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REGIONE
AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA
Accordo
regionale attuativo dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, reso
esecutivo col D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, modificato ed integrato dall’accordo
aggiuntivo reso esecutivo col D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382.
PREMESSA
L’Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato A.C.N.), di
cui al D.P.R. n. 272/2000, adegua la disciplina dei rapporti tra il Servizio
sanitario nazionale e i pediatri di famiglia alle specifiche disposizioni,
contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, in materia di riorganizzazione del S.S.N., sottolineando,
per quanto qui rileva, il ruolo del pediatra di libera scelta “parte
integrante ed essenziale dell’organizzazione sanitaria complessiva”
nell’ambito della quale egli “opera funzionalmente a livello
distrettuale per l’erogazione delle prestazioni demandategli dal
Piano sanitario nazionale, in conformità ai principi e alle modalità
previsti dal Piano sanitario regionale, dai relativi atti programmatori
annuali e dagli accordi regionali attuativi dell’A.C.N.”.
Il
coinvolgimento del medico specialista pediatra di libera scelta e degli
altri medici convenzionati (medici di medicina generale e specialisti
ambulatoriali interni), nell’organizzazione distrettuale, va riferito,
in relazione al presente Accordo, oltre che alle previsioni dell’A.C.N.,
al Piano sanitario regionale 2000-2002 – coincidente col Piano di
intervento a medio termine (P.I.M.T.) per l’assistenza sanitaria
e per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria dello stesso triennio
– e, in particolare, alle indicazioni che esso dedica all’assistenza
territoriale distrettuale, considerando, ovviamente, anche l’evolversi
della situazione sanitaria come risultante dalle “Linee per la gestione
del Servizio sanitario regionale”, relative al triennio considerato,
nonché a quelle inerenti al 2003, approvate con la deliberazione
giuntale n. 4502 dd. 30.12.2002.

Il
quadro normativo di riferimento, sul quale si basa il P.S.R. 2000-2002,
della Regione Friuli – Venezia Giulia, è costituito da tutte
le vigenti leggi regionali, inerenti alla pianificazione sanitaria e assistenziale,
e, in particolare:
- L.R.
30 agosto 1994, n. 12 “Disciplina dell’assetto istituzionale
ed organizzativo del Servizio sanitario regionale (…)”;
- L.R.
27 febbraio 1995, n. 13 “Revisione della rete ospedaliera regionale”;
- L.R.
25 settembre 1996, n. 41 “Norme per l’integrazione dei servizi
e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate
ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate”.”;
- L.R.
9 settembre 1997, n. 32 “Modifica dell’assetto del dipartimento
dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e
altre norme in materia di sanità ed assistenza.”;
- L.R.
19 maggio 1998, n. 10 “Norme in materia di tutela della salute
e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche
all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure
per interventi sanitari e socio-assistenziali.”.
- L.R.
19 dicembre 1996, n. 49 “Norme in materia di programmazione, contabilità
e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti
per l’integrazione socio-sanitaria”.

Con
riferimento all’A.C.N., è da rilevare che esso contiene numerose
disposizioni innovative tra le quali vanno evidenziate, in quanto connesse
col presente Accordo, a scopo esemplificativo, quelle attinenti alle seguenti
materie:
- formazione
continua
(art. 8): se ne prevede l’obbligatorietà per l’espletamento
dell’attività di PLS e per l’acquisizione dei “crediti
formativi”;
- rappresentatività
sindacale
(art. 10): vengono introdotti dei “paletti” per garantire
che i soggetti trattanti siano, effettivamente, rappresentativi sia
a livello nazionale che regionale e aziendale;
- Comitato
aziendale e Comitato regionale
(artt. 11 e 12): rivestono un ruolo ed una funzione diversi e più
pregnanti rispetto al passato, essendo preposti, essenzialmente, alla
definizione degli accordi aziendali e regionali, risultando, quindi,
“affievolita” la funzione tecnico-consultiva che, comunque,
viene mantenuta in capo a detti organismi;
- programmazione
e monitoraggio delle attività – Appropriatezza e uso delle
risorse
(artt. 14 bis e 14 quater): in conformità alle previsioni del
DLGS n. 502/1992 e successive modificazioni in materia di attività
sanitaria territoriale (artt. 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies), il
PLS viene coinvolto nelle attività distrettuali, rientranti nel
“Programma delle attività territoriali”, e nel monitoraggio
delle iniziative, previste dal Programma stesso. A tal fine, il PLS
è inserito nell’Ufficio di Coordinamento delle attività
distrettuali. L’A.C.N. afferma, per la prima volta, in modo esplicito,
che il medico specialista pediatra di libera scelta assicura l’appropriatezza
nell’utilizzo delle risorse disponibili per l’erogazione
dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza, persegue la sistematica
riduzione degli sprechi e opera secondo i principi di efficacia ed appropriatezza
degli interventi, in base ai quali le risorse devono essere indirizzate
verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo
le evidenze scientifiche e verso i soggetti che ne possono trarre maggiormente
beneficio;
- rapporto
ottimale
(art. 17, comma 7, secondo periodo): le Regioni possono definire, nell’ambito
degli accordi regionali, una disciplina, diversa da quella prevista
dall’A.C.N., che consenta la piena attuazione del diritto all’assistenza
pediatrica e la libera scelta dell’assistito, prevedendo l’inserimento
graduale, sul territorio, di nuovi pediatri convenzionati. Si tratta
di norma di notevole portata innovativa, dalla cui applicazione può
derivare la soluzione dei problemi che, da tempo, connotano l’assistenza
pediatrica convenzionata nella Regione Friuli-Venezia Giulia;
- compiti
del pediatra con compenso a quota fissa
(art. 29): i tradizionali compiti del PLS, derivanti dal suo inserimento
negli elenchi della pediatria di libera scelta per l’erogazione
dell’assistenza primaria, vengono ampliati dagli ulteriori compiti,
elencati nel comma 3, dell’art. 29, per il cui espletamento sono
previste due ulteriori quote capitarie annuali per assistito –
la prima di Lire 8.000.- connessa agli obblighi e compiti di cui all’art.
29, comma 3, lettere da a) a e); l’altra, di Lire 4.000.-, connessa
alla partecipazione ai programmi di attività e agli obiettivi
di cui all’art. 29, comma 3, lettera f) – la cui corresponsione,
ove necessario, è collegata a modalità da concordarsi
a livello regionale;
- assistenza
a bambini con patologia cronica
(art. 44): la materia viene, dall’A.C.N., completamente “ridisciplinata”
prevedendo specifiche e distinte modalità per l’assistenza
domiciliare (allegato E) e per quella ambulatoriale (allegato E bis),
demandando: a) l’attivazione della prima, al pediatra, di concerto
con il responsabile dell’assistenza sanitaria del Distretto di
residenza del paziente; b) l’attivazione della seconda ad appositi
accordi regionali che devono definirne le procedure, la determinazione
dei compensi e le modalità di pagamento;
- forme
associative (art.
52): l’associazionismo viene ridisciplinato in base alle disposizioni
recate dal DLGS n. 502/1992 e successive modificazioni (art. 8), risultando
“rafforzate” le forme associative nell’intento di
garantire un più elevato livello delle prestazioni per facilitare
il rapporto tra cittadini e PLS. La percentualizzazione, prevista dall’A.C.N.
(art. 41, commi 7 e 8) per determinare l’entità delle risorse
finalizzate al finanziamento della pediatria associata, comporta che
la materia debba costituire oggetto di apposito accordo regionale, essendo
molteplici le scelte possibili, nonchè necessario stabilire regole
e modalità applicative omogenee anche sull’iter e i contenuti
dell’atto costitutivo della forma associativa.
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Principi
Generali
Il Piano di intervento a medio termine (P.I.M.T.) per l’assistenza
sanitaria e per le aree ad altra integrazione socio-sanitaria per il triennio
2000-2002 (Piano Sanitario regionale 2000-2002) – approvato con
deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 1999, n. 3854 –
definisce le linee strategiche della Regione sul distretto e le cure primarie.
Il
P.I.M.T., a proposito dell’assistenza sanitaria di base, dopo aver
sottolineato che: “L’aspetto comune della medicina generale
e della pediatria di libera scelta è la necessità di sviluppo
di percorsi di cura, di continuità nelle cure supportati da standard
espliciti e da protocolli concordati. La trasformazione organizzativa
conseguente richiede un distretto altamente integrato e con direzione
forte, incentrata su obiettivi espliciti.”, specifica che: “Il
pediatra di libera scelta deve far parte organica del sistema delle cure
del bambino del distretto e dell’azienda. L’organizzazione
deve integrare a livello distrettuale tutti gli aspetti della prevenzione,
cura e riabilitazione. A tal proposito i programmi dei dipartimenti di
prevenzione e delle èquipes multidisciplinari dovranno integrarsi
fortemente. E’ inoltre necessario che si prosegua con la deospedalizzazione
pediatrica, attraverso una stretta interazione con le unità operative
di pediatria, in particolare degli ospedali di rete. Dovranno quindi essere
sviluppate le forme organizzative adatte a rendere unitaria l’assistenza
al bambino a livello dell’intero territorio aziendale”.

A
proposito della tutela della salute materno-infantile il P.I.M.T. evidenzia
come essa debba attuarsi tramite “una forte integrazione”
tra territorio e ospedale “per consentire la realizzazione di un
percorso completo che risponda alle diverse esigenze di prevenzione, assistenza
e riabilitazione”. Di conseguenza “L’assistenza pediatrica
primaria deve essere maggiormente integrata e puntare sulla continuità
delle cure e sui bambini a maggior rischio. All’interno di tale
percorso i servizi ospedalieri e quelli territoriali distrettuali (pediatri
di libera scelta, consultori, èquipe multidisciplinari dell’handicap,
servizi per le tossicodipendenze) assumono ruoli complementari la cui
integrazione organizzativa può proficuamente avvenire attraverso
i dipartimenti materno-infantili, da intendersi quali dipartimenti orizzontali
(…).” E’, quindi, indispensabile che i servizi ospedalieri
e territoriali coinvolti assumano “una metodologia di lavoro basata
sull’integrazione e sulla costituzione di una rete di servizi complementari
e non alternativi che rispondano ai bisogni delle fasce di popolazione
cui si rivolgono”. In particolare, per quanto riguarda i servizi
consultoriali, vanno, ulteriormente, valorizzate, tra le altre, le azioni
rivolte agli screening in età pediatrica.
L’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
pediatri di libera scelta, reso esecutivo col D.P.R. n. 272/2000, nella
“Dichiarazione preliminare” afferma che “Il pediatra
di famiglia è parte integrante ed essenziale dell’organizzazione
sanitaria complessiva e opera funzionalmente a livello distrettuale”
in un contesto di continuità e globalità che lo coinvolge,
appunto, nell’organizzazione distrettuale e nella partecipazione
alle attività delle Aziende sanitarie.
L’A.C.N. sottolinea, altresì, l’importanza del ruolo
della Regione, alla quale vengono affidati ampi ed esclusivi spazi di
contrattazione su forme e modalità di organizzazione del lavoro
(associazionismo medico, processi assistenziali per protocolli correlati
alle patologie sociali, interventi specifici per la popolazione pediatrica,
ecc.) ed economicità della spesa (modalità per concordare
livelli di spesa programmati e per responsabilizzare il pediatra al loro
rispetto). A tale proposito sono affidati al PLS, compiti di:
- assistenza
primaria nell’ambito familiare;
- assistenza
programmata a domicilio o ambulatoriale;
- partecipazione
al servizio di continuità assistenziale;
- educazione
sanitaria e assistenza preventiva individuale;
- nell’ambito
delle campagne promosse a livello regionale.
Per
quanto riguarda la tutela materno-infantile si terrà conto dell’adottando
“Progetto obiettivo materno-infantile e dell’età evolutiva”
che, sotto forma di proposta, è stato approvato, dalla Giunta Regionale,
con deliberazione n. 2588 del 18 luglio 2002. Nelle more della stesura
definitiva e dell’approvazione di detto Progetto valgono le disposizioni
contenute nel documento “Linee per la gestione del Servizio sanitario
regionale 2003” approvato con D.G.R. n. 4502 dd. 30.12.2002.
Dall’A.C.N.,
di cui al su citato D.P.R. n. 272/2000, e dagli atti di programmazione,
triennali ed annuali, inerenti al periodo 2000-2003, derivano gli obiettivi
di seguito indicati.
Obiettivi
Gli obiettivi strategici che la Regione intende
perseguire in relazione all’assistenza primaria pediatrica sono:
1.
attuazione di programmi di prevenzione primaria e secondaria come da P.I.M.T.,
Piano sanitario nazionale e linee per la gestione del Servizio sanitario
regionale per l’anno 2003;
2.
continuità delle cure attraverso la presa in carico, da parte del
pediatra di famiglia e del distretto, di tutto il “percorso”
del bambino, con particolare riguardo ai bambini con patologia cronica,
disabilità e fragilità;
3.
realizzazione di forme di maggiore e migliore fruibilità e accessibilità,
da parte degli assistiti, di tutti i servizi delle cure primarie, avvalendosi
anche della pediatria associata, così come definita nel presente
Accordo;
4.
partecipazione dei PLS ai progetti di qualità aziendali e regionali;
5.
trasparenza nei confronti del cittadino sulle procedure ed i risultati
conseguiti;
6.
riduzione delle pratiche e delle procedure amministrative inutili che
gravano sul cittadino e sul PLS (c.d. “deburocratizzazione”);
7.
perseguimento dell’uso efficiente delle risorse assegnate;
8.
definizione e attuazione di programmi di formazione, coerenti con gli
obiettivi innanzi elencati, anche tramite il Centro Regionale di formazione
per le cure primarie, con sede a Monfalcone;
9.
partecipazione attiva del PLS alle attività del distretto;
10.
partecipazione del PLS a valutazioni epidemiologiche del S.S.R. a livello
regionale, aziendale o distrettuale.
Azioni
previste
1. Attuazione di programmi
di prevenzione primaria e secondaria come da P.I.M.T. e Piano sanitario
nazionale.
Gli
accordi con i PLS devono puntualizzare le modalità attraverso cui
gestire le attività di prevenzione, già individuate nei
piani per la salute di loro competenza, quali:
- il
supporto ai programmi di screening in età pediatrica;
- la
partecipazione al “Progetto 6 + 1”, promosso nell’ambito
del progetto finalizzato, del Ministero della Salute, “Sviluppo
e valutazione di interventi di prevenzione primaria nel campo della
salute infantile” (Progetto inserito al punto 15 dell’allegato
1 “Programma regionale di promozione e valutazione della qualità,
dell’appropriatezza e dei risultati delle cure”, delle linee
per la gestione del S.S.R. 2003).

2. Continuità delle cure attraverso la
presa in carico, da parte del pediatra di famiglia e del distretto, di
tutto il “percorso” del bambino, con particolare riguardo
ai bambini con patologia cronica, disabilità e fragilità.
La
continuità delle cure comporta la presa in carico, unitaria e coordinata,
da parte del distretto e di tutte le figure professionali coinvolte, dei
bambini e delle problematiche più rilevanti e complesse, tra le
quali rientrano quelle inerenti a:
- patologie
croniche e/o malformazioni;
- disabilità
fisiche e/o psicomotorie;
- assistenza
a domicilio o presso strutture territoriali.
La
programmazione regionale individua, come prioritarie, nel 2003 (Linee
per la gestione del S.S.R. per il 2003, pagg. 2 e 3 e allegato 2), le
progettualità integrate socio-sanitarie, su bambini ed adolescenti,
che le Aziende per i servizi sanitari devono sviluppare, nelle more dell’adozione
del “Progetto obiettivo materno-infantile e dell’età
evolutiva”, per raggiungere, anche predisponendo progetti di intervento
in accordo con i comuni associati nell’Ambito socio-assistenziale,
i seguenti obiettivi integrati:
- aumentare
la capacità di tutela nei confronti dei bambini e degli adolescenti
in situazione di abuso e maltrattamento;
- aumentare
la capacità di tutela nei confronti dei bambini ed adolescenti
in situazione di disagio psicologico e/o psico-sociale;
- aumentare
la capacità di tutela nei confronti del bambino e dell’adolescente
nel nucleo familiare a rischio socio-ambientale o fuori dalla famiglia;
- aumentare
la capacità di tutela nei confronti del minore straniero non
accompagnato.

3.
Realizzazione di forme di maggiore e migliore
fruibilità e accessibilità, da parte degli assistiti, di
tutti i servizi delle cure primarie avvalendosi anche della pediatria
associata, così come definita nel presente accordo.
L’incremento
dell’accessibilità alle cure primarie e la riduzione dell’uso
dell’ospedale sono obiettivi strategici della Regione. Le cure primarie
vengono erogate al domicilio dell’assistito e presso le strutture
ambulatoriali, secondo modalità e cadenze temporali da definirsi
a livello distrettuale.
L’aumento
e il miglioramento della “fruibilità” e della “accessibilità”
si ottengono tramite:
- una
maggiore disponibilità di prestazioni a domicilio, attraverso
l’estensione della tipologia e dell’orario;
- una
maggiore estensione dell’orario di accesso agli studi professionali
e alla possibilità di ottenere visite su appuntamento e/o programmate
- una
semplificazione delle procedure per ottenere i servizi (art. 34, commi
2, 3 e 6);
- interventi
di miglioramento e riduzione delle liste d’attesa.
Per
la pediatria di libera scelta è necessario:
- definire
nuove forme per incrementare la disponibilità del PLS alle visite
domiciliari;
- aumentare
la disponibilità degli studi professionali, soprattutto tramite
adeguate forme di medicina associata;
- definire
servizi accessori, di tipo diagnostico e terapeutico, erogabili a livello
ambulatoriale;
- estendere
e diffondere le visite nello studio medico tramite un sistema di prenotazione.

4.
Partecipazione dei PLS ai progetti di qualità
aziendali e regionali.
L’A.C.N.,
in più punti, sottolinea il dovere e la necessità che il
PLS assicuri la qualità e l’appropriatezza dei propri interventi
in base a programmi e strumenti concordati.
Riferimenti:
- Il
Comitato regionale è preposto a collaborare per la costituzione
di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da pediatri
di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione
degli indicatori di qualità (art. 12).
- A
livello distrettuale, i soggetti, di cui al comma 4, dell’art.
14-bis dell’A.C.N. (direttore di distretto, propri collaboratori,
PLS membro di diritto dell’Ufficio di coordinamento e un rappresentante
dei PLS eletti tra quelli operanti nel distretto), oltre ad effettuare
il monitoraggio delle iniziative previste dal “Programma delle
attività territoriali”, “assumono iniziative per
la promozione di momenti di verifica e revisione di qualità,
di conferenze di consenso e per l’applicazione nel distretto dei
programmi di attività finalizzata al rispetto dei livelli di
spesa programmati” (art. 14 cit., comma 6).
- In
generale, il PLS concorre a “operare secondo principi di efficacia
e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono
essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta
secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente
ne possono trarre beneficio” (art. 14-quater).
- Nelle
forme associative dell’assistenza pediatrica (art. 51) sono previste:
- la
garanzia di un più elevato livello qualitativo e di una maggiore
appropriatezza delle prestazioni erogate;
- la
condivisione e l’implementazione di linee guida diagnostico-terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza e l’attuazione di
momenti di verifica periodica;
-
la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle
attività e della appropriatezza prescrittiva interna all’associazione
e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti
con gli obiettivi dichiarati dall’associazione.

A
partire dal 1998, nella Regione Friuli – Venezia Giulia, è
stata avviata la programmazione per obiettivi di salute definiti in base
alla rispondenza ad alcuni criteri generali (rilevanza regionale in termini
di morbosità e mortalità, disponibilità di interventi
efficaci utilizzabili e possibilità di effettuare valutazioni oggettive).
Gli obiettivi sono riferiti, in linea generale, alla diminuzione di incidenza,
mortalità e disabilità legate a patologie di primaria importanza,
alla diffusione di procedure preventive efficaci e all’appropriatezza
nell’erogazione di prestazioni sanitarie. Sulla base di tali indicazioni
generali sono stati individuati e strutturati una serie di indicatori
poi utilizzati per avviare e consolidare vari progetti tramite i quali
si sono poste le basi per la realizzazione di un sistema di promozione
e valutazione della qualità, mirato ad orientare l’evoluzione
del Sistema sanitario regionale verso una sempre maggiore capacità
di valutare le proprie performance e di apportare interventi di miglioramento,
i cui obiettivi possono così sintetizzarsi:
- sviluppare
la cultura della valutazione orientata alla qualità, all’appropriatezza
e ai risultati delle cure;
- migliorare
ed adeguare lo strumento preposto alla valutazione dei processi sanitari.
A
tale scopo, nel 2003, l’azione programmatoria regionale persegue,
tra l’altro, il miglioramento della qualità, anche mediante
lo sviluppo delle attività previste dal “Programma regionale
di promozione e valutazione della qualità, dell’appropriatezza
e dei risultati delle cure” (allegato 1 al documento “Linee
per la gestione del S.S.R. per il 2003”); attività che interessano
solo o anche l’area pediatrica e, precisamente:
- Copertura
vaccinale antimorbillo e antipertosse;
- Programma
regionale per il controllo e l’eliminazione del morbillo;
- Promozione
dell’allattamento al seno;
- Prevenzione
delle infezioni ospedaliere;
- Promozione
dell’appropriatezza dell’uso dell’ospedale;
- Ospedale
senza dolore;
- Programma
regionale HCV
- Promozione
di 6 + 1 semplici azioni per proteggere la salute del bambino

5.
Trasparenza nei confronti del cittadino sulle
procedure ed i risultati conseguiti.
L’A.C.N.
prevede che le aziende assicurino la predisposizione di appropriati ed
effettivi strumenti di informazione per garantire trasparenza all’attuazione
delle attività territoriali, riguardanti la pediatria di libera
scelta, indicate nell’art. 14 bis.
Il
P.I.M.T. prevede che debbano essere avviate iniziative volte a migliorare
l’informazione della popolazione anche sui risultati ottenuti dal
S.S.R., attraverso rapporti periodici che conterranno gli aspetti della
qualità che il sistema avrà monitorato.
6.
Riduzione delle pratiche e delle procedure amministrative
inutili che gravano sul cittadino e sul PLS (c.d. “deburocratizzazione”).
Attualmente
permangono incombenze amministrative che appesantiscono, inutilmente,
i compiti dei PLS e creano disagio ai cittadini, sottraendo tempo e risorse
ad altre attività.
L’A.C.N.
fornisce alcune indicazioni prevedendo:
a)
la possibilità di concordare, a livello regionale, sperimentazioni
e procedure, compresa la multiprescrizione, per snellire gli adempimenti
dei pediatri ed alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire
una migliore raccolta dei dati (art. 34);
b)
la necessità di proporre, una sola volta all’anno, l’erogazione
di presidi, siringhe e altri prodotti di assistenza farmaceutica integrativa
(art. 34);
c)
la possibilità che lo specialista, qualora ritenga necessarie ulteriori
indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, possa formulare,
direttamente, le relative richieste (art. 35).

7.
Perseguimento dell’uso efficiente delle
risorse.
L’A.C.N.
prevede, all’art. 14 quater (Appropriatezza e uso risorse), che
il pediatra di libera scelta concorre a:
- assicurare
l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse;
- perseguire
la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse
disponibili;
- operare
secondo principi di efficacia e di appropriatezza.
Tra
i compiti del PLS rientra, altresì, “l’adesione ai
programmi di attività e agli obiettivi, finalizzati al rispetto
dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati, a livello regionale
e aziendale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
(art. 29).”
Per il raggiungimento dell’obiettivo in parola è necessario
“in primis”:
- adottare
modalità di comportamento omogenee, anche tramite l’utilizzo
di linee guida concordate e condivise;
- razionalizzare
l’uso dei farmaci (generici compresi);
- usare,
appropriatamente, le prestazioni diagnostiche.

8.
Definizione e attuazione di programmi di formazione,
coerenti con gli obiettivi innanzi elencati, anche tramite il Centro regionale
di formazione per le cure primarie, con sede a Monfalcone.
L’A.C.N.
demanda, al comitato regionale (art. 12), il compito di “fornire
indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale”. La
previsione è connessa alle disposizioni recate dall’Accordo
(art. 8) in materia di formazione continua, dalle quali risulta che:
- la
partecipazione del PLS alle iniziative formative, programmate o organizzate
dalla Regione, è obbligatoria e comporta l’assegnazione
dei conseguenti “crediti formativi”;
- la
partecipazione alle attività di formazione continua è
requisito indispensabile per espletare l’attività di pediatra
di libera scelta ai sensi dell’A.C.N.;
- al
PLS che, nel triennio, non abbia conseguito il minimo di “crediti
formativi”, stabilito dalla “Commissione nazionale per la
formazione continua”, non possono essere assegnate nuove scelte
fino al conseguimento di detto minimo formativo;
- il
mancato rispetto dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione,
per due anni consecutivi, comporta l’attivazione delle procedure
previste dall’art. 13 dell’A.C.N. per l’eventuale
adozione di misure sanzionatorie, graduate a seconda della continuità
dell’assenza;
- con
accordi, tra Regione e OOSS dei PLS maggiormente rappresentative, sentiti
gli Ordini dei Medici, dovranno essere assunte le iniziative atte a
definire le tematiche di cui all’art. 8, comma 14, dell’A.C.N.
(attuazione corsi di formazione per animatori, fabbisogno regionale
di animatori di formazione e di tutor di pediatria, creazione di un
elenco regionale di animatori di formazione, ecc.).
La
formazione dev’essere finalizzata tenendo conto degli obiettivi
della medicina primaria.

9.
Partecipazione attiva del PLS alle attività
del distretto.
Il “Programma delle attività territoriali” (art. 14
bis), quale strumento di pianificazione del distretto, rappresenta l’atto
esplicito della programmazione negoziata attuata, con le altre strutture
operative dell’azienda, sulla base delle risorse assegnate, tenuto
conto delle priorità stabilite, a livello regionale, dal P.I.M.T.
e dalle linee annuali per la gestione del S.S.R..
Il “Programma delle attività territoriali” definisce
i risultati di salute attesi, le attività previste e le risorse
assegnate. Tale programma, elaborato dall’Ufficio di coordinamento
distrettuale ed approvato dal Direttore generale, è sottoposto
a verifica annuale cui concorre il Comitato dei sindaci di distretto.
L’art.
3-sexies del DLGS n. 502/1992 e successive modificazioni prevede la presenza
del PLS (1 medico di medicina generale, 1 pediatra di libera scelta e
1 specialista ambulatoriale) nell’Ufficio di coordinamento del distretto,
come membro di diritto di tale Ufficio, affinchè partecipi, attivamente,
alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività, nonché
alla verifica del loro raggiungimento. La norma viene ripresa dall’A.C.N.
che prevede (art. 14 bis, comma 4) la presenza, nell’Ufficio anzidetto,
di due pediatri di famiglia, uno come membro di diritto e uno come rappresentante
dei PLS, eletti tra quelli operanti nel distretto.
Il
“Programma delle attività territoriali” prevede, tra
l’altro, la localizzazione dei servizi rientranti nella funzione
di produzione del distretto, definendo, in tale contesto, i volumi quali-quantitativi
dell’assistenza delle cure primarie, dell’assistenza specialistica
e delle prestazioni socio-sanitarie.
Il
Programma, nel rispetto delle norme regionali di settore e dei relativi
atti programmatici, deve prevedere:
1.
le attività di assistenza primaria di pediatria e il relativo finanziamento
sulla base della quota capitaria di finanziamento erogata all’Azienda
dalla Regione;
2.
altre attività territoriali inerenti alla pediatria di famiglia,
e attività intersettoriali, cui partecipa la pediatria di famiglia,
definite dagli accordi regionali e aziendali, con l’indicazione
dello specifico finanziamento.
Le
attività territoriali, relative alla pediatria, di cui sub 2, elencate
nel comma 2, dell’art. 14 bis dell’A.C.N., vanno “selezionate”
e definite, tenendo conto degli obiettivi strategici che la Regione intende
perseguire, innanzi enunciati, nonché delle indicazioni contenute
nell’elaborato “Linee per la gestione del Servizio sanitario
regionale nel 2003”, approvato con la deliberazione giuntale n.
4502/2002.
NORME
DELL’A.C.N. OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO
Art. 8: formazione continua.
Le
parti convengono che, per quanto riguarda la formazione continua dei pediatri
di libera scelta, nelle more dell’approvazione del “Progetto
obiettivo materno-infantile e dell’età evolutiva” (D.G.R.
n. 2588 dd. 18.7.2002), non sia possibile individuare e fornire indirizzi
certi e definitivi sugli specifici temi di formazione, attinenti ai PLS.
Tuttavia, la delegazione di parte sindacale ritiene che, nell’elaborare
la versione definitiva dell’anzidetto progetto, si debba tener conto
delle perplessità da essa manifestate, su alcuni dei temi oggetto
della formazione (allattamento al seno). (Verb. 1/2003)
Art.
9, comma 1:
misura del compenso per la spesa inerente alle sostituzioni per la partecipazione
dei componenti di parte medica alle riunioni del Comitato regionale e
del Comitato aziendale.
“I
membri di parte medica ritengono che l’importo di Lire 200.000 a
seduta sia adeguato per coprire le spese di sostituzione. La delegazione
di parte pubblica concorda sull’entità di tale rimborso.
(Verb. 1/2002)
Art. 14 bis, comma 4: pediatra di famiglia membro di diritto dell’Ufficio
di Coordinamento delle attività distrettuali.
Le
parti convengono che la nomina del pediatra, membro di diritto dell’Ufficio
di Coordinamento delle attività distrettuali, compete al Direttore
Generale che vi provvede concordandola con le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in ambito aziendale, su proposta di quest’ultime.
I
pediatri di libera scelta, facenti parti dell’U.C.A.D., parteciperanno
al processo di gestione del budget di distretto, condividendo le “regole”
e gli indicatori concordati sulla verifica dei risultati, al cui conseguimento
il pediatra di libera scelta concorre anche tramite le attività
di cui al comma 1, dell’art. 14 quater, dell’A.C.N..
Il compenso da corrispondere ai PLS, membro eletto e membro di diritto
degli UCAD, è di € 100 per riunione. Nell’ambito delle
risorse finanziarie distrettuali, l’Azienda individuerà il
compenso incentivante da assegnare al membro di diritto dell’Ufficio
di Coordinamento, in relazione al ruolo che egli assumerà nell’ambito
delle attività distrettuali e al raggiungimento dei risultati concordati,
tenuto conto di quanto definito nelle Linee di gestione del SSR, annualmente
approvate dalla Giunta Regionale.
I
pediatri di libera scelta membri dell’Ufficio di Coordinamento delle
attività distrettuali, cooperano, con il direttore di distretto
e i suoi collaboratori, al monitoraggio delle iniziative previste dal
“Programma delle attività territoriali”, concernenti
la pediatria di famiglia. (Verb. 1/2003)
Art.
14 ter: Equipes territoriali
Le
parti convengono che le Aziende per i servizi sanitari, tramite accordi
integrativi aziendali, possono prevedere, in via sperimentale, l’istituzione
di una équipe territoriale, a composizione variabile (comprendente
le varie figure professionali territoriali), finalizzata all’integrazione
dell’attività socio-sanitaria, in modo da fornire risposte
multidisciplinari. (Verb. 1/2003)
Art.
17, comma 7, secondo periodo:
criteri applicativi inerenti a situazioni di disagio e definizione di
una disciplina diversa per la piena attuazione del diritto all’assistenza
pediatrica e alla libera scelta dell’assistito.
"CRITERI
APPLICATIVI INERENTI A SITUAZIONI DI DISAGIO PER L’ASSISTENZA PEDIATRICA"
Le parti, con riferimento alle disposizioni di cui
all’art. 17, comma 7, del D.P.R. n. 272/2000, concordano di individuare
le seguenti soluzioni delle quali le Aziende per i servizi sanitari terranno
conto, ove necessario, per risolvere eventuali situazioni di disagio inerenti
all’assistenza pediatrica:
1.
Aumento temporaneo dei massimali proposto dall’A.S.S., sentito il
Comitato aziendale, in presenza di situazioni che possono risolversi in
un lasso di tempo, verosimilmente breve, da predeterminarsi all’atto
dell’autorizzazione da parte della Regione, eventualmente prorogabile.
Un tanto ferma restando l’esigenza di assicurare, comunque, l’assistenza
pediatrica a favore dei neonati, tenendo conto, prioritariamente, delle
disposizioni recate dal comma 7, dell’articolo 23, del D.P.R. n.
272/2000, e, in subordine, delle opzioni di cui ai successivi punti 2
e 3 del presente documento.
2.
Attribuzione prioritaria ai PLS iscritti nell’elenco dello stesso
ambito territoriale o, in subordine, in un ambito limitrofo, di assistiti
in età pediatrica, anche oltre il massimale.
3.
Ricusazione degli assistiti di età superiore ai 12 anni e iscrizione
dei nuovi nati.
4.
Modifica dell’ambito territoriale.
5.
Individuazione di una nuova zona carente in deroga, in base al seguente
criterio di calcolo:
totale
residenti di età compresa tra 0 e 6 anni sommato al totale degli
assistiti di età compresa tra 7 e 14 anni in carico ai PLS, detratto
il totale dei massimali dei PLS già inseriti. I suddetti dati devono
risultare alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, tenendo
conto, ovviamente, dei cittadini residenti che hanno effettuato la scelta
a favore di PLS iscritti al di fuori dell’ambito.
Se
il risultato è positivo si inserisce 1 pediatra ogni 600 bambini
o frazione superiore a 400.
Le
A.S.S. si impegnano, una volta proceduto alla copertura delle zone carenti
derivanti dalla deroga regionale al calcolo del rapporto ottimale, a sollecitare
gli assistiti, che non hanno operato la scelta del medico, ad effettuare
la stessa entro 30 giorni.

6.
Scelta di pediatri iscritti in elenchi diversi da quelli propri dell’ambito
territoriale di residenza dell’assistito, anche di Aziende per i
servizi sanitari limitrofe, soprattutto quando la scelta risponda all’esigenza
di agevolare la fruibilità e accessibilità dell’utente
all’assistenza pediatrica.(Verb. 1/2002)
Fermo
restando che la scelta tra il criterio o i criteri, innanzi indicati,
deve essere frutto di attenta valutazione da parte delle Aziende e delle
Organizzazioni sindacali, in sede di Comitato aziendale – che esprime
il proprio parere obbligatorio - le delegazioni trattanti sottolineano
come l’applicazione dei criteri in questione debba tener conto dell’intero
contesto di riferimento rapportato e alla situazione di assistenza pediatrica
da risolvere e alle specifiche norme dell’A.C.N. da considerare,
di volta in volta, con particolare riguardo, per quanto concerne il criterio
n. 5, all’art. 24, comma 7, che, in relazione alle scelte temporanee,
di cui al precedente comma 6, lettera b), comporta che l’Azienda
debba notificare “ai rappresentanti legali dei bambini in età
di esclusiva inseriti nell’elenco e al medico che li assiste, l’obbligo
di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando
un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale
data le scelte in carico al medico decadono.
In
ordine all’applicazione del predetto criterio n. 5, le parti precisano,
altresì, che la locuzione “totale dei massimali dei pediatri
già inseriti” va riferita al totale degli assistiti effettivamente
in carico a ciascun pediatra. (Verb. n. 3/2003)
“DISCIPLINA
DIVERSA PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL’ASSISTENZA PEDIATRICA
E ALLA LIBERA SCELTA DELL’ASSISTITO”
Attesa l’assoluta necessità di dare
piena attuazione al diritto all’assistenza pediatrica e alla libera
scelta dell’assistito nell’elenco dei pediatri, trattandosi
di garantire l’esercizio di diritti fondamentali degli assistiti
in età esclusiva e di ricondurre tale utenza nell’ambito
dell’assistenza primaria pediatrica, le parti concordano, ai sensi
delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 7, secondo periodo,
del D.P.R. n. 272/2000 di definire la seguente disciplina:
“La
particolare situazione che connota l’assistenza pediatrica di libera
scelta, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, fortemente condizionata dalla
presenza di zone carenti di pediatri convenzionati per l’assistenza
primaria individuale, deriva da situazioni di particolare difficoltà
orografica e di popolazione pediatrica rarefatta e sparsa che, obiettivamente,
non consentono l’inserimento (di norma) di almeno due pediatri in
ogni ambito (art. 17, comma 5, D.P.R. n. 2727/2000). Di conseguenza, in
attuazione delle disposizioni recate dall’art. 17, comma 7, secondo
periodo, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, in ciascun comune o altro
ambito, individuato dall’Azienda per i servizi sanitari, in base
ai “Criteri applicativi inerenti a situazioni di disagio per l’assistenza
pediatrica” concordati dal Comitato permanente regionale (riunione
dd. 12.3.2002), può essere inserito un solo pediatra di famiglia
per ogni 250 residenti in età compresa fra 0 e 6 anni.
L’inserimento
del pediatra comporta, da parte dell’Azienda, gli adempimenti previsti
dall’art. 24, comma 7, del D.P.R. n. 272/2000.
L’Azienda
deve, comunque, informare i rappresentanti legali dei bambini, in età
di esclusiva, che la scelta, eventualmente effettuata in favore del medico
di medicina generale, è temporanea in quanto può venir meno
nel caso di inserimento di un pediatra nella zona che, al momento della
scelta, era carente.
Identica informazione deve essere fornita, ai rappresentanti legali dei
bambini in età di esclusiva, dal medico di medicina generale al
quale i bambini siano stati temporaneamente assegnati. (Verb. 1/2003)

L’inserimento
del pediatra di famiglia nelle zone disagiate viene incentivato mediante:
a)
la messa a disposizione, da parte dell’Azienda e/o del Comune (o
dei Comuni) interessati, di una struttura ambulatoriale a costo ridotto
o a costo zero;
b)
la corresponsione di un compenso accessorio lordo mensile di € 516,46
(lire 1.000.000), in relazione alle zone disagiate a popolazione sparsa,
che può raggiungere i 1.032,91 € (lire 2.000.000) nelle zone
disagiatissime;
c)
l’utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate
nei limiti dell’attività globalmente consentita, anche in
deroga al limite temporale di un anno fissato dall’art. 45, comma
1, del D.P.R. n. 272/2000;
d) partecipazione, da parte dell’Azienda, alla spesa per la locazione
di un alloggio, ad uso abitativo, qualora il pediatra ritenga indispensabile
stabilirsi nella zona disagiatissima. L’entità della spesa,
a carico dell’Azienda, e la sua durata verranno concordate tra le
parti.
e)
il pediatra, se risiede in comune diverso da quello dell’ambito
territoriale carente, può mantenere tale residenza a condizione
che possa raggiungere la struttura ambulatoriale, di cui sub a), messagli
a disposizione dall’Azienda e/o dal Comune, entro trenta minuti.
La
disciplina anzidetta potrà essere modificata qualora dovessero
emergere difficoltà nella sua applicazione; applicazione che, ovviamente,
sarà successiva all’adozione, da parte della Giunta regionale
del provvedimento di individuazione delle zone disagiate pediatriche.”
(Verb. 2/2003)

Art.
26, comma2: revoche di ufficio nell’ambito della stessa azienda
e tra aziende.
Per
quanto riguarda le revoche d’ufficio “nell’ambito della
stessa Azienda e tra Aziende”, le parti convengono che:
I
cambiamenti di residenza in Comuni appartenenti ad ambiti diversi, all’interno
della stessa Azienda per i servizi sanitari o tra Aziende diverse, determinano
l’automatica cancellazione, salvo espressa volontà di conferma
del cittadino ed accettazione scritta, da parte del pediatra di libera
scelta. Sono demandate alle Aziende per i servizi sanitari, previo parere
del Comitato aziendale, eventuali, diverse determinazioni.(Verb. 2/2003)
Art.
29, comma 3, lettera f), e art. 41, comma 2, A3, lettera b): compiti del
pediatra con compenso a quota fissa.
Per
quanto attiene all’ulteriore quota capitaria annuale di L. 4.000
per assistito, di cui all’art. 41, comma 2, lett. A3, legata alla
partecipazione ai programmi di cui alla lettera f) dell’art. 29,
comma 3, concordati con le OO.SS., le parti convengono che essa venga
erogata per il periodo pregresso (1.1.2000-11.3.2002), sulla base di apposita
comunicazione delle rispettive Aziende per i servizi sanitari, dalla quale
risultino le attività e/o i progetti che hanno coinvolto i PLS
in tale lasso di tempo. Dal 12.3.2002, invece, detta quota verrà
erogata sulla base dell’adesione ai progetti ed agli obiettivi indicati
nel Piano di intervento a medio termine (PIMT), relativo al triennio 2000-2002
(punto 5 – Livello assistenziale: assistenza distrettuale), approvato
con D.G.R. n. 3854/1999, e nelle Linee per la gestione del SSR nel 2002
(punto 1.3 – Promozione della qualità), approvate con D.G.R.
n. 4462/2001, espressa, dalla parte sindacale, nell’odierna riunione
e formalizzata tramite la sottoscrizione del presente verbale. (Verb.
1/2002)

Art.
30, comma 1, lettera e): compiti del pediatra con compenso a quota variabile
– Prestazioni aggiuntive di cui all’allegato B: nomenclatore
tariffario.
Per
quanto riguarda le prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria,
di cui alla lettera A) del Nomenclatore tariffario, le parti convengono
che:
In
deroga a quanto previsto dal nomenclatore tariffario (allegato B al D.P.R.
n. 272/2000) delle prestazioni professionali aggiuntive eseguibili con
autorizzazione sanitaria, il boel test e lo screening dell’ambliopia
si intendono eseguibili senza preventiva autorizzazione sanitaria. E’
fatto obbligo ai PLS di documentare i risultati dei test al distretto
di appartenenza del minore, nel rispetto della normativa sulla “privacy”.
Le
tariffe sono quelle previste dall’allegato B. (Verb. 3/2002)
Per
quanto riguarda le vaccinazioni (lettera B) allegato B dell’A.C.N.),
le parti concordano di confermare il precedente accordo regionale del
1998 che prevede: “L’effettuazione delle vaccinazioni, qualora
eseguite dal PLS, in base a programmi aziendali concordati e autorizzati
è compensata con la quota di lire 17.250 nel caso di somministrazione
singola (ad esempio MMR) e di lire 30.000 in caso di somministrazione
multipla (ad esempio DTP, anti-epatite B, anti-Hib, antipolio).”

Con
riferimento alle prestazioni di tipo diagnostico, di cui alla lettera
C) dell’anzidetto Nomenclatore tariffario, da definire nell’ambito
degli Accordi regionali, la proposta della delegazione di parte sindacale,
inerente alle prestazioni di seguito indicate, è stata sottoposta
al vaglio dell’Agenzia regionale della sanità che l’ha
ritenuta proficua in quanto:
- il
potenziamento delle attività ambulatoriali dei medici specialisti
pediatri di libera scelta è coerente con gli indirizzi regionali
di contenimento/riduzione del ricorso alla specialistica ospedaliera;
- la
differenziazione dell’offerta ambulatoriale dei medici specialisti
pediatri è, altresì, coerente con le strategie di sviluppo
e potenziamento delle cure primarie;
- la
valorizzazione economica, proposta dalla parte sindacale, appare, in
linea generale, adeguatamente motivata e condivisibile.
Il
Comitato, pertanto, concorda di definire le tariffe, inerenti alle seguenti
prestazioni di tipo diagnostico, indicate alla lettera C) del nomenclatore
tariffario allegato (all. B) al DPR n. 272/2000:
| Conta
leucocitaria (con microscopio e camera di Burker) |
Lire
10.000 |
€
5,17 |
| Esame
microscopico urine (con microscopio e camera di Burker) |
Lire
10.000 |
€
5,17 |
| PCR |
Lire
40.000 |
€
20,66 |
| Micro
VES |
Lire
40.000 |
€
20,66 |
| Agglutinine
a frigore |
Lire
15.000 |
€
7,75 |
| Ricerca
SBEGA |
Lire
30.000 |
€
15,50 |
| Prelievo
di sangue capillare |
Lire
5.000 |
€
2,59 |
| Prick
test |
Lire
40.000 |
€
20,66 |
| Scoliometria |
Lire
10.000 |
€
5,17 |
| Spirometria |
Lire
40.000 |
€
20,66 |
| Terapia
aerosolica |
Lire
10.000 |
€
5,17 |
Le
prestazioni innanzi elencate rappresentano una forma di maggiore e migliore
fruibilità e accessibilità all’assistenza sanitaria, da parte degli utenti,
in quanto consentono di ridurre o, addirittura, eliminare i tempi di attesa
connessi all’erogazione delle medesime prestazioni in ambito ospedaliero.
Le
prestazioni “eosinofili fecali” e “eosinofili nasali”, proposte dalla
delegazione sindacale, non sono state considerate in quanto non previste
dall’allegato B, lettera C) del D.P.R. n. 272/2000.(Verb. 2/2003)

Art.
30, comma 1, lett. f), art. 41, comma 3 e allegato G): assistenza in zone
disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa.
Il
Comitato, considerato che l’identificazione delle zone disagiatissime
o disagiate a popolazione sparsa compete alla Regione (art. 41, comma
3), ritiene di dover indicare alcuni criteri per agevolare l’Amministrazione
regionale nel procedere all’anzidetta identificazione, trattandosi, peraltro,
di argomento di estrema importanza per la copertura delle zone carenti
di assistenza pediatrica di libera scelta che, da tempo, connota parte
del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Pertanto, il Comitato
regionale, dopo ampia discussione, ritiene di indicare i seguenti criteri
per identificare, rispettivamente, le zone disagiatissime e disagiate
a popolazione sparsa:
Zone
disagiatissime sono
i comuni che rientrano in almeno uno dei seguenti parametri:
1) comuni montani con popolazione inferiore ai 250 assistiti, di età compresa
tra 0 e 6 anni, per cui l’unico pediatra abbia competenza territoriale
su più comuni;
2) comuni montani comprendenti frazioni per raggiungere le quali occorrono
più di 20 minuti.
Zone
disagiate a popolazione sparsa sono
i comuni che rientrano nel seguente parametro:
comuni
montani con popolazione compresa tra 251 e 350 abitanti, di età compresa
tra 0 e 6 anni.
Sulla
base degli anzidetti parametri, s’inviteranno le ASS a comunicare i comuni
rientranti, rispettivamente, nelle zone disagiatissime e disagiate a popolazione
sparsa, indicando, per ciascuno di essi, i rispettivi parametri di riferimento,
nonché ulteriori parametri ritenuti utili per l’identificazione delle
zone in questione. (Verb. 2/2003)

Art.
30, comma 1, lettere h) e i), art. 41, commi 4,5 e 6: indennità di collaborazione
informatica e indennità di collaboratore di studio professionale.
Le
parti, esaminati i dati forniti dalla Direzione regionale della sanità
e delle politiche sociali, rilevano che, per quanto riguarda l’indennità
di collaboratore di studio medico si supera, anche se di poco, il rispettivo
tetto di spesa teorica (10%) , mentre, per l’indennità di collaborazione
informatica, l’onere di spesa è al di sotto del tetto massimo (40%) consentito
dall’Accordo collettivo nazionale. Di conseguenza, si potrebbe operare
una sorta di compensazione tra la spesa eccedente i limiti previsti e
quella al di sotto di essi, fermo restando che la spesa complessiva teorica,
risultante dall’anzidetto prospetto, rappresenta il limite entro il quale
deve “contenersi” la trattativa.
Per
le indennità di collaborazione informatica e di collaboratore di studio
medico la situazione riportata nei prospetti è riferita al 31.12.2001.
Bisogna tener presente che se, in prosieguo, altri PLS presentassero domanda
per ottenere le suddette indennità, si dovrà decidere se accettare tali
istanze, decurtando, quindi, la quota pro-capite erogata a tutti i PLS
o se, piuttosto, rinviarne l’accoglimento in attesa del nuovo ACN.
Le
parti, in base alle anzidette considerazioni, convengono che, per il momento,
si debba provvedere al pagamento:
-
dell’indennità di collaborazione informatica in relazione alle domande
presentate a tutto il 31.12.2001 (spesa presunta - periodo 2.10.2000-31.12.2001
- L. 92.250.000);
- dell’indennità
di collaboratore di studio medico in relazione alle domande presentate
entro il 31.12.2001 (spesa presunta – periodo 1.1.2000 – 31.12.2001
- L. 304.600.000).
Per
quanto riguarda l’indennità di collaboratore di studio medico, si ritiene
che il pagamento possa avvenire entro la percentuale del 12,03%, risultante
alla data del 31.12.2001, anche se superiore a quella prevista dall’A.C.N..
Per
quanto riguarda l’eventuale pagamento delle domande presentate dopo l’anzidetto
termine, le parti si riservano di ritornare sull’argomento in quanto occorre,
prima, definire altri istituti economici, senza pregiudicare l’entità
delle risorse disponibili. (Verb. 1/2002)

Art.
41, comma 6: Indennità di collaboratore di studio professionale. Ammontare
spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato.
Le
parti concordano, in base a quanto previsto dal comma 6, dell’art. 41,
dell’A.C.N., che qualora i pediatri di libera scelta, che lavorano in
forma associativa, si avvalgano dell’ausilio di uno stesso collaboratore
di studio professionale, l’ammontare dell’indennità annua di lire 10.000
(per assistito in carico fino al massimale o quota individuale) venga
diviso per il numero dei componenti che impiegano lo stesso collaboratore.(Verb.
2/2003)
Art.
43: Continuità assistenziale.
L’A.C.N.
estende la continuità assistenziale e l’assistenza ai turisti, disciplinata
dal Capo III dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale
(D.P.R. n. 270/2000), agli assistibili in carico ai pediatri di libera
scelta.
La delegazione di parte sindacale rappresenta l’obiettiva difficoltà dei
PLS di provvedere alle attività in questione data l’esiguità del numero
dei pediatri di famiglia presenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
In base alle anzidette considerazioni le parti ritengono che, sull’argomento,
non possano essere assunte determinazioni né fornite indicazioni di sorta,
fermo restando, naturalmente, che le Aziende per i servizi sanitari interessate
si adopereranno per garantire, comunque, la continuità assistenziale e
l’assistenza pediatrica nelle località di notevole afflusso turistico.
(Verb. 2/2003)

Art.
44: assistenza a bambini con patologia cronica.
L’A.C.N.,
inerente al triennio 1998-2000, dedica maggiore spazio e attenzione del
precedente Accordo all’assistenza (domiciliare e ambulatoriale) ai bambini
con patologia cronica, prevedendo che essa si esplica secondo le seguenti
modalità:
-
assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) – allegato E)
- assistenza
domiciliare programmata (A.D.P.) – allegato E)
- assistenza
ambulatoriale programmata – allegato E bis)
e
stabilendo che le A.S.S. destinino, alle anzidette forme di assistenza,
una somma non superiore al 20% delle retribuzioni mensili di tutti i pediatri
convenzionati.
L’Accordo regionale del 5 febbraio 1998 non contiene indicazioni sull’assistenza
ai bambini con patologia cronica.
Le parti prendono atto che sono in corso di valutazione, da parte della
Regione, il funzionamento, il ruolo e l’organizzazione delle équipes multidisciplinari
dell’handicap, previste dalla L.R. n. 41/1996, che hanno il compito di
stilare il progetto di vita delle persone con disabilità, ivi compresi
i soggetti in età evolutiva. In tale contesto, per la revisione del funzionamento
e l’eventuale riorganizzazione delle équipes, è necessario l’attivo coinvolgimento
dei PLS.
Le parti convengono, quindi, che il ruolo svolto, dai PLS, nella presa
in carico dei soggetti con disabilità e le conseguenti attività richieste
dovranno essere discussi una volta definito il quadro regionale di applicazione
della L.R. n. 41/1996.

Art.
49, comma 1, lettere c) e d) e allegato L): prestazioni e attività aggiuntive
– Bilanci di salute – “Progetto salute infanzia”.
Le
parti concordano di approvare il libretto sanitario pediatrico individuale,
(..)già valutato dal gruppo tecnico e sottoposto al vaglio delle ASS,
delle cui osservazioni si è tenuto conto. Esso costituisce uno strumento
di lavoro uniforme per tutti i pediatri di libera scelta e risponde ai
seguenti obiettivi:
-
raccogliere dati univoci sulla crescita fisica e psicorelazionale del
bambino (dati scelti tra quelli più indicativi di uno sviluppo normale);
- favorire
la comunicazione tra il PLS, la famiglia e gli altri operatori sanitari,
di volta in volta, coinvolti;
- fornire,
alla famiglia, suggerimenti mirati all’autovalutazione delle fasi di
sviluppo del bambino e indicazioni inerenti al comportamento e all’educazione
alla salute;
- creare
le premesse per l’informatizzazione delle rilevazioni a scopo statistico-epidemiologico
(informatizzazione delle schede).
I
pediatri di libera scelta si impegnano a:
- raccogliere
tutte le informazioni previste dalle schede contenute nel libretto
- fornire
tutte le informazioni previste dal libretto;
- seguire
i protocolli previsti e adeguarsi ad eventuali modifiche concordate;
- informare
i genitori sul significato e l’importanza degli esami effettuati;
- promuovere
la salute su tutti i temi contenuti nel libretto stesso.

Per
gli anzidetti adempimenti, verrà corrisposto un compenso di lire 10.000
(€5,16) annue a libretto.
Si
concorda, altresì, di effettuare un “Progetto salute infanzia”, da realizzare
attraverso i bilanci di salute, nelle età e con i contenuti di cui all’allegata
scheda (all. 2bis). Il bilancio di salute obbligatorio, di cui all’art.
29, comma 3, lettera e) del DPR n. 272/2000, è individuato in quello da
effettuarsi all’età di 6 anni. Per gli altri bilanci verrà corrisposto
il compenso lordo di lire 25.000 (€12,91) detratta la quota ENPAM a carico
dell’Azienda (all. L-D.P.R. n. 272/2000).
I
bilanci di salute, che fanno parte del “Progetto salute infanzia”, e la
compilazione del libretto decorreranno dal 1° settembre 2002, riguarderanno
tutti i bambini in età di esclusiva e saranno effettuati secondo lo schema
(7+1), di cui all’allegato schema (all. 2bis), e saranno effettuati alle
età di 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 8 mesi, 12 mesi, 18 mesi, 3 anni e 6 anni
.
Ai
fini del pagamento del compenso, il pediatra di libera scelta presenta,
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo
dei bilanci di salute e l’elenco dei libretti compilati, utilizzando,
a tale scopo, l’unito facsimile (all.3). La liquidazione, dei compensi,
avverrà entro il secondo mese successivo alla presentazione del riepilogo.
Le
parti convengono che il presente Accordo regionale, compresi i suoi allegati,
rimanga in vigore fino alla stipula del nuovo accordo regionale derivante
dal prossimo Accordo collettivo nazionale.”
(verb.
4/2002)
Art.
51: forme associative.
Le
parti concordano di approvare il testo dell’atto costitutivo di associazionismo
di pediatria di libera scelta, di seguito riportato.
REGIONE
AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
ATTO
COSTITUTIVO DI FORMA ASSOCIATIVA ex art.51,
D.P.R.
n. 272/2000
NEL
COMUNE DI ________________________
VISTI gli articoli 41, commi 7, 8 e 9, 51, 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 272/2000
(Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici
specialisti pediatri di libera scelta), inerenti alle forme associative,
tra i seguenti medici convenzionati col Servizio sanitario nazionale:
1.
dr.________________________________________________
2. dr.________________________________________________
3. dr.________________________________________________
4. dr.________________________________________________
5. dr.________________________________________________
meglio
indicati all’art.6, è stipulato il seguente Accordo di lavoro associativo,
nella forma di ___________________ nel rispetto del codice di deontologia
professionale e degli Accordi nazionali e regionali.
Art.
1 (Principi
generali)
-
L’Associazione è libera, volontaria e paritaria.
-
Qualunque associato può, in ogni momento, recedere, dall’associazione
dando un preavviso di almeno 30 giorni, fatta salva la regolarizzazione
di eventuali pendenze economiche e di adempimenti amministrativi.
-
Ogni variazione, inerente alla composizione dell’associazione e a sue
modifiche, deve essere comunicata, entro 10 giorni, all’Azienda per
i servizi sanitari (di seguito indicata col termine “Azienda”) e all’Ordine
provinciale dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (di seguito indicato
col termine “Ordine dei Medici”).
-
Lo scioglimento della forma associativa deve essere reso noto, con congruo
anticipo, agli assistiti, all’Azienda e all’Ordine dei Medici.
-
L’Azienda, ricevuto l’atto costitutivo, verifica se esso presenta i
requisiti, inerenti alla forma associativa scelta, previsti dall’Accordo
collettivo nazionale e dagli articoli 52, 53 e 54.
-
Entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto costitutivo l’Azienda:
a) se la verifica, di cui al comma 5, ha esito positivo, accoglie l’atto
con apposito provvedimento del Direttore Generale o del Dirigente delegato,
competente per materia, corrispondendo, agli associati, il relativo
compenso forfetario annuo;
b)se la verifica anzidetta ha esito negativo, comunica, agli associati,
i motivi che impediscono l’accoglimento dell’atto, invitandoli ad adeguarlo
alle disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale e del presente atto,
assegnando loro un termine, non inferiore a 15 giorni, per ripresentare
l’atto costitutivo modificato, reso conforme a dette disposizioni.
-
Il compenso forfetario annuo:
a) di Lire 10.000, per la pediatria di gruppo, determinato dall’Accordo
regionale, da corrispondere, entro la percentuale massima del 10% degli
assistiti, nell’ambito regionale;
b) di Lire 9.000, per la pediatria in associazione, da corrispondere,
entro la percentuale massima del 25% degli assistiti, nell’ambito regionale;
c) di Lire __________, per la pediatria in rete, determinato dall’Accordo
regionale, da corrispondere, entro la percentuale massima del _____
degli assistiti, nell’ambito regionale;
decorre, per gli atti costitutivi conformi alle disposizioni di cui,
rispettivamente, agli artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 272/2000, nonché
alle disposizioni di cui al presente atto, dalla data di ricevimento,
dell’atto costitutivo, da parte dell’Azienda. Detta decorrenza vale
anche per gli atti costitutivi in deroga, accolti dall’Azienda.
- Per
quanto riguarda gli atti costitutivi non conformi alle disposizioni
di cui agli articoli indicati nel comma 7, il compenso forfetario annuo
decorre dalla data di ricevimento, da parte dell’Azienda, dell’atto
costitutivo modificato, reso conforme a dette disposizioni.

Art.
2 (Sede dell’Associazione)
- L’Associazione
ha sede rappresentativa unica, indicata dai suoi componenti
presso lo studio professionale sito in _______________________
via_____________________ n. ____ tel.______________ fax _____________
e-mail _______________.
Art.
3 (Compatibilità)
- Gli
associati dichiarano che non sussistono incompatibilità con lo svolgimento
dell’attività nella forma associativa, di cui al presente atto, tenuto
conto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 40 del D.P.R. n. 272/2000
e delle altre norme che disciplinano la materia.
-
Non sono compatibili con la partecipazione alle forme associative previste
dal D.P.R. n. 272/2000, i pediatri che svolgono “attività libero-professionale
strutturata” pari o superiore a 5 ore settimanali.

Art.
4 (Fini
dell’Associazione)
- Le
finalità generali dell’associazione sono quelle del potenziamento delle
prestazioni, della diffusione delle attività integrate, della cultura
del lavoro in team e del potenziamento di percorsi di miglioramento
continuo della qualità e dell’appropriatezza.
-
L’Associazione si propone, in particolare, i seguenti fini:
a)
facilitare il rapporto tra cittadino e pediatra di libera scelta, agevolando
“in primis” la contattabilità e l’accessibilità alle sue prestazioni
e servizi, incluso lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi
servizi della Azienda;
b) garantire un più elevato livello quanti/qualitativo e una maggiore
appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione
di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta
prevalenza, individuate concordemente a livello aziendale;
c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure
anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici;
d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei pediatri
di famiglia nella rete delle cure primarie sanitarie e socio-sanitarie,
integrate nel Distretto, in coerenza con il “Programma delle attività
territoriali” secondo gli orientamenti programmatici fissati dal Piano
Sanitario Regionale e dai piani aziendali, quale parte integrante delle
Unità Operative Distrettuali intese come rete clinica di riferimento
territoriale che meglio realizza l’integrazione multiprofessionale e
la continuità delle cure;
e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte
dei cittadini, dei servizi e delle attività dei pediatri di famiglia,
anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale gli associati
svolgono, a rotazione, attività concordate;
f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali
e di organizzazione dell’attività professionale;
g) condividere ed implementare linee guida diagnostico-terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza, secondo le indicazioni concordate,
in sede regionale e aziendale, ed attuare momenti di verifica periodica
al fine di valutarne l’impatto clinico. In tal senso i componenti dell’associazione
si impegnano ad effettuare verifiche periodiche della loro fattibilità
e concreta applicabilità, anche in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici,
disponibili nell’ambito territoriale.
L’associazione si farà inoltre, carico di realizzare, in modo prioritario,
le verifiche in ordine alla qualità dell’assistenza resa, con particolare
attenzione all’assistenza domiciliare, alle dimissioni protette, all’appropriatezza
prescrittiva di procedure diagnostiche e terapeutiche e agli obiettivi
previsti dai piani aziendali, secondo le modalità operative ed i relativi
indicatori concordati in sede regionale e aziendale;
h)definire i temi, le modalità di condivisione e di implementazione
delle linee guida diagnostico-terapeutiche, nonchè le modalità di comunicazione
dei risultati all’Azienda;
i) definire i progetti e le modalità di comunicazione dei risultati
della revisione di qualità e della promozione di comportamenti prescrittivi
uniformi, secondo quanto dichiarato negli obiettivi dell’associazione.

Art.
5 (Soci
dell’Associazione)
- Possono
rivestire la qualità di socio dell’associazione:
- Medici
Pediatri di libera scelta;
-
Medici di medicina generale;
-
Medici di continuità assistenziale.
- Ciascun
medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui al comma
2, dell’art. 51 del D.P.R. n. 272/2000.

Art.
6 (Medici
aderenti all’Associazione)
- La
forma associativa è costituita dai sottoelencati medici convenzionati
col Servizio sanitario nazionale operanti nel medesimo ambito territoriale:
- dr.
____________________________ nato a ________________ il ____________,
residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
-
Medico Pediatra di libera scelta,
-
Medico di Medicina Generale,
-
Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M.
___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
- dr.
____________________________ nato a ________________ il ____________,
residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
-
Medico Pediatra di libera scelta,
-
Medico di Medicina Generale,
-
Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M.
___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
- dr.
____________________________ nato a ________________ il ____________,
residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
-
Medico Pediatra di libera scelta,
-
Medico di Medicina Generale,
-
Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M.
___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
- dr.
____________________________ nato a ________________ il ____________,
residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
-
Medico Pediatra di libera scelta,
-
Medico di Medicina Generale,
-
Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M.
___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;
- dr.
____________________________ nato a ________________ il ____________,
residente a ____________________________, in Via ________________________________________,
-
Medico Pediatra di libera scelta,
-
Medico di Medicina Generale,
-
Medico di Continuità Assistenziale,
C.R.M.
___________________, con studio sito in ______________________________________,
Provincia _____ Via _________________________________________ n. _____;

- Il
numero degli associati non può essere superiore a quello dei medici
che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta,
di cui all'art.17 del D.P.R. n. 272/2000 o in diverso ambito, e, comunque,
non può superare gli medici per la medicina di gruppo e i
medici per la medicina in associazione e in rete. Le Aziende per i servizi
sanitari, nell’individuare gli eventuali diversi ambiti, adotteranno
soluzioni che, tenendo conto delle esigenze degli assistiti, favoriscano
l’associazione dei medici che operano anche in ambiti limitrofi.
- Il
limite di medici, per la medicina in associazione e in rete,
non opera ed è elevato di unità quando, nell’ambito territoriale
di riferimento, una volta costituita la forma associativa, residui un
numero minimo di medici tale da non consentire di costituire un’altra
associazione.
-
In base a quanto indicato nei commi 2 e 3, si rappresentano, schema-ticamente,
le seguenti situazioni:
- pediatria
di gruppo (art. 52) da a medici - max
- pediatria
in associazione (art. 53) da a medici - max
- pediatria
in rete (art. 54) da a medici - max
-
In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, in presenza di situazioni
particolari, connotate da obiettive difficoltà di costituire forme associative,
connesse, ad esempio, alla percorribilità, alla situazione orografica,
alla densità abitativa, al numero dei medici che operano nello stesso
ambito, ecc.., può essere consentita l’associazione tra medici operanti
in ambiti limitrofi sempre che non venga pregiudicata la fruibilità
e l’accessibilità degli assistiti agli studi professionali. A tale scopo,
gli interessati presenteranno, all’Azienda, competente per territorio,
una proposta di atto costitutivo specificando i motivi di tale scelta.
L’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento dell’atto, decide se accoglierlo
o meno.

Art.
7 (Caratteristiche
organizzative ed erogative dell’attività professionale svolta in forma
Associata)
- Fatto
salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito
e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante
alla forma associativa si impegna a svolgere la propria attività nel
suo studio anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della
forma associativa medesima, anche mediante l’accesso reciproco agli
strumenti di informazione di ciascun medico, per le prestazioni non
differibili.
-
Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma
associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario
della nuova scelta, salvaguardando, in ogni caso, la possibilità, da
parte del cittadino, di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito
territoriale.
-
Ciascun medico aderente alla forma associativa, garantisce la presenza,
nel rispettivo studio, per cinque giorni alla settimana. Qualora il
medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale,
come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza
a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi
nonché a riunioni programmate e concordate con i referenti di distretto,
tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana. In
tale caso gli assistiti potranno rivolgersi ad uno degli altri medici
dell’associazione secondo le indicazioni del medico titolare.
-
Nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di
erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da
Accordi nazionali, regionali e/o aziendali.

Art.
8 (Tipologia
ed ubicazione delle forme associative)
- La
sede della pediatria di gruppo è
unica ed è articolata in più studi professionali, ferma restando la
possibilità che i singoli medici, nei limiti e alle condizioni previste
dall’A.C.N., possano operare in altri studi, ubicati nel medesimo ambito
territoriale, in orari aggiuntivi rispetto a quelli previsti, nella
sede principale, per la pediatria di gruppo. Il numero di studi disponibili,
nella sede unica, dev’essere pari almeno alla metà dei medici associati,
con possibilità di uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati.
-
Il numero degli studi, di cui al comma 1, viene arrotondato all’unità
superiore qualora il calcolo dia un coefficiente inferiore all’unità.
-
I medici del gruppo, per svolgere la propria attività, possono utilizzare
supporti tecnologici e strumentali e comuni, anche di natura specialistica,
per ampliare la gamma delle prestazioni rese.
- I
medici del gruppo possono altresì utilizzare, in maniera coordinata
e concordata, personale di supporto comune:
- si -
no
secondo un accordo interno.
-
La pediatria in associazione è connotata
dalla distribuzione territoriale degli studi professionali, non vincolati
a sede unica, coerente con l’articolazione territoriale di riferimento.
-
La pediatria in rete, ferma restando
la distribuzione territoriale degli studi professionali, coerente con
l’articolazione territoriale di riferimento, non vincolata a sede unica,
comporta che i medici possano utilizzare, compatibilmente con lo stato
di informatizzazione del sistema sanitario regionale, sistemi di comunicazione
informatica di tipo telematico, per il collegamento con i Centri Unici
di Prenotazione delle A.S.S. e per l’eventuale trasmissione dei dati
epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano disciplinate
da appositi accordi aziendali.

Art.
9 (Accessibilità
ambulatoriale e domiciliare)
- Fermi
restando, per ciascun pediatra, gli obblighi previsti dall'art.20 dell’A.C.N.,
gli orari dei singoli studi sono coordinati tra di loro in modo da garantire,
complessivamente, una disponibilità all'accesso per un arco di almeno
5 ore giornaliere, distribuite, tra mattina e pomeriggio, con un’oscillazione
massima tra 2 e 4 ore, secondo un congruo orario determinato dai medici
in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva
accessibilità agli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche.
-
La chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione deve avvenire
non prima delle 19.00, nel caso della pediatria in associazione, assicurando
anche la possibilità di accesso degli assistiti in carico ai medici
dell'associazione per i casi di urgenza clinica e/o amministrativa.
-
Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, nelle ore non coperte
dalla Continuità Assistenziale, i medici dell'associazione assicurano
un turno di disponibilità da parte di almeno uno degli associati per
la ricezione delle richieste di visite ambulatoriali e/o domiciliari,
entro le ore 10, anche mediante la disponibilità di mezzi e strumenti
che consentano all'assistito un’adeguata comunicazione con il medico.
Per la ricezione delle richieste di visite ambulatoriali e/o domiciliari
ogni studio associato deve essere dotato di telefono e di una segreteria
telefonica che, oltre al suo normale utilizzo, fornisca indicazioni
relative al medico di turno.
-
I medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria
attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità
di tale forma assistenziale, sia nell'arco della giornata sia nei periodi
di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente,
nei casi di urgenza, tenendo anche conto dei programmi concordati con
i responsabili dei distretti. I cittadini interessati dovranno essere
informati di tale modalità organizzativa al momento della predisposizione
del programma assistenziale.

Art.
10 (Orari)
L'organizzazione
del lavoro è stabilita, autonomamente, all'interno dell'associazione.
Gli orari dei singoli studi sono i seguenti:
1)
dr. __________________________________
Lunedì
dalle ____________ alle _____________
Martedì
dalle ____________ alle _____________
Mercoledì
dalle ____________ alle _____________
Giovedì
dalle ____________ alle _____________
Venerdì
dalle ____________ alle _____________
Sabato
dalle ____________ alle _____________
2)
dr. __________________________________
Lunedì
dalle ____________ alle _____________
Martedì
dalle ____________ alle _____________
Mercoledì
dalle ____________ alle _____________
Giovedì
dalle ____________ alle _____________
Venerdì
dalle ____________ alle _____________
Sabato
dalle ____________ alle _____________
3)
dr. __________________________________
Lunedì
dalle ____________ alle _____________
Martedì
dalle ____________ alle _____________
Mercoledì
dalle ____________ alle _____________
Giovedì
dalle ____________ alle _____________
Venerdì
dalle ____________ alle _____________
Sabato
dalle ____________ alle _____________
4)
dr. __________________________________
Lunedì
dalle ____________ alle _____________
Martedì
dalle ____________ alle _____________
Mercoledì
dalle ____________ alle _____________
Giovedì
dalle ____________ alle _____________
Venerdì
dalle ____________ alle _____________
Sabato
dalle ____________ alle _____________
5)
dr. __________________________________
Lunedì
dalle ____________ alle _____________
Martedì
dalle ____________ alle _____________
Mercoledì
dalle ____________ alle _____________
Giovedì
dalle ____________ alle _____________
Venerdì
dalle ____________ alle _____________
Sabato
dalle ____________ alle _____________

Art.
11 (Obiettivi e requisiti delle forme associative)
- Oltre
all’esplicito riferimento agli artt. 51, 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 272/2000,
i medici, nell’atto costitutivo di associazione, dovranno (parte comune
a tutte le forme associative):
a)
indicare di aver comunicato, ai cittadini iscritti nei propri elenchi,
le forme e le modalità organizzative dell’associazione;
b) dichiarare, esplicitamente, la partecipazione di ciascun medico ad
una sola delle forme associative, di cui al comma 2, dell’art. 51;
c) indicare il medico delegato alle funzioni di raccordo funzionale
e professionale con il Direttore del Distretto;
d) depositare l’atto costitutivo anche presso l’Ordine dei Medici;
e) dichiarare di non essere incompatibili allo svolgimento della forma
associativa;
f) dichiarare che gli orari dei singoli studi devono essere coordinati
tra di loro in modo da garantire, complessivamente, una disponibilità
all'accesso per un arco di almeno 5 ore giornaliere, distribuite, tra
mattina e pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici
in rapporto alle esigenze della popolazione assistita;
g) dichiarare che, nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi,
fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale,
viene assicurata, da parte di almeno uno dei medici associati, la ricezione
delle richieste di visite ambulatoriali e/o domiciliari. All'assistito
dev’essere garantita la possibilità di adeguata comunicazione con il
medico, anche tramite segreteria telefonica.

- Oltre
alle condizioni generali “comuni”, per la pediatria
di gruppo, si dovranno precisare:
a)
la sede unica del gruppo, articolata in più studi medici, ferma restando
la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi, del
medesimo ambito territoriale, ma in orari aggiuntivi a quelli previsti,
nella sede principale, per l'istituto della medicina di gruppo;
b) la presenza, nella sede del gruppo, di un numero di studi pari almeno
alla metà dei medici componenti il gruppo stesso, tranne eventuale deroga
aziendale per le associazioni già in essere, con possibilità di uso
promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli
studi di cui sopra viene arrotondato all’unità superiore in caso di
coefficiente frazionale nel relativo calcolo;
c) l’eventuale utilizzo, per l'attività assistenziale, di supporti tecnologici
e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni;
d) l’utilizzo, da parte dei componenti del gruppo, di eventuale personale
di supporto comune, secondo un accordo interno;
e) l’eventuale gestione della scheda sanitaria su supporto informatico
e collegamento in rete dei vari supporti;
f) l’eventuale utilizzo di software, per la gestione della scheda sanitaria,
tra loro compatibili;
g) l’eventuale utilizzo, da parte di ogni medico, di sistemi di comunicazione
informatica di tipo telematico, idonei al collegamento con i centri
di prenotazione della Azienda, per la trasmissione dei dati epidemiologici
e/o prescrittivi, secondo gli appositi accordi regionali e aziendali,
nonché per la realizzazione di momenti di revisione, di norma ogni tre
mesi, della qualità e della appropriatezza prescrittiva interna alla
associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi,
coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla associazione, in modo particolare
per le patologie croniche, oggetto di specifiche Linee Guida;
h) la visita per appuntamento su richiesta dell’assistito;
i) l’ambulatorio dedicato per patologie da concordarsi a livello
di Comitato aziendale (almeno una volta la settimana, anche a turno,
nell’ambito del gruppo).
- Oltre
alle condizioni generali “comuni”, per la pediatria
in associazione, andranno precisate:
a)
la chiusura pomeridiana di uno degli studi dell’associazione non prima
delle ore 19.00;
b) la condivisione e implementazione di almeno tre linee guida diagnostico-terapeutiche
per le patologie a più alta prevalenza definite, con gli specialisti
di riferimento, secondo indicazioni concordate in sede regionale e aziendale;
c) la realizzazione di momenti di revisione della qualità, di norma
ogni 6 mesi, delle attività e della appropriatezza prescrittiva interna
all'associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi
e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione, in particolare
per le patologie croniche oggetto delle Linee Guida;
d) la gestione della scheda sanitaria individuale omogenea per tutti
i componenti l'associazione;
e) le sostituzioni, di norma, nell'ambito dell'associazione;
f ) la trasmissione di dati di attività e di risultato per la verifica
di qualità dell'efficienza e dell'efficacia inerenti alle patologie
trattate secondo le Linee Guida di cui sopra.
- Oltre
alle condizioni generali “comuni”, per la pediatria
in rete si dovranno precisare:
a) la gestione della scheda sanitaria individuale, omogenea, su supporto
informatico mediante software tra loro compatibili;
b) le sostituzioni, di norma, nell’ambito dell’associazione;
c) il collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi
informatici tali da consentire l'accesso alle informazioni, relative
agli assistiti, da parte dei componenti dell'associazione;
d) l’utilizzo, da parte di ogni medico, di sistemi di comunicazione
informatica, di tipo telematico, idonei al collegamento con i centri
di prenotazione della Azienda, per la trasmissione dei dati epidemiologici
e/o prescrittivi, secondo gli appositi Accordi regionali e aziendali,
nonché per la realizzazione di momenti di revisione, di norma ogni tre
mesi, della qualità e della appropriatezza prescrittiva interna alla
associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi
e coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla associazione, in modo
particolare per le patologie croniche oggetto di specifiche Linee Guida;
e) i dati, di cui al punto precedente, che serviranno anche come standard
di attività e saranno individuati, per ciascuna Linea Guida, da un gruppo
tecnico specifico regionale;
f) la chiusura pomeridiana di uno degli studi della rete non prima delle
ore 19,00.
- Le
forme associative, di cui al comma 2, dell’art.51 del D.P.R. n. 272/2000,
pur non potendo assumere natura di soggetti contrattuali rispetto alla
definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia,
di quantità, di qualità e di modalità dei servizi da disporre per gli
assistiti e per i pediatri di libera scelta, che rimane di esclusiva
competenza dei sindacati firmatari dell’A.C.N., sono, tuttavia, riconosciute
quali soggetti qualificati a proporre e promuovere iniziative e progetti
assistenziali da sottoporre alla contrattazione tra le parti, nell’ambito
degli Accordi regionali e aziendali di cui all’A.C.N. reso esecutivo
col precitato D.P.R. n. 272/2000.

Art.
12 (Sostituzioni)
- All'interno
della forma associativa può adottarsi il criterio della rotazione interna
per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto
concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di
formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione
della professionalità.
-
Durante le sostituzioni saranno mantenute invariate le fasce orarie
di disponibilità. Eventuali cambi di orario, di inizio e termine dell’attività,
saranno comunicati, con congruo anticipo, all’Azienda e agli assistiti.
Art.
13 (Gestione
scheda sanitaria individuale)
- La
cartella individuale, di norma su base cartacea, e, ove possibile, su
base informatica, è accessibile a tutti i componenti dell’Associazione,
in modo da facilitare il lavoro nei confronti degli assistiti. Resta
intesa l’accessibilità all’archivio nel rispetto delle disposizioni
della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Pediatria
di gruppo:
gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico
con collegamento in rete dei vari supporti avvalendosi di software tra
loro compatibili. Il software utilizzato dai medici partecipanti è ________________________.
- Pediatria
in associazione:
tenuta e aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del
medico e ad utilità dell'assistito, quale strumento tecnico professionale
che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico
di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto
previsto dagli accordi regionali.
- Pediatria
in rete:
gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico.
Il software utilizzato dai medici partecipanti è ________________________.
-
I software e le procedure informatiche, adottati dall’Associazione,
dovranno essere abilitati al collegamento ed alla trasmissione di dati.

Art.
14 (Collegamento
tra studi)
- La
cartella individuale, di norma su base cartacea, e, ove possibile, su
base informatica, è accessibile a tutti i componenti dell’Associazione,
in modo da facilitare il lavoro nei confronti degli assistiti. Resta
intesa l’accessibilità all’archivio nel rispetto delle disposizioni
della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Pediatria
di gruppo:
la scheda sanitaria individuale è gestita su supporto informatico, con
collegamento in rete dei vari supporti, avvalendosi di software tra
loro compatibili. Ogni medico del gruppo ha la disponibilità di sistemi
di comunicazione informatica, di tipo telematico, predisposti per il
collegamento con i centri di prenotazione dell'Azienda e l'eventuale
trasmissione dei dati epidemiologici e/o prescrittivi, nei modi e nelle
forme definite e concordate in sede di contrattazione regionale e/o
aziendale. Tali supporti sono idonei anche per la realizzazione di attività
di revisione della qualità e dell’appropriatezza prescrittiva interna
alla forma associativa e per la promozione di comportamenti prescrittivi
uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati della forma associativa.
- Pediatria
in associazione:
non sono previsti collegamenti obbligatori fra i medici associati. Più
associazioni possono coordinarsi per l’erogazione i prestazioni previste
dall’A.C.N. o da accordi locali.
- Pediatria
in rete:
i medici dell'associazione utilizzano supporti informatici software,
tra loro compatibili, per la gestione della scheda sanitaria individuale,
predisposti anche per I'elaborazione-trasmissione di dati e per collegamenti
reciproci degli studi dei medici con sistemi informatici tali da consentire
l'accesso alle informazioni, relative agli assistiti, da parte dei componenti
dell'associazione (modem ed e-mail). L'eventuale accesso, da parte di
altri componenti dell'équipe assistenziale, potrà essere predisposto
nei modi e nelle forme concordate in sede di contrattazione regionale
e/o aziendale. Gli studi dei medici aderenti alla forma associativa
utilizzano sistemi di comunicazione informatica, di tipo telematico,
per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e I'eventuale
trasmissione dei dati epidemiologici e/o prescrittivi, qualora tali
prestazioni siano definite e concordate in sede di contrattazione regionale
e/o aziendale.

Art.
15 (Informazione
ai cittadini)
- Le
modalità organizzative ed erogative dell'associazione, ivi comprese
quelle concernenti l'erogazione delle prestazioni incentivanti, saranno
comunicate ai cittadini nelle seguenti forme: locandina affissa all'interno
della sala di attesa, distribuzione di volantini informativi e altre
forme da concordare con i Distretti.
Art.
16 (Compensi)
- A
ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze
relative alle scelte di cui è titolare nel limite del massimale di cui
all’art. 23, comma 1, dell’A.C.N., con l’unica eccezione dei pediatri
di cui al comma 2, dello stesso articolo.
Art.
17 (Suddivisione
delle spese)
- La
suddivisione delle spese di gestione dello studio e dell'Associazione
viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa.

Art.
18 (Riunioni
periodiche)
- Sono
previste riunioni periodiche, fra i medici costituenti la forma associativa,
per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza
dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della programmazione
distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa
programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito.
Art.
19 (Delegato
dell’Associazione)
- Preso
atto che i componenti della forma associativa possono eleggere, ai sensi
del disposto di cui al comma 5, dell’art. 51 del D.P.R. n. 272/2000,
un proprio delegato alle funzioni indicate da detta norma, in tale veste
si indica il dr. __________________________.
-
L'incarico, di cui al comma 1, ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile.
Art.
20 (Deposito
atto costitutivo)
- Il
presente atto costitutivo viene depositato presso l’Azienda __________________________________
e l’Ordine dei medici della Provincia di ______________________.

Art.
21 (Decorrenza)
- L’associazione
si considera costituita dalla data di ricevimento, da parte dell’Azienda,
del presente atto, purchè esso sia conforme ai criteri definiti dagli
artt. 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 272/2000 e alle regole stabilite in
sede di accordi regionali.
-
Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti economici si rinvia
alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del precedente art. 1.
Art.
22 (Accordi
integrativi)
- Con
riferimento al comma 4, dell'art.51, del D.P.R. n. 272/2000, gli associati
prendono atto che, nell'ambito degli Accordi regionali, possono essere
individuate forme di partecipazione dell’associazione allo svolgimento
delle attività e dei compiti di cui agli artt. 48 e 49 del D.P.R. n.
272/2000.
Art.
23 (Controversie)
- I
componenti dell'associazione prendono atto che, relativamente alla forma
associativa, sono arbitri, per le questioni deontologiche, l'Ordine
provinciale dei medici e, per le questioni contrattuali, il Comitato
Regionale di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 272/2000.

Letto,
approvato e sottoscritto.
Firma
- dr. _______________________ _______________________
- dr. _______________________ _______________________
- dr. _______________________ _______________________
- dr. _______________________ _______________________
- dr. _______________________ _______________________
luogo
_____________________ data _____________
∼ ∼ ° ∼ ∼
Pordenone,
30 aprile 2003
| L’ASSESSORE
___________________ |
Federazione
Italiana Medici Pediatri (F.I.M.P.)
Il
Segretario regionale
______________________ |
Dichiarazione
a verbale n. 1
La
F.I.M.P. ritiene che i Servizi Consultoriali richiamati, alla fine della
pag. 4 e all’inizio della pag. 5, quali strutture da valorizzare per gli
screening in età pediatrica, siano un inutile doppione di attività di
pertinenza del PLS e debbano quindi essere utilizzati solo nelle zone
dove non sia ancora disponibile il PLS.
Dichiarazione
a verbale n. 2
La
F.I.M.P. ritiene che l’aumento della “fruibilità e accessibilità, da parte
degli assistiti, di tutti i Servizi delle cure primarie” (pagg. 7 e 8,
Capitolo “Azioni previste”, punto 3), possa essere ottenuto attraverso
l’ottimale organizzazione dello studio (visite per appuntamento, associazionismo,
ecc.) e soprattutto attraverso una corretta comunicazione con le famiglie
e non già attraverso l’aumento delle prestazioni a domicilio.
Nota
n. 1
La
parte sindacale raccomanda la pronta attivazione del progetto concordato
con l’Isituto “Burlo Garofolo” per l’assistenza domiciliare al bambino
oncologico.
Nota
n. 2
In
considerazione della necessità di permettere la piena e attiva partecipazione
dei PLS alla elaborazione dei piani vaccinali regionali e allo scopo di
dare avvio alle sperimentazioni farmacologiche così come previsto dal
D.M. del 10 maggio 2001, la parte sindacale chiede la rapida costituzione
delle seguenti Commissioni:
a)
Commissione regionale vaccini
b) Commissione regionale per la sperimentazione dei farmaci in età pediatrica.

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