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ACCORDO
REGIONE PUGLIA 2002
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (D.P.R.
613/96).
(Riepilogo degli accordi conclusivi sottoscritti il 29-2-97 e dei precedenti
accordi già operativi in tale data)
Premesso:
-Che obiettivo della assistenza pediatrica di libera scelta è quello
di promuovere la salute, mediante attività di educazione sanitaria,
medicina preventiva individuale, diagnosi cura e riabilitazione di primo
livello;
-Che la programmazione sanitaria nazionale prevede misure dirette a garantire
una tutela materno-infantile sempre più efficace e diretta oltre
che alla diagnosi e cura anche alla educazione sanitaria e alla prevenzione,
sia attraverso interventi sulla collettività, sia nell'approccio
individuale al singolo soggetto;
-Che nell'area pediatrica il pediatra di libera scelta rappresenta il
momento assistenziale centrale e continuativo per l'erogazione delle prestazioni
di primo livello e per il collegamento con il secondo e il terzo livello
assistenziale come previsto dal Piano Socio Sanitario della Regione Puglia;
-Che l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con
i medici specialisti pediatri di libera scelta, esecutivo col D.P.R. 21
Ottobre 1996, n. 613, afferma (v. Dichiarazione preliminare) che "il
pediatra di famiglia è parte integrante ed essenziale dell'organizzazione
sanitaria complessiva e opera funzionalmente a livello distrettuale per
l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano Sanitario Regionale,
come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini
in età pediatrica, dalla programmazione regionale, dal presente
accordo e dagli accordi regionali da stipulare ai sensi dell'Art. 8, comma
8, del decreto legislativo n. 502/92";
-Che la programmazione sanitaria nazionale e ragionale, attraverso la
valorizzazione e il potenziamento delle cure primarie mira a ridurre il
ricorso improprio alle strutture di secondo livello, creando nel territorio
le opportunità per soddisfare la maggior parte dei bisogni reali
dei bambini e delle loro famiglie
la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali concordano
quanto segue:
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1.0
- Aggiornamento obbligatorio e facoltativo. Formazione permanente. (Art.
8, D.P.R. 613/96).
1.1 Premessa
La formazione permanente del pediatra di libera scelta rappresenta uno
strumento fondamentale nello sviluppo dell'assistenza primaria. Essa tende
a promuovere:
1. La professionalità, intesa come capacità di svolgere
autonomamente e deontologicamente i compiti richiesti;
2. La polivalenza, intesa come preparazione sufficientemente ampia da
non limitare strettamente il campo di competenza;
3. La flessibilità, intesa come capacità di aderire alle
esigenze con specifica qualificazione.
La formazione permanente, intesa come organizzazione del lavoro autovalutativo,
metodologico e formativo, si richiama pedagogicamente all'"apprendimento
attivo per obbiettivi" già da un decennio indicato dall'OMS
come il più idoneo per il personale medico.
L'Art. 8 del DPR 613/96 definisce la disciplina in linea generale per
l'aggiornamento rinviando alla contrattazione regionale la emanazione
delle norme di formazione permanente del pediatra di libera scelta.
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1.2 Comitato
Tecnico-Scientifico per l'aggiornamento obbligatorio e la formazione permanente
degli specialisti pediatri di libera scelta.
E' istituito presso l'Assessorato alla Sanità il Comitato Tecnico-Scientifico
(CTS) per l'aggiornamento obbligatorio dei medici pediatri convenzionati.
Detto Comitato presieduto dall'Assessore Regionale o da un suo delegato
è composto da:
a. Il Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia capoluogo di regione,
o suo delegato;
b. Un funzionario regionale designato dell'Assessore Regionale alla Sanità;
c. Tre medici pediatri eletti come rappresentanti effettivi dei pediatri
di libera scelta nel Comitato Consultivo Regionale ex Art.12;
d. Un pediatra in rappresentanza delle organizzazioni sindacali minoritarie.
Il Comitato Tecnico-Scientifico potrà avvalersi della consulenza
e collaborazione occasionale di altre figure professionali.
Compiti del Comitato Tecnico-Scientifico sono:
a. Promuovere e gestire la formazione di nuovi animatori di formazione
curandone la selezione in base alle competenze, ai curricula formativi,
alle esperienze professionali e alle motivazioni individuali;
b. Curare la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli Animatori;
c. Definire i temi della formazione sia in relazione ai bisogni organizzativi
del servizio che ai bisogni professionali dei medici, rimanendo riservato
alle Aziende la individuazione delle priorità, in coerenza con
le strategie aziendali, d'intesa con il Comitato Tecnico-Scientifico Aziendale
(CTSA) di cui al successivo punto 1.4.
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1.3 Albo
degli animatori di formazione dei pediatri. Corsi di Formazione per Animatori.
Con la firma del presente Accordo, in applicazione del comma 10 dell'Art.8
dell'A.C.N., è istituito l'Albo Regionale degli animatori di formazione
degli specialisti pediatri di libera scelta, affidato al Comitato Consultivo
Regionale ex Art.12 che lo gestisce attraverso il Comitato Tecnico-Scientifico
per l'aggiornamento obbligatorio e la formazione permanente.
La Regione Puglia s'impegna ad attuare corsi di formazione per Animatori
di Formazione permanente.
Il numero degli iscrivibili ai corsi è stabilito annualmente dall'Assessore
Regionale alla Sanità congiuntamente al Comitato Consultivo Regionale.
Possono essere iscritti al Corso per animatori i pediatri convenzionati
iscritti negli elenchi della Puglia che ne facciano domanda, previa selezione
da parte del CTS.
La selezione dovrà essere ispirata ai seguenti criteri:
a. Almeno tre anni di anzianità di esercizio della pediatria convenzionata;
b. Numero di scelte in carico uguali o superiori a quattrocento;
c. Curriculum formativo e scientifico;
d. Equa distribuzione degli animatori sul territorio Regionale, si da
garantire all'interno di ciascuna Azienda la presenza di un animatore
ogni 15 pediatri convenzionati o frazione superiore a 10.
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1.4 Attività
degli animatori di formazione
L'attività degli animatori di Formazione e degli esperti che intervengono
con funzione di docente nella realizzazione delle sessioni di aggiornamento
dei pediatri di libera scelta è coordinata dal Comitato Tecnico-Scientifico
Aziendale (CTSA).
Esso è
costituito da:
-1 pediatra convenzionato con la A.U.S.L. designato dal Comitato Consultivo
Regionale;
-1 pediatra convenzionato con la A.U.S.L. designato dal Comitato Consultivo
Aziendale;
-1 pediatra convenzionato con la A.U.S.L. designato d'intesa tra le organizzazioni
sindacali di categoria minoritarie;
-2 dirigenti amministrativi designati dal Direttore Generale della A.U.S.L.
Compiti dell'Animatore sono:
a. Analisi della bibliografia esistente sugli argomenti oggetto di formazione
relativamente alla pratica nella pediatria;
b. Strutturazione didattica di una o più sessioni di formazione
sugli argomenti prescelti secondo modalità coerenti;
c. Obiettivi didattici dichiarati ed idonei al contesto della formazione
stessa (didattica attiva, tutoriale, integrata ecc.);
d. Rapporto con il/i consulenti designati dal CTSA o suggeriti dall'Animatore
stesso al CTSA, al fine di integrare efficacemente i contributi specialistici
con la realtà operativa della pediatria di libera scelta;
e. Conduzione delle sessioni in modo da favorire la partecipazione e l'interesse
dei pediatri partecipanti.
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1.5 Aggiornamento
degli specialisti pediatri di libera scelta
I corsi di aggiornamento sono realizzati dalle Aziende singolarmente o
in collaborazione tra loro in conformità al disposto di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell'Art. 8, per il tramite del CTSA che individua, se
necessario, i consulenti esterni ai quali ricorrere.
I corsi si svolgono il sabato mattina per almeno 8 sabati e per almeno
32 ore annue. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire il
servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno
diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto
al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda.
Nell'ambito delle 32 ore annue potranno essere riconosciute attività
di aggiornamento, nella misura massima di 16 ore, scelte autonomamente
dai pediatri, purchè le stesse risultino accreditate dalla F.N.OO.MM.
CeO o dal CTS regionale senza oneri aggiuntivi oltre quelli previsti dal
comma 5 dell'Art.8 dell'A.C.N. La partecipazione a queste attività
deve essere preventivamente comunicato al CTSA.
Ai sensi dell'Art. 8 comma 11 i corsi sono a carico del S.S.N. La Regione
stabilisce annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento
degli specialisti pediatri di libera scelta, ripartendole fra le Aziende
con vincolo di destinazione.
Per l'assolvimento dei compiti previsti al punto 1.4 al pediatra animatore
di formazione è corrisposto, ai sensi del comma 8 dell'Art. 8,
un compenso come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n.
130/95, G.U. n. 258 del 4/11/1995.
Nelle more della realizzazione della formazione degli Animatori, i fondi
vengono comunque assegnati alle Aziende che realizzano l'attività
di formazione mediante il CTSA al quale farà carico la programmazione,
realizzazione e la verifica dell'attività formativa.
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2.0
- Associazionismo Medico (Art.53)
2.1 Pediatri
in associazione
Al fine di ottenere una maggiore disponibilità del servizio di
pediatria, con una più pronta e continua risposta ai bisogni del
cittadino e con la possibilità di conseguire anche un più
elevato ed articolato livello di prestazioni mediche burocratiche, i pediatri
iscritti negli elenchi possono concordare forme di lavoro associato finalizzate
a garantire una o più delle seguenti forme organizzate di assistenza
espresse in obiettivi:
a. Coordinamento degli orari di apertura degli studi dei singoli medici
che fanno parte dell'associazione, tale da garantire un orario complessivo
di apertura degli stessi di almeno cinque ore giornaliere distribuite
nel mattino e nel pomeriggio per cinque giorni alla settimana, secondo
un orario determinato dai pediatri in rapporto alle esigenze della popolazione
assistita; nei giorni prefestivi è assicurata l'attività
ambulatoriale in quel giorno, se ordinariamente prevista fino alle ore
10; ciascun pediatra si impegna a svolgere la propria attività
anche nei confronti di tutti gli assistiti degli altri pediatri dell'associazione,
nei casi in cui, per urgenza clinica o burocratica, siano impossibilitati
a rivolgersi al proprio pediatra in tempo utile. Inoltre si obbliga a
svolgere la propria attività anche nei confronti negli assistiti
degli altri pediatri che si trovano in regime di ADI per motivi di urgenza.
S'impegna altresì a partecipare alla sperimentazione del rispetto
dei livelli di spesa programmati ed altre sperimentazioni concordate a
livello regionale, di A.U.S.L., o di distretto. Più Associazioni
possono collaborare per proposte e realizzazione di Progetti Obiettivo
comuni.
b. Acquisizione, per tutti gli assistiti dei pediatri dell'associazione
della collaborazione di figure professionali diverse: mediche, infermieristiche,
segretariali o tecniche; la collaborazione può essere garantita
attraverso un rapporto di dipendenza, o di libero professionale, o fornito
da società o cooperative o associazione di servizio comunque utilizzato
secondo le norme vigenti.
c. Realizzazione di un sistema informativo elettronico comune ed integrato
tale da consentire a ciascun pediatra l'accesso alle informazioni cliniche
di assistiti di altri pediatri dell'associazione, sempre nel rispetto
delle regole deontologiche e della legge 675/96 sulla privacy.
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2.2 L'associazione
fra i medici è costituita sulla base di un regolamento ispirato
ai seguenti principi e criteri organizzativi:
a. L'associazione è libera volontaria e paritaria;
b. L'accordo che costituisce la medicina in associazione è liberamente
concordato tra i pediatri partecipanti e depositato presso l'Azienda e
l'Ordine dei medici;
c. Esso dichiara negli scopi uno o più degli obiettivi sopra elencato;
d. Dell'associazione possono far parte soltanto pediatri convenzionati
nello stesso ambito territoriale di scelta del comune o ambito territoriale
di scelta per i gruppi di comuni così come determinato dalla Regione
con nota N. 24/3725/116/16 del 12 febbraio '97;
e. Dell'associazione possono far parte da due a non più di quattro
pediatri di libera scelta;
f. Ciascun medico può far parte di una sola associazione;
g. All'interno dell'associazione viene eletto un pediatra rappresentante
cui l'Azienda dovrà fare riferimento;
h. Devono essere previste riunioni periodiche tra i pediatri associati
per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati;
i. Ciascun partecipante all'associazione è disponibile a svolgere
la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri
pediatri associati, nei limiti previsti da ciascun obiettivo di assistenza
dichiarato;
j. A ciascun pediatra dell'associazione vengono liquidate le competenze
relative alle scelte di cui è titolare;
k. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo
senza l'autorizzazione del pediatra titolare della scelta;
l. L'organizzazione del lavoro è stabilita autonomamente all'interno
dell'associazione, compresa la definizione delle necessarie compensazioni
dovute alle differenze del numero di scelte in carico a ciascun componente
del gruppo; all'interno del gruppo stesso può adottarsi il criterio
della rotazione interna per ogni tipo di situazione;
m. La suddivisione delle spese di gestione dell'associazione e dell'attività
ad essa connessa viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo;
n. In caso di conflitti insorti all'interno dell'associazione, è
arbitro l'Ordine Provinciale dei Medici.
L'Azienda può procedere in qualsiasi momento alla verifica dell'effettiva
realizzazione degli obiettivi programmati dall'associazione. Periodicamente
l'associazione può aumentare il numero degli obiettivi programmati.
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2.3 Prescrizioni
Per le prescrizioni farmaceutiche e/o di visite specialistiche esami strumentali
e di laboratorio, l'associazione si fornirà di apposito timbro
ai bordi del quale sarà riportata la seguente dicitura: "Associazione
Medica: Dott. _________ Dott._________ Dott. _________ Dott. _________".
Resta inteso che ciascun medico associato può utilizzare il proprio
ricettario medico.
La prescrizione in favore di assistiti di altro medico facente parte dell'associazione
è consentita in quanto lo stesso è parte integrante dell'associazione.
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2.4 Richieste
d'inserimento
I pediatri che intendono realizzare la pediatria in associazione possono
produrre apposita domanda alla A.U.S.L. competente allegando copia del
regolamento di esecuzione.
La A.U.S.L.. verificata la regolarità dell'istanza, il possesso
dei requisiti da parte dei richiedenti, e la speculare conformità
del regolamento alla norma convenzionale, comunicherà agli interessati
la data di avvio della medicina in associazione, data dalla quale verranno
corrisposte le indennità concordate.
La A.U.S.L.. deve dare risposta all'istanza di avvio della medicina in
associazione entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della stessa
in mancanza la istanza si riterrà tacitamente accolta.
I pediatri che partecipano alla pediatria di gruppo possono anche partecipare
all'associazionismo. La incentivazione delle due forme vanno a sommarsi.
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2.5 Trattamento
economico
Ad ogni pediatria che partecipa all'associazione è riconosciuto,
per ciascun assistito in carico e per ciascun obiettivo programmato dall'Associazione,
un compenso forfetario annuo di lire 8.000, da corrispondersi in dodici
mensilità, nella misura massima del 20% dei pediatri convenzionati.
Prioritariamente saranno accolte le domande dei pediatri che non stanno
già sperimentando la Pediatria di Gruppo. Per richieste superiori
alla percentuale del 20% gli obiettivi saranno regolamentati e concordati
con l'A.U.S.L.
Le parti si impegnano ad un anno dall'entrata in vigore dell'istituto
a verificare costi e benefici per un ulteriore futuro incremento percentuale.
3.0
- Bilanci di salute (Art.32, Lettera h, e Allegato L)
3.1
Le parti concordano che l'Istituto dei Bilanci di salute di cui all'Accordo
Regionale recepito dalla G.R. il 26/09/97 n. 7191 debba ritenersi, per
l'anno 1998 vigente in prorogatio alla pari dell'intero accordo di cui
al D.P.R. 613/96.
Inoltre precisano che l'Istituto dei bilanci di salute, avrà per
destinatari anche i bambini nati dopo l'1/1/1998.
4.0
- Libretto Sanitario Pediatrico (Art.32, Comma 3, Lettera a)
4.1
Al fine di dotare le famiglie di tale importante documento sanitario che
segue l'evoluzione dello sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino
le parti concordano di distribuire il libretto sanitario a tutti i nati
dal 1/1/1992.
Il Pediatra di famiglia, per i bambini nati dall'1/1/92 fino alla data
di inizio di distribuzione dei libretti, avrà cura di ritirare
dalla propria A.U.S.L. i libretti che provvederà a compilare e
distribuire alle famiglie interessate. La A.U.S.L. individua il titolare
del libretto sanitario pediatrico utilizzando lo stesso codice regionale
del libretto sanitario. In caso di smarrimento del libretto c'è
l'obbligo della denunzia alla A.U.S.L.. che provvederà a fornire
un duplicato che il pediatra si obbliga a ricompilare senza compensi ulteriori.
Per i bambini nati successivamente alla data di distribuzione dei libretti
sanitari pediatrici si provvederà come già concordato nell'intesa
approvata dalla G.R. n. 7191 del BUR n. 107 del 26/09/97.
Per la compilazione e successivo aggiornamento del libretto al pediatra
verrà corrisposto un compenso lordo annuo di lire 7.000 per ciascun
libretto sanitario compilato, esclusivamente per gli assistiti in carico
da 0 a 6 anni d'età. Tale compenso sarà liquidato in 12
mensilità.
Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di attivazione di ciascun
libretto il pediatra invierà alla propria A.U.S.L. elenco nominativo
con relativo codice regionale.
Si precisa che tale prestazione, non rientrando fra quelle previste espressamente
dall'allegato B, non rientra nel tetto del 25% di cui al comma 6 del medesimo
allegato.
Le parti
s'impegnano ad inserire nel Libretto Sanitario Pediatrico le certificazioni
previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 103 del 2/07/1996 propedeutiche
per effettuare le vaccinazioni obbligatorie e facoltative
5.0
- Prestazioni e attività aggiuntive (Art. 51)
5.1 Prestazioni
aggiuntive eseguibili nell'ambito degli accordi regionali di cui al capo
IV (lettera C dell'allegato B dell'Art. 43 lettera F del D.P.R. 613/96).
Prestazioni
correlate alle attività di cui all'Art. 51:
-Spirometria: compenso di £ 30.000;
-Test cutanei allergometrici: compenso £ 15.000 (gruppo di 10 allergeni);
-Vaccinazioni non obbligatorie nell'ambito di campagne di vaccino profilassi
promosse dalla Regione Puglia o dalle Aziende. Compenso di £ 15.000
per dose vaccino.
Resta inteso
che tutte queste prestazioni , in quanto aggiuntive,rientrano nel tetto
massimo mensile del 25% come previsto dal punto 6 dell'allegato B.
5.2
Le parti concordano che, in relazione alle prestazioni di cui all'allegato
B lettera B (screening per ambliopia e boel test), al fine di ridurre
l'onere burocratico e disagi all'utenza, tali prestazioni siano eseguite
senza autorizzazione sanitaria della A.U.S.L..
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5.3 Educazione sanitaria e promozione della salute (Art. 51, comma 2)
Al fine di consentire una razionalizzazione dell'utilizzo dei servizi
sanitari che abbia come primo beneficio una riduzione della spesa a parità
di prestazioni erogate ciascuna Azienda attiverà un piano di educazione
sanitaria con la collaborazione dei pediatri di libera scelta di cui al
D.P.R. 613/96 nonché dei medici della medicina dei servizi di cui
al D.P.R. 484/96.
La pianificazione potrà comprendere la divulgazione di un bollettino
redatto con il contributo dei medici pediatri.
Tali prestazioni saranno considerate "aggiuntive" dal punto
di vista economico e saranno quantificate in sede aziendale, con compenso
orario così come previsto dall'Art.56, comma 1° del D.P.R.
613/96.
L'Azienda e/o il pediatra potrà organizzare dei corsi didattici
di educazione sanitaria anche in collaborazione con le istituzioni private
o pubbliche di istruzione. In tal caso gli oneri economici potranno essere
a carico dei beneficiari dell'attività oraria svolta dal pediatra.
L'attivazione dei corsi avverrà tramite la presentazione di progetti
obiettivo da sottoporre al visto dell'Azienda ed all'approvazione dell'ente
destinatario.
L'educazione sanitaria potrà anche essere rivolta a gruppi specifici
di pazienti, non meno di dieci, che avranno fatto istanza al proprio pediatra
e per conoscenza all'Azienda di apprendere particolari nozioni o metodiche
comportamentali utili alla gestione, alla stabilizzazione e/o alla risoluzione
di problematiche connesse allo stato di salute.
Preciso rilievo dovrà essere dato alla prevenzione intesa anche
come strumento per la riduzione della spesa sanitaria.
A tal fine ogni Azienda deve indicare nel proprio bilancio un fondo pari
al 6% per la prevenzione secondo quanto disposto dal Piano Sanitario Nazionale
1994/1996.
Da tale stanziamento verranno prelevati i fondi da utilizzare per progetti
di prevenzione.
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5.4 - Altre
prestazioni e attività aggiuntive (Art.51)
I medici pediatri sono tenuti inoltre ad effettuare le seguenti prestazioni
aggiuntive:
a. interventi assistenziali riguardanti particolari patologie ivi comprese
alcune sociali secondo protocolli che definiscono l'attività del
pediatra di base e i casi di ricorso al secondo livello specialistico
(diabete, ipertensione, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche
ecc.);
b. sperimentazione iniziative di telemedicina;
c. partecipazione a progetti obiettivo a carattere nazionale, regionale
e aziendale;
d. partecipazione a procedure di verifiche della qualità;
e. svolgimento di attività di ricerche epidemiologiche e partecipazione
alla tenuta di registri per patologie;
f. informatizzazione (attivazione di un sistema informatico integrato
tra medici pediatri di base, presidi delle A.U.S.L., centri unificati
di prenotazione e scambi telematici di informazioni sanitarie, anche a
fini di ricerca epidemiologica e di valutazione della qualità della
prestazione e dei relativi costi).
I progetti di cui sopra possono essere organizzati a livello aziendale.
I protocolli e il relativo compenso saranno concordati tra le OO.SS. dei
pediatri convenzionati e le singole Aziende.
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6.0
- Assistenza domiciliare anche in forma integrata. Tutela della salute
dei minori non autosufficienti. (Art. 32, Comma 2, Lettera a)
6.1
Il pediatra di libera scelta sarà chiamato ad una maggiore qualificazione
del proprio intervento, ad una forte integrazione con i servizi distrettuali
ed ad una corresponsabilizzazione nell'uso delle risorse disponibili.
Il distretto dovrà rappresentare per i cittadini il momento qualificante
dei servizi sanitari e sociali erogati dall'Azienda ed assumere il ruolo
di accoglimento, analisi, valutazione ed orientamento della domanda nonché
della organizzazione della risposta.
L'Assistenza
Domiciliare Integrata è un servizio che deve essere garantito anche
ai minori non autosufficienti affetti da patologie cronico-disabilitanti,
siano congenite e/o acquisite. Obiettivo dell'ADI è quello di garantire
quanto previsto nel Piano Sanitario Nazionale ed in particolare "Attivazione
o potenziamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare (ADI) in favore
delle famiglie con portatori di handicap gravi in età da 0 a 14
anni", fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28 comma 4 dell'A.C.N.
E' indispensabile operare in stretto collegamento con le Amministrazioni
Comunali, con il pediatra di base e con gli altri servizi sanitari esistenti
nell'A.U.S.L..
Obiettivi che si intende raggiungere:
-Aumentare il livello di integrazione sociale del minore della famiglia,
eliminando il rischio di istituzionalizzazione o riducendo lo stesso per
i periodi strettamente necessari a garantire programmi riabilitativi.
-Contenimento delle complicanze invalidanti di tipo irreversibile.
-Promozione della permanenza dei minori in famiglia.
-Riduzione dell'iperconsumo di farmaci.
-Razionalizzazione degli interventi diagnostici e/o riabilitativi in piccoli
pazienti con patologie croniche.
-Riduzione dei ricoveri impropri nonché dell'utilizzo improprio
dei servizi ospedalieri.
Il pediatra di libera scelta individua come popolazione bersaglio per
l'Assistenza Domiciliare Integrata le famiglie con soggetti con handicap
gravi in età da 0 a 14 anni. In particolare bambini con:
1. Malattie cromosomiche e/o genetiche;
2. Cardiopatie congenite con insufficienza cardiaca;
3. Insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale, con particolare
attenzione alle problematiche asmatiche;
4. Gravi artropatie degli ari inferiori con grave limitazione funzionale;
5. Cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
6. Tetraplegici;
7. Immunodeficienza acquisita;
8. Diabete mellito insulino-dipendente;
9. Disturbi psicotici;
10. Epilessie gravi;
11. Prematuri;
12. Bambini con grave situazione di disagio familiare o già sottoposti
a procedimenti tutelari da parte del Tribunale de Minori;
13. Bambino violato;
14. Neonati a rischio di deficit neurosensoriali;
15. Miopatie;
16. Neonato sano (prima ed unica visita entro il 15° giorno dalla
nascita, anche ai fini di una promozione dell'allattamento materno). Infatti
in molte strutture ospedaliere è stata adottata la consuetudine
di dimettere il neonato sano in terza giornata di vita senza predisporre
una rete di servizi sul territorio capaci di effettuare un corretto follow
up del neonato. I protocolli di dimissione precoce sono stati adottati
principalmente per motivi finanziari (DRG), i costi però vengono
così trasferiti sul territorio, con possibilità di un monitoraggio
inadeguato dei neonati e di un incremento della spesa per un maggior numero
di rientri in ospedale.
Una équipe
multidisciplinare affianca il pediatra di libera scelta nella predisposizione
di una diagnosi polifunzionale sul paziente ed individua gli interventi
riabilitativi che devono essere effettuati, i tempi, i modi nonché
gli operatori che devono essere impegnati. Inoltre esprime parere circa
la fornitura di protesi ed ausili e racchiude in una cartella clinica
gli interventi.
Della suddetta équipe fanno parte:
-Medico specialista pediatra;
-Medico specialista interessato per competenza;
-Infermiere professionale e/o altro terapista della riabilitazione, puericultrice,
vigilatrice d'infanzia;
-Psicologo;
-Assistente sociale.
Si precisa che l'ADI in ogni caso sarà attivata nell'ambito della
programmazione e dei livelli assistenziali della A.U.S.L..
6.2 Metodologia
di intervento
Il servizio
è attivato direttamente dal pediatra di libera scelta di concerto
col responsabile delle attività sanitarie del distretto di residenza
del paziente, anche su segnalazione di:
-Responsabile del dipartimento ospedaliero all'atto delle dimissioni;
-Servizi sociali;
-Familiari del pazienti.
Per ogni
singolo paziente il pediatra predispone un programma articolato di interventi
socio-sanitari. Tale programma dovrà essere concordato con il responsabile
del distretto e dovrà contenere anche gli interventi demandati,
per competenza, ad altri operatori della A.U.S.L., nonché i momenti
di verifica degli interventi stessi.
Il dirigente del distretto comunica l'ingresso in ADI del paziente entro
48 ore.
L'impegno del Pediatra di Libera scelta è quello di assicurare
le visite domiciliari ai pazienti destinatari dell'intervento, nonché
la continuità terapeutica dopo la eventuale dimissione ospedaliera,
la tenuta e l'aggiornamento di una cartella clinica unificata capace di
raccogliere tutte le informazioni sanitarie utili alla corretta gestione
clinica del paziente.
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6.3 Trattamento
economico.
Per ogni caso trattato, intendendosi il processo di attivazione dell'ADI
ed il coordinamento degli interventi, sarà corrisposto al pediatra
di libera scelta una somma annua pari a £ 150.000. Per ogni accesso
a domicilio le parti concordano un compenso di £ 40.000.
7.0
- Diritti sindacali (Art.9, Comma 1 e 2)
7.1
Le parti concordano, in applicazione da quanto previsto dal comma 1 e
2 dell'Art.9 del D.P.R. 613/96, un rimborso di spesa per le sostituzioni
per la partecipazione a comitati, commissioni ed organismi previsti da
già citato D.P.R. 613/96 così quantificato:
Ai medici che partecipano ad organismi attivati a livello Regionale:
-Quattro ore per i medici residenti nel comune ove ha sede l'organismo;
- Sei ore per i medici residenti nella provincia ove ha sede l'organismo;
-Sette ore per i medici residenti fuori dalla provincia ove ha sede l'organismo.
Ai medici che partecipano ad organismi attivati a livello aziendale:
-Tre ore ai medici residenti nello stesso Comune;
-Cinque ore per i medici residenti in altri Comuni.
Sarà inoltre corrisposto il rimborso forfetario pari a 1/5 del
costo della benzina, per Km oltre alle spese assicurative per infortuni
derivanti dal viaggio per la partecipazione alle riunioni di cui sopra.
Le aziende stipuleranno apposite polizze assicurative tipo KasKo per la
copertura totale per infortuni occorsi in itinere per il raggiungimento
della sede dell' organismo, limitatamente alla partecipazione alle riunioni
 |
8.0
- Regolamentazione delle attività territoriali programmate (Art.
48, Comma 4)
8.1
1. Le attività territoriali programmate da svolgersi nei distretti
sono quelle previste dall'Art. 47 del D.P.R. 613/96.
2. Lo svolgimento dell'attività può avvenire, oltre che
nei presidi Sanitari Distrettuali, anche presso collettività, quali
scuole, istituti di accoglienza, ecc.
3. Il compenso orario è stabilito in £ 40.000.
4. Al medico che si avvalga del proprio automezzo per spostamenti dovuti
allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi dell'Azienda,
spetta un rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni
chilometro percorso.
9.0
- Esercizio del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili ai sensi
della legge 146/90 e dell'Art. 17 D.P.R. 613/96.
9.1
Le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali
effettuate e documentate mediante controfirma del genitore, dai pediatri
che aderiscono allo sciopero, saranno compensate con la tariffa delle
visite domiciliari di cui all'Art. 41 D.P.R. 613/96 sino e non oltre al
40% del compenso per competenze fisse giornaliere.
10.0
- Pediatria di gruppo (Art. 54, lettera q).
10.1
Le parti concordano che in, via sperimentale, potranno essere attivate
forme di lavoro di gruppo costituite da pediatri di libera scelta e medici
di medicina generale.
11.0
- Indennità di collaborazione informatica (Art. 43, punto I) e
indennità di collaboratore per studio medico (Art. 43, punto L).
11.1
Le parti richiamano il contenuto del precedente accordo recepito e approvato
dalla G.R. con delibera n. 1751 del 15/04/1997, pubblicato sul BUR n.
54 del 14/05/1997, che qui si ha per integralmente ritrascritto, per quanto
attiene l'indennità di collaborazione informatica e di collaboratore
di studio.
11.2
Per i medici
che già percepivano l'indennità di informatica secondo la
precedente normativa con requisiti dimostrati e verificati, tali indennità
decorre dall'1/1/1997.
Ai medici che forniranno alle A.U.S.L. o alla Regione dati demografici
e statistico epidemiologici in esecuzione di Progetti Obiettivo, sarà
corrisposta una indennità aggiuntiva ed annua di £ 10.000
(diecimila) per assistito in carico da corrispondersi in quote mensili.
11.3
Ai pediatri che partecipano alla pediatria di gruppo o a quella in associazione,
le indennità di informatica e collaboratore di studio vanno comunque
corrisposte al di fuori dei tetti percentuali massimi previsti.
12.0
- Livello di spesa programmata (Art. 52)
12.1
Le A.U.S.L. attivano progetti per il rispetto dei livelli di spesa programmati
tramite il Comitato Consultivo Aziendale. Tali progetti, che devono essere
riferiti all'intero anno solare, prevedono:
a. Le modalità per il calcolo dei livelli di spesa programmati;
b. Le modalità per individuare le spese direttamente indotte dai
pediatri convenzionati e quelle indotte da altri professionisti, anche
appartenenti a strutture specialistiche e di ricovero;
c. Le procedure di verifica della qualità delle prestazioni e dei
risultati attesi.
In particolare
per quanto attiene la spesa indotta, deve essere attribuita al Pediatra
di libera scelta quella derivante esclusivamente dalle proprie prescrizioni
o da quelle del proprio sostituto.
La prescrizione di farmaci ad alto costo, con note CUF o registro U.S.L.,
verrà scorporata in sede di verifica dalla spesa indotta al singolo
pediatra ed opportunamente valutata.
Le ricette timbrate da medici diversi dal pediatra di libera scelta, ancorchè
relative a suoi assistiti, vengono attribuite al Medico prescrittore.
A cura del Comitato ex Art. 11 vengono definite le condizioni per il riconoscimento
della spesa indotta. Lo stesso Comitato procederà ad una verifica
trimestrale a livello della propria A.U.S.L. i cui risultati saranno trasmessi
alla Regione.
I risparmi derivanti dall'applicazione dei livelli di spesa programmati
saranno oggetto di incentivazione con accordi a livello Aziendale.
13.0
- Zone disagiate (Art.43, lettera H)
13.1
Per lo svolgimento dell'attività convenzionata del Comune "Isole
Tremiti", identificata dalla Regione come zona disagiatissima, spetta
un compenso accessorio annuo del 200% su tutte le voci economiche da corrispondersi
mensilmente.
Dichiarazione
a Verbale 1
L'Art. 46 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti
pediatri di libera scelta prevede la possibilità della partecipazione
dei pediatri nelle attività di Continuità Assistenziale,
garantendo pertanto la continuità dell'assistenza pediatrica in
forma diretta durante il tempo in cui il pediatra di fiducia non è
tenuto a prestare la sua attività professionale.
A tal fine le parti si impegnano, ciascuno per la sua competenza, ad esaminare
la presente problematica, valutandone la compatibilità con le risorse,
contestualmente all'Accordo per l'Emergenza Territoriale.
Bari li 26/01/1998
Per la parte
pubblica:
DOTT. MICHELE SACCOMANNO Assessore alla Sanità Regione Puglia
AVV. PAOLO PELLEGRINO Direttore Generale A.U.S.L. LE/1
ING. GIOVANNI B. PENTASUGLIA Direttore Generale A.U.S.L. BA/4
DOTT. GIUSEPPE TRAGNI Responsabile Ufficio Convenzioni
Per la parte
medica:
DOTT. RUGGIERO PIAZZOLLA Segretario Regionale F.I.M.P.
DOTT. LUDOVICO ABBATICCHIO Segretario Regionale C.U.M.I.
DOTT. ITALO EBERLIN Segretario Regionale C.I.S.L.
DOTT. FRANCESCO MININNI Segretario Regionale C.O.N.F.S.A.L.
DOTT. SALVATORE CACCIATORE Segretario Regionale C.I.P.E.
DOTT.SA ANNA LAMPUGNANI Ordine dei Medici di Bari
Bilanci
di salute
Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 9-10-1997
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 1997, n. 7191
Recepimento accordo regionale stipulato al sensi dell'art. 55 del DPR
(DPR 613/96), tra la Regione Puglia ed I Sindacati firmatari dell'accordo
nazionale avente ad oggetto "Bilanci di salute" art. 32 conuna
2 lett. H ed allegato L dei DPR 613/96.
LA GIUNTA
REGIONALE
DELIBERA
1) di approvare l'Accordo stipulato nelle sedute del 3 e 10 luglio' 1997,
tra la Regione Puglia e i Sindacati firmatari déll'Accordo nazionale
della medicina pediatrica ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e) del
D.L.vo n. 502/92 modificato dal D.L.vo n. 5177/93 nonché ai sensi
dell'art. 55 del DPR 613/96.
2) di far presente che detto Accordo ha ad oggetto: "Bilanci di salute
ex art. 32 comma 3 lettera H ed allegato L del DPR 613/96".
3) di allegare detto Accordo alla presente delibera sotto la lettera A)
per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di disporre la pubblicazione sul -BURP del presente provvedimento e
dell'Accordo allegato;
5) di dichiarare che il presente atto non prevede oneri finanziari a carico
del bilancio regionale e e non è soggetto a controllo di legittimità
ai sensi della Legge 127/97.
VERBALE N.
3 DEL 3-7-1997
ACCORDO STIPULATO
AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DPR 613/96 TRA LA REGIONE PUGLIA ED i SINDACATI
FIMP, CUMI-AMFUP E CISL MEDICI. AVENTE AD OGGETTO "BILANCI DI SALUTE",
ART. 32 COMMA 2 LETTERA H ED ALLEGATO L DEL DPR 613/96.
Le parti dopo ampia ed approfondita discussione sui bilanci di salute
di cui all'art. 32 ed allegato L dell'Accordo nazionale di medicina pediatrica,
stipu lano e sottoscrivono ai sensi dell'art. 55 del DPR 613/96, il seguente
Accordo.
Tra i compiti di prevenzione demandati al pediatra convenzionato assume
notevole importanza il controllo programmato dello stato di salute (benessere
fisico e psichico associato a riduzione del rischio di morbilità)
della popolazione infantile, di coinvolgimento delle famiglie e della
scuola in raccordo con la medicina dei servizi.
Il DPR 613/96 prevede un programma di sorveglianza sanitaria in età
pediatrica all'art. 32 comma 2 lettera H ed allegato L da eseguirsi da
parte del pediatra, per i nati fino al 31-12-1997.
Detto programma si pone i seguenti obiettivi:
o uno generale della prevenzione della morbilità e dell'handicap
del soggetto in età evolutiva;
o uno specifico di prevenzione secondaria di precoce riconoscimento delle
patologie della crescita somatica, delle funzioni di organo e dello sviluppo
psichico neuro sensoriale;
o un obiettivo collegato di prevenzione primaria in quanto le visite di
controllo sono l'occasione per interventi di educazione sanitaria sul
singolo con riferimento all'alimentazione, alle vaccinazioni alla prevenzione
degli incidenti ed alle norme igienico in generale.
I termini bilanci di salute e "visite - età filtro" si
riferiscono entrambi alle prestazioni e di cui all'art. 32 comma H.
Tali prestazioni rientranti tra i compiti dei pediatra remunerati a quota
variabile (cioè con quota aggiuntiva in funzione delle prestazioni
rese), consistono in visite eseguibili ad età prestabilite, mirate
al controllo dello sviluppo psichico e sensoríale e alla ricerca
dei fattori di rischio con particolare riguardo alla individuazione precoce
dei soggetti affetti da handicap neurosensoriali e psichici.
CALENDARIO DELLE VISITE
Nella fascia di età compresa tra la nascita ed il concepimento
del 6° anno di età del bambino sono previste nell'ambito del
programma in oggetto 8 visite ad età filtro per ciascuno dei seguenti
intervalli temporali:
1. primo mese;
2. terzo mese;
3. sesto mese;
4. decimo-dodicesimo mese;
5. diciottesimo mese;
6. ventiquattresimo mese;
7. trentaseiesimo mese;
8. sessantaseiesimo mese;
la individuazione del mese per ogni visita non deve intendersi tassativa
per cui è possibile anticiparla o posticiparla di 30 giorni.
CONTENUTO
DELLE VISITE
Prima visita l° mese
a) misurazione del peso, lunghezza, circonferenza cranica;
b) esame fisico;
c) valutazione psico-motoria;
d) valutazione sensoriale;
e) valutazione relazione madre-bambino;
f) promozione dell'allattamento materno;
g) profilassi vit. D;
h) informazione sul trasporto sicuro in auto.-
Seconda visita
3° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica, fontanella
anteriore)-,
b) Esame obiettivo generale (apparato cardiocircolaItorio e respiratorio,
addome, genitali);
c) valutazione psicomotoria e sensoriale;
d) valutazione relazione madre-bambino;
e) indicazioni dietetiche (sostegno allattamento al seno ed eventuale
profilassi vitaminica); eventuale valutazione ecografica delle anche;
g) promozione ciclo vaccinale.
Terza visita
6° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica, fontanella
anteriore);
b) esame obiettivo generale;
c) valutazione psicomotoria e sensoriale;
d) valutazione relazione madre-bambino;
e) indicazioni dietetiche (inizio svezzamento, eventuale profilassi vitaminica
e della carie); controllo ciclo vaccinale;
Quarta visita
10°-12° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza, circonferenza cranica);
b) esame obiettivo generale (apparato cardiocircolatorio e respiratorio,
apparato locomotore, genitali);
c) valutazione psicomotoria e sensoriale;
d) valutazione e relazione madre-bambino;
e) scambio informativo su gioco, calzature,. prevenzioni incidenti; indicazioni
diettiche (proseguimento divezzamento, eventuali profilassi vitaminica
e della carie);
g) promozione vaccinazione MMR e valutazione ciclo vaccinale;
Quinta visita
18° mese
a) misurazione del peso, lunghezza, circonferenza cranica;
b) esame fisico;
c) valutazione psico-motoria;
d) informazione sull'alimentazione;
e) verifica dell'avvenuta vaccinazione anti-morbillo ed eventuale rinforzo.
Sesta visita
24° mese
a) controllo auxologico (peso, altezza e circonferenza cranica);
b) esame obiettivo generale;
c) controllo ortopedico;
d) valutazione psicomotoria e sensoriale;
e) valutazione relazione adulti-bambino; discussione abitudini alimentari
(profilassi della carie)-
g) scambio informativo su gioco, calzature, prevenzione incidenti educazione
al vasino;
h) controllo scheda vaccinale.
Settima visita
36° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza);
b) esame obiettivo generale (dentatura decidua e valutazione dento-maxillo-facciale);
c) valutazione psicomotoria sensoriale e del linguaggio;
d) controllo della deambulazione;
e) valutazione relazione adulti-bambino
f) scambio informativo su educazione alimentare, elementi di igiene orale,
gioco, prevenzione incidenti, controllo sfinteri;
g) 'controllo ciclo vaccinale.
Ottava visita
66° mese
a) Controllo auxologico (peso, altezza,.body mass index);
b) esame obiettivo generale (apparato cardiocircolatorio e respiratorio,
genitali, colonna vertebrale, igiene orale ed occlusione, otoscopia);
c) misurazione della pressione arteriosa;
d) valutazione linguaggio;
e) valutazione relazione adulti-bambino; scambio informativo educazione
alimentare, elementi di igiene orale, gioco, prevenzione incidenti
g) informazione e promozione del Tine-test;
h) controllo scheda vaccinale.
NOTIFICA
DELLE VISITE
All'atto
dell'esecuzione di ciascuna visita il pediatra compila l'apposita scheda
numerata contenuta nel libretto pediatrico di cui al capoverso successivo.
Ai fini della corresponsione del compenso, il pediatra trasmette, ai sensi
del punto 1 dell'art. 6 dell'allegato E, alla AUSL entro 10 giorni dei
mese successivo a quello di effettuazione di prestazione, la documentazione
delle visite effettuate, riportando il numero complessivo delle visite
in calce al prospetto utilizzato per il riepilogo delle prestazioni aggiuntivo
ed allegando le copie delle relative schede tratte dal libretto.
In attesa del libretto pediatrico ai fini della corresponsione dei compenso,
il pediatra trasmetterà copia dell'apposita scheda riportato in
fac-simile all'allegato L dell'Accordo.
LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI
I compensi
stabiliti in L. 24.000 per ciascuna visita sono liquidate dalla AUSL insieme
con lo stipendio relativo al mese successivo a quello di rendicontazione
delle visite a condizione che le prestazioni siano state noúflcate
alle AUSL nei tempi e nei modi previsti dal presente Accordo.
 |
LIBRETTO
SANITARIO PEDIATRICO
Il libretto pediatrico è parte integrante del programma di sorveglianza
sanitaria dell'età evolutiva fondato sulle visite ad età
filtro di cui al presente Accordo.
Il libretto pediatríco rappresenta lo strumento di raccolta dei
principali dati relativi alla salute del bambino da 0 a 14 anni, nonché
il mezzo di comunicazione tra famiglia, pediatra di fiducia ed altri operatori
sanitari.
La Regione si impegna ad adottare il nuovo libretto pediatrico regionale
entro il 31-12-1997.
Detto libretto sarà predisposto e concordato da apposita Commissione
paritetica designata dalle parti contraenti il presente Accordo.
Il libretto sarà composto dalle seguenti sezioni:
o dati anagrafici ed anamnestici familiari;
o notizie relative alla gravidanza e al parto,
o periodo neonatale;
o controlli programmati (visite ad età filtro)
o visite intercorrenti;
o schede riassuntive periodiche (bilanci di salute propriamente detti)
Il libretto è conservato a cura del legale rappresentante del bambino
al quale viene affidato di norma al momento della dimissione dal Centro
Neonatale.
Qualora il libretto non venga rilasciato dal Centro Ostetrico Ginecologico,
sarà a cura del competente sportello della AUSL fornito alla famiglia
al momento della scelta del pediatra di base.
Il pediatra
di famiglia, limitatamente alle sezioni di propria competenza, è
tenuto a compilare ed aggiornare il libretto a seguito delle visite programmate
o intercorrenti che effettua in favore, del bambino.
Si rinvia al momento in cui sarà distribuito il libretto sanitario,
la quantificazione della maggioranza del compenso forfettario lordo annuo
di cui alla lettera a) -dell'art. 32 dell'.Accordo Nazionale.
La proposta dell'Ufficio di far decorrere, agli effetti giuridici ed economici
il presente Accordo, dalla data di approvazione dello stesso da parte
della Giunta Regionale non viene accolta dalla parte medica.
La rappresentanza medica propone che la decorrenza economica del presente
Accordo retrodati almeno al 5 dicembre 1996 data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Accordo Nazionale.
A tal fine la parte medica produce l'Accordo decentrato stipulato in materia
dalla Regione Piemonte.
La parte pubblica attesa la importanza della questione ed in particolare
i riflessi economici sui bilanci delle AA.UU.SS.LL., si riserva una riflessione
in merito rinviando di otto giorni la decisione.
Pertanto la delegazione si autoconvoca per il giorno 10 luglio 1997 alle
ore 10,00.
VERBALE N.
4 DEL 10-07-1997
ACCORDO STIPULATO
AI SENSI DELL' ART. 55 DEL DPR 613/96 TRA LA REGIONE PUGLIA ED 1 SINDACATI
FIRMATARI DELL' ACCORDO NAZIONALE DI PEDIATRIA AVENTE AD OGGETTO "BILANCI
DI SALUTE' EX ART. 32 COMMA 2 LETTERA H ED ALLEGATO L DEL DPR 613/96
Le parti,
sciogliendo la riserva formulata nell'ultima seduta del 3-7-97, stabiliscono
che la decorrenza ai fini economici dei bilanci di salute così
come approvati nella precedente seduta, venga fissata a far tempo dalla
data di pubblicazione sulla G.U. del D.P.R. 613/96, cioè dal 5-12-96.
Indennità
informatica, di collaboratore e Pediatria di gruppo
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 1997, n. 1751
Recepimento accordo regionale di cui al capo 6° del Contratto di Medicina
Pediatrica (DPR 613/96), avente all'oggetto: "Istituti economici
di cui all'art. 43, lett. I ed L e dell'art. 54 "Pediatria di gruppo"
di cui al DPR 613/96.
LA GIUNTA
REGIONALE
DELIBERA
1) di approvare l'Accordo stipulato tra la Regione Puglia e i Sindacati
rappresentativi dei medici di medicína pediatrica ai sensi dell'art.
8, comma 1, lett. e) del D.L.vo n. 502/32 modificato dal D.L.vo n. 517/93
nonché ai sensi dell'art. 55 del DPR 613/96;
2) di far presente che detto Accordo ha ad oggetto:
Direttive per l'applicazione di istituti economici di cui all'art.43 lett.
I e lett. L e dell'art.54 pediatria di gruppo (DPR 613/96)
3) di allegare detto Accordo alla presente delibera sotto la lettera A)
per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento dell'Accordo
allegato;
5) di dichiarare che il presente atto non prevede oneri finanziari a carico
del bilancio regionale e che non è soggetto a controllo di legittimità
ai sensi del D.L.vo 40193.
REGIONE PUGLIA
Accordo stipulato ai sensi dell'art. 55 del DPR 613/96 fra la Regione
Puglia il Sindacato FIMP, e la CUMIAMFUP avente ad oggetto "gli istituti
economici di cui all'art. 43 lett. I e L. ed all'art. 54 pediatria di
gruppo".
Allo scopo di garantire la più puntuale, corretta ed uniforme applicazione
sull'intero territorio regionale di taluni significativi istituti economici
previsti dalla nuova convenzione per la medicina pediatrica, si diramano
le seguenti direttive concordate ai sensi dell' art. 55 del DPR 613/96,
con i sindacati fírmatari a livello nazionale, dell'Accordo stesso.
1.0 ART. 43 lett. I (indennità di collaborazione informatica)
La Regione provvederà, all'individuazione entro la percentuale
massima del 20%, dei pediatri ai quali andrà corrisposta la indennità
di che trattasi perché in possesso di studio professionale dotato
di apparecchiature e programmi informatica e quant'altro richiesto dalla
norma in oggetto, attraverso una specifica Commissione che va istituita
per effetto del presente Accordo.
1.1 La Commissione è così composta:
1) Responsabile dell'Ufficio Convenzioni o suo delegato - Presidente.
2) Pediatra convenzionato designato dal Comitato Consultivo Regionale
ex art. 12 DPR 613/96 Componente.
3) Esperto di informatica dipendente dal SERVICE convenzionato con la
Regione per l'informatizzazione designato dall'Assessore Regionale - Componente.
1.2 La Commissione individuerà i medici aventi diritto all'indennità
nei limiti della percentuale prevista, tra tutti i pediatri che avranno
fatto specifica richiesta nel termine che sarà all'uopo stabilito.
La Commissione nella indíviduazione dei pediatri aventi titolo
all'indennità di informatica terrà conto della necessità
di una distribuzione equa, in rapporto alla consistenza numerica degli
iscritti, per ciascun ambito provinciale.
1.3 Si rinvia a successivo Accordo regionale, esaurita la fase sperimentale,
la definizione dell'incremento di corrispettivo di cui all'ultimo comma
della lettera I dello stesso articolo.
Per un miglioramento, qualitativo del servizio stesso, la parte sindacale
auspica l'eventualità di successivo aumento della percentuale degli
aventi diritto all'indennità.
2.0 ART.
43 lettera L (indennità di collaboratore per studio medico)
2.1 Si conviene che la Regione provvederà all'individuazione dei
pediatri nella percentuale massima prevista che utilizzano un collaboratore
di studio secondo i requisiti previsti dalla norma convenzionale ai quali
verrà corrisposta la indennità annua nella misura di L.
4.500 per assistibile in carico fino al massimale o quota individuale,
attraverso apposita Commissione che viene istituita col presente Accordo.
2.2 La Commissione è così composta:
1) Responsabile dell'Ufficio Convenzioni o suo delegato - Presidente.
2) Pediatra convenzionato designato dal Comitato Consultivo Regionale
ex art. 12 DPR 613/96 Componente.
3) Funzionario di parte pubblica esperto in materia di lavoro designato
dall'Assessore Regionale - Componente.
2.3 La Commissione individuerà i medici aventi diritto all'indennità
nei limiti della percentuale prevista, tra tutti i pediatri che ne avranno
fatta domanda nel termine che sarà all'uopo stabilito.
La Commissione nella individuazione dei pediatri aventi titolo all'indennità
per collaboratore professionale, terrà conto della necessità
di una distribuzione equa, in rapporto alla consistenza numerica degli
iscritti, in ciascun ambito provinciale.
2.4 Si rinvia a successivo Accordo regionale, esaurita la fase sperimentale,
la definizione dell'incremento di corrispettivo di cui all'ultimo comma
della lettera L dello stesso articolo.
3.0 ART.
54 (pediatria di gruppo)
3.1 I pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e
possono realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento
che andranno a definire.
Il regolamento sarà formulato secondo i criteri ed i principi contenuti
nelle lettere da A) a P) compresa dell'art. 54 del DPR 613/97.
3.2 1 pediatri che intendono realizzare la pediatria di gruppo faranno
apposita domanda alla AUSL competente producendo copia del regolamento
di esecuzione.
La AUSL verificata la regolarità della istanza, il possesso dei
requisiti da parte dei richiedenti, e la conformità del regolamento
alla norma convenzionale, comunicherà agli interessati la data
di avvio della medicina di gruppo, data dalla quale saranno corrisposte
le indennità di cui alla tabella A-1, D-2. E-2 dell'art. 43.
3.3 La AUSL deve dare risposta alla istanza di avvio della medicina di
gruppo
entro e non oltre 30 giorní dalla ricezione della stessa.
In mancanza la istanza si riterrà tacitamente accolta.
3.4 Si rinvia a successiva prossima trattativa regionale, la individuazione
delle forme organizzaúve di cui alla lettera Q) dell'art. 54.
3.5 Subito dopo l'approvazione da parte della G.R. del presente Accordo
l'Assessorato diramerà apposita circolare per l'attivazione degli
istituti di cui sopra, (indennità di collaborazione informatica,
indennità di collaboratore per studio medico e pediatria di gruppo),
snellendo al massimo i necessari adempimenti burocratici.
Bari, 13-3-1997
parti firmatale
F.I.M.P. - Dr. Piazzola Ruggiero
CUMI-AMFUP - Dr. Sisbarra Liberato
Regione Puglia - Delegato dell'Assessore alla Sanità - Dr. Tragni
Giuseppe
Circolare esplicativa: scelta del medico, ambito, nuovi nati
Circolare regionale prot: 24\10174\116\16 del 5-5-1997
Oggetto: Indirizzì operativi sull'applicazione di talune norme
contrattuali relative sia al DPR 494196 che al DPR 613/96.
Allo scopo di rispondere a numerosi quesiti pervenuti da parte di alcune
AA.UU.SS.LL. della Regione in ordine alla corretta applicazione di alcuni
istituti contrattuali relativi sia al DPR 484\96 (Accordo di Medicina
Generale) sia al DPR 613\96 (Accordo di Pediatria di base), si reputa
opportuno precisare quanto appresso:
1.0 comma
6 - Art 26 DPR 484\96 - Scelta del medico
1.1 Detto articolo ripropone integralmente il testo letterale del punto
7 Art.14 del DPR 314\90; ne discende che rimangono ferme e vigenti le
direttive, in merito, diramate con la circolare assessorile n. 24\1578\116\17
del 18.1.91, concordata con la FIMMGG, la FIMP, la CISL Medici e la CUMI
AMFUP.
1.2 Si reputa opportuno, pertanto, riproporre il testo di detta circolare:
1.5 Il figlio, il coniuge o il convivente dell'assistito già in
carico al medico di medicina generale può effettuare la scelta
a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale.
Il beneficio anzidetto non è riferitile ai figli minori di età.
Infatti il testo letterale della disposizione recita testualmente: - "
il figlio........ può effettuare la scelta in favore dello stesso
medico, anche in deroga al massimale o quota " -. Ne consegue che
detto figlio per essere in grado di effettuare la scelta deve aver conseguito
la maggiore età.
2.0 Norma
Transitoria n. 1 del DPR 484\196. Punto 2 dell'art.27 del DPR 613\96
E' stata rilevata la difformità della disposizioni contenute nella
norma transitoria n. 1 del DPR 484\96 e nel punto 2 dell'art.27 del DPR
613\96.
Fermo restando l'auspicio che il competente livello nazionale sani la
contraddittorietà fra le suddette norme, al momento si fa presente
che, poichè destinatari delle stesse sono soggetti in età
pediatrica, a livello operativo, non può che applicarsi la prevalente
disciplina del DPR 613/96.
3.0 Deroga
all' ambito di scelta comunale. Art.26 DPR 613/96
3.1 Il genitore il quale, in virtù di precedenti disposizioni,ha
effettuato la scelta del proprio figlio in favore di un pediatra, iscritto
in Comune diverso dal suo, ma appartenente allo stesso Distretto, può,
in occasione della nascita di altro figlio, iscrivere quest'ultimo allo
stesso pediatra.
Tanto in deroga al criterio di scelta che, come è noto, è
riferito esclusivamente all'ambito comunale.
Detta disposizione trova origine e motivazione nell'esigenza di salvaguardare
l'unità del nucleo familiare ai fini dell'assistenza pediatrica.
4.0 Punti
8 e 9 dell'art.25 del DPR 613\96. Neonati - nuovi nati".
4.1 - Le espressioni "neonati", contenute nel punto 8 o "nuovi
nati" contenute nel punto 9 dell'art.25, hanno il medesimo significato
e per le stesse si deve intendere il minore sino a tre mesi di età".
Tanto in conformità a quanto precisato con circolare del 19.01.1991
n. 24/1579/116/17, emessa su indicazione del Comitato Consultivo Regionale
per la Medicina Pediatrica, e, per la parte, ancora vigente.
5.0 Punto
1 Art.25 DPR 613\96. Deroghe al massimale di scelte
5.1 La deroga di 80 unità prevista al primo comma dell'art. 25,
per i pediatri che possono acquisire un massimale di scelte pari ad 800
unità, non è applicabile in favore dei pediatri che conservano
in deroga al massimale la quota individuale di 1000 scelte.
Il detto punto 1,infatti, fà esplicito ed esclusivo riferimento
ai pediatri che possono acquisire un massimale di scelte pari ad 800 unità.
5.2 Resta inteso, comunque, che le scelte, oltre 1000 unità, acquisite
da detti pediatri, in virtù delle disposizioni del precedente Accordo,
vengono dagli stessi, regolarmente conservate.
I pediatri, con quota individuale di 1000 scelte,possono comunque fruire
della deroga prevista al comma 9 dell'art. 25, essendo la stessa volta
a garantire, a livello pediatrico, l'unità assistenziale del nucleo
familiare.
5.3 Nel caso in cui in un ambito territoriale comunale, si verificano
contestualmente le seguenti condizioni:
- tutti i pediatri iscritti abbiano raggiunto il proprio massimale, nonchè
fruito delle deroghe di cui al punto l);
- non si determinano per la immediata scadenza semestrale zone carenti
di pediatra
la AUSL è tenuta, sentito il Comitato ex art.12, a concedere ai
pediatri iscritti, per un tempo determinato, la deroga di cui al punto
11.
5.4 Nell'ipotesi in cui, esperita la procedura di cui al precedente punto
5.3, non si riesce ancora ad assicurare a tutti gli aventi diritto l'assistenza
pediatrica, la AUSL provvederà ad attribuire, ai sensi della lettera
a) del punto 5 dell'art.26, le scelte disponibili, a pediatri iscritti
in un ambito limitrofo, con le modalità di cui al punto 3 dello
stesso art 26.
Circolare
esplicativa: informatica, collaboratori e pediatria di gruppo
Circolare regionale prot: 24\10534\116\16 del 12-5-97
Oggetto: Indicazioni operative in ordine alla corresponsione della indennità
di collaborazione informatica, indennità per il collaboratore di
studio e indennità per la pediatria di gruppo. Artt. 43 lettera
I ed L ed art. 54 del DPR 613/96.
Allo scopo
di garantire la più tempestiva corretta ed uniforme applicazione
sull'intero territorio regionale degli Istituti Economici previsti dall'art.
43 lettera 1 ed L e dall'art. 54 del DPR 613/96, ed in esecuzione di specifico
accordo regionale stipulato, ai sensi dell'art. 55 dello stesso DPR tra
la Regione e i Sindacati firmatari dell'Accordo Nazionale ed approvato
dalla Giunta Regionale con delibera n. 1751 del 15.4.1997, si diramano
le seguenti direttive operative.
1.0 Indennità
di collaborazione informatica. Art. 43 lettera I
1.1 Al fine di individuare il numero dei pediatri, rientrante nel limite
della percentuale massima del 20 % prevista dall accordo ai quali sarà
corrisposta la indennità di che trattasi, è stata prevista
apposita Commissione, a composizione mista (parte pubblica e parte sindacale)
la quale provvederà:
o a determinare, per ciascuna AUSL della Regione il numero dei pediatri
aventi diritto alla indennità, corrispondente alla percentuale
massima del 20 % prevista dall'accordo;
o a stabilire i titoli vallutabili ai fini della formulazione di specifica
graduatoria, con l' indicazione del vaolore attribuito a ciascuno di essi.
E' necessario pertanto, che i pediatri interessati a fruire della indennità
di collaborazione informatica debbano inoltrare alla USL nei Cui elenchi
sono iscritti, con raccomandata A.R., espressa domanda redatta secondo
lo schema allegato da presentarsi entro e non oltre un congruo termine
che ciascuna AUSL andrà a fissare e renderà noto con apposito
avviso pubblico.
1.2 La commissione, non appena possibile, invierà a ciascuna AUSL
il numero dei pediatri a cui sarà attribuita l'indennità
di informatica nonchè i titoli valutabili ai fini della specifica
graduatoria con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi.
Su detti titoli sarà sentito aisensi della lettera I dell'art.43
il comitato consultivo reg. ex art.12.
La AUSL raccolte le domande provvederà a predisporre una graduatoria
secondo i titoli e le valutazioni di cui sopra, dalla quale attingere
i pediatri avanti diritto alla indennità fino alla concorrenza
della percentuale stabilita dall'Accordo e precedentemente indicata dall'apposita
Commissione.
A detti pediatri la AUSL corrisponderà l'indennità forfettaría
mensile di £. 100.000, con decorrenza dalla data di notifica al
medico interessato, della nota con la quale la AUSL stessa comunicherà
l'avvenuta attribuzione dell'indennità.
1.3 La indennità viene conservata dal medico che la fruisce sempre
che siano mantenute la condizioni che la hanno determinata.
Pertanto la AA.UU.SS.LL. a fine di ogni anno acquisiranno dai pediatri
che fruiscono l'indennità, autocertificazione attestante il permanere
delle condizioni che hanno dato titolo alla corresponsione della indennità
stessa.
1.4 Si rinvia a successivo accordo regionale, esaurita la fase sperimentale,
la definizione dell'incremento di corrispettivo di cui all'ultimo comma
della lettera I) dello stesso articolo.
2.0 Indennità
di collaboratore per studio medìco. Art. 43 lett. L
2.1 Al fine di individuare il numero dei pediatri, rientrante nel limite
della percentuale massima del 5% prevista dall'Accordo ai quali andrà
corrisposta la indennità di che trattasi, è stata prevista
apposita Commissione, a composizione mista (parte pubblica e parte sindacale)
la quale provvederà:
o a determinare. per ciascuna AUSL della Regione il numero dei pediatri
aventi diritto alla indennità, corrispondente alla percentuale
massima del 5% previsto dall'Accordo;
o a stabilire i titoli valutabili ai fini della formulazione di specifica
graduatoria, con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi.
2.2 La Commissione, non appena possibile, invierà a ciascuna AUSL
il numero dei pediatri cui sarà attribuita l'indennità,
nonchè i titoli valutabili ai fini della specifica graduatoria
con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi. Sulla determinazione
di detti titoli sarà sentito, ai sensi della lettera L dell'art.43,il
Comitato consultivo regionale ex art.12.
La AUSL raccolte la domande provvederà a predisporre una graduatoria
secondo i titoli e le valutazioni di cui sopra, dalla quale attingere
i pediatri aventi diritto alla indennità fino alla concorrenza
della percentuale stabilita dall'Accordo e precedentemente indicata dall'apposita
Commissione.
E' necessario pertanto, che i pediatri interessati a fruire della indennità
di che trattasi, debbano inoltrare alla AUSL nei cui elenchi sono iscritti,
con raccomandata A.R., espressa domanda redatta secondo lo schema allegato,da
presentarsi entro e non oltre un congruo termine che ciascuna AUSL andrà
a fissare e renderà noto con apposito avviso pubblico.
A detti pediatri la ASL corrisponderà l'indennità annua
nella misura di £. 4.500 per assistibile in carico fino al massimale
o quota individuale, con decorrenza dalla data di notifica al medico interessato,
della nota con la quale la AUSL stessa comunicherà l'avvenuta attribuzione
dell'indennità.
2.3 La indennità viene conservata dal medico che la fruisce sempre
che siano mantenute le condizioni che la hanno determinata.
Pertanto le AA.UU.SS.LL. a fine di ogni anno acquisiranno daipediatri
che fruiscono dell'indennità, autocertificazione attestante il
permanere delle condizioni che hanno dato titolo alla corresponsione della
indennità stessa.
2.4 Si rinvia a successivo accordo regionale, esaurita la fase sperimentale,
la definizione dell'incremento di corrispettivo di cui all'ultimo comma
della lettera L) dello stesso articolo.
3.0 Pediatria
di gruppo. Art. 54
3.1 I pediatri iscritti negli elenchi possono concordare tra di loro e
possono realizzare forme di lavoro di gruppo sulla base di un regolamento
che andranno a concordare. Il Regolamento sarà formulato secondo
la scrupolosa osservanza dei criteri contenuti nelle lettere da A a P
compresa dell'art. 54 del DPR 613\96.
3.2 I pediatri che intendono realizzare la pediatria di gruppo, possono
produrre apposita domanda alla AUSL competente allegando copia del predisposto
regolamento di esecuzione.
La AUSL verificata la regolarità dell'istanza, il possesso dei
requisiti da parte dei richiedenti, e la speculare conformità del
regolamento alla norma convenzionale, comunicherà agli interessati
la data di avvio della medicina di gruppo, data dalla quale verranno corrisposte
le indennità di cui alle tabelle A-1, D-2, ed E-2 dell'art. 43.
La AUSL deve dare risposta all'istanza di avvio della medicina di gruppo
entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della stessa in mancanza la
istanza si riterrà tacitamente accolta.
3.3 Si rinvia a successivo accordo regionale la individuazione delle forme
organizzative di cui alla lettera 9) dell'art. 54.
Criteri per
la della assegnazione della indennità di collaboratore di studio
ai pediatri di libera scelta.
1 - NUMERO
ASSISTIBILI IN CARICO
1 punto per ogni 20 assistiti o frazione di 20 superiore a 10 fino ad
un massimo di 1000 assistiti.
2 - PIENA
DISPONIBILITA'
65 punti per i pediatri che si trovano in piena disponibilità e
a massimale non limitato sotto le 800 scelte.
3 - ORE SETTIMANALI
DEL COLLABORATORE
1 punto per ogni ora di lavoro settimanale del collaboratore fino ad un
massimo di 40 ore.
Il collaboratore deve essere assunto secondo il contratto nazionale degli
studi professionali IV categoria o fornito da Società o Cooperative
sempre con lo stesso criterio.
Nel caso in cui il collaboratore sia diviso tra pediatri che esercitano
la pediatria di gruppo il punteggio va diviso in parti uguali tra i pediatri
in attività di gruppo.
Nota: laddove
risulti indispensabile graduare medici che hanno riportato lo stesso punteggio
bisogna operare come segue:
a- graduare prioritariamente i medici che posseggono maggiore anzianità
di specializzazione;
b-graduare prioritariamente in subordine i medici con un maggior numero
di assistiti;
c-valutare ancora in subordine l'età anagrafica.
Criteri per
la della assegnazione della indennità informatica ai pediatri di
libera scelta.
1 - ANZIANITA'
DI SPECIALIZZAZIONE
1 punto per ogni 4 anni di specializzazione o frazione superiore a 2 anni
fino ad un massimo di punti 10.
2 - ASSISTIBILI
IN CARICO
1 punto per ogni 20 assistiti o frazione di 20 superiore a 10 fino ad
un massimo di 1000 assistiti.
3 - PIENA
DISPONIBILITA'
65 punti per i pediatri che si trovano in piena disponibilità e
a massimale non limitato sotto le 800 scelte.
4 - CARATTERISTICHE
HARDWARE-SOFTWARE
1 punto per microprocessore equivalente o superiore a 486;
1 punto per dotazione MODEM;
1 punto per software applicativo idoneo ad assicurare la gestione "ricettazione".
Nota: laddove risulti indispensabile graduare medici che hanno riportato
lo stesso punteggio bisogna operare come segue:
a- graduare prioritariamente i medici che posseggono maggiore anzianità
di specializzazione;
b-graduare prioritariamente in subordine i medici con un maggior numero
di assistiti;
c-valutare ancora in subordine l'età anagrafica.
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è trattato.
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