![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
ACCORDO
REGIONE MARCHE 2002 -SIGLATO
IL 31/10/2002 Il contesto legislativo Il quadro
normativo che regolamenta i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale
e i pediatri di famiglia è il seguente: All'interno
dei tre macrolivelli assistenziali previsti si deve tendere ad una riallocazione
delle risorse: Il sistema sanitario e la domanda di prestazioni sanitarie Nel sistema attuale il pediatra di famiglia ricopre un ruolo basilare nel percorso assistenziale dei pazienti e diventa soggetto attivo della programmazione. Lo sviluppo dei rapporto con la medicina di base comporta l'adozione di un complesso di interventi ispirati alle logiche generali di controllo dei sistema e allineati alle esigenze dei contesto operativo locale. In tutti
i paesi occidentali si assiste ad un aumento generalizzato e non sempre
giustificato di richieste di prestazioni a fronte di bisogni percepiti
in modo generalizzato (generico) come diritti. Per raggiungere
l'obiettivo indicato esistono almeno questi strumenti da utilizzare nell'area
della pediatria di famiglia: Gli strumenti indicati operano il controllo della domanda sanitaria essendo finalizzati ad indirizzare la domanda di salute verso il consumo delle prestazioni più appropriate e a miglior profilo costi/efficacia e si affiancano ai più tradizionali strumenti di governo che sono invece finalizzati al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema. La pediatria di famiglia nelle Marche La storia
della pediatria di libera scelta delle Marche è relativamente giovane.
Si è ormai diffusa capillarmente nel territorio e si prende cura
della gran parte della popolazione pediatrica. L'attività del pediatra
di famiglia ha contribuito al diffondersi della cultura sanitaria per
l'infanzia e al confronto con le strutture ospedaliere, l'università
e in generale con il sistema sanitario regionale delle Marche. Tuttavia
resta ancora molto da fare sul piano della qualità dell'assistenza,
dell'organizzazione e della formazione e degli aspetti sociali. Il nuovo
libretto pediatrico sanitario unico regionale, la costituzione di una
"rete" di pediatri di famiglia e la nascita di un osservatorio
epidemiologico per l'infanzia sono chiari segnali della volontà
di compiere un salto qualitativo e di perseguire obiettivi di alto rilievo
coerenti con gli obiettivi di salute previsti dai Piani Sanitari Nazionale
e Regionale e dai rispettivi Progetti Obiettivo Materno Infantile. La qualità dei servizi L'orientamento
alla qualità costituisce un obiettivo generale che deve uniformare
tutto il sistema e l'azione di tutti i suoi attori. In tal senso il contributo
dei pediatri di famiglia deve prioritariamente essere orientato alla salvaguardia
della salute dei cittadini con azioni di tipo preventivo, di educazione
alla salute e di corretto orientamento della domanda di prestazioni sanitarie.
Queste iniziative devono essere supportate e coordinate dalle Aziende
Sanitarie per promuovere un aumento della cultura sanitaria dell'utenza. Percorsi assistenziali La costruzione
di percorsi assistenziali passa attraverso una analisi dei problemi, la
ricerca di ciò che è "evidente" in letteratura,
la condivisione di linee guida e infine il percorso operativo adatto. L'appropriatezza delle prestazioni L'appropriatezza
delle prestazioni, ivi compresi gli aspetti prescrittivi, contribuisce
in modo determinante, attraverso il corretto utilizzo delle risorse, a
garantire la sostenibilità del sistema universalistico e quindi
la garanzia della permanenza dello stesso. La sostenibilità Per il raggiungimento
di tali obiettivi esistono elementì di sostenibilità finanziaria
del sistema correlati all'area della pediatria dì famiglia, che
vanno assunti come quadro generale di riferimento della procedura negoziale.
Le parti convengono che la sostenibilità del sistema sanitario
regionale passi attraverso un corale impegno dì tutti gli attori
interessati, istituzionali e tecnici, che, nel rispetto degli obiettivi
dei P.S.N. e del P.S.R., mettano in grado il Pediatra di Famiglia di utilizzare
al meglio la prescrizione, al fine di: In particolare
per quanto riguarda la spesa farmaceutica Pediatrica sono state individuate
tre possibili aree di intervento per la riduzione della spesa: ART.
1 - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO - FORMAZIONE PERMANENTE Preso atto
che le modalità dell'Aggiornamento obbligatorio e facoltativo e
della Formazione Permanente sono individuate dall'art. 8 del D.P.R. 272/2000,
le parti concordano quanto segue: ART.
2 - DIRITTI SINDACALI 1. A ciascun
segretario regionale o suo delegato, in ambito regionale e a ciascun segretario
provinciale o suo delegato in ambito aziendale, delle OO.SS. individuate
ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 10 del D.P.R. 272/2000 che partecipa
a comitati e commissioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9
c. 1 del D.P.R. 272/2000, compete: 2. Tale onere è a carico dell'azienda di iscrizione del medico, previa certificazione della presenza attestata, a decorrere dalla data di costituzione dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12 del D.P.R. 272/2000 e delle Commissioni di cui all'art. 9, comma 1, dello stesso D.P.R. Art
3 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO, PRESTAZIONI INDISPENSABILI
E LORO MODALITÀ DI EROGAZIONE Le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali, che sono definite prestazioni indispensabili ai sensi della legge n.146/90, art.2, comma 2, dall'A.C.N. e che devono essere assicurate durante l'esercizio del diritto di sciopero dai pediatri convenzionati, sono compensate mediante la corresponsione del 50% dei compensi spettanti ai sensi dell'art.41, lettere A1, A2 e A3. Art
4 - RAPPORTO OTTIMALE 1. L'iscrizione di un nuovo pediatra per ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del comma 3 art. 17 DPR 272/00, è regolata dal comma 7 del predetto articolo (rapporto ottimale). 2. Negli ambiti che registrano un trend di espansione dei residenti di età 0 - 5 anni e 364 giorni nel triennio precedente alla rilevazione ai fini del calcolo del rapporto ottimale, ovvero nei casi in cui il normale calcolo dei rapporti ottimali non consenta la pubblicazione di zone carenti già attive (resesi vacanti per cessazione di attività), l'Azienda, dopo aver valutato la possibilità di ricorrere alle misure già previste dall'ACN, sentito il parere del Comitato Aziendale, per il calcolo del rapporto ottimale può procedere sommando al numero dei bambini 0 - 5 anni e 364 giorni, un terzo dei bambini residenti di età 6 - 13 anni e 364 giorni. 3. Qualora
da tale calcolo scaturisse più di una zona carente, la pubblicazione
è in ogni caso limitata ad una sola zona carente per ambito. 3. Tale vincolo
non si applica nei casi in cui la carenza sia stata determinata da una
cessazione di attività. Art
5 - MASSIMALE DI SCELTA E SUE LIMITAZIONI 1. Premesso
che: 2. In riferimento al comma 8 art 23 DPR 272/00 la scelta relativa a nuovi nati appartenenti a nuclei familiari dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto, può essere effettuata in ogni caso a favore dello stesso pediatra. 3. Il numero degli assistiti è comunque da ritenersi invalicabile nel caso di autolimitazione da parte del sanitario, fatta salva la scelta prevista dall'art. 23 c. 8 D.P.R. 272/00. Art
6 - MANTENIMENTO DELLE SCELTE DEGLI ULTRAQUATTORDICENNI 1. Si conviene
di considerare quale indirizzo ai comitati aziendali ex art. 11 come "particolari
situazioni" ai fini dell'accoglimento delle richieste del genitore
per il mantenimento della scelta in favore del pediatra fino al 16°
anno di età, le seguenti condizioni: 4. La richiesta del genitore deve essere accompagnata dalla attestazione del Pediatra e dalla sua accettazione. 3. L'Azienda ha l'obbligo di comunicare alla famiglia dell'assistito, la revoca della scelta sei mesi prima della scadenza del compimento del 14° anno di età e l'annotazione che, per le situazioni di cui al precedente comma, può essere richiesto, in deroga, il mantenimento della scelta in carico al pediatra fino al 16° anno di età. La richiesta potrà essere accolta sentito il comitato aziendale di cui art. 11 D.P.R. 272/00 Art
7 - MAGGIORAZIONE PER ZONE DISAGIATE 1. Ai fini
della corresponsione del compenso accessorio di cui all'art. 41 c. 3,
per l'individuazione delle zone disagiatissime o disagiate a popolazione
sparsa si fa riferimento all'allegato 1 della D.G.R. n° 3207 del 13/12/1999,
fatto salvo eventuali successive modifiche proposte dalle A.S.L.. Su tali
proposte il Comitato Regionale per la pediatria di libera scelta esprime
il proprio parere. Art. 8 - FONDO DI RIEQUILIBRIO DELL'ASSISTENZA 1. Il fondo di riequilibrio dell'assistenza è finalizzato a compensare carenze organizzative strutturali dell'assistenza pediatrica delle zone disagiate nonché per il supporto allo sviluppo della qualità organizzativa delle forme di assistenza. 2. Il fondo
verrà utilizzato per: 3. Con riferimento al punto 2a il limite di cui all'art. 17 c. 10 può essere ridefinito a 150 assistiti, sentito il Comitato ex art. 11 DPR 272/00. 4. In caso di particolari condizioni di disagio degli ambiti territoriali di pediatria, valutati specialmente attraverso la difficoltà di copertura della relativa zona carente, le aziende, sentito il comitato aziendale di cui all'art. 11, possono utilizzare il 50% dello stanziamento relativo all'istituto di cui al precedente punto 2a e 2b, a titolo di maggiorazione del compenso accessorio di cui all'art.41 c. 3. Art.
9 - INDENNITA' INFORMATICA Allo scopo di elevare il livello qualitativo dell'assistenza resa, a decorrere dalla data del 1/1/2002, le indennità previste dall'art. 41 comma 4 vengono aperte a tutti i medici che risultino in possesso dei requisiti richiesti. Art.
10 - COLLABORATORE DI STUDIO E/O INFERMIERISTICO 1. Al fine della corresponsione del compenso per collaboratori di studio e/o infermieristici previsto dall'art. 41 c. 6 del DPR 272/00 nella percentuale dallo stesso indicata, la collaborazione di che trattasi può essere effettuata anche da: personale infermieristico, vigilatrici di infanzia e assistente sanitaria. 2. Alle aziende relativamente all'istituto di cui al presente articolo, viene ripartito il fondo secondo la tabella 2 allegata al presente accordo. In sede di Comitato Aziendale si stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo di competenza qualora si impongano criteri di scelta in considerazione della insufficienza del fondo stesso derivante comunque dalla mancata copertura totale dell'istituto in oggetto a livello nazionale. 3. L'indennità di collaborazione di studio medico e/o infermieristico spetta esclusivamente al medico con il quale è in atto il rapporto di collaborazione. 4. Ai fini del riconoscimento dell'indennità si concorda che l'utilizzo minimo deve essere di 10 ore settimanali. L'assunzione può essere fatta direttamente dal medico o da altri soggetti (società di servizi, cooperative ecc.) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 c. 6 5. Documenti
da allegare alla richiesta: 6. I criteri
di priorità a cui attenersi per il riconoscimento del diritto all'indennità
di collaborazione di studio fatte salve le situazioni preesistenti e comunque
in misura non superiore alle percentuali indicate nella tabella allegata,
sono: Art.
11 - PEDIATRIA IN ASSOCIAZIONE 1. Allo scopo di garantire nei confronti degli assistiti una maggiore continuità assistenziale, di elevare il livello qualitativo dell'assistenza resa, ai sensi del comma 9 art. 41 DPR 272/00, le parti concordano di favorire la diffusione dei servizi legati agli istituti incentivanti ampliando le percentuali di riferimento previste dal DPR 272/00. In particolare per quanto riguarda la pediatria in associazione, la quota prevista a livello nazionale, pari al 30% della popolazione assistita a livello regionale, viene ampliata fino al 50% della popolazione assistita a livello regionale. 2. I pediatri possono percepire il compenso per la partecipazione ad una sola delle forme associative previste. 3. L'associazione si effettua di norma tra pediatri operanti all'interno dello stesso ambito. Tuttavia qualora l'aggregazione comporti un evidente miglioramento delle prestazioni erogate, può essere autorizzata l'associazione tra pediatri operanti in ambiti territoriali limitrofi, sentito il parere del Comitato ex art 11 D.P.R.272/00. 4. I criteri
di priorità a cui attenersi per il riconoscimento del diritto all'indennità
per la pediatria in associazione prevista dall'art. 41 c.7, sono: 5. Alle aziende relativamente all'istituto di cui al presente articolo, viene ripartito il fondo di cui alla tabella 1bis allegata al presente accordo, fatte salve le situazioni preesistenti e comunque in misura non superiore a quanto previsto nella tabella medesima. In sede di comitato aziendale si stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo di competenza qualora si impongano criteri di scelta in considerazione della insufficienza del fondo stesso derivante comunque dalla mancata copertura totale dell'istituto in oggetto a livello regionale. Art.
12 - PEDIATRIA DI GRUPPO 1. Allo scopo di garantire nei confronti degli assistiti una maggiore continuità assistenziale, di elevare il livello qualitativo dell'assistenza resa, ai sensi del comma 9 art. 41 DPR 272/00, le parti concordano di favorire la diffusione dei servizi legati agli istituti incentivanti ampliando le percentuali di riferimento previste dal DPR 272/00. In particolare per quanto riguarda la pediatria di gruppo viene fissata a livello regionale una percentuale pari al 20% della popolazione assistita nell'ambito regionale. 2. Alle aziende relativamente all'istituto di cui al presente articolo, viene ripartito il fondo secondo la tabella 1 bis allegata al presente accordo. In sede di comitato aziendale si stabiliscono i criteri di utilizzo del fondo di competenza qualora si impongano criteri di scelta in considerazione della insufficienza del fondo stesso derivante comunque dalla mancata copertura totale dell'istituto in oggetto a livello regionale. 3. I criteri
di priorità a cui attenersi per il riconoscimento del diritto all'indennità
per la pediatria di gruppo prevista dall'art. 41 c. 8, fatte salve le
situazioni preesistenti e comunque in misura non superiore a quanto previsto
nella tabella allegata, sono: 4. Ai medici in possesso dei requisiti richiesti dal D.P.R. 272/00 per la pediatria di gruppo viene corrisposto un compenso annuo procapite per assistito pari ad euro 4,13 (LIRE 8.000) a decorrere dal 1/1/2002. Art.
13 - MODULO RETE 1. Il modulo rete è complementare alla pediatria in associazione o di gruppo e viene riconosciuto ai pediatri in possesso dei requisiti indicati dall' art 54 del D.P.R. 272/00. 2. In sede di comitato aziendale si stabiliscono i criteri per l'adesione a tale modulo e le modalità di corresponsione dell'eventuale indennità concordata nei limiti della capienza del fondo di cui alla tabella 8 allegata al presente accordo. Art
14 - PROGETTO SALUTE INFANZIA Il Pediatra
di Famiglia si prende cura del bambino nella sua globalítà,
in accordo con la definizione della OMS secondo cui la salute dell'individuo
non è soltanto uno stato caratterizzato da assenza di malattia,
ma il raggiungimento di uno stato di benessere fisico, psichico e sociale. Il D.P.R.
613/96 (precedente Accordo Collettivo Nazionale) ha introdotto una novità
sostanziale nella attività del pediatra di famiglia, ha infatti
codificato l'importanza della prevenzione "strutturandone la funzione"
attraverso lo svolgimento di una programma di visite filtro definite bilanci
di salute da erogare in tappe predefinite. Tale Progetto
ha l'obiettivo di strutturare la funzione della prevenzione dei Pediatra
di Famiglia attraverso lo svolgimento di: La Regione Marche in armonia con il percorso iniziato col primo contratto integrativo regionale, con le indicazioni del DPR 272/00 e in particolare art 8, art 14 bis, art 49 fa proprio il Progetto Salute Infanzia e approva le seguenti azioni o l'adozione
del nuovo libretto sanitario unico regionale Le parti concordano nel prevedere l'attuazione del "progetto salute infanzia" quale sviluppo del programma "visite età filtro" (Bilanci di salute) previsto dal precedente A.C.N.. 1. Elementi qualificanti del progetto sono rappresentati dagli obiettivi di educazione sanitaria, di profilassi delle malattie infettive e di studio epidemiologico, sviluppati secondo uno standard di implementazione unico per tutta la Regione Marche facente capo all'Agenzia Sanitaria regionale per il tramite delle A.USL. 2. Azioni
qualificanti del progetto sono:
4. L'esito
di ogni singolo bilancio di salute sarà consegnato con idonea certificazione
al genitore al momento della sua effettuazione. 5. Per quanto riguarda i bilanci di salute si concorda che nel periodo di assistenza pediatrica essi saranno complessivamente n.8, da effettuare e certificare secondo scadenze e modalità concordate ed esplicitate nella narrativa dell'accordo. La quota stabilita nel prospetto economico, tabella 4 allegata ha natura di fondo ripartito a livello aziendale. Pertanto le aziende corrisponderanno ai pediatri all'atto della consegna dei bilanci di salute secondo le modalità stabilite nell'accordo regionale, una percentuale pari al 60% del compenso stabilito dal D.P.R. 272/00 (lire 25.000 pari ad Euro 12,911); Il restante 40% sarà corrisposto dalle aziende nei limiti del relativo fondo e comunque per il singolo bilancio di salute in misura non superiore a quanto stabilito nel D.P.R. 272/00, allegato L. 6. I bilanci di salute di cui al presente articolo sono comprensivi di quelli effettuati dai pediatri ai bambini posti in carico al medico di medicina generale a causa della mancata copertura della zona carente di pediatria. 7. Per la corresponsione del compenso, il pediatra è tenuto a trasmettere ai competenti uffici della ASL , entro il 15 del mese successivo, l'elenco riepilogativo dei bilanci effettuati nel corso del mese precedente secondo le modalità già adottate per le PPIP, fatta salva la possibilità da parte delle Aziende, di procedere agli opportuni controlli. Art 15 - PARTECIPAZIONE DEI PEDIATRI MARCHIGIANI AD ATTIVITÀ UMANITARIE Le parti concordano, al fine di consentire ai pediatri marchigiani la partecipazione ad iniziative di carattere umanitario, la corresponsione del compenso per il sostituto per un periodo fino a 30 giorni per anno limitato ad un numero di 13 pediatri/anno/regione, aggiunto al normale compenso mensile. Art
16 - ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE 1. Le attività
territoriali programmate da svolgersi nei distretti sono quelle per le
quali è previsto il possesso del titolo di specializzazione da
parte del medico. 2. Al fine
di sostenere l'assistenza pediatrica di base nelle zone particolarmente
disagiate, con particolare riferimento ai casi in cui risulta problematica
la copertura della zona carente, le aziende potranno utilizzare prioritariamente
il fondo di cui all'art. 8 per l'attivazione di ore di ambulatorio nelle
zone medesime. 3. I compensi saranno regolati secondo la metodologia descritta al comma precedente. Art.
17 - PROGRAMMI DI ATTIVITA' E LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI 1. Il Servizio
Sanitario Nazionale espleta i suoi servizi attraverso tre macro aree: 2. Il pediatra di famiglia è parte integrante dell'organizzazione sanitaria ed opera a livello distrettuale per la realizzazione dei livelli di assistenza previsti dal Piano sanitario nazionale e regionale in collaborazione con il Direttore del distretto o Responsabile e con l'equipe territoriale. 3. Gli stessi pediatri stipulano con le ASL di appartenenza accordi anche al fine di mantenimento dei livelli di spesa programmati attraverso l'istituzione del c.d. "budget etico", strumento idoneo a determinare mediante un circuito virtuoso, l'appropriatezza nell'uso delle risorse e l'aumento della qualità dell'assistenza. 4. Il budget etico utilizza lo strumento del sistema informativo con adeguate tecniche informatiche che mettono a disposizione dei diversi attori del sistema i dati delle attività da utilizzare, al fine di analizzare le situazioni secondo i metodi del confronto tra pari e se necessario apportare le eventuali correzioni. 5. Istituire un budget etico in pediatria di famiglia significa ricercare modelli condivisi dei processi assistenziali e di cura (protocolli, linee guida) propri della pediatria di famiglia, nel confronto libero e paritetico tra i medici stessi. Tali modelli, il più efficaci e efficienti possibili, sono orientati alla qualità, individuano parametri ai quali rapportarsi nell'esercizio quotidiano della professione, utilizzano criteri economici di costo - beneficio al fine di una corretta allocazione delle risorse all'interno dell'area dell'assistenza distrettuale e della distribuzione delle risorse tra le aree di intervento. 6. Il budget etico è lo strumento privilegiato per il rispetto dei livelli di spesa programmata, non fosse altro per l'eliminazione di zone di spreco del sistema e, per le dinamiche che innesca, risulta essere una eccezionale occasione di formazione e di interrelazione tra i pediatri di famiglia, tra questi e i colleghi dipendenti e tra la classe medica e quella amministrativa. 7. All'interno
del budget viene definito un sistema premiante nelle singole aziende per
il rispetto dei livelli di spesa stabiliti, al fine di raggiungere l'appropriatezza
nell'uso delle risorse sanitarie. 8. Tale livello di spesa programmato è calcolato in modo diversificato tra pediatra e pediatra, sulla base del numero degli assistiti e per le classi di età degli assistiti stessi. Le patologie rare sono escluse dal suddetto calcolo. 9. Il Budget etico è definito tenendo a base i pesi determinati dalla Regione Marche per classi di età e con il livello di spesa programmato nell'atto di riparto dalla Regione Marche, nel rispetto degli obiettivi contrattati dai direttori Generali con la Regione Marche. 10. Nelle Aziende ove esiste la possibilità di monitorare altre attività (es. la specialistica, la riabilitativa ecc.), esse saranno inserite nei livelli di spesa programmati. 11. Il verificarsi di scostamenti rilevanti dal budget prefissato per singolo pediatra, obbliga l'azienda ad un tavolo di confronto tra pari, al fine di discutere ed identificare le cause che hanno determinato tali scostamenti, e conseguentemente definire protocolli, linee-guida e quant'altro sia ritenuto utile a correggere i comportamenti che hanno determinato gli scostamenti stessi. 12. I singoli pediatri potranno aderire volontariamente al budget etico predisposto dalla loro azienda. 13. Le risorse messe a disposizione per il rispetto dei livelli di spesa programmata verranno destinate unicamente a quei pediatri che rientrano nel budget etico complessivamente determinato dai vari livelli presi in considerazione. 14. Per quanto
riguarda il finanziamento delle attività previste nel presente
articolo verrà istituito in ciascuna azienda uno specifico fondo
finanziato anche con parte delle risorse, attesi i costi organizzativi
delle ASL, derivate dalle seguenti aree di intervento per la riduzione
della spesa: Art. 18 - PERCORSO PREFERENZIALE PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI URGENTI 1. In attuazione ai principi ispiratori del Percorso Assistenziale e al fine di ridurre il numero degli accessi e ricoveri impropri in Ospedale, le Aziende USL possono prevedere per il Pediatra di Famiglia un percorso preferenziale ai servizi diagnostici per l'esecuzione di accertamenti urgenti, normalmente previsti dal pannello delle urgenze e statisticamente più rappresentati nelle richieste che provengono dai Pediatri di Famiglia. 2. Ciascuna Azienda USL può concordare all'interno del Comitato aziendale art. 11 D.P.R. 272/00 le modalità organizzative per l'accesso ai servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio dell'Azienda, prevedendo di poter assicurare la risposta in tempi più o meno rapidi, a seconda del tipo di esame richiesto dal Pediatra di Famiglia. 3. Sono previste tre tipologie di esami: q esami che richiedono una risposta nell'arco di alcune ore, o comunque nella stessa giornata: ESAMI EMATOCHIMICI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - Esami che
richiedono una risposta nell'arco di 24 - 48 ore: 1. Emocultura 4. per quanto riguarda la ricerca SBEGA e gli Stick Urine le aziende possono concordare l'esecuzione diretta da parte dei pediatri stessi. 5. E' prevista una valutazione annuale di tale procedura. Art.19 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI DAGLI STUDI MEDICI DEI PEDIATRI DI FAMIGLIA Lo studio del Pediatra di Famiglia è considerato presidio del SSN per il conseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo del cittadino, per tale ragione le Aziende Sanitarie sono tenute alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti dal suddetto studio medico. Nell'ipotesi in cui esse non possano/vogliano provvedere, lo smaltimento è demandato al medico titolare dello studio a cui l'Azienda corrisponderà un'indennità forfetaria di lire 500.000 a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento nei termini di legge. ART.
20 - QUOTE EX ART. 29 c. 3 D.P.R. 272/00 1. Relativamente all'istituto di cui all'art. 29 c. 3 e all'art. 41- A3 punto b, del D.P.R. 272/00, le parti concordano che le quote capitarie di competenza rientrano nei fondi aziendali annuali destinati alla sottoscrizione degli accordi integrativi aziendali, da utilizzare per progetti finalizzati al rispetto dei livelli di spesa programmati. 2. Comunque a livello aziendale relativamente a tali obiettivi deve essere raggiunto l' accordo. 3. A tal fine le aziende terranno conto di quanto esplicitato nella " PREMESSA " al presente accordo, con particolare riferimento a quanto espresso nel paragrafo dal titolo: " SOSTENIBILITA' ". 4. Gli accordi aziendali relativamente a tali programmi dovranno prevedere le modalità di attuazione, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento o meno degli obiettivi. 5. Il mancato raggiungimento dell' accordo sugli obiettivi di cui al presente articolo, comporterà la corresponsione della quota nella misura del 50%. ART. 21 - GESTIONE ECONOMICA DEI FONDI AZIENDALI 1. Il costo complessivo dell'accordo regionale, è stato ripartito alle aziende USL sulla base di criteri concordati a livello di comitato regionale. 2. L'assegnazione annuale delle risorse per ogni azienda USL costituisce il tetto economico di spesa per la sottoscrizione dei singoli accordi integrativi aziendali. 3. Il fondo annuale aziendale è ripartito per singola voce alla quale corrisponde un singolo istituto. Tale ripartizione costituisce una indicazione prevalente di finalizzazione di utilizzo. Le aziende, in sede di comitato ex art. 11 D.P.R. 272/00, nell'elaborazione degli accordi aziendali, in caso di necessità hanno la facoltà di procedere ad una riallocazione distributiva tra le singole voci al fine di trovare il giusto livello di finanziamento per i vari istituti che compongono il contratto integrativo aziendale, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 10 c.6, 11 c. 5, 12 c.3 che prevedono la salvaguardia delle situazioni preesistenti. 4. Tali variazioni non devono comunque comportare un aumento del costo annuale complessivo indicato per ciascuna azienda. 5. Qualora si verificassero residui nell'utilizzazione del fondo aziendale di cui allo schema allegato, lo stesso potrà essere portato quale finanziamento aggiuntivo del fondo aziendale a valere per l'anno successivo, a condizione di non precostituire situazioni economicamente vincolanti per gli anni successivi. 6. Al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse che la pianificazione regionale ha destinato all'assistenza pediatrica territoriale, anche per garantire il vincolo di destinazione, le aziende entro il 30 marzo di ogni anno trasmetteranno al competente servizio regionale il prospetto riepilogativo dell'utilizzo del fondo secondo il modello di cui alla tabella 8 allegata al presente accordo. Tali prospetti saranno discussi in sede di Comitato Regionale art. 12 D.P.R. 272/00, e potranno essere la fonte informativa sulla quale la regione, nell'ambito delle sue competenze di programmazione potrà decidere eventuali riallocazioni delle risorse che si rendessero utilizzabili nell'ambito delle disponibilità totali di cui ai prospetti allegati. Il contratto
ha durata triennale e comunque viene pattuito sin d'ora che verrà
prorogato sino all'approvazione del nuovo accordo regionale, fatte salve
disposizioni in contrasto derivanti dalla normativa nel frattempo intervenuta. NORMA TRANSITORIA n. 1- BILANCI DI SALUTE PREGRESSI DAL 1/1/2002 Per quanto
riguarda il periodo che intercorre tra la pubblicazione dell'accordo nazionale
e la pubblicazione dell'accordo regionale si concorda quanto segue: NORMA TRANSITORIA N.2 (Code contrattuali) Rispetto
all'istituto di cui all'art. 41 comma 3, zone disagiate, le parti convengono
di procedere al pagamento dalla data di decorrenza prevista dal D.P.R.
272/00, nella misura di copertura prevista dalla parte nazionale dell'accordo.
Le parti convengono altresì di censire gli istituti medesimi alle
stesse date al fine di accertare un eventuale esubero di spesa rispetto
alla copertura nazionale. ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 272/2000: ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA': F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri):
|
||||||||||||||||||||||||||||