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| Milano,
giugno 2002
Forme
di esercizio associato della pediatria di libera scelta. Si concorda che i PLS componenti la singola forma associativa si riuniscano tra loro periodicamente al fine di verificare gli obiettivi raggiunti. Ogni anno i Pls della singola forma associativa si confrontano tra pari, per minimo tre sedute, per individuare, programmare e verificare l'applicazione di almeno due linee-guida, inerenti problematiche rilevanti per la pediatria di famiglia, scelte nell'ambito del seguente elenco, non esaustivo:
Le linee guida sono occasione di confronto tra i Pls e tra i Pls e il distretto, non strumento di verifica. La definizione, esplicitazione e adozione di percorsi privilegiati per i bambini con cronicità, all'interno della forma associativa, in accordo con quanto previsto dagli accordi per l'assistenza al cronico, per ciò che riguarda accesso al servizio, educazione alla salute mirata, presa in carico e trattamento per problemi, controlli di salute specifici, interazione coi servizi e con le strutture di secondo livello, saranno messe a disposizione, tramite il Distretto di tutti i Pediatri di libera scelta al fine di capitalizzare know-how e non disperdere esperienze. L'utilizzo di linee guida è propedeutico alla messa in campo di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) integrati ed alla definizione d'obiettivi di programmazione e controllo della gestione, oggetto di specifica contrattazione a livello di Comitato Aziendale. Si concorda di consentire forme associative miste, contenenti più tipologie di associazione, con un numero massimo di dieci aderenti, discusse dal Comitato Aziendale ed autorizzate dall'Azienda Sanitaria Locale. Si concorda che debba essere garantita ai cittadini la conoscenza della accessibilità, con regole e limiti, a ciascun pediatra della forma associativa, allo scopo di erogare le prestazioni sanitarie ambulatoriali non differibili. Altre forme di integrazione possono essere previste dall'accordo che costituisce la forma associativa, liberamente concordato tra i medici. La disponibilità all'erogazione di prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste dagli accordi nazionali, regionali e aziendali è caratteristica obbligatoria di ogni forma associativa. La prestazione sarà liquidata al pediatra che concretamente la esegue, anche qualora la forma associativa sfrutti l'opportunità di strutturare momenti diagnostici, terapeutici, di presa in carico in cui uno o pochi medici mettano a disposizione le proprie competenze specifiche a favore di tutti i bambini assistiti dai pediatri partecipanti alla forma associativa. L'attività ambulatoriale di ciascun pediatra è erogata per cinque giorni la settimana. La riduzione a quattro giorni la settimana per impegni previsti dall'Accordo Nazionale (consulti con gli specialisti, accessi ai luoghi di ricovero, partecipazione ad incontri o convegni formativi, attività sindacali), non deve rappresentare la norma e deve rientrare in una programmazione, distinta dalle assenze per motivazioni personali. La riduzione deve essere programmata per tempo e tendenzialmente essere limitata alle giornate in cui il pediatra riceve su prenotazione. Gli altri pediatri della forma associativa, il cui reperimento da parte del cittadino andrà facilitato con chiare comunicazioni, saranno disponibili a svolgere nei propri orari e studi l'attività ambulatoriale, in favore degli assistiti del medico assente. Il coordinamento organizzativo delle attività ambulatoriali, in modo tale da prevedere la migliore disponibilità assistenziale sia nell'arco della giornata sia nei periodi di assenza di uno o più pediatri della associazione, è caratteristica obbligatoria di ogni forma associativa. La costituzione del Pediatra in forma associata non comporta la deroga all'obbligo del mantenimento, come requisito minimo per la congruità della attività ambulatoriale di ciascun pediatra, dell'apertura settimanale dello studio di almeno un'ora e mezza ogni cento assistiti (ridotta a quarantacinque minuti nel periodo estivo), su cinque giorni settimanali, con minimo di due aperture pomeridiane. Le fasce orarie di riferimento per il coordinamento delle aperture degli studi dei medici della forma associativa, salvo il periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre, per garantire la complessiva disponibilità di accesso di cinque ore giornaliere, si intendono fissate, per la mattutina, dalle otto alle tredici e, per la pomeridiana, dalle tredici alle diciannove; si concorda di garantire un minimo di due ore per fascia. Qualora un solo pediatra garantisca, in una particolare giornata, l'apertura pomeridiana, è dovere e responsabilità dei medici dell'associazione garantirne sempre e comunque la sostituzione, per un minimo di due ore. I pediatri della forma associativa, così come il pediatra singolo, ai sensi dell'Art. 31 comma 6, devono obbligatoriamente garantire l'apertura degli studi nelle giornate prefestive, se in quel giorno lo svolgono ordinariamente al mattino. Gli orari degli studi di tutti i pediatri della forma associativa sono comunicati alla Azienda Sanitaria Locale ed esposti in tutti gli studi dei medici associati. Ogni variazione andrà tempestivamente comunicata agli utenti ed all'azienda. L'atto costitutivo della forma associativa deve essere redatto in carta semplice e depositato all'ASL e all'Ordine dei Medici e comporta implicitamente l'accettazione di quanto previsto dal presente accordo. Il patto costitutivo della forma associativa deve avere congrua evidenza presso gli assistiti, a cura del medico e, a cura dell'Azienda, nelle sedi e nelle procedure di scelta/revoca. La costituzione della forma associativa deve mantenere e garantire l'effettiva accessibilità degli studi in rapporto alle esigenze della popolazione assistita. In ogni ambito territoriale di scelta deve essere garantita la libera scelta del cittadino tra almeno due gruppi di pediatri operanti in forma associata o pediatri singoli con capienza. Eventuali problemi che l'applicazione di questi principi dovessero causare in particolari ambiti elementari di scelta, saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Aziendale e di decisioni da parte dell'Azienda Sanitaria Locale. In questi casi è facoltà dell'Azienda, per rendere compatibili la libera scelta del cittadino e la volontà di associarsi dei pediatri, derogare, con atto motivato, ai requisiti minimi previsti dal D.P.R. 272/2000, così come modificati dagli accordi regionali, eventualmente estendendo singole forme associative su ambiti di distretti limitrofi. Si condivide che il finanziamento alle forme associative sia vincolato all'impegno delle stesse ad aderire ad almeno uno degli accordi aziendali, quando stipulati, fermo restando il pagamento di attività professionali aggiuntive alle previsioni dell'A.C.N. Ciascuna associazione, qualora già costituita, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, ovvero, entro 60 giorni dalla data di costituzione è tenuta a redigere una carta dei servizi delle prestazioni rese da mettere a disposizione degli assistiti secondo un modello concordato a livello di Comitato Regionale e da esporre in studio. Ogni modifica della forma associativa che comporti il venir meno dei requisiti minimi, previsti dall'A.C.N. o presente accordo, ne provoca la "ricostituzione". Eventuali variazioni della forma associativa vanno comunicate all'azienda competente per territorio. La sede del gruppo è punto di riferimento assistenziale ed associativo e deve prevedere almeno due locali visita se il gruppo è costituito da due, tre pediatri, e un numero di sale visita inferiore di un'unità al numero dei pediatri, costituenti il gruppo, se di consistenza superiore. Deve essere dotata di almeno una linea telefonica per pediatra in entrata e di una linea telefonica comune in uscita, segreteria telefonica, fax e/o e-mail. Il gruppo deve garantire una risposta telefonica diretta (non mediata da segreterie telefoniche o risponditori) almeno per le ore di presenza del personale di studio. I Pediatri associati in gruppo, purché assicurino l'assistenza nella sede unica per almeno cinque ore giornaliere (ridotte a tre nel periodo estivo), distribuite nel mattino e nel pomeriggio, possono operare in altri studi del medesimo ambito territoriale. Un gruppo non può essere costituito da più di sei pediatri. Ciascun pediatra può partecipare ad un solo gruppo. E' consentita la partecipazione al gruppo anche ai pediatri con massimale limitato non inferiore a 600 scelte. Non possono effettuarsi variazioni di scelte all'interno del gruppo senza autorizzazione del pediatra scelto dall'assistito. Si ritiene opportuno che i pediatri in gruppo: -Definiscano,
esplicitino ed adottino modalità per l'individuazione e il follow
up di situazioni di rischio psico sociale e di disagio infantile; Il compenso forfetario anno di Euro 3,62 (£. 7.000) per ciascun assistito in carico al singolo pediatra costituente il gruppo viene erogato con cadenza mensile con lo stipendio del mese successivo. L'attribuzione delle quote per il collaboratore di studio va confermata a tutti i pediatri operanti in gruppo a condizione che il collaboratore sia presente per un orario complessivo non inferiore ad almeno 18 ore settimanali nel caso di due medici, 24 ore settimanali nel caso di tre medici, 30 ore settimanali nel caso di quattro medici, a tempo pieno nel caso di un numero maggiore di medici La presenza del collaboratore con qualifica di infermiere professionale deve essere garantita per un orario pari al 50% almeno di quello determinato come sopra. L'indennità liquidata per il collaboratore non può comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta. Qualora i pediatri facenti parte del gruppo decidano di costituirsi, ai fini della suddivisione delle spese dello studio, nell'associazione professionale denominata "studio associato ", su richiesta dei singoli pediatri l'ASL provvederà a versare una parte o la totalità degli emolumenti del medico all'associazione, fermo restando il versamento individuale della contribuzione ENPAM. Ciascun pediatra facente parte del gruppo comunicherà all'ASL la somma da accreditare mensilmente allo studio associato. Tale impegno avrà la durata di un anno tacitamente rinnovabile, fatti salvi i casi di scioglimento dello studio associato o di riduzione, per qualsiasi motivo, della retribuzione dei pediatri al di sotto della somma di cui era previsto l'accredito allo studio associato stesso. In tal caso l'impegno verrà immediatamente revocato e si provvederà ad una revoca degli accordi. L'ASL provvederà a fornire ai singoli pediatri la distinta dei versamenti effettuati per loro conto allo studio associato. La gestione dello studio associato è regolamentata secondo quanto liberamente pattuito dai pediatri facenti parte del gruppo. La costituzione dei pediatri del gruppo in "studio associato" non comporta la trasformazione giuridica dello studio in " poliambulatorio". L'associazione può essere costituita da un minimo di 2 PLS. Ciascun PLS può partecipare ad una sola forma associativa. Al fine di estendere il più possibile le forme associative è consentito che PLS che operano singolarmente si associno ad un gruppo già costituito. Non possono effettuarsi variazioni di scelte all'interno dell'associazione senza autorizzazione del pediatra scelto dall'assistito. Deve essere assicurata dai medici dell'associazione assistenza complessiva, nelle varie sedi, per almeno 5 ore giornaliere, distribuite tra mattino e pomeriggio con l'apertura di almeno uno studio fino alle ore 19, oppure per almeno 6 ore giornaliere con l'apertura di almeno uno studio fino alle ore 18. Il compenso forfettario anno di Euro 3,10 (£ 6.000) per ciascun assistito in carico al singolo pediatra costituente la forma associativa viene erogato con cadenza mensile con lo stipendio del mese successivo. I pediatri in associazione partecipano alla incentivazione della "copertura assistenziale diurna", cui sono riservati i fondi non utilizzati del plafond determinato dagli Accordi Regionali per le forme associative, garantendo orari giornalieri superiori alle cinque ore, con l'apertura di almeno uno studio fino alle ore 19, oppure superiori alle sei ore, senza prolungamento fino alle 19. Relativamente al 2001 partecipano, ad esaurimento, al riparto del fondo di € 299.697,54, riservato alla copertura assistenziale diurna, anche i pediatri in gruppo. Le parti si impegnano a rivedere per il 2002 il progetto "copertura assistenziale diurna", con il riconoscimento di incentivi a tutti i pediatri che ampliassero l'orario giornaliero di apertura dell'ambulatorio. La pediatria in rete si caratterizza quale modulo complementare non sostitutivo rispetto alla pediatria di gruppo ed in associazione e ad esse collegato per consentire: - un livello
superiore di comunicazione di dati ed informazioni sanitarie tra pediatri
e tra questi ultimi e le strutture distrettuali e/o ospedaliere pubbliche
ed accreditate; Sono previsti i seguenti requisiti: - gestione
della scheda sanitaria individuale su supporto informatico; Ai PLS individuati dalla regione sentito il comitato regionale di cui all'articolo 12 dell'ACN, che svolgono la propria attività associativa aderendo alla pediatria in rete, è corrisposto un compenso forfettaria annuo aggiuntivo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro 1.55 (£. 3.000) corrisposte con cadenza mensile con lo stipendio del mese successivo. Si concorda
che il delegato della forma associativa, previsto dal DPR 272/2000, non
riveste un ruolo di coordinatore, ma svolge funzioni di raccordo funzionale
e professionale e di rappresentanza organizzativa nei confronti della
Azienda e dell'Ordine dei Medici. Sono confermate, fino a diverso accordo tra le parti, tutte le forme associative già in essere ad oggi, fatta salva la necessità di adeguarsi ai requisiti del presente accordo entro tre mesi dalla comunicazione alle ASL (dodici mesi per l'adeguamento dei requisiti strutturali). I compensi previsti dal presente accordo sono corrisposti per le nuove costituzioni di forme associative a far data dal deposito dell'atto costitutivo presso l'ASL. Per le forme associative già in essere i compensi sono corrisposti a partire dal 01/01/2001. Al fine di promuovere la capillarizzazione delle forme associative e la qualificazione dell'attività ambulatoriale del pediatra si concorda di garantire l'erogazione dell'indennità di collaboratore di studio ai pediatri in forma associata e non anche oltre le percentuali previste dall'A.C.N. nei limiti delle disponibilità economiche complessive previste dagli istituti di cui all'art. 41 DPR 272/2000. E' possibile in via sperimentale, costituire forme associative miste tra gruppi/associazioni di PLS e gruppi/associazioni di MMG nel rispetto dei compiti previsti dai rispettivi AA.CC.NN., previo parere favorevole dei Comitati Aziendali.
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