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ACCORDO
REGIONE LIGURIA 2002
ACCORDO PRELIMINARE SU ALCUNI PUNTI DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
AI SENSI DEL D.P.R. 28 LUGLIO 2000 N. 272
"ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON
GLI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA"
Premesso
che il D.P.R. 28 luglio 2000 n. 272 "Accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera
scelta, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 502/92, come
modificato dai Decreti Legislativi n. 517/93 e n. 229/99" sottolinea
il ruolo svolto dalle Regioni nel generalecontesto di riorganizzazione
del SSN e di valorizzazione e responsabilizzazione della figura del pediatra
di famiglia;
Considerato che lo stesso D.P.R. affida alle Regioni ampi ed esclusivi
spazi
di contrattazione, attraverso la possibilità di promuovere e stipulare
appositi accordi integrativi;
Dato atto che sono in corso le trattative tra i rappresentati di parte
pubblica ed i rappresentanti della Federazione Italiana Medici Pediatri,
avviate in seno al Comitato Regionale Permanente ex articolo 12 D.P.R.
272/2000 per la definizione degli accordi regionali;
Preso atto delle difficoltà che da tempo si riscontrano in ambito
regionale nell'assicurare la piena attuazione del diritto all'assistenza
pediatrica e la libera scelta degli assistiti negli elenchi dei pediatri
e ritenuto opportuno sperimentare nuove modalità per la determinazione
del rapporto ottimale ed il graduale inserimento di nuovi pediatri convenzionati
con il SSR, in deroga alla disciplina prevista a livello nazionale dall'articolo
17 del D.P.R. 272/2000;
Considerata altresì la necessità di procedere ad una immediata
valorizzazione dell'attività dei medici pediatri nell'ambito delle
attività e prestazioni dirette a migliorare l'integrazione tra
interventi sanitari e sociali di cui all'articolo 49 del D.P.R. 272/2000,
ed in particolare per quanto riguarda gli istituti dei bilanci di salute,
che consentono il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale
del minore, la ricerca di fattori di rischio e l'individuazione precoce
di problematiche socio sanitarie, e del libretto sanitario pediatrico
;
Ritenuto opportuno, nelle more della definizione dei contenuti e della
stipula dell'accordo regionale, procedere alla sottoscrizione di un documento
preliminare relativo ai criteri di calcolo per la determinazione delle
zone carenti e per il riconoscimento di un compenso a fronte della realizzazione
dei bilanci di salute e della compilazione del libretto pediatrico;
tra
La Regione Liguria, in persona dell'Assessore alla Sanità,
le Aziende UU.SS.LL. della Liguria, in persona dei Direttori Generali,
la Federazione Regionale dei Medici Specialisti Pediatri di Libera Scelta
(FIMP),
si concorda quanto segue
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Articolo
1 Rapporto ottimale
Ai sensi
del comma 7 dell'articolo 17 D.P.R. 272/2000, per ciascun Comune o altro
ambito territoriale definito ai sensi del comma 3, deve essere inserito
un pediatra per ogni 600 residenti o frazione superiore a 300 di età
compresa tra 0 e 6 anni.
In particolari situazioni locali, dopo che l'Azienda ha valutato l'opportunità
di ricorrere alle misure già previste dall'ACN (scelta in deroga
territoriale, aumento temporaneo del massimale e variazione dell'ambito
territoriale) per garantire il diritto all'assistenza pediatrica ed alla
libera scelta, si attua il seguente calcolo :
Totale dei residenti 0 - 6 anni assommato al totale dei pazienti 7 - 14
anni in carico ai pediatri, detratto il totale dei massimali dei pediatri
I suddetti
dati devono risultare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Le ASL si impegnano, una volta proceduto alla copertura delle zone carenti
derivanti dalla deroga regionale al calcolo del rapporto ottimale, a sollecitare
gli assistiti che non hanno operato la scelta del medico ad effettuare
la stessa entro un periodo massimo di tre mesi, trascorso tale periodo
il Comitato Regionale valuterà i risultati .
Dal totale dei massimali dei pediatri verranno detratti i massimali di
coloro che termineranno il rapporto convenzionale con SSN entro 12 mesi
dall'applicazione del suddetto calcolo per la determinazione delle zone
carenti.
Se il risultato ottenuto dal calcolo previsto al comma 3), considerando
i commi 4, 5 e 6 è positivo, si inserisce 1 pediatra ogni 800 bambini
o frazione superiore a 400.
Perdurando effettive e comprovate difficoltà a garantire l'assistenza,
come correttivo del calcolo precedente si devono considerare i massimali
dei pediatri a 800 (tetto massimo) esclusi coloro i quali avevano acquisito
il diritto a 1000 scelte ai sensi dell'articolo 23 comma 2 DPR 272/2000;
perdurando le difficoltà suddette, il massimale a 800 per tutti
i convenzionati.
Il pediatra al quale viene assegnata la zona carente individuata ai sensi
dei commi precedenti è tenuto ad aprire l'ambulatorio nella circoscrizione,
zona sociale o comune nel cui ambito la carenza è risultata maggiore.
Per i pediatri ai quali è stata effettuata la deroga al massimale,
il Comitato Aziendale valuterà le modalità di rientro nel
caso di assegnazione di una zona carente. Nel rientro dal massimale in
deroga andrà garantito, nell'ambito del Comune o di altra zona
individuata dall'Azienda, la possibilità di scelta di nuovi nati
con la contestuale ricusazione di un assistito di età superiore
ad anni tredici.
L'applicazione del presente accordo avrà una durata sperimentale
di mesi 6, al termine dei quali il Comitato Regionale Permanente ne valuterà
i risultati e le eventuali modifiche ritenute opportune.
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Articolo
2 Prestazioni aggiuntive e attività aggiuntive ex articolo 49 DPR
272/2000
Il libretto sanitario pediatrico, secondo il modello istituito e definito
con l'accordo integrativo regionale attuativo del D.P.R. 613/96, approvato
con D.G.R. 2336 dell'11 novembre 1998, è conservato a cura dei
legali rappresentanti del bambino, ai quali deve essere consegnato da
personale dell'Azienda U.S.L. al momento della iscrizione al SSN e della
scelta del pediatra.
Le diciture "bilanci di salute" e "visite filtro",
riportate nell'allegato L al D.P.R. 272/2000, si riferiscono entrambe
alle prestazioni di cui all'articolo 49 comma 1 lettera c).
Tali prestazioni, concordate con l'Amministrazione regionale su basi di
efficacia scientifica, rientranti nei compiti del pediatra retribuiti
a quota variabile, si definiscono come visite ambulatoriali eseguibili
in età prestabilite, il cui obiettivo rimane la prevenzione secondaria,
attraverso il precoce riconoscimento delle patologie dell'accrescimento
psico-somatico, neuro-sensoriale anche mediante l'individuazione di casi
a particolare rischio di disagio socio-familiare, al di fuori della patologia
acuta che rientra tra i compiti del pediatra retribuiti a quota fissa.
Ulteriore obiettivo collegato ai bilanci di salute e la prevenzione primaria,
in quanto le visite di controllo costituiscono per il pediatra che le
esegue una occasione di interventi inerenti l'alimentazione, la vaccinazione,
la prevenzione degli incidenti e le norme igieniche generali.
Viene concordato il seguente calendario di visite filtro :
1° visita - dal 16° al 45° giorno dalla nascita
2° visita - dal 61° al 90° giorno dalla nascita;
3° visita - dai 4 ai 6 mesi compiuti
4° visita - dai 7 ai 9 mesi compiuti
5° visita - dai 10 ai 12 mesi compiuti
6° visita - dai 15 ai 18 mesi compiuti
7° visita - dai 24 ai 36 mesi compiuti
8° visita - dai 5 ai 6 anni compiuti
9° visita - dai 7 ai 9 anni compiuti
10° visita - dagli 11 ai 13 anni compiuti
Il pediatra è tenuto ad annotare sul libretto i bilanci di salute
effettuati.
Ai sensi dell'articolo 49 comma 1 lettera d) del D.P.R. 272/00 per la
compilazione del libretto sanitario pediatrico e per la realizzazione
dei bilanci di salute (con esclusione della prima visita che ai sensi
dell'articolo 29 comma 3 lettera e) del D.P.R. 272/2000 è considerata
tra i compiti del pediatra remunerati a quota fissa) sarà corrisposta,
a far data dal 1 gennaio 2001, una maggiorazione della quota fissa capitaria
corrisposta per ciascun assistito in carico di lire 32.000= annue lorde.
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Articolo
3 Decorrenza dell'accordo
Il presente accordo diventerà esecutivo con la firma del Presidente
dell'Ordine dei Medici della Provincia di Genova, o suo delegato, che
lo sottoscrive per gli aspetti di deontologia professionale.
Genova,
L'Assessore alla Sanità
Il Direttore Generale dell'ASL 1
Il Direttore Generale dell'ASL 2
Il Direttore Generale dell'ASL 3
Il Direttore Generale dell'ASL 4
Il Direttore Generale dell'ASL 5
Il Segretario Regionale della FIMP
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