior numero di preferenze nella tornata elettorale.
Il Direttore generale, su delega dell'Assessore Regionale alla Sanità,
individua la data di svolgimento delle elezioni che avvengono contemporaneamente
in ogni distretto della propria Azienda, comunque non oltre il 31 marzo
2001.
Le modalità di espletamento della tornata elettorale sono definite
in ambito aziendale.
La partecipazione
dei pediatri all'ufficio di coordinamento distrettuale è compensata
con euro 144,61 (corrispondente a L.280.000) - euro 20,66 (corrispondente
a L.40.000) per 7 ore - per seduta e fino a tre riunioni l'anno, comprensive
di tutta la preparazione ed eventuale documentazione prodotta. La partecipazione
ad ulteriori riunioni sarà definita in ambito aziendale.
Art.15
- Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro
modalità di erogazione.
L'effettuazione delle prestazioni indispensabili (visite domiciliari urgenti,
assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata a
malati terminali) non deve comportare alcuna richiesta economica a carico
dei pazienti. Si concorda, pertanto, di effettuare una trattenuta pari
al solo 66% della quota capitaria giornaliera riferita a tutte le voci
di compenso.
Gli accessi domiciliari programmati saranno retribuiti previa presentazione
della notula.
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Art.17 - Rapporto ottimale
Gli ambiti territoriali sono individuati per Comune o gruppi di Comuni
limitrofi. Per ciascun ambito deve essere iscritto un pediatra per ogni
600 residenti, o frazione superiore a 300, di età compresa fra
0 e 5 anni e 364 giorni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, tenuto conto anche dei cittadini residenti che hanno effettuato
la scelta a favore di pediatri iscritti al di fuori dell'ambito.
Qualora il calcolo del rapporto ottimale sopraindicato non consenta la
pubblicazione di una zona carente, al fine di garantire il diritto all'assistenza
pediatrica ed alla libera scelta del cittadino, le parti concordano che
le Aziende USL, sentito il Comitato Aziendale, possano procedere ad ulteriori
inserimenti di pediatri sulla base del seguente meccanismo:
- numero dei bambini residenti nella fascia d'età 0-5 anni e 364
giorni + 1/3 dei bambini residenti in età 6-13 anni e 364 giorni;
- qualora il suddetto calcolo non consenta comunque l'inserimento di nuovi
pediatri è possibile estendere il calcolo al 50% dei residenti
nella fascia di età 6-13 anni e 364 giorni;
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Art. 18 - Copertura delle zone carenti di assistenza primaria
1 Procedure di assegnazione delle zone carenti:
a) per trasferimento
Possono partecipare a detta procedura i medici titolari di incarico di
pediatria di libera scelta in un Azienda USL della Regione o in Azienda
di altra Regione, che al momento del conferimento del nuovo incarico non
svolgano altra attività nell'ambito del S.S.N., eccezion fatta
per la continuità assistenziale.
Tale condizione deve risultare al momento del conferimento dell'incarico
( in caso contrario il medico che accetta deve provvedere a rimuovere
le condizioni ostative entro 7 giorni) e costituisce il presupposto per
la prosecuzione della procedura di trasferimento.
Si procede alla formulazione della graduatoria degli aspiranti al trasferimento,
ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria
regionale, verificando il possesso della titolarità e dell'iscrizione
nell'elenco di provenienza ( medesimo elenco),in una Azienda USL della
Regione che pubblica le zone carenti da almeno due anni alla data di presentazione
della domanda, o da almeno quattro anni per quelli iscritti in un elenco
di assistenza primaria di altra Regione.
b) per graduatoria
Il punteggio relativo alla residenza nell'ambito territoriale carente
( da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione
della domanda di inclusione nella graduatoria regionale) viene sommato
al punteggio previsto per la residenza nella Regione ( da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda
di conferimento di incarico nelle località carenti).
In entrambi i casi
Le Aziende procedono a convocare, contemporaneamente o in maniera programmata
e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione,
i pediatri aventi titolo in numero pari (o superiore) al numero di posti
disponibili. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
Il medico impossibilitato a presentarsi comunica la propria accettazione,
mediante telegramma, indicando l'ordine di priorità per l'accettazione
delle zone carenti per le quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito
il primo incarico disponibile fra quelli indicati.
Il medico titolare di convenzione pediatrica che accetta l'incarico viene
cancellato dall'elenco di provenienza e, pertanto, non può acquisire
ulteriori scelte, pur mantenendo il rapporto convenzionale con l'Azienda
di provenienza, fino al conferimento definitivo di incarico da parte dell'ASL
di destinazione.
In caso di rinuncia o decadenza dall'incarico, decade anche dal rapporto
di convenzione con l'Azienda di appartenenza.
In caso di accettazione il medico dovrà produrre, contestualmente,
un atto sostitutivo di notorietà per l'accertamento di eventuali
posizioni di incompatibilità che dovranno,comunque, cessare all'atto
del definitivo conferimento dell'incarico.
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Art. 19 - Instaurazione del rapporto convenzionale
In analogia con i pediatri neo inseriti, il pediatra già convenzionato
può mantenere o trasferire la residenza in altro Comune, purchè
elegga o mantenga il domicilio in un Comune dell'ambito ove esercita l'attività
convenzionata in regime di titolarità.
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Art. 23 - Massimale di scelte e sue limitazioni
P Il massimale di scelte è pari a 800, oltre alle deroghe per l'attribuzione
di scelte riferite a neonati ed extra-comunitari, in misura non superiore
a 880. E' consentita l'attribuzione del 10% di scelte in deroga al massimale
anche ai pediatri autolimitati.
Per casi particolari, su richiesta motivata del singolo medico, l'Azienda,
sentito il parere del Comitato Aziendale, può autorizzare a non
prendere in carico il 10% di scelte in deroga.
Al fine di garantire l'inserimento di nuovi nati e di extra-comunitari,
occorre dare attuazione a quanto previsto dal comma 10 relativamente alla
ricusazione di assistiti di età non inferiore a 13 anni.
Le scelte per ricongiunzione familiare e la riattribuzione delle scelte
temporanee (comma 8 e 9) possono essere effettuate in deroga al massimale
individuale.
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Art.24- Scelta del pediatra-
Commi 6, 7 e 8.
Le disposizioni ai commi indicati si applicano anche qualora una zona
carente rimanga vacante e non sia possibile l'inserimento di nuovi pediatri.
Art. 26 - Revoche d'ufficio
Comma 4 -
In riferimento a quanto previsto dal comma 4, relativamente al mantenimento
in carico al pediatra di libera scelta di assistiti fino al 16° anno
di età, le parti concordano che, su richiesta del genitore e previa
accettazione del medico medesimo, possano essere riconosciute come situazioni
idonee al prolungamento dell'assistenza pediatrica prioritariamente:
- patologia cronica o handicap;
- documentate situazioni di disagio psico-sociale.
Altre particolari situazioni saranno valutate dall'Azienda caso per caso.
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Art.41- Trattamento economico
Comma 3 - Maggiorazioni per zone disagiate.
L'accordo regionale precedente aveva definito un compenso aggiuntivo per
assistito residente in zona disagiata, in carico a pediatra con primo
ambulatorio in zona disagiata, pari a L. 4.500. Tale compenso è
stato liquidato fino all'anno 2000 compreso.
I pediatri coinvolti sono stati 32, i bambini residenti in tali zone sono
stati circa 8500.
Ai fini dell'applicazione dell'allegato G del DPR 272/00, si concorda:
1. di confermare le zone disagiate già individuate
2. di confermare il compenso aggiuntivo già previsto, anche per
l'anno 2001
3. di incentivare l'insediamento del pediatra, sulla base di accordi aziendali,
con la messa a disposizione di struttura ambulatoriale a costo ridotto
e l'utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate;
4. di incentivare, a partire dal 2002, l'attività del pediatra
svolta nelle zone riconosciute disagiate, sulla base di accordi aziendali
fino alla concorrenza di un budget complessivo a livello regionale di
euro 51.645,69 ( corrispondente a L.100.000.000) annui, utilizzabile dalle
ASL nei cui territori sono state individuate le zone (Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna Sud, Forlì). Nell'ambito di tale
budget, ripartito in base alla popolazione pediatrica 0-14, gli accordi
aziendali possono riconoscere quote aggiuntive per fronteggiare l'attività
del pediatra svolta in condizioni particolarmente critiche ed aventi il
carattere di eccezionalità. In tali casi, comunque, l'incremento
economico di cui all'art.41, comma 3, rappresenta il massimo riconoscimento
possibile.
Comma 8 -
Ai sensi dell'accordo aggiuntivo di cui al DPR 382/01 è stata data
applicazione relativamente alle quote capitarie per la pediatria di gruppo,
per gli anni 1999 e 2000, per i pediatri che già le percepivano.
A partire dal 2001, si definisce un compenso forfetario annuo di euro
3,62 ( corrispondente a L.7.000), per assistito, fino al massimale.
Art.49
Prestazioni e attività aggiuntive
Le parti concordano che la partecipazione dei pediatri impegnati ai tavoli
tecnici per l'applicazione di linee guida è compensata con un rimborso
forfetario a giornata, comprensivo delle attività di preparazione
e documentazione, pari a 165 euro per i tavoli tecnici regionali e 103
euro per i tavoli tecnici aziendali.
Bologna, 31 ottobre 2002
ASSESSORE
ALLA SANITA'
F.I.M.P
F.N.A.M.
- C.I.Pe
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