ART.
3
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
(EX ART 15, COMMA 7 DPR 272/00)
Le
visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari
urgenti e l'assistenza programmata ai malati
terminali, che sono definite prestazioni indispensabili
ai sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma
2, dall'Accordo Nazionale e che devono essere
assicurate durante l'esercizio del diritto di
sciopero dai pediatri convenzionati, sono compensate
mediante la corresponsione del 40% dei compensi
spettanti ai sensi dell'art. 41, lettera A1, A2,
A3.
 |
ART.
4
MANTENIMENTO DELLE SCELTE DEGLI ULTRAQUATTORDICENNI
(EX ART. 26, COMMA 4, DPR 272/00)
4.1
Per il mantenimento della scelta in favore del
pediatra fino al 16° anno di età, si
conviene di considerare ai fini dell'accoglimento
della richiesta del genitore, corredata dalla
documentazione probatoria, come "particolari",
le seguenti situazioni:
1. patologia grave, cronica e persistente;
2. immaturità psico-fisica;
3. situazioni psico-sociali causa di rischi o
problematiche fisiche gravi;
4. problematiche adolescenziali.
Le situazioni di cui al punto 1 identificate nell'art.2
dell'allegato E/bis del D.P.R.272/2000 e accompagnate
da relativa certificazione medica comporteranno
la concessione automatica della deroga a semplice
presentazione della domanda allo sportello anagrafe
competente senza intervento del comitato aziendale
ex art 11.
Le situazioni di cui ai punti 2-3-4 saranno esaminate
dall'Azienda attraverso il Comitato aziendale
ex art.11 .
Il genitore presenterà direttamente allo
sportello scelte-revoche della AUSL la richiesta
di mantenimento del pediatra accompagnata dalla
sua accettazione per i punti 2-3-4.
Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda
in assenza di pronuncia da parte del Comitato
la stessa si intenderà accolta.
La domanda dovrà essere presentata almeno
90 giorni prima del compimento del 14° anno
di età.
 |
ART.5
CENSIMENTO ZONE CARENTI. PUNTEGGIO
PER I PEDIATRI RESIDENTI IN REGIONE
(EX ART. 18 COMMA 1 E 5- DPR 272/00 )
Il
censimento delle zone carenti avviene il 1°
marzo ed il 1° settembre di ogni anno.
Si precisa che i 10 punti per i pediatri residenti
nell'ambito della Regione da almeno due anni sono
da sommare ai 6 punti che si attribuiscono ai
pediatri residenti da almeno due anni nell'ambito
territoriale dichiarato carente.
 |
ART.6
MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI
6.1
Ai fini della corretta applicazione di quanto
fissato nell'art. 23 del D.P.R. 272/2000 si ribadisce
quanto segue:
- il massimale di scelte fissato in 800 unità
può essere superato:
a- fino a 880 scelte per la applicazione delle
deroghe relative ai commi 7 e 9 dell'art. 23 medesimo;
si chiarisce che il termine "neonato"
riferito al comma 7 è da associarsi ai
minori fino al 90° giorno di età.
b- oltre le 880 scelte per le deroghe derivanti
dalla applicazione dei commi 8, 10 e 11 dell'art.23
sopra citato.
I pediatri che autolimitano il proprio massimale,
sempre che non svolgano attività compatibili
con numero determinato di ore, possono usufruire
solo delle deroghe relative al comma 8 dell'art.23
del D.P.R 272/2000.
Al fine di migliorare il livello assistenziale
e la qualità delle prestazioni relative
alla pediatria di libera scelta in nessun caso
è consentito il superamento delle 1100
scelte; ai pediatri che alla data di pubblicazione
del presente accordo superano tale quota non sarà
consentito acquisire scelte, neppure in deroga.
Entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente
accordo integrativo, il pediatra deve comunicare
all'Azienda USL l'elenco degli assistiti eccedenti
il massimale di 1100 che devono entrare a far
parte del separato elenco di cui al successivo
art. 19. Decorso tale termine le aziende USL provvedono
d' ufficio all'inserimento nel separato elenco
di cui all'art. 19 di tutte le scelte eccedenti
il massimale di 1100 assistiti applicando il criterio
cronologico inverso, ovvero inserendo nel separato
elenco le ultime scelte acquisite in ordine di
tempo.
6.2
Al fine di una razionale erogazione dell'assistenza
pediatrica, si conviene quanto segue:
- Al pediatra di libera scelta che svolge attività
compatibili, il massimale di scelta è ridotto
in misura proporzionale al numero delle ore settimanali
che il medesimo dedica alle altre attività:
- Ai fini del calcolo del massimale individuale
con riferimento al massimale di 800 scelte per
40 ore settimanali ogni ora di attività
extra convenzione corrisponde a 20 scelte.
- Al pediatra con doppio incarico non sono consentite
le deroghe oltre il proprio massimale individuale.
 |
ART.7
DEFINIZIONE DI ZONA DISAGIATA E DISAGIATISSIMA
(EX ARTICOLO 30, Comma 1, Lettera f D.P.R. 272/00)
7.1
Sono definite zone disagiate le zone che permangono
scoperte dopo la pubblicazione della carenza per
due volte consecutive sul BURP.
L'insediamento del pediatra è incentivato
mediante gli strumenti previsti dall'Allegato
G del DPR 272/2000.
7.2
Per lo svolgimento della attività nel comune
"Isole Tremiti" identificato dalla regione
come zona disagiatissima, l'assistenza pediatrica
sarà garantita nell'ambito di apposito
regolamento da emanarsi entro 90 gg. dalla data
di pubblicazione del presente accordo.
 |
ART.8
INFORMATIZZAZIONE
(EX ART 41, PUNTO 4 DEL D.P.R. 272/00)
1. I Pediatri di libera scelta della Regione Puglia
devono assicurare nel proprio studio mediante
apparecchi e impianti informatici la gestione
informatizzata della scheda sanitaria e la stampa
prevalente, non inferiore al 95%, delle prescrizioni
ambulatoriali.
2. Tale requisito deve essere garantito entro
il 31/12/2004 da parte di tutti i pediatri iscritti
negli elenchi della Pediatria di libera scelta.E'
consentita una deroga fino al 31/12/2005 per i
medici che presentano domanda di pensionamento
entro e non oltre il 31-12-2004.
3. A far tempo dal 1 gennaio 2004 l'iscrizione
negli elenchi dei pediatri di libera scelta comporta
l'utilizzo del computer. A tali medici è
dovuta un'indennità una tantum di €
500,00 da erogare con la prima competenza mensile.
4. Dal 1 gennaio 2004 la indennità informatica
di cui al punto 4 dell'art. 41 DPR 272/2000 è
corrisposta nella misura forfetaria mensile di
€ 154,92.
5. Il tetto massimo del 40% previsto al punto
4 dell'art.41 DPR 272/00 è abrogato.
6. Le prescrizioni effettuate a domicilio del
paziente devono comunque essere redatte in maniera
leggibile per assicurare la lettura ottica dal
sistema informatica regionale.
 |
ART.9
COLLABORATORE DI STUDIO
(PUNTO 6, ART. 41, D.P.R. 272/2000)
1.
L'indennità di collaboratore di studio
di cui al punto 6, art. 41, DPR 272/2000 è
riconosciuta nel limite massimo del 35% degli
assistiti in ambito aziendale.
Tale tetto comprende sia i pediatri che lavorano
singolarmente che i pediatri in associazione o
gruppo.
Tale indennità è riconfermata prioritariamente
ai pediatri che la percepivano alla data di pubblicazione
del presente accordo.
2. L'indennità di cui al punto 1 non può
essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta.
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità
deve essere prevista l'utilizzo del personale
per almeno 10 ore settimanali.
 |
ART.
10
PEDIATRIA IN ASSOCIAZIONE
(COMMA 7, ART. 41, ART. 53 D.P.R. 272/00)
1. La pediatria in associazione di cui all'art.53
DPR 272/2000 viene riconosciuta nella percentuale
massima del 50% degli assistiti in ambito aziendale.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004 ai Pediatri che
svolgono la loro attività sotto forma di
pediatria in associazione ai sensi dell'art. 53
DPR 272/2000 è dovuto un compenso forfetario
annuo per ciascun assistito in carico nella misura
di € 5,68.
3. L'orario minimo di apertura al pubblico è
fissato in 6 ore giornaliere distribuite fra mattina
e pomeriggio.
4. Le forme associative denominate "Associazionismo"
o "Pediatria in associazione" già
costituite alla data di pubblicazione del presente
accordo vengono confermate e codificate con il termine
unico di "Pediatria in associazione",
eliminando il termine "Associazionismo"
riveniente dal pregresso Accordo regionale.
1. 5. Ogni medico aderente alla pediatria in associazione
deve garantire l'attività ambulatoriale per
un numero di ore settimanali pari ad 1 ora per ogni
53 assistiti; i pediatri con numero di scelte inferiore
a 300 sono comunque tenuti a garantire l'apertura
dello studio per almeno 7,30 ore settimanali su
cinque giorni alla settimana.
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ART.
11
PEDIATRIA DI GRUPPO
(EX ART. 41, COMMA 8 COME SOSTITUITO DAL DPR 382
DEL 20/08/2001 IN GU 247/2001 E ART 52 DPR 272/2000)
1. La pediatria di gruppo di cui all'art.52 DPR
272/2000 è riconosciuta nella percentuale
massima del 15% degli assistiti in ambito aziendale.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2004 ai pediatri che
svolgono la loro attività in pediatria di
gruppo ai sensi dell'art. 52 DPR 272/2000 è
dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun
assistito in carico di € 6,20. A decorrere
dalla stessa data cessano i compensi maggiorati
previsti per la pediatria di gruppo dal DPR 382/2001.
3. L'orario minimo di apertura al pubblico nella
sede unica è fissato in 6 ore giornaliere
distribuite fra mattina e pomeriggio. In tale sede
ogni pediatra deve avere una sala visita propria,
mentre la sala attesa può essere comune.
4. La partecipazione alla pediatria di gruppo è
incompatibile con la pediatria in associazione.
5. Ogni medico aderente alla pediatria di gruppo
deve garantire l'attività ambulatoriale per
un numero di ore settimanali pari ad 1 ora per ogni
53 assistiti; i pediatri con numero di scelte inferiore
a 300 sono comunque tenuti a garantire l'apertura
dello studio per almeno 7,30 ore settimanali su
cinque giorni alla settimana.
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ART.12
ASSISTENZA A BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA
(art. 44, D.P.R. 272/00)
1. L'assistenza a bambini con patologia cronica
di cui all'Art. 44 DPR 272/2000 è erogata
con le seguenti modalità:
a) Assistenza domiciliare integrata (ADI) come da
Allegato E del DPR 272/2000,
b) Assistenza domiciliare programmata (ADP) come
da Allegato E del DPR 272/2000;
c) Assistenza ambulatoriale programmata (AAP) come
da allegato E bis. del DPR 272/2000.
2. A far data dal 1 gennaio 2004 i compensi di cui
al punto 1 sono così determinati:
a) per ogni accesso in ADI € 28,92;
b) per ogni accesso in ADP € 26,46;
c) per ogni accesso in AAP € 20,00.
Per l'attivazione dell'ADI si conferma un compenso
di € 77,47.
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Art.13
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
(punto C dell'allegato B D.P.R. 272/00)
Con il presente articolo vengono disciplinate le
prestazioni aggiuntive previste al punto C dell'
allegato "B" del D.P.R. 272/00 e le ulteriori
prestazioni aggiuntive (art. 49, punto 1, lettera
i) per consentire ai Pediatri di utilizzare in studio
il maggior numero possibile di presidi diagnostici
in modo da raggiungere i seguenti obiettivi:
-Maggior rapidità diagnostica
-Riduzione ore di scuola/lavoro perse da bambini/genitori
-Riduzione spesa farmaceutica (antibiotici)
-Riduzione accessi alla medicina specialistica (II
Livello) con conseguente contenimento della spesa
e riduzione ei tempi di attesa
-Gestione ambulatoriale di alcune patologie croniche,
di cui all'Art. 44
-Riduzione ricoveri per patologie acute gestibili
direttamente dal Pediatra di base
-Presa in carico globale del bambino con rafforzamento
del rapporto di fiducia famiglia/pediatra/bambino,
individuando una serie di presidi diagnostici che
si prestano a raggiungere gli obiettivi sopra citati.
Tali prestazioni, elencate nella tabella seguente,
non sono soggette ad autorizzazione in quanto svolte
dal
pediatra esclusivamente nei confronti dei propri
pazienti a scopo di accertamento diagnostico complementare
all'attività clinica.
PRESTAZIONE COMPENSO IN EURO NOTE
PCR 10,00
Ricerca SBEGA 10,00
Prick Tests (10 allergeni) 30,00 eseguibile una
sola volta per paziente
Otoscopia pneumatica 10,00
Impedenziometria 21,43 Eseguibile una sola volta
per paziente
Audiometria tonale 21,43 Eseguibile una sola volta
per paziente
Scoliometria 10,00 Eseguibile due sole volte per
assistito, una nella fascia di età 6-9 anni
e una nella fascia di età 9-12 anni
Spirometria 20,00 Eseguibile una sola volta per
assistito ad eccezione dei bambini con esenzione
per asma.
Terapia aerosolica per seduta 5,00 Con autorizzazione
sanitaria, per cicli di massimo 10 prestazioni e
apparecchi di tipo fisso installati presso l'ambulatorio
del pediatra.
Podoscopia 13,00 Eseguibile due sole volte per assistito,
una nella fascia di età 3-6 anni e una nella
fascia di età 6-12 anni
Stick urine (10 parametri) 5,00
Test dell'acutezza visiva(Vicinanza - lontananza
Daltonismo) 21,43 Eseguibile tre sole volte per
assistito, una nella fascia di età 3-6 anni,
una nella fascia di età 6-9 anni e una nella
fascia di età 9-12 anni.
Test rapido per mononucleosi 20,00
Per
le prestazioni di cui sopra lo studio del pediatra
deve essere adeguatamente attrezzato. Pertanto
il pediatra deve rilasciare apposita autocertificazione
indicante le prestazioni per la effettuazione
delle quali il proprio studio è dotato
delle corrispondenti attrezzature.
Gli emolumenti riferibili alle prestazioni aggiuntive
di cui al presente articolo, sommate a quelle
previste al punto A dell'allegato B DPR 272/2000
non possono superare mensilmente il 14% dei compensi
corrisposti nello stesso mese al medico (punto
5 dell'allegato B).
Al fine di ridurre l'onere burocratico e disagi
per l'utenza si conferma quanto previsto dal precedente
accordo regionale di eseguire il boel test e lo
screening per l'ambliopia senza la preventiva
autorizzazione sanitaria della AUSL limitando
la effettuazione del boel test ad una sola volta
per assistito entro il primo anno di vita e lo
screening per l'ambliopia, identificato con lo
stereo test di Lang, ad una sola volta per assistito
entro il sesto anno di vita.
 |
Art.
14
PROGETTO SALUTE INFANZIA
(ALLEGATO L DEL D.P.R. 272/00)
14.1
Obiettivo specifico è la prevenzione primaria,
poiché le visite di controllo sono l'occasione
in cui il pediatra esegue interventi di educazione
sanitaria sul singolo, con riferimento all'alimentazione,
alle vaccinazioni, alla prevenzione degli incidenti
e sulle famiglie.
Gli strumenti individuati per meglio effettuare
questo programma di sorveglianza sanitaria del
soggetto in età pediatrica sono le visite
programmate in età filtro (BILANCI DI SALUTE)
ed IL LIBRETTO SANITARIO PEDIATRICO, presenti
tra le Prestazioni ed Attività Aggiuntive
rispettivamente alla lettera c e alla lettera
d, punto 1 dell'Art. 49 del D.P.R. 272/00.
Il "Progetto Salute Infanzia" è
costituito da un piano base che prevede l'esecuzione
di 8 bilanci di salute, per la fascia di età
da 0 a 6 anni.
14.2
CALENDARIO DELLE VISITE
Il calendario previsto per l'esecuzione delle
visite età - filtro è il seguente:
1° visita all'età di 1 mese (+ / -
30 gg)
2° visita all'età di 3 mesi (+ / -
30 gg)
3° visita all'età di 6 mesi (+ / -
30 gg)
4° visita all'età di 12 mesi (+ / -
60 gg)
5° visita all'età di 18mesi (+/- 60
gg)
6° visita all'età di 24 mesi (+ / -
90 gg)
7° visita all'età di 36 mesi (+ / -
90 gg)
8° visita all'età di 66 mesi (+ / -
90 gg)
14.3
NOTIFICA DELLE VISITE
Il pediatra è tenuto all'esecuzione delle
visite età - filtro ed alla compilazione,
per ogni visita effettuata, dell'apposita scheda
regionale in duplice copia. Una copia rimarrà
nel libretto a disposizione del paziente, un'altra
copia sarà consegnata all'Azienda dal pediatra,
in un riepilogo mensile, entro il 10 del mese
successivo, per la liquidazione del compenso.
In caso di mancanza del libretto sanitario si
potranno utilizzare copie delle schede da compilare
e consegnare con il medesimo iter di cui sopra.
14.4
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Al pediatra, per ciascuno dei Bilanci di Salute,
spetta un compenso lordo di € 12.91, detratta
la quota ENPAM a carico dell'Azienda.
Tali compensi sono liquidati dalle ASL insieme
con lo stipendio relativo al mese successivo a
quello di rendicontazione delle visite.
14.5
LIBRETTO SANITARIO PEDIATRICO
Il libretto sanitario pediatrico è parte
integrante del programma di sorveglianza sanitaria
dell'età evolutiva.
Esso rappresenta lo strumento di raccolta dei
principali dati relativi alla salute del bambino
da 0 a 14 anni, nonché mezzo di comunicazione
irrinunciabile tra famiglia, pediatra di fiducia
ed altri operatori sanitari.
E' composto dalle seguenti sezioni:
o Dati anagrafici e familiari
o Notizie relative alla gravidanza e al parto
o Periodo neonatale
o Controlli programmati ("visite in età
filtro")
o Visite intercorrenti
o Scheda vaccinale (aggiornata dai Servizi preposti
alle vaccinazioni e valida a tutti gli effetti
legali)
o Sviluppo psico - motorio del bambino.
Il
libretto è conservato a cura dei legali
rappresentanti del bambino, ai quali viene affidato
al momento della dimissione dal Centro Neonatale
o dal personale amministrativo delle Aziende USL
al momento della scelta del pediatra.
Il pediatra di famiglia è tenuto a compilare
ed aggiornare il libretto a seguito delle visite
programmate o intercorrenti che effettua in favore
del bambino.
A far data dal 01 gennaio 2004 ai pediatri di
libera scelta sarà corrisposta, per ciascun
assistito in carico , un compenso forfetario lordo
annuo di € 4,39 a libretto da liquidare in
12 mensilità.
Le parti concordano di effettuare un rivisitazione
dell'attuale libretto pediatrico sia graficamente
che nei contenuti al fine di renderlo più
aderente all'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
 |
ART.15
BILANCIO DI SALUTE COMPRESO IN QUOTA FISSA
(EX ART.9, COMMA 3, Lett. e DPR 272/00)
Le parti insieme concordano di individuare nel
Bilancio di Salute del 66° mese (+ / - 90
gg) quello, non retribuibile, perché compreso
nei compiti del pediatra con compenso a quota
fissa (Art. 29, comma 3, lettera e).
 |
ART.
16
PROGRAMMI DI ATTIVITA' E LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI
(EX ART 50 D.P.R. 272/00)
16.1
1. I livelli di spesa programmati (L.S.P.) sono
obiettivi economici di riferimento, finalizzati
a perseguire l'appropiatezza dell'uso delle risorse
disponibili nell'ambito di programmi di attività,
aziendali e/o distrettuali,basati su progetti clinici
e gestionali condivisi e concordati a livello del
Comitato Regionale ex art. 12 D.P.R. 272/2000.
2. Le parti ritengono che il rispetto dei livelli
di spesa programmati non debba in alcun modo comportare
una mancata o insufficiente risposta alle istanze
di salute da parte dei cittadini.
3. Nell'ambito della definizione ed applicazione
dei progetti di budget per il controllo della appropiatezza
delle prestazioni e della spesa devono essere individuati
processi formativi diretti ai medici e percorsi
informativi di educazione sanitaria della popolazione
assistita.
4. A livello aziendale , nel rispetto delle linee
generali individuate a livello regionale, possono
essere definiti accordi concernenti il rispetto
dei livelli di spesa programmati da parte dei PLS
che operano in forma associata o singola.
5. Per l'attuazione del progetto di budget è
requisito indispensabile il sistema di rilevamento
dati che consenta ai medici aderenti di conoscere
il proprio andamento prescrittivo, scorporato dalla
spesa indotta e riferito ove pertinente alla pesatura
degli assistiti per sesso, età e patologie.
6. Gli accordi aziendali, , nella loro declinazione
analitica, dovranno tener conto:
-Della spesa storica corrispondente;
-Dell'analisi epidemiologica della popolazione di
riferimento, con particolare riguardo alla pesatura
degli assistiti sulla base dei criteri utilizzati
in sede regionale per il riparto del Fondo Sanitario
Regionale;
-Dell'analisi delle condizioni socio-geo-morfologiche
del territorio;
-Della disponibilità di beni e servizi necessari
allo sviluppo del progetto con particolare riferimento
al finanziamento dei costi per l'impostazione ed
adesione ai processi formativi;
-Di un adeguato scaglionamento degli obiettivi intermedi
nel percorso di avvicinamento all'obiettivo finale;
-Della distinzione delle spese direttamente indotte
dai pediatri di libera scelta e quelle indotte da
altri professionisti, anche appartenenti a strutture
specialistiche e di ricovero;
-Dell'effetto derivante da incrementi di costi indipendenti
dalle decisioni dei medici (aumento del costo dei
farmaci, introduzione di nuove tecnologie il cui
uso appropiato sia opportuno),
-Di ulteriori elementi eventualmente stabiliti in
sede aziendale.
16.2
Attribuzione della spesa farmaceutica:
La spesa farmaceutica che deve essere attribuita
ai pediatri di libera scelta è quella derivante
esclusivamente dalle proprie prescrizioni o da quelle
del proprio sostituto.
Più in dettaglio:
1. In primo luogo vengono attribuite al PLS tutte
le ricette timbrate e firmate da lui e/o dal sostituto
relative ai pazienti residenti nell'ambito territoriale
do scelta dell'AUSL di appartenenza.
2. Le ricette timbrate e firmate da altri medici
diversi dal PLS vengono attribuite al medico prescrittore;
3. Il valore economico di tutte le ricette dei PLS
non attribuite con i punti 1 e 2 viene suddiviso
per il numero di soggetti in età pediatrica
dell'Azienda e ribaltato su tutti i PLS in proporzione
al numero delle loro scelte;
4. La prescrizione di farmaci ad alto costo, con
note CUF e registro USL o erogabili con doppia via
di distribuzione, sarà scorporata in sede
di verifica dalla spesa imputata al singolo PLS
ed opportunamente valutata;
5. Per la valutazione della spesa riferita ai medici
in associazione o gruppo, in relazione alla spesa
totale dell'intera associazione e alla suddivisione
per singoli pediatri, si farà riferimento
a specifici accordi che devono essere assunti in
sede di Comitato Aziendale.
A cura del Comitato ex art. 11 sono definite le
condizioni per il riconoscimento della spesa indotta.
 |
ART.
17
REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI
PROGRAMMATE
(EX ART. 45 E ART. 46 DPR 272/00)
Le attività territoriali programmate da svolgersi
nei distretti sono quelle per le quali è
previsto il possesso del titolo di specializzazione
da parte del medico.
Lo svolgimento dell'attività può avvenire,
oltre che nei Distretti, anche presso collettività,
quali scuole, istituti di accoglienza, ecc.
Il compenso orario viene definito dalla AUSL sentito
il comitato aziendale ex art.11 DPR 272/2000
 |
ART.18
VACCINAZIONI
(Punto B dell'allegato B - D.P.R. 272/00)
In caso di attivazione di campagne vaccinali promosse
dalle singole ASL e/o dalla Regione, deve essere
prevista la partecipazione volontaria, attiva e
paritetica dei pediatri di libera scelta.
Il compenso per singolo atto vaccinale è
stabilito in € 10,00 .
Ai pediatri che svolgono l'attività di rilevazione
epidemiologica delle malattie delle vie respiratorie
e dell'influenza (medici sentinella) è riconosciuta
una indennità di € 1000,00 per un periodo
di sei mesi all'anno e secondo modalità stabilite
in seno al Comitato Permanente regionale.
 |
ART.19
ZONE CARENTI STRAORDINARIE
(EX ART .17 DPR 272/00)
19.1
Quando in un ambito di scelta si verifica una situazione
di carenza assistenziale a causa del raggiungimento
del proprio massimale da parte di tutti i pediatri
inseriti e la conseguente impossibilità di
operare ulteriori scelte pediatriche, senza che
il calcolo del rapporto ottimale, come definito
all'art.17 dell'Accordo di cui al D.P.R. n.272/2000,
consenta la pubblicazione di una zona carente ordinaria,
per garantire il diritto dell'assistenza pediatrica
l'Azienda U.L.S., acquisito obbligatoriamente il
parere del Comitato ex art.11, attiva prioritariamente
la procedura prevista dal comma 11 dell'art. 23
DPR 272/2000. Le deroghe al massimale di cui al
comma 11 dell'art.23, non possono superare la misura
che verrà stabilita in ogni Azienda, mediante
accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale fatta eccezione
per le scelte derivanti dalla applicazione dei commi
8 e 10 dell'art.23 del D.P.R 272/2000 fermo restando
il limite insuperabile di 1100 assistiti. Si precisa
che il regime derogatorio al massimale di cui al
comma 11 è su base volontaria, pertanto necessita
dell'adesione dei pediatri inseriti nell'ambito
di scelta.
Analoga procedura viene applicata nel caso in cui
in un ambito di scelta rimanga un solo pediatra
al di sotto del massimale di 800 scelte nel rispetto
del diritto di scelta del cittadino.
Contestualmente all'attivazione della deroga relativa
al comma 11 dell'art. 23 viene attivato il separato
elenco di cui al comma 7 dell'art 24 del DPR 272/2000.
Nell'ottica della massima trasparenza la Azienda
USL attribuirà - tramite la società
di gestione dell'anagrafe degli assistiti - un codice
che individui in maniera chiara e univoca gli utenti
iscritto nel separato elenco. Si precisa che le
scelte acquisite in applicazione dei commi 8 e 10
dell'art. 23 del DPR 272/200 nel limite massimo
di 1100 non rientrano nel separato elenco.
19.2
Con la pubblicazione del presente accordo tutte
le scelte eventualmente in carico ai MMG relative
agli assistiti in 0-6 anni in ambiti territoriali
in cui vi siano pediatri disponibili decadono; i
legali rappresentanti dei minori sono invitati entro
30 gg, dalle aziende AUSL ad effettuare la scelta
in favore dei pediatri disponibili.
Nel caso in cui non vi siano pediatri disponibili
o il numero di posti disponibili non sia sufficiente
a garantire la scelta viene attivata immediatamente
la procedura prevista al punto 19.1.
Data la particolare situazione geografica del Sub-appennino
Dauno e del Gargano con un numero di comuni con
basso numero di assistiti in età pediatrica,
le AUSL operanti su tali territori possono richiedere
al comitato regionale pediatrico ex art. 12 DPR
272/2000 una deroga in attesa di meccanismi assistenziali
alternativi da definirsi.
19.3
Nel momento in cui gli iscritti nel separato elenco
raggiungono le 600 unità o multipli maggiori
di 300, l'Azienda USL, sentito il Comitato Aziendale
ex. Art. 11, pubblica una zona carente straordinaria.
Con l'assegnazione della zona carente straordinaria
i legali rappresentanti del minore inserito in separato
elenco vengono invitati ad effettuare la scelta
in favore del pediatra disponibile; nel caso in
cui non effettuino la scelta stessa entro 30 giorni
la AUSL competente effettuerà la cancellazione
d'ufficio dal pediatra a cui risultano in carico.
La pubblicazione della zona carente straordinaria
potrà avvenire anche in deroga alle scadenze
di marzo e settembre previste dall'A.C.N.
19.4
In considerazione della particolarità di
alcune situazioni locali legate alla organizzazione
degli ambiti di scelta per distretti, nel caso in
cui si verificano situazioni in cui il disposto
del comma 1 del presente articolo si rivela inapplicabile
o inefficace, onde garantire la assistenza pediatrica
e la scelta in ambito comunale, le Aziende USL possono
attivare a titolo provvisorio la procedura relativa
al comma 11 dell'art. 23 per ambito comunale oltre
che distrettuale, relazionando dettagliatamente
entro 30 gg. al Comitato Regionale Pediatrico ex
art.12 che valuterà la situazione e determinerà
gli opportuni provvedimenti.
19.5
Onde evitare difficoltà assistenziali legate
al trasferimento o al pensionamento di pediatri,
si determina che, nel caso in cui il pediatra che
intende trasferirsi o per il quale si prospetti
il pensionamento abbia un numero di assistiti in
carico superiore a 400 unità, le aziende
AUSL comunichino tempestivamente al Comitato Regionale
per gli opportuni provvedimenti:
a- le annunciate dimissioni per trasferimento
b- il pensionamento con sei mesi di anticipo dalla
data presunta dello stesso.
19.6
I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza
di 1/3 dei posti disponibili in ciascuna azienda
nel corso dell'anno solare in relazione alla data
di pubblicazione della zona carente.
In caso di disponibilità di un solo posto
può essere esercitato per questo prioritariamente
il diritto di trasferimento
19.7
In considerazione di quanto stabilito in seno al
Comitato Regionale Pediatrico circa la coincidenza
di attività tra la pediatria Specialistica
Ambulatoriale ex DPR 271/2000 e la Pediatria di
libera scelta ex DPR 272/2000 al fine di perseguire
la ottimizzazione delle risorse disponibili per
la assistenza pediatrica, i pediatri specialisti
ambulatoriali già titolari di convenzione
di pediatria di libera scelta, a domanda, possono
rientrare nell'elenco dei pediatri convenzionati
per la pediatria di libera scelta, nella azienda
USL in cui hanno il maggior numero di ore di specialistica
ambulatoriale pediatrica.
L'ambito territoriale in cui eserciteranno la pediatria
sarà individuato dal comitato aziendale ex
art. 11 DPR 272/2000
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ART.
20
RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
(ART. 9, 10, 11 E 12 DPR 272/2000)
Stante la mancata definizione numerica del comitato
permanente regionale ex art. 12 DPR 272/2000 e
dei comitati aziendali ex art. 11 dello stesso
DPR si concorda quanto segue:
1) Comitato Regionale: i componenti della delegazione
sindacale sono 5 in totale. Essi sono assegnati
a ciascuna O.S. in misura proporzionale alle deleghe
conferite alle AUSL nella percentuale di 1 rappresentante
per ogni 20% delle deleghe a livello regionale,
fatta salva comunque la presenza di un componente
per la O.S. firmataria dell'ACN legittimata alla
trattativa e alla stipula degli Accordi regionali
ai sensi del comma 9, art.10 DPR 272/2000.
2) Comitati Aziendali: i componenti della delegazione
sindacale sono 4 in totale. Essi sono assegnati
a ciascuna O.S. in misura proporzionale alle deleghe
conferite alla rispettiva AUSL. Sono fatte salve
comunque le disposizioni di cui al comma 10, art
10 del DPR272/2000.
A ciascun componente le delegazioni delle OO.SS.
definite come previsto dai comma precedenti, compete:
-a livello regionale: €155,00, oltre il rimborso
delle spese di viaggio previsto dalle vigenti
norme della pubblica amministrazione (1/5 del
costo della benzina verde per chilometro se il
componente usa il proprio mezzo, il rimborso del
prezzo del mezzo pubblico in caso contrario);
-a livello aziendale: € 155,00 comprensivo
del rimborso delle spese di viaggio.
Tale onere è a carico dell'Azienda di iscrizione
del pediatra, previa certificazione della presenza
attestata, a decorrere dalla data di costituzione
dei Comitati di cui agli articoli 11 e 12 del
DPR 272/2000 e delle Commissioni di cui all'art.
9, comma 1, dello stesso DPR.
Tale indennità si estende a tutti gli organismi
previsti dal DPR 272/2000 e dal presente accordo,
nonchè ai tavoli tecnici e/o gruppi di
lavoro in cui siano presenti rappresentanti delle
OO.SS.
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ART.21
FESTA PATRONALE
In occasione della festa patronale il pediatra non
è tenuto a svolgere l'attività ambulatoriale.
L'Azienda, pertanto, attiva il servizio di continuità
assistenziale dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
Il Comitato ex art 11 individua nell'ambito dei
Comuni della propria AUSL i giorni delle feste patronali
per l'attivazione del servizio di Continuità
assistenziale.
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ART.22
ATTIVITA' PRESCRITTIVE
1- Al fine di rendere possibile la corretta acquisizione
delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche
da parte del Sistema Informatico Regionale, il medico
deve compilare la ricetta in modo leggibile nella
parte riservata al codice fiscale. A tale proposito
le aziende sono tenute a verificare il corretto
comportamento prescrittivi e nel caso di inadempienza
ad applicare quanto fissato dall'art. 13 del DPR
272/2000.
2- La indennità informatica verrà
sospesa, dopo verifica da effettuarsi nel comitato
aziendale ex art. 11 DPR 272/2000, per il mese oggetto
di rilevazione, dopo un primo richiamo, nel caso
in cui dovesse risultare illeggibile, per il codice
fiscale dell'assistito, un numero pari o superiore
al 5% del totale delle ricette.
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ART.23
COMITATO PERMANENTE REGIONALE
Le determinazioni del Comitato Permanente Regionale,
ai fini delle uniformi applicazioni del contratto
sul territorio regionale, costituiscono interpretazione
autentica della normativa vigente e sono trasmesse
alle Aziende USL per la immediata applicazione a
cura della segreteria dello stesso nei tempi e nei
modi previsti senza ritardo.
ART.24
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo avrà efficacia a partire
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. e resterà
in vigore in regime di prorogatio legis fino alla
stipula degli Accordi Regionali previsti dal successivo
A.C.N.
10
Dicembre 2003
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