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| Accordo
regionale per la Pediatria di libera scelta per gli anni 2002-2003 La Regione Lombardia, rappresentata dall'Assessore alla Sanità e le Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi Nazionali, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al D.P.R. 272/2000, rappresentate dai firmatari della presente intesa, concordano di attuare, nel rispetto dell'impegno di ogni Regione a mantenere stabili le risorse dedicate alla sanità e alla pediatria di libera scelta, l'Accordo Regionale sotto dettagliato che deve mettere a disposizione strumenti e strategie che consentano l'espressione migliore, nelle specifiche condizioni di lavoro, delle competenze ed esperienze dei singoli Pediatri di libera scelta. 1. L'impegno economico regionale comporta una previsione di effettiva spesa di 10 milioni 330 mila Euro per gli anni 2002 e 2003. Il Fondo di incentivazione è destinato a finanziare progetti regionali in linea con gli obiettivi del Piano Socio Sanitario Regionale, che prevedano l'incentivazione dei pediatri secondo gli apporti individuali, verificati e misurati oggettivamente. 2.
Per quanto attiene alle forme associative si concorda di adeguarne, sia
per il 2002 sia per il 2003, i tetti previsti dal D.P.R. 272/2000, sino
al totale accoglimento di tutte le richieste, nel rispetto delle quote
capitarie per assistito previste dal predetto ACN. 3. Ciascuna Azienda Sanitaria Locale, qualora non risultino sufficienti le risorse globalmente previste per la disponibilità di personale di studio (collaboratore e/o infermiere) adegua alla propria realtà i tetti previsti dall'ACN fino a consentire la liquidazione integrale a tutti i Pediatri delle previste indennità, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, e secondo i requisiti e le tipologie previste dagli AA.RR. sottoscritti nel 2001 e 2002, con decorrenza immediata dalla firma del presente accordo. 4. La Regione garantisce, a tutti i Pediatri in possesso dei requisiti previsti nell'Accordo regionale 2001, l'indennità informatica di cui all'articolo 41 A3 comma 4. 5. La partecipazione alla sperimentazione dei Gruppi di Cure Primarie e del Budgetting di Distretto, implica la compatibilità o il collegamento al S.I.S.S., ove attivato. 6. Si riconosce che l'uso degli strumenti informatici è funzionale per il miglioramento della gestione dei processi sanitari e per garantire la continuità della cura. Con il presente accordo le parti firmatarie si impegnano in particolare a:
7. L'estensione della Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio Sanitario CRS - SISS (Provider) comporta un riconoscimento dei costi sostenuti dal singolo Medico, almeno fino al 2005, al di fuori delle risorse dell'Accordo Regionale per la Pediatria di libera scelta, ad esclusione dell'acquisizione del Personal Computer per il quale viene erogata l'indennità informatica ex D.P.R. 272/2000. 8. I medici volontariamente partecipanti al S.I.S.S per un impegno totale previsto in 1.700.000 Euro/00, sono incentivati per quota capitaria aggiuntiva da un minimo di 1,875 € ad un massimo di 9 €, per assistito su base annua, a decorrere dal primo contatto efficace, in base alla verifica del livello di effettivo utilizzo del sistema, secondo le indicazioni del Comitato Regionale. A titolo di ingaggio, nel primo anno di collegamento, è corrisposta una quota di € 1,875 per assistito. 9. Fatta salva diversa determinazione delle parti, tramite un tavolo tecnico da attivarsi nel più breve tempo possibile, in merito ad una ottimale copertura assistenziale attualmente definita dai criteri di cui alla deliberazione di Giunta regionale 19 marzo 1999 n. 6/42042, le parti concordano di riconoscere, per il 2002 ed il 2003, ai Pediatri, in aggiunta alla quota capitaria, un compenso di € 18,08 annuali, per tutti i bambini compresi nella fascia 0/1 presi in carico in deroga al massimale individuale. Nel caso di massimale maggiorato in applicazione della citata deliberazione il compenso di cui sopra viene erogato per tutti i bambini 0/1 anni presi in carico oltre le 800 scelte. 10. In riferimento alle condizioni previste dal comma 11 art. 23 DPR 272/2000, relativo alle deroghe al massimale, si concorda di riservare tali deroghe ai nuovi nati (e comunque non oltre il compimento del 36° mese di vita), al fine di favorire una completa copertura assistenziale della prima infanzia. 11.In riferimento alle condizioni previste dal comma 4 art. 26 DPR 272/2000 relativo al mantenimento in carico al pediatra di libera scelta di adolescenti tra il 14° ed il 16° anno di età, le parti concordano di riconoscere in automatico, previo consenso della famiglia dell'assistito, la continuità dell'assistenza pediatrica dei soggetti presi in carico con le modalità previste per l'assistenza al cronico. 12. Il presente accordo regionale è vincolato alla previsione di un tetto di spesa effettiva 10 milioni 330 mila Euro/00 per gli anni 2002 e 2003, all'interno del quale i premi previsti per le singole voci, nel caso in cui si verificassero sfondamenti non preventivati, saranno proporzionalmente ridotti . 13. Si intendono concordemente richiamati nel presente Accordo i Documenti sottoscritti dalle parti il 28 Dicembre 2001 e il 23 Maggio 2002. 14. Il Comitato Regionale dirimerà eventuali controversie applicative. 5. Entro il 30/6/2003 la Regione, in accordo con le parti sindacali, emanerà direttive a tutte le ASL per un recepimento tempestivo e uniforme degli AA.RR. (entro 30 gg. dalla stipula) e per l'attivazione di progetti aziendali coerenti con la programmazione regionale. Laddove vi sia la manifesta impossibilità, valutata dal Comitato regionale, di giungere alla stipula di AA.AA con le modalità ed i tempi previsti (entro tre mesi dall'inizio delle contrattazioni aziendali), i PLS potranno aderire in modo sostitutivo a progetti regionali definiti dal Comitato Regionale entro il 30/9/2003 (e che garantirà l'accesso agli incentivi aziendali di cui all'art. 41, comma A3, lettera b). 16. Le rappresentanze sindacali dei PLS, parteciperanno, contestualmente a quelle della Medicina Generale al tavolo tecnico regionale per ridefinire l'organizzazione delle modalità organizzative delle attività di continuità assistenziale nei giorni di Sabato e prefestivi. La Regione si impegna, mediante apposite Commissioni a livello Regionale ed Aziendale, con la partecipazione paritaria del Dipartimento di Prevenzione, a coinvolgere le rappresentanze dei PLS nelle attività di prevenzione ed educazione alla salute promosse dalla Regione, con particolare riferimento a: o programmazione
e gestione coordinata delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate sul
territorio lombardo come espressamente indicato dal Piano Socio Sanitario
Regionale (DGR n°VII/0462 del 13/3/2002);
18. L'accordo è valido fino al 31 Dicembre 2003. Dichiarazione
a Verbale Milano,
CIPe Federazione
Regionale degli Ordini
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