Accordi Regionali: Liguria
  A cura di G. Quattrone

Accordo Regione Liguria


ACCORDO REGIONE LIGURIA 2002

ACCORDO TRA LA REGIONE LIGURIA, LE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI LIGURI E LA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI AI SENSI DEL D.P.R. 28 LUGLIO 2000 N. 272 "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA"

Dichiarazioni preliminari

Il presente accordo ha lo scopo di promuovere, attraverso la reciproca collaborazione tra la Regione, le Aziende UU.SS. LL. ed i medici specialisti pediatri di libera scelta, il miglioramento della qualità dell'assistenza e la razionalizzazione della spesa, di offrire stimoli concreti alla acquisizione di tecnologie informatiche, sia per agevolare il lavoro dei medici, sia per creare un sistema informativo che possa favorire gli assistiti, con possibilità di prenotazioni di esami clinici e visite specialistiche direttamente dallo studio, e per fornire dati epidemiologici e gestionali.

L'accordo incentiva le forme associative tra i medici pediatri convenzionati per consentire loro una migliore organizzazione del lavoro e garantire ai pazienti una migliore assistenza.

La Regione Liguria ritiene utile la partecipazione dei pediatri di libera scelta alle attività di continuità assistenziale, per fornire una migliore assistenza specialistica nelle fasce orarie coperte da tale servizio.

Le parti richiamano integralmente l'accordo preliminare siglato in data 15 novembre 2001 e ad integrazione di quanto già stipulato convengono e sottoscrivono quanto segue.

Articolo 1 - Visita al neonato dimesso precocemente

Le visite al neonato sano, dimesso precocemente entro le 72 ore dalla nascita, possono essere retribuite nell'ambito di progetti obiettivi specifici ovvero nell'ambito del finanziamento del DRG, determinando il corrispettivo come visita occasionale (domiciliare € 36,15 - ambulatoriale € 25,82).

Articolo 2 - Medicina preventiva. Vaccinazioni

I medici pediatri, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 34 della legge 449/97 e nell'ambito di quanto previsto e disposto dall'Amministrazione regionale con il Piano Annuale delle Vaccinazioni e dalle Aziende UU.SS.LL. in ossequio alla programmazione regionale, possono somministrare vaccini ai propri assistiti nel proprio ambulatorio, previa visita di controllo, a tutela della salute dei minori.

I vaccini debbono essere forniti dall'Azienda di appartenenza direttamente al pediatra di fiducia, il quale provvederà a certificare l'avvenuta vaccinazione all'ufficio competente.

Il Comitato Aziendale potrà decidere di corrispondere al pediatra vaccinatore un compenso, stabilito sulla base di quanto indicato dall'articolo 39 del D.P.R. 272/2000 in materia di visite occasionali, qualora la prestazione non sia inserita in un progetto più ampio, da concordare a livello aziendale.

In mancanza di ciò, la prestazione resa dal pediatra rientrerà nell'attività di libera professione, ai sensi dell'articolo 40 comma 7 del D.P.R. 272/2000. La FIMP indica per tali prestazioni l'onorario di € 35.

Articolo 3 - Progetti di Educazione Sanitaria

Particolare cura sarà dedicata dal pediatra all'educazione sanitaria dei familiari preposti alla tutela del minore e del minore stesso, ferma restando la necessaria adesione del medico pediatra di libera scelta alla realizzazione di progetti finalizzati, programmati a livello aziendale e regionale.

Articolo 4 - Progetti obiettivo

Attesa la necessità di razionalizzare l'uso delle risorse disponibili senza incidere sulla qualità dell'assistenza erogata, il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L., in accordo con il Direttore Sanitario e con il Comitato Aziendale, può reperire risorse da destinare :

1) all'investimento in progetti assistenziali al cui interno remunerare, mediante compensi aggiuntivi, gruppi di medici che si impegnino per la realizzazione degli obiettivi prefissati;

2) alla definizione dell'iter operativo del progetto, degli obiettivi specifici, degli indicatori di verifica, delle risorse necessarie;

3) alla individuazione degli standard di spesa sulla base di criteri predefiniti;

4) al coordinamento delle fasi di attuazione del progetto con periodici momenti di valutazione dei risultati;

5) alla effettuazione della valutazione finale.

Articolo 5 - Compensi accessori ed indennità ex art. 41 lett. A3 A.C.N.

Le parti richiamano l'articolo 41 comma 9 dell'Accordo Collettivo Nazionale, che prevede la possibilità di modificare gli importi e/o le percentuali previsti per le indennità di cui ai commi precedenti, sulla base di esigenze locali e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, nell'ambito dell'entità complessiva del finanziamento regionale.

Le parti concordano di procedere al monitoraggio dell'applicazione di tutte le indennità a livello regionale attraverso la trasmissione dei dati relativi alla Regione Liguria.

Le proposte di modifica delle percentuali o degli importi, avanzate dalle Aziende o dal sindacato sulla base del monitoraggio della situazione complessiva delle indennità a livello regionale, dovranno essere discusse dal Comitato Regionale Permanente.

Articolo 6 - Pediatria in associazione

I pediatri iscritti negli elenchi, al fine di una più pronta e continua risposta ai bisogni dei cittadini, possono concordare forme di lavoro associate ponendosi i seguenti obiettivi :

- coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli medici che fanno parte dell'associazione, facendo in modo di garantire, oltre al proprio orario individuale determinato ai sensi dell'articolo 20 dell'A.C.N., un orario complessivo di apertura degli stessi di almeno cinque ore giornaliere con almeno uno studio aperto fino alle ore 19.00 (sei ore giornaliere nel caso di associazione con quattro pediatri);

- distribuzione dell'orario nel mattino e nel pomeriggio per cinque giorni alla settimana, tenendo conto delle esigenze della popolazione assistita;

- condivisione di linee guida diagnostico-terapeutiche da portare a conoscenza dell'Azienda e del Comitato Regionale.

Ciascun pediatra, inoltre, si impegna a svolgere la propria attività ambulatoriale anche nei confronti di tutti gli assistiti degli altri pediatri dell'associazione nel caso di urgenza, quando vi sia l'impossibilità per il minore di ricorrere al proprio pediatra.

L'associazione tra i medici pediatri è costituita sulla base di un regolamento ispirato ai seguenti principi :

a) associazione libera, volontaria e paritaria;

b) accordo liberamente concordato tra i partecipanti, previo parere dell'Azienda, depositato presso l'Azienda e presso l'Ordine dei Medici;

c) associazione fra almeno 2 medici;

d) vincolo per il medico pediatra di appartenenza ad una sola associazione;

e) vincolo di appartenenza allo stesso ambito di scelta, salvo deroghe autorizzate dai Comitati Aziendali;

f) elezione all'interno dell'associazione di un rappresentante referente presso l'Azienda;

g) liquidazione a ciascun pediatra delle competenze relative alle proprie scelte;

h) previsione, in caso di conflitti insorti all'interno dell'associazione, di ricorso all'arbitrato dell'Ordine Provinciale dei Medici;

i) divieto di effettuare variazioni di scelta all'interno del gruppo senza l'autorizzazione del medico scelto dall'assistito, salvaguardando in ogni caso la possibilità del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;

j) realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e dell'appropriatezza prescrittiva interna all'associazione, per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione.

Articolo 7 - Pediatria di gruppo

Oltre ai requisiti previsti per la pediatria in associazione, la pediatria di gruppo si caratterizza per l'unicità della sede e per gli ulteriori criteri organizzativi previsti dall'articolo 52 dell'A.C.N.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 41 dell'A.C.N. approvato con D.P.R: 272/2000, come modificato dal D.P.R. 382/2001, per le tariffe riferite al compenso per la pediatria di gruppo si confermano gli importi indicati al comma 7 per il periodo successivo al 1 gennaio 2000 mentre si concorda di non fissare alcuna percentuale massima degli assistiti in ambito regionale da riservare per lo svolgimento della pediatria di gruppo al fine di incentiva re quanto più possibile tale forma di assistenza.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 52 comma 1) dell'A.C.N., a parziale modifica della lettera d), le parti concordano sulla possibilità di inserire nelle pediatrie di gruppo anche medici pediatri di libera scelta titolari di altri rapporti compatibili.

Articolo 8 - Maggiorazione per le zone disagiate

Le zone disagiate sono individuate dai Comitati Aziendali sulla base di una valutazione complessiva tenuto conto dei seguenti criteri :

a) alto rapporto superficie/popolazione sparsa

b) dimensioni dei Comuni

c) situazione geografica

e sono dichiarate tali con provvedimento del Direttore Generale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 comma 3 dell'A.C.N. per ciascun assistito residente in zona disagiata nella fascia di età 0 - 14 anni è riconosciuto al pediatra il compenso annuo di € 25,82, con il tetto massimo di € 516,46 mensili a medico e con il tetto massimo del 15% dei pediatri. In caso di risorse insufficienti si procederà ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo regionale.

La maggiorazione per zone disagiate verrà liquidata al 31 dicembre di ogni anno, con la corresponsione dei compensi in dodicesimi, riferiti alle mensilità in cui il paziente è stato in carico al pediatra.

La maggiorazione per le zone disagiate viene riconosciuta a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Per la liquidazione dei compensi arretrati, le parti concordano di corrispondere per intero i compensi relativi all'anno 2001 ai medici titolari delle scelte alla data del 31 dicembre 2001 e di corrispondere a titolo forfetario agli stessi medici i 2/12 dei compensi annui per la liquidazione della maggiorazione relativa all'anno 2000.

Articolo 9 - Indennità informatica

L'indennità di collaborazione informatica prevista dall'articolo 41 comma 4 dell'A.C.N. viene corrisposta ai pediatri individuati dalle Aziende nella percentuale massima del 40% a livello regionale.

A questo proposito le Aziende comunicano alla Regione Liguria i dati relativi alle indennità corrisposte e li aggiornano al fine del monitoraggio dell'andamento del fenomeno.

Articolo 10 - Indennità per collaboratore di studio

L'indennità per il collaboratore di studio medico viene corrisposta ai pediatri individuati dalle Aziende entro la percentuale massima del 10% a livello regionale. A questo proposito le Aziende comunicano alla Regione Liguria i dati relativi alle indennità corrisposte e li aggiornano al fine di monitorare l'andamento del fenomeno.

Articolo 11 - Assistenza programmata domiciliare ad assistiti affetti da patologie croniche invalidanti

Per quanto concerne l'assistenza nei confronti di pazienti affetti da patologie croniche invalidanti, anche ospiti di strutture territoriali, si concorda quanto segue.

Il pediatra assicura la presenza effettiva settimanale, quindicinale, mensile, o secondo altra cadenza in base ad un piano concordato con l'Azienda, al fine di

- controllare lo stato di salute dell'assistito;

- fornire indicazioni ai familiari o al personale addetto all'assistenza di eventuale trattamento dietetico o profilattico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dall'Azienda;

- predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro periodica verifica;

- tenuta di un'apposita scheda ove vengano annotate le eventuali considerazioni cliniche, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, la terapia e quant'altro ritenuto utile ed opportuno.

L'Azienda Sanitaria dovrà fornire una scheda per l'annotazione degli accessi effettuati.

Gli accessi devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nel numero di quelli annotati dal medico sulla scheda tenuta presso il domicilio del paziente.

Il trattamento economico viene immediatamente sospeso in caso di trasferimento dell'assistito o di ricovero presso strutture sanitarie.

Per la liquidazione dei compensi si rinvia a quanto previsto dall'Allegato "E" dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Articolo 12 - Prestazioni incentivanti

Le prestazioni incentivanti di cui all'allegato "B" lettera c) dell'Accordo Collettivo Nazionale (Prestazioni di tipo diagnostico da definire nell'ambito di accordi regionali) possono essere riconosciute da parte delle Aziende sulla base di appositi progetti assistenziali, approvati dai Comitati Aziendali, collegati alla realizzazione di risparmi sulla spesa per esami di laboratorio e sulla spesa farmaceutica, senza bisogno di autorizzazione qualora siano svolte dal pediatra a favore dei propri assistiti, allo scopo di fornire un accertamento diagnostico complementare all'attività clinica e di migliorare la qualità dell'assistenza.

Articolo 13 - Continuità Assistenziale

Fermo restando che la continuità assistenziale disciplinata dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale si estende anche agli assistiti in carico ai medici specialisti pediatri di libera scelta, presso le singole Aziende potranno essere attivati appositi servizi e presidi di assistenza pediatrica nei giorni prefestivi e festivi e nella fascia notturna dei giorni feriali.

L'organizzazione del servizio di continuità assistenziale pediatrica, le modalità di reclutamento del personale ed i compensi da corrispondere ai medici partecipanti saranno regolati da accordi aziendali, approvati dai Comitati Aziendali.

Articolo 14 - Accordi aziendali

Tutti gli accordi stipulati a livello aziendale dovranno essere portati all'attenzione del Comitato Regionale Permanente.

Articolo 15 - Esercizio del diritto di sciopero

Le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali, che sono definite prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge n. 146/1990 e dall'Accordo Collettivo Nazionale e che devono essere assicurate durante l'esercizio del diritto di sciopero dai pediatri convenzionati, sono retribuite mediante la corresponsione del 40% dei compensi spettanti ai sensi dell'articolo 41 lettere A1, A2, A3. Si precisa che in caso di sciopero proclamato dalla FIMP nazionale o provinciale l'adesione dei medici pediatri di libera scelta viene presunta dall'Azienda. Il medico che non intenda aderire allo sciopero è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda.
Articolo 16 - Formazione continua

Preso atto dell'attivazione dei servizi di continuità assistenziale a partire dalle ore 8.00 dei giorni prefestivi, le parti concordano di utilizzare le giornate prefestive ed eventualmente festive per la realizzazione di attività di aggiornamento professionale, con moduli formativi da 4 a 16 ore, fino al raggiungimento delle 40 ore previste per la formazione obbligatoria a carico delle Aziende. I pediatri di libera scelta sono tenuti a partecipare a tali attività.

Per il raggiungimento del monte ore e dei crediti formativi prescritti dal sistema E.C.M., i pediatri di libera scelta potranno partecipare ad altre forme di aggiornamento, organizzate autonomamente da soggetti accreditati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dell'Accordo Collettivo Nazionale. Per la partecipazione a tali attività i medici pediatri di libera scelta non potranno richiedere all'Azienda il pagamento della sostituzione.

Si demanda ad ulteriori accordi regionale la completa attuazione dell'articolo 8 comma 14 e comma 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Articolo 17 - Attività territoriali programmate

Per le attività territoriali programmate di cui all'articolo 45 comma 1) dell'A.C.N. verrà corrisposto ai medici incaricati un compenso orario onnicomprensivo di € 35,00 oltre ad una indennità chilometrica, per gli incarichi fuori ambito territoriale, pari ad 1/5 del costo del carburante.

Gli incarichi di cui al precedente comma verranno affidati ai pediatri che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 45 comma 2) dell'A.C.N., con priorità per i medici titolari del minor numero di scelte, fermo restando il limite della compatibilità tra il numero delle scelte in carico ed il numero delle ore assegnate.

Articolo 18 - Partecipazione alle sedute dei Comitati

Per la partecipazione alle sedute del Comitato Regionale Permanente vengono riconosciuti ai membri titolari, o loro supplenti in caso di sostituzione, i seguenti compensi :

- un gettone di partecipazione pari a € 75,00 a seduta, con il limite massimo di 10 sedute annue;

- la sostituzione pari a mezza giornata lavorativa, calcolata secondo i criteri dell'articolo 9 comma 7) dell'A.C.N.

- il rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, nella misura prevista per il personale dipendente.

Per la partecipazione alle sedute dei Comitati Aziendali viene riconosciuto ai membri titolari, o loro supplenti in caso di sostituzione :

- il pagamento della sostituzione pari a mezza giornata lavorativa, calcolata secondo i criteri dell'articolo 9 comma 7) dell'A.C.N.

- il rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, nella misura prevista per il personale dipendente.

Il presente accordo viene sottoposto all'attenzione del Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Genova, che lo sottoscrive per gli aspetti di deontologia professionale.

Genova,

L'Assessore regionale alla Sanità

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 1

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 2

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 3

Il Direttore Generale dell'A.S.L. 4

Il Direttore Generale dell'A.S.L . 5

Il Segretario Regionale della F.I.M.P.

Il Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Genova

 

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Indice Generale
 
 
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  Attività territoriali       programmate
  Partecipazione a comitati