|
ACCORDO
REGIONE VENETO
Assessorato alle politiche sanitarie
Accordo regionale per la medicina convenzionata
DD.PP.RR. 28 LUGLIO 2000, N.270, N.271 E N.272
Premessa
ACCORDO
REGIONALE PER LA MEDICINA CONVENZIONATA
Attraverso il nuovo Accordo regionale per la Medicina Convenzionata la
Regione intende proporre ai medici convenzionati di stipulare un "patto",
per un'alleanza molto forte con il Sistema socio sanitario regionale.
I contenuti di tale patto riguardano:
- la funzione insostituibile della medicina convenzionata, così
come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni, per il conseguimento degli obiettivi di salute stabiliti
dalla programmazione socio sanitaria regionale;
- il coinvolgimento della medicina convenzionata nel governo dell'Azienda
(cfr.: "Atto aziendale" e "Programma settoriale relativo
all'assistenza territoriale");
- la realizzazione, attraverso la medicina convenzionata, di una compiuta
distrettualizzazione del territorio;
- il coinvolgimento della medicina convenzionata in progetti e programmi,
definiti con la Regione, che consentano di garantire in ogni parte del
territorio regionale le stesse condizioni di assistenza primaria, attuate
da ogni Azienda;
-gli obiettivi di salute e la qualità dell'assistenza;
-il sistema degli indicatori per misurare in tutte le Aziende gli effetti
prodotti dall'Accordo regionale;
-il risultato inteso come miglioramento dello stato di salute e di tutela
dei cittadini;
-il meccanismo incentivante correlato al raggiungimento di risultati misurabili
attraverso specifici indicatori;
-i sistemi premianti per favorire l'impegno in regime convenzionale;
-lo sviluppo dell'assistenza primaria attraverso la promozione e il consolidamento
di tutte le forme di cooperazione tra medici e tra questi con il personale
distrettuale;
-il budget per il miglioramento continuo della qualità dei processi
facendo proprio il principio che l'adozione di regole per l'appropriatezza
sono portatrici anche di effetti economici positivi.
Il coinvolgimento,
anche graduale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta e degli specialisti ambulatoriali interni, deve avvenire attraverso
percorsi definiti e negoziati con le categorie interessate, in modo tale
da produrre il più ampio consenso possibile.
Con il nuovo Accordo, la Regione intende offrire alle Aziende e ai medici
convenzionati uno strumento per conseguire un alto livello di reciproca
collaborazione indispensabile per conseguire gli obiettivi di salute definiti
dalla programmazione socio sanitaria regionale. Questo per consentire
di transitare dall'attuale rapporto costituito da una serie di prestazioni
e da altrettanti compensi, ad un altro costruito sull'integrazione delle
funzioni del medico convenzionato, da attuare mediante obiettivi praticabili
e raggiungibili, risultati verificabili e misurabili ed incentivi certi
e definiti.
PARTE
PRIMA
1.
Livelli di contrattazione
Il quadro
normativo di riferimento definisce tre livelli di contrattazione:
Nazionale (accordi collettivi nazionali);
Regionale (accordi regionali);
Aziendale (accordi decentrati aziendali).
Con il presente
accordo si individuano le aree prioritarie e i principi d'intervento da
attuare attraverso la medicina convenzionata in conformità agli
indirizzi della programmazione socio sanitaria regionale, demandando agli
accordi decentrati aziendali la definizione delle azioni più appropriate
sulla scorta delle realtà locali.
2.
Atti amministrativi di riferimento
Costituiscono
parte integrante ed essenziale del presente accordo regionale i seguenti
provvedimenti della Giunta regionale:
o DGR n.303
del 9 febbraio 2001 "Attivazione del Comitato regionale per la Medicina
Generale ex art.12 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000,
n.270, e nomina componenti."
o DGR n.304 del 9 febbraio 2001 "Attivazione del Comitato Regionale
per la Pediatria di libera scelta ex art.12 dell'A.C.N. reso esecutivo
con D.P.R. 28 luglio 2000, n.272, e nomina componenti."
o DGR n.398 del 1° marzo 2001 "AA.CC.NN. per la disciplina dei
rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N., resi esecutivi
con DD.PP.RR. n.270, n.271 e n.272 del 28.7.2000. Primi indirizzi applicativi."
o DGR n.828 del 6 aprile 2001 "Applicazione degli istituti economici
della quota variabile degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con
i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. DD.PP.RR.
n.270 e n.272 del 28.07.2000."
o DGR n.829 del 6 aprile 2001 "Attivazione Comitati Aziendali per
la Medicina Generale ex art.11 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28
luglio 2000, n.270."
o DGR n.830 del 6 aprile 2001 "Attivazione Comitati Aziendali per
la Pediatria di Libera Scelta ex art.11 dell'A.C.N. reso esecutivo con
D.P.R. 28 luglio 2000, n.272."
o DGR n.1131 del 17 maggio 2001 "Rinnovo del Comitato Consultivo
regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, ex art.12
dell'A.C.N. 1998/2000, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.271."
o DGR n.1128 del 17 maggio 2001 "Attivazione dei Comitati Consultivi
Zonali ex art.11, D.P.R. 28 luglio 2000, n.271."
 |
3.
Aggiornamento delle disposizioni del presente accordo
Considerato
che le disposizioni del presente atto si inseriscono nell'attività
regionale di programmazione socio sanitaria in continua evoluzione e che,
pertanto, è necessario prevedere le modalità per modulare
l'accordo regionale conformemente ai cambiamenti del S.S.S.R, si assegna
tale compito ai Comitati regionali per la MG (ex art.12 del D.P.R. n.270/2000)
e per la PLS (ex art.12 del D.P.R. n.272/2000) e per la Specialistica
Ambulatoriale Interna (ex art.12 del D.P.R. n.271/2000), attraverso l'adozione
dei relativi pareri sulle materie di rispettiva competenza.
4.
Fondo aziendale per l'assistenza primaria (Medici di Famiglia) ex D.P.R.
n.270/2000
Viene istituito
il "Fondo aziendale per l'assistenza primaria", per promuovere
l'attuazione degli obiettivi di salute fissati dalla programmazione socio
sanitaria regionale, da conseguire attraverso l'applicazione, in sede
aziendale, degli indirizzi dell'Accordo regionale per la Medicina Convenzionata.
Il Fondo
è alimentato con risorse certe e definite - pari ad un compenso
forfetario annuo di lire 6.000 per assistito in carico ai medici di assistenza
primaria - e con risorse derivanti dai processi aziendali conseguenti
alla razionalizzazione del Sistema socio sanitario regionale.
Criteri di
assegnazione del Fondo
- Le risorse
certe e definite - pari ad un compenso forfetario annuo di lire 6.000
per assistito in carico - vengono assegnate ai medici di assistenza primaria
trattandosi di un incentivo economico finalizzato a produrre la motivazione
e ad acquisire il consenso indispensabili per aderire, sulla scorta degli
indirizzi dell'Accordo regionale e dei programmi aziendali, al "patto"
tra l'Azienda e i medici stessi;
-I contenuti del "patto", di durata annuale e rinnovabile, vengono
definiti dall'Azienda attraverso il Comitato aziendale, entro 90 giorni
dalla pubblicazione nel B.U.R dell'Accordo regionale per la Medicina Convenzionata;
-nel caso in cui l'Azienda non definisca i contenuti del "patto"
entro il termine prestabilito, l'incentivo economico viene comunque corrisposto
ai medici di assistenza primaria; di fronte al reiterato inadempimento
dell'Azienda, la Regione dispone direttamente i contenuti del "patto",
sentito il Comitato regionale;
-l'incentivo economico viene riconosciuto solo al medico che aderisce
al "patto", fatto salvo quanto precisato al punto precedente;
-i compiti e le attività previsti dal "patto" vengono
remunerate secondo i compensi e le indennità fissate per ciascun
istituto dall'A.C.N. e dall'Accordo regionale, nonché secondo altre
forme concordate con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello aziendale;
-possono essere previsti nel "patto" compiti e attività,
definiti dalle parti interessate, e remunerati con risorse risultanti
dai processi aziendali conseguenti alla razionalizzazione del Sistema
socio sanitario regionale;
-il "patto" deve prevedere indicatori di risultato per verificare,
dopo un anno di attività, il livello di conseguimento degli obiettivi
prefissati, che devono essere praticabili e raggiungibili;
-per il mancato conseguimento degli obiettivi di cui sopra, per cause
determinate direttamente dai medici di assistenza primaria e accertate
dal Comitato aziendale, vengono sospesi gli incentivi del Fondo.
 |
5.
Introduzione del budget di distretto
La Regione,
in attuazione dell'art.86 della legge 23.12.2000 n. 388, ha avviato, con
DGR. n.1045 del 2 maggio 2001, un processo generalizzato atto a garantire
l'avvio della sperimentazione e/o il consolidamento di esperienze riguardanti
l'adozione di metodiche di budget per il Distretto Socio Sanitario che,
di conseguenza, coinvolgeranno anche la Medicina Convenzionata, direttamente
e attraverso l'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
Il processo di budget prevede che siano concordati e resi espliciti, preventivamente,
gli obiettivi, le risorse "premianti" nonché gli indicatori
ritenuti idonei per la valutazione. Poiché trattasi di un processo
anche di tipo culturale atto a promuovere l'esercizio della "responsabilità"
in termini di risultati di salute per tutti i soggetti attivi dell'organizzazione
(compresi gli utenti), il budget di distretto non può che essere
una metodologia condivisa da parte di tutti i soggetti coinvolti. Coerentemente
all'implementazione di tale metodologia verrà dato un giusto rilievo
all'aspetto formativo.
La DGR n.17/CR del 9.03.2001 "Programma settoriale relativo all'assistenza
territoriale" detta inoltre le "regole" per quanto riguarda
gli strumenti di governo delle attività del Distretto annoverando
fra questi rispettivamente:
- il Programma delle Attività Distrettuali;
- il Controllo di Gestione;
- il Sistema Informativo.
Dalle fonti
citate si evince che il MMG e il PLS sono attori fondamentali del processo
di gestione del budget del Distretto Socio-Sanitario assumendo, contemporaneamente,
il ruolo di erogatori di prestazioni, di agenti della domanda socio sanitaria
orientata a soddisfare il bisogno dell'utente, e di facilitatore dei processi
assistenziali.
Il MMG e
il PLS costituiscono il punto di riferimento:
-per assicurare omogeneità e per facilitare l'accesso alle strutture
attraverso la presa in carico del bisogno dell'assistito stesso e della
sua famiglia.
-per quanto riguarda la gestione dei processi assistenziali per dare attuazione
al Programma delle Attività Territoriali.
Il MMG e
il PLS rappresentano il soggetto dell'organizzazione aziendale in grado
di orientare la domanda per quanto riguarda:
-l'appropriatezza delle prestazioni e il monitoraggio del corretto rapporto
fra costi e risultati;
-i bisogni socio sanitari e assistenziali dei propri assistiti e della
popolazione distrettuale in senso lato.
Gli obiettivi
del budget di distretto ai quali il MMG e il PLS contribuiscono, riguardano:
1 l'elaborazione, con il Direttore di Distretto che si avvale dell'Ufficio
di coordinamento delle attività distrettuali, delle attività
più consone per garantirne il perseguimento e il raggiungimento
degli obiettivi di domanda e offerta affidati al Distretto;
1. l'accettazione delle "regole" e degli indicatori concordati
sulla verifica dei risultati;
2. il mantenimento, miglioramento e innovazione che potranno essere posti
dalla Direzione Generale al Direttore di Distretto e che vedranno protagonisti
i MMG e i PLS. In particolare questi tipi di obiettivo assumeranno la
caratteristica di assicurare delle performance "aggiuntive"
rispetto a quelli precedenti e riguarderanno principalmente "progetti
speciali e sperimentazioni" concordate, a livello aziendale, fra
Direzione e OO.SS. dei Medici.
La scheda
di budget, che costituisce uno degli elementi essenziali del "patto"
tra il MMG/ PLS e il Direttore di Distretto, sarà il normale strumento
di programmazione delle attività svolte.
6.
Decorrenza economica dell'accordo regionale
Il presente
accordo decorre dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della delibera
della Giunta Regionale di recepimento dello stesso, fatte salve specifiche
decorrenze indicate per taluni istituti.
7.
Durata dell'accordo regionale
Il presente
accordo regionale ha durata fino all'entrata in vigore del nuovo accordo
regionale per l'attuazione dei prossimi AA.CC.NN. per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, con i medici specialisti pediatri
di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali interni.
PARTE
SECONDA
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.270
DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA
GENERALE
Non
presente in questo documento
PARTE
TERZA
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.272
DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
CAPO
I
PRINCIPI GENERALI D'APPLICAZIONE
1.
Continuità assistenziale pediatrica sulla base di specifici accordi
regionali. (art.1, c.2, lett.c)
Mediante
accordi integrativi aziendali, le UU.LL.SS.SS. possono definire, con le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale,
progetti per l'attivazione della continuità assistenziale pediatrica.
2.Graduatorie.
(art.2, c.1)
La Regione
del Veneto individua, sentito il Coordinamento dei Direttori generali
delle Aziende sanitarie e ospedaliere, l'Azienda ULSS cui affidare il
compito di predisporre per conto della Regione la graduatoria in oggetto.
3.
Comunicazioni del medico alla Azienda. (art.7, c.3)
In caso di
astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni
sindacali, proclamate dalle OO.SS. mediche rappresentative della pediatria
convenzionata, il pediatra convenzionato è tenuto a comunicare
alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle 24 ore
precedenti l'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma.
4.
Formazione continua. (art.8)
In attesa
di dare attuazione alle disposizioni dell'art.16 - bis del decreto legislativo
n.229/1999, si confermano i compiti assegnati alla "Commissione aggiornamento
obbligatorio e facoltativo - Formazione permanente" istituita con
DGR n.4550 del 16 dicembre 1997, e il modello organizzativo denominato
"Sistema Organizzato di Formazione" di cui alla DGR n.2632 del
27 luglio 1999.
5.
Diritti sindacali (art. 9)
Per la partecipazione
alle riunioni dei comitati ex artt.11 e 12 dell'A.C.N., compreso il tempo
occorrente per il viaggio, è prevista una indennità forfetaria
di lire 300.000, corrisposta direttamente al medico membro dei suddetti
organismi da parte della Azienda di iscrizione del medico stesso, sotto
la voce "rimborsi sostituzioni sindacali".
Il riconoscimento economico di cui sopra si estende, secondo le modalità
e la misura attualmente previste per il Comitato consultivo zonale ex
art.11 del D.P.R. n.271/2000, anche al segretario dei Comitati ex artt.11
e 12 del D.P.R. n.272/2000, nel caso le riunioni si svolgano fuori dell'orario
di servizio e se non in contrasto con le norme vigenti dell'ente di appartenenza.
La presente disposizione si applica al Comitato regionale e ai Comitati
Aziendali, costituiti rispettivamente ex artt.12 e 11 del D.P.R. n.272/2000,
dalla data di insediamento degli stessi.
Al di fuori dei casi sopra elencati, il compenso orario per le attività
previste dall'art.9 è di lire 45.000, per il sostituto specialista
o non specialista.
Art. 9, comma 7: sostituire la parola "Mensilmente" con "Semestralmente".
Per "medico interessato" s'intende il medico sostituito.
 |
6.
Programmazione e Monitoraggio delle Attività. (art.14 bis)
Ai sensi
dell'art.3-quater, comma 2, del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento
degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtù
della autonomia tecnico-gestionale ed economico-finaziaria, con contabilità
separata all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle
attività territoriali" nel rispetto della normativa regionale
prevede le attività di cui alla lettera a) dell'art.14 bis, comma
1 del D.P.R. n.272/2000, nonché le altre attività, di cui
alla lettera b) del medesimo articolo, definite tramite accordi aziendali
con l'indicazione dello specifico finanziamento.
7.
Equipe territoriali. (art.14 ter, c.1)
Mediante
accordi integrativi aziendali, le Aziende sanitarie possono prevedere
in via sperimentale la istituzione di équipe territoriali, finalizzate
alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare
l'attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed
i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dell'A.C.N.
8.
Appropriatezza e uso delle risorse. (art.14 quater, c.4)
Le Aziende
che rilevano comportamenti prescrittivi del pediatra di libera scelta
ritenuti non conformi alle norme richiamate dall'art.14 quater, sottopongono
il caso al Direttore del distretto, al pediatra membro di diritto dell'Ufficio
di coordinamento delle attività distrettuali, ad altri due pediatri
individuati dal Direttore generale su indicazione del Comitato aziendale,
al responsabile del servizio farmaceutico, o suo delegato, e ad un medico
individuato dal Direttore sanitario della Azienda.
9.
Esercizio del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili e loro modalità
di erogazione (art.15, c.7)
Le visite
urgenti, ivi comprese le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata
ai malati terminali, che sono definite prestazioni indispensabili ai sensi
della legge n.146/90, art.2, comma 2, dall'A.C.N. e che devono essere
assicurate durante l'esercizio del diritto di sciopero dai pediatri convenzionati,
sono compensate mediante la corresponsione del 50% dei compensi spettanti
ai sensi dell'art.41, lettere A1, A2 e A3.
10.
Rapporto ottimale. Ambiti territoriali ai fini del calcolo del rapporto
ottimale per la individuazione delle zone carenti ordinarie della pediatria
di libera scelta. (art.17)
Ferma restando
l'articolazione territoriale delle UU.LL.SS.SS. in distretti socio sanitari,
quali centri di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'azienda,
i parametri per la definizione degli ambiti territoriali ai fini del calcolo
del rapporto ottimale e della copertura delle zone carenti, di cui all'art.17
dell'A.C.N. - D.P.R n.272/2000, sono i seguenti:
1) L'ambito territoriale ai fini dell'individuazione delle zone carenti
di pediatria coincide, di regola, con il territorio del Comune avente
orientativamente una popolazione residente tale da consentire l'inserimento
di almeno tre pediatri.
2) Qualora il Comune abbia una popolazione residente non sufficiente all'inserimento
di almeno tre pediatri, l'ambito territoriale è costituito da più
Comuni limitrofi, comprendenti una popolazione complessiva tale da permettere
l'inserimento di almeno tre pediatri. L'aggregazione dei Comuni deve avvenire
comunque all'interno dello stesso distretto.
3) Qualora il territorio del Comune sia suddiviso in più distretti
aggreganti anche altri Comuni limitrofi, il calcolo del rapporto ottimale,
ai fini dell'individuazione delle zone carenti, è riferito a tutta
la popolazione residente in ciascun distretto. L'ambito territoriale,
in questo caso, coincide quindi con il distretto.
4) Qualora il territorio di un solo Comune sia suddiviso in più
distretti, il calcolo del rapporto ottimale è riferito a tutta
la popolazione residente nel Comune.
Gli ambiti
territoriali sono individuati con apposito provvedimento deliberativo
dell'U.L.S.S., previo obbligatorio parere del Comitato aziendale, nel
rispetto dei criteri sopracitati.
Se in sede di verifica della situazione esistente, in riferimento ai nuovi
ambiti dovessero riscontrarsi disomogenee distribuzioni territoriali di
pediatri, l'azienda effettuerà una valutazione delle necessità
assistenziali sentito il Comitato ex art.11 dell'A.C.N., prima di adottare
specifici provvedimenti.
Qualora si accertino applicazioni difformi o situazioni non contemplate
dalle presenti disposizioni, le parti firmatarie del presente Accordo,
si impegnano a una verifica appropriata per una corretta realizzazione
dei criteri indicati, attraverso il Comitato aziendale.
Nell'ipotesi di cui ai punti 1) e 2), l'ambito di scelta del pediatra
da parte degli assistiti coincide con l'ambito territoriale.
Nell'ipotesi di cui al punto 3) l'ambito di scelta coincide, di regola,
con l'ambito territoriale.
Tuttavia gli assistiti residenti nel comune frazionato, anche se in zone
di quest'ultimo facenti parte di un diverso distretto, possono effettuare
la scelta nell'intero comune, previa accettazione del pediatra interessato,
senza peraltro che si configuri una scelta in deroga.
Per quanto contenuto al punto 4), la scelta del pediatra ha luogo in tutto
l'ambito comunale.
In sede di pubblicazione delle zone carenti, l'U.L.S.S. individua nell'ambito
territoriale il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico. Al
fine di favorire l'inserimento stabile dei pediatri in piccoli Comuni
o in zone disagiate di Comuni più ampi, l'U.L.S.S. può autorizzare
l'utilizzazione di ambulatori pubblici ponendo a carico del pediatra gli
oneri di gestione relativi alla sua attività, fatto salvo quanto
previsto per le forme associative al punto 22 del presente Accordo.
Tale individuazione potrà essere modificata, previo parere del
Comitato ex art.11 dell'A.C.N., qualora si accertino, in fase di inserimento
del pediatra, condizioni particolari limitative per il servizio agli assistiti,
per il medico ovvero la mancanza assoluta di immobili, anche tra le strutture
pubbliche, atti ad ospitare lo studio privato del convenzionato.
Per quanto disposto dal comma 10 dell'art.17, l'Azienda verifica la possibilità
di mettere a disposizione del pediatra, a titolo gratuito, lo studio con
i requisiti previsti dal comma 2 dell'art.20. Inoltre, al pediatra viene
corrisposto un compenso accessorio mensile di lire 300.000.
 |
11.
Zone carenti straordinarie
Quando in
un ambito territoriale, definito come ai punti 1)-2)-3)-4) del precedente
capitolo, si verifichi una situazione di carenza assistenziale a causa
del raggiungimento del proprio massimale da parte dei pediatri inseriti
e la conseguente impossibilità di operare ulteriori scelte pediatriche,
senza che il calcolo del rapporto ottimale, come definito all'art.17 dell'Accordo
di cui al D.P.R. n.272/2000, consenta la pubblicazione di una zona carente
ordinaria, la U.L.S.S., sentito il parere del Comitato ex art.11, attiva
le procedure previste dall'art.23 comma 11, ed in subordine quelle previste
dall'art.24 commi 6 e 7, fino al momento in cui il rapporto ottimale sarà
tale da individuare una zona carente ordinaria.
Le deroghe al massimale di cui al comma 11 dell'art.23, non possono superare
la misura che verrà stabilita in ogni Azienda, mediante accordo
con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale.
Nel caso in cui i pediatri interpellati non accettino la deroga al massimale,
in numero sufficiente per garantire la copertura assistenziale, l'U.L.S.S.
potrà richiedere la pubblicazione di una zona carente straordinaria
d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello aziendale. Nel caso di mancata intesa, l'Azienda sottopone la
questione all'esame di una apposita Commissione regionale composta da
tre esperti: il dirigente regionale della direzione Programmazione Socio-Sanitaria
o suo delegato, che la presiede, un membro proposto dalle Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e un membro
proposto dal Coordinamento dei direttori generali delle Aziende sanitarie.
La decisione di detta Commissione viene comunicata alle parti interessate
per gli adempimenti conseguenti. La parti concordano di verificare, dopo
un anno dall'entrata in vigore, l'applicazione della presente disposizione
al fine di apportare eventuali modifiche.
Tale pubblicazione potrà avvenire anche in deroga alle scadenze
di marzo e settembre previste dall'A.C.N. di cui al D.P.R. n.272/2000.
 |
12.
Copertura delle zone carenti. (art.18, c.5)
Si precisa
che i 10 punti per i pediatri residenti nell'ambito della Regione da almeno
due anni sono da sommare ai 6 punti che si attribuiscono ai pediatri residenti
da almeno due anni nell'ambito territoriale dichiarato carente.
13.
Determinazione della quota oraria da detrarre ai pediatri di libera scelta
che usufruiscono di ambulatori pubblici
Al pediatra
che fruisce degli ambulatori pubblici per la propria attività convenzionata
dovrà essere detratta dalle competenze globalmente corrisposte
una quota oraria nella misura e secondo le modalità di seguito
indicate.
Le quote orarie sono definite a livello aziendale, tenendo conto anche
dei servizi assicurati relativamente allo studio da un minimo di lire
3.000 ad un massimo di lire 9.000, rapportato anche al numero degli assistiti
in carico al pediatra che fruisce dell'ambulatorio.
Le quote si riferiscono all'uso di un ambulatorio in cui siano presenti
gli standard previsti dall'art.20, comma 2, D.P.R. n.272/2000.
L'eventuale uso degli ambulatori ubicati nei comuni o frazioni di comuni
che saranno individuati zone disagiate è a titolo gratuito.
In relazione ad esigenze assistenziali di residenti in località
particolari le Aziende ULSS possono consentire l'uso dell'ambulatorio
pubblico a titolo gratuito.
L'uso dell'ambulatorio pubblico è attestato dalla Azienda ULSS
di intesa con il pediatra mediante sottoscrizione di apposito verbale
nel quale dovranno essere indicate le ore di utilizzo, le attrezzature
esistenti, le modalità dell'uso della struttura e quant'altro le
parti riterranno opportuno precisare sempre entro i limiti dell'Accordo.
Dovrà inoltre evidenziarsi che l'utilizzo dell'ambulatorio non
presuppone alcun contratto di locazione e che l'utilizzo può essere
revocato in qualsiasi momento su decisione dell'Azienda ULSS, sentito
il comitato aziendale, qualora lo ritenga opportuno nell'ambito delle
sue attività istituzionali, dando un preavviso di almeno tre mesi
all'altra parte.
Il recupero per l'uso degli ambulatori pubblici è effettuato trimestralmente
sulla base delle ore complessive di utilizzo.
 |
14.
Requisiti e apertura degli studi medici. (art.20, c.6)
Si concorda
di inserire dopo il nominativo del medico l'indicazione della specializzazione
in pediatria.
15.
Mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni. (art. 26, c.4)
Per il mantenimento
della scelta in favore del pediatra fino al 16° anno di età,
si conviene di considerare ai fini dell'accoglimento della richiesta del
genitore, valutata in seno al Comitato aziendale, come "particolari"
le seguenti situazioni:
1. patologia grave, cronica e persistente;
2. immaturità psico-fisica;
3. situazioni psico-sociali causa di rischi o problematiche fisiche gravi;
4. ulteriori situazioni individuate dall'Azienda, sentito il Comitato
aziendale.
La richiesta
del genitore deve essere accompagnata dalla attestazione del Pediatra
e dalla sua accettazione.
L'Azienda comunica alla famiglia dell'assistito, almeno quattro mesi prima,
la revoca della scelta per compimento del 14° anno di età e
l'annotazione che, per situazioni particolari, può essere richiesto,
in deroga, il mantenimento della scelta in carico al pediatra fino al
16° anno di età. In caso di mancata comunicazione alla famiglia
da parte dell'Azienda, l'assistito può esercitare la facoltà
di cui sopra anche oltre il termine previsto.
Il mantenimento degli ultra quattordicenni non è consentito ai
pediatri autolimitati se nell'ambito territoriale ricorrano le condizioni
di cui al punto 11 del presente Accordo.
16.
Compiti del pediatra con compenso a quota variabile. (art.30)
Art. 30,
comma 1, lett. f). Assistenza in zone disagiate.
Il corrispettivo di cui all'art.41, A3, punto 3, per assistenza pediatrica
in zone disagiate spetta:
1. ai pediatri iscritti negli ambiti territoriali già riconosciuti
disagiati;
2. ai pediatri che si iscrivono in ambiti territoriali rimasti scoperti
per più di un anno dalla pubblicazione della carenza, come previsto
dall'allegato G, comma 1);
3. negli ambiti territoriali che verranno riconosciuti disagiati secondo
i seguenti criteri:
-particolari difficoltà oro geografiche e di trasporto;
-popolazione rarefatta e sparsa (quando all'interno dell'ambito vi è
più di un comune con densità di popolazione in età
0-6 anni inferiore a 2 abitanti/km2 e con un numero di bambini 0-6 inferiore
a 150).
Su indicazione
del Comitato aziendale, all'interno di un ambito di scelta può
essere riconosciuto come disagiato un comune facente parte dell'ambito,
in caso di popolazione rarefatta e sparsa, secondo i criteri suddetti,
tenendo presente le condizioni di viabilità. In questo caso al
pediatra spetta un corrispettivo di lire 50.000 annue per ciascun bambino
residente ed iscritto, fino al raggiungimento massimo di lire 1.000.000
mensili.
Su indicazione del Comitato aziendale, l'incentivo di lire 50.000 annue
per bambino può essere applicato per piccole frazioni comunali
con difficili condizioni di viabilità.
A ciascuna U.L.S.S. è demandato il compito di procedere all'individuazione
delle zone disagiate, secondo le presenti indicazioni e quelle contenute
nell'allegato G) dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.272/2000. Prima di procedere
alla individuazione, l'Azienda deve verificare presso la Regione se sia
stato o meno superato il limite di cui alla DGR. n.828 del 6.4.2001.
Allo scopo di sopperire alle necessità assistenziali nelle zone
disagiate, disagiatissime e in quelle con carenza assoluta di assistenza
pediatrica, l'azienda può autorizzate l'assegnazione di attività
a compenso orario a pediatri consenzienti operanti nell'ambito territoriale,
in conformità ai criteri previsti per le attività territoriali
programmate (Capo II e punti 1-2 allegato G) del D.P.R. n.272/2000).
Art. 30,
comma 1, lett. j). Esecuzione di eventuali screening, sulla base di programmi
regionali e aziendali.
La scelta degli screening rientra nell'ambito delle strategie regionali
di monitoraggio di alcune problematiche peculiari dell'età evolutiva
(scoliosi, disturbi del linguaggio, ambliopia, deficit del visus, malocclusioni,
obesità ecc.).
I programmi aziendali, valutati dal Comitato aziendale ex art.11, conterranno
scelte, modalità attuative e compensi. L'ammontare di questi ultimi
non potrà essere superiore alle tariffe delle prestazioni professionali
aggiuntive di cui all'allegato B) stabilite per le prestazioni eseguibili
con autorizzazione sanitaria.
17.
Commissione locale per il rispetto dei livelli di spesa programmati. (art.50)
Nelle more
della attivazione dell'Ufficio di coordinamento delle attività
distrettuali, sono confermati i compiti della Commissione per il rispetto
dei livelli di spesa programmati.
La Commissione,
costituita dal Direttore generale, è composta per i PLS da:
o il Direttore di distretto con funzioni di presidente
o 1 dipendente dell'azienda designato dal direttore generale
o 2 componenti designati dai membri effettivi del Comitato di cui all'art.11
dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. n.272/2000, rappresentanti i PLS.
Per i medici
di medicina generale i due componenti verranno designati dai membri effettivi
del Comitato di cui all'art.11 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R.
n.270/2000, rappresentanti i MMG.
La Commissione
svolge i seguenti compiti:
1. partecipa, con ruolo propositivo, alle attività di programmazione
del distretto, alla definizione del suo budget annuale ed alle valutazioni
trimestrali dello stesso budget, in particolare per quanto riguarda la
correzione delle aree di diseconomia e degli sprechi; in questa sede contribuisce
a definire i determinanti della qualità delle prestazioni per la
contrattazione con i fornitori (aziende ospedaliere, presidi ospedalieri,
strutture convenzionate, ecc.);
2. analizza la spesa e la qualità dell'assistenza al fine di individuare
gli ambiti di possibili razionalizzazioni, nel rispetto dei livelli essenziali,
uniformi ed appropriati di assistenza;
3. definisce i settori di possibile intervento (soprattutto in rapporto
all'esistenza e praticabilità di soluzioni ai problemi rilevati),
individuando per ciascuno di essi gli indicatori di qualità ed
i livelli di spesa programmati riferiti all'ambito del distretto ed i
criteri per valutare a consuntivo l'avvenuto rispetto degli stessi e l'eventuale
risparmio ottenuto. Tali criteri dovranno prevedere un aggiustamento dei
livelli di spesa programmati tale da tenere conto delle spese indotte
da fattori intervenuti successivamente alla loro definizione;
4. raccoglie i dati necessari attraverso modalità autonomamente
individuate, anche avvalendosi dell'opera dei medici di medicina generale
e pediatri di libera scelta, secondo quanto previsto nella successiva
sezione;
5. coordina il coinvolgimento dei medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta in attività obbligatorie di aggiornamento, definizione
di linee guida, attività di "verifica fra pari" funzionali
al perseguimento del rispetto dei livelli di spesa programmati;
6. valuta a consuntivo il rispetto dei livelli di spesa programmati da
parte dei singoli medici e di gruppi di loro ed evidenzia l'entità
del risparmio ottenuto.
La Commissione programma al suo interno il calendario e la durata delle
riunioni.
Per ogni distretto l'azienda garantisce il supporto logistico e organizzativo
sufficiente a garantirne l'attività.
Ai PLS, componenti della Commissione, viene riconosciuto un compenso orario
forfetario onnicomprensivo di lire 50.000, o rapportato ad eventuali frazioni
d'orario, fatte salve ulteriori determinazioni dell'Azienda che tengano
conto della specificità dell'assistenza pediatrica.
 |
18.
Calcolo dei livelli di spesa programmati. (art.50)
I livelli
di spesa programmati devono essere riferiti all'intero anno solare.
Nello stesso anno possono essere definiti anche più livelli programmati
di spesa relativi ad aspetti diversi dell'assistenza. Deve essere concordato
un livello programmato di spesa dell'intero distretto, successivamente
ripartito in livelli di spesa programmati per ciascun medico sulla base
della composizione della popolazione dallo stesso assistita. I livelli
di spesa programmati sono individuati, fatto salvo quanto previsto nel
presente accordo per il budget di distretto, secondo la seguente procedura:
- esame dei dati globali di spesa dell'azienda (ospedaliera e territoriale);
- individuazione dei possibili problemi dentro la logica di riallocazione
delle risorse in base al principio di costo/opportunità;
- pianificazione della raccolta dei dati per la definizione della spesa
storica ad essi relativa, tenendo conto della popolazione pesata per età,
sesso e particolari patologie;
- definizione delle condizioni che consentono il riconoscimento della
spesa indotta nel particolare aspetto dell'assistenza preso in considerazione;
- identificazione degli indicatori di qualità ad essi relativi;
- definizione della spesa storica;
- individuazione degli interventi correttivi;
- contrattazione dei livelli di spesa programmati, d'intesa con il Comitato
aziendale di cui all'art.11 degli A.C.N. di cui al D.P.R. 270/2000 e al
D.P.R. 272/2000.
Per i sistemi
incentivanti, si rinvia agli accordi aziendali.
19.
Attività epidemiologiche e di verifica della qualità
A) Partecipazione
a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la
qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del
processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione
di linee guida, così da determinare l'eliminazione o la correzione
di difetti nell'erogazione delle prestazioni, anche al fine di definire
i costi di processi diagnostici-terapeutici per patologie.
B) Si prevede
la partecipazione a progetti di epidemiologia clinica, sulla base di protocolli
concordati a livello regionale o aziendale, quali registri per patologie,
incidenza e prevalenza malattie e segnalazione di eventi sentinella. Per
questi ultimi l'osservatorio epidemiologico regionale, sentito il Comitato
regionale ex art.12 dell'A.C.N., definisce la costituzione di una rete
di medici rilevatori che operano in accordo con lo stesso.
Il Comitato regionale individua tra i medici della rete un rappresentante
coordinatore.
Si possono prevedere per le attività concordate esperienze formative
finalizzate e compensi commisurati agli impegni richiesti.
C) Attivazione
di un sistema informativo integrato tra PLS, presidi delle aziende sanitarie
locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali
con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici
di informazioni sanitarie (PLS - specialista - servizi ospedalieri), anche
a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa.
Gli accordi
aziendali individuano parametri utili a stabilire l'impegno temporale
connesso all'espletamento di ciascuna delle prestazioni o attività
non espressamente previste dall'allegato "B" dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta o dal presente accordo, per
procedere successivamente alla individuazione di una retribuzione commisurata
al tempo richiesto per l'esecuzione delle stesse. L'impegno orario così
definito sarà rapportato ad eventuali frazioni del compenso orario,
indicativamente riferito ad una cifra di L. 50.000, fatte salve ulteriori
determinazioni dell'Azienda che tengano conto della specificità
dell'assistenza pediatrica.
20.
Sperimentazioni
Al fine di
espletare le potenzialità assistenziali e produttive della pediatria
di famiglia, anche nell'ambito di quanto previsto all'art.9-bis del D.L.vo
502/92, come modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99, sono individuate
sperimentazioni sui seguenti temi:
o perfezionamento delle strutture della pediatria territoriale;
o forme di collaborazione con altre figure professionali del S.S.N.;
o collegamenti telematici fra gli studi dei pediatri ed i centri di prenotazione
per l'accesso alle prestazioni specialistiche e/o ospedaliere;
o servizi di assistenza rivolti ai problemi igienico/sanitari di rilevanza
sociale;
o erogazione di prestazioni o servizi in modo collettivo e coordinato
orientati ad obiettivi misurabili.
Temi non compresi fra i precedenti possono essere oggetto di sperimentazione
a seguito di approvazione regionale e previo confronto con le 00.SS. firmatarie
del presente accordo. Le sperimentazioni possono avvenire nell'ambito
della Regione, di una U.L.S.S. o di una parte di essa e devono prevedere
un dettagliato protocollo redatto d'intesa da tutte le parti coinvolte.
Definito l'ambito territoriale, la possibilità di partecipare deve
essere offerta a tutti i pediatri di famiglia ivi operanti, fatti salvi
espressi criteri di ammissione alla sperimentazione previsti nel protocollo.
La sperimentazione può iniziare solo dopo che il protocollo sia
stato approvato dal Comitato aziendale di cui all'art.11 dell'A.C.N.
Il protocollo deve contenere:
1. gli obiettivi e la durata della sperimentazione;
2. la composizione della commissione che gestisce e valuta la sperimentazione;
3. i criteri d'ammissione dei singoli medici alla sperimentazione;
4. i metodi ed i momenti di valutazione dei risultati;
5. le modalità di fornitura delle strutture, del materiale e del
personale;
6. il compenso o altro corrispettivo per i PLS, relativo agli impegni
connessi alla sperimentazione;
7. le fonti di finanziamento della sperimentazione.
Per i sistemi incentivanti, si rinvia agli accordi aziendali.
 |
21.
Indennità di collaborazione informatica (art. 41, lett.A3, p.4)
Nell'ambito
della collaborazione informatica rientra anche l'utilizzo della posta
elettronica per la comunicazione tra i PLS e le Strutture del S.S.S.R.,
secondo le indicazioni definite dall'Azienda attraverso accordi con le
OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale e aziendale.
I requisiti previsti dall'art.41, lett.A3, p.4, riguardano lo studio principale.
22.
Forme associative (art.51)
Nel caso
in cui la costituzione delle forme associative di cui agli artt.51 e seguenti
possa avvenire solamente attraverso modalità non previste dalle
suddette disposizioni, l'Azienda può, ai fini di migliorare l'assistenza
e a fronte di condizioni eccezionali, assumere proprie decisioni in merito
adeguatamente motivate, sentito il Comitato aziendale. Tale iniziativa
spetta anche ai PLS singoli o associati che, in tal senso, possono presentare
domanda all'Azienda.
Fino alla completa attuazione degli istituti disciplinati dagli artt.51
e successivi, le Aziende possono costituire - secondo i propri modelli
organizzativi, per obiettivi specifici e d'intesa con le OO.SS. maggiormente
rappresentative a livello aziendale - ulteriori forme associative oltre
a quelle individuate dall'A.C.N. Per i compiti e le attività previste
per tali forme associative, le Aziende definiscono, d'intesa con le OO.SS.
maggiormente rappresentative a livello aziendale, le relative indennità
il cui importo non può superare il 50% delle misure fissate dall'art.41,
A3, punti 7 e 8 dell'A.C.N.
E' favorita la libera aggregazione, nelle forme associative previste dall'A.C.N.,
di tutti i pediatri.
I pediatri facenti parte del gruppo possono, su parere del Comitato aziendale,
derogare alla disposizione di cui all'art.18, comma 2 dell'A.C.N.
I pediatri in associazione possono, su parere del Comitato aziendale,
derogare alla disposizione del primo punto del comma 2 dell'art.53, relativa
all'apertura di uno studio almeno fino alle ore 19, purché sia
garantita l'apertura nei giorni prefestivi sino alle ore 10.00.
In analogia a quanto previsto dal comma 4, lettera c), dell'art.40 dell'A.C.N.
reso esecutivo con D.P.R. n.270/2000, della pediatria di gruppo possono
fare parte anche i medici che svolgono l'attività di medico convenzionato
ai sensi e con i limiti previsti dal D.P.R. n.270/2000, nonché
i medici di continuità assistenziale.
I pediatri che operano attraverso la pediatria di gruppo e la pediatria
in associazione devono essere disponibili, salvaguardando il rapporto
fiduciario individuale, a svolgere nei confronti degli assistiti degli
altri partecipanti alla forma associativa, almeno le prestazioni sanitarie
ambulatoriali non differibili.
In ordine all'attuazione della pediatria in rete, le Parti si impegnano
a definire un modello operativo. Nel frattempo, le Aziende possono definire
sperimentazioni locali sentito il Comitato aziendale.
"Qualora i pediatri facenti parte della pediatria di gruppo decidano
di costituirsi, ai fini della suddivisione delle spese dello studio, nell'associazione
professionale denominata "studio associato", su richiesta dei
singoli medici, l'Azienda provvederà, conformemente alle vigenti
disposizioni che disciplinano la materia (con particolare riferimento
al Testo Unico sulle Imposte Dirette), a versare, se possibile, una parte
o la totalità degli emolumenti del medico all'associazione, fermo
restando il versamento individuale della contribuzione ENPAM e sempre
che tale modalità di versamento dei contributi sia consentita dalle
disposizioni previdenziali. Ciascun pediatra facente parte del gruppo
comunicherà all'Azienda la somma da accreditare mensilmente allo
"studio associato". Tale impegno durerà fino alle revoca
comunicata all'Azienda, almeno tre mesi prima con raccomandata A.R., dai
pediatri interessati. L'Azienda provvederà a fornire ai singoli
medici la distinta dei versamenti effettuati per loro conto allo "studio
associato. La gestione dello "studio associato" è definita
secondo quanto liberamente pattuito dai medici facenti parte del gruppo,
tenuto conto della disciplina generale per tale forma di organizzazione
dell'attività professionale nel settore sanità."
 |
CAPO
II
INTERVENTI PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
Le cure primarie
in età pediatrica sono nel Veneto caratterizzate dall'esigenza
di coniugare gli aspetti sociali ed assistenziali, ed in questo ambito
la diagnosi e cura, con la prevenzione, mettendo al centro dell'attenzione
il minore e la sua famiglia dalla nascita fino all'adolescenza. La pediatria
di famiglia ha dimostrato di saper interpretare tali esigenze ottimizzando
la propria capacità di intervento con ruoli propositivi ed adeguate
azioni. Tali proposizioni già espresse nei precedenti accordi regionali
non sempre sono state completamente recepite e attuate dal Servizio socio
sanitario regionale.
La Regione del Veneto intende sviluppare un modello di tutela globale
del minore dalla nascita all'adolescenza con il "concorso" del
pediatra di libera scelta secondo programmi in grado di conseguire i seguenti
obiettivi generali:
a) prevenire le condizioni a rischio, causa di lesioni, disabilità
e dipendenza;
b) prevenire il disagio psichico e sociale, gli abusi ed i maltrattamenti;
c) stimolare la responsabilizzazione del minore e dei genitori verso scelte
e comportamenti orientati alla salute e al miglioramento della qualità
di vita;
d) attuare efficaci modelli di continuità assistenziale e di coordinamento
delle cure fra strutture di diverso livello;
e) adeguare il livello d'assistenza per i minori affetti da patologia
cronica, in condizioni di terminalità e in stato di disabilità;
f) strutturare modalità di lavoro orientate alla cooperazione tra
servizi e operatori secondo un approccio multidimensionale ai problemi
del minore.
Ciò
premesso, il presente accordo definisce compiti e attività del
pediatra di libera scelta che "concorrono" al perseguimento
dei seguenti specifici obiettivi:
a)
1) Individuare precocemente le condizioni patologiche durante lo sviluppo
del minore;
2) ridurre gli incidenti negli abituali ambienti di vita (casa, scuola,
ambiti di gioco e mezzi di trasporto);
3) ridurre la patologia derivante dall'esposizione a fumo passivo;
4) promuovere l'adesione ai programmi vaccinali.
b)
1) Individuare i minori sottoposti a maltrattamento fisico, psichico e
abuso sessuale e le situazioni di disagio psicosociale.
c)
1) Favorire l'adozione di corretti comportamenti alimentari;
2) migliorare il percorso nascita;
3) contribuire al raggiungimento di una buona capacità genitoriale;
4) sostenere l'allattamento al seno;
5) promuovere le attività ginnico-motorie;
6) prevenire l'uso delle sostanze che causano dipendenza ed aiutare l'acquisizione
di corretti stili di vita nell'adolescenza;
7) educare le famiglie alla corretta gestione dei più frequenti
eventi che possono interferire con lo stato di salute del minore, evitando
il ricorso improprio ai servizi.
d)
1) Garantire la continuità delle cure e i percorsi diagnostici
per le patologie acute;
2) definire percorsi specifici per i minori affetti dalle patologie croniche
a maggior prevalenza;
3) sostenere, con la collaborazione di servizi specificatamente dedicati,
l'assistenza a minori in stato di terminalità neoplastica e per
altra patologia grave;
4) definire le azioni volte all'integrazione sociale e relazionale del
minore con disabilità grave.
e)
1) Collaborare nell'attività di programmazione e valutazione distrettuale
(UVMD, già UOD).
A tal fine
sarà necessario garantire uniformità di prestazioni su tutto
l'ambito regionale con soluzioni opportune anche nelle zone disagiate.
Il concorso del PLS al raggiungimento di tali obbiettivi si estrinseca
in due distinte tipologie di intervento:
a) la prima
rivolta alla prevenzione assumendo in modo organico ed implementando quanto
previsto dall'art.49 punti c) e d) dell'allegato L del D.P.R. n.27220/00,
al fine di ottimizzare la fase sperimentale fin qui attuata.
b) la seconda
che assicuri ulteriori livelli assistenziali.
L'attività
del PLS si configura quindi mediante:
1) un livello
assistenziale disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n.272/2000
e completate dal presente Accordo regionale, come indicato nella Parte
Terza di questo stesso documento;
2) un livello preventivo espresso nel progetto Salute Infanzia;
3) un livello assistenziale espresso nel progetto Cure Primarie.
PROGETTO
SALUTE INFANZIA
La Regione
del Veneto ha dimostrato di credere all'utilità dell'intervento
preventivo e, in sintonia e collaborazione con la Pediatria di Famiglia,
ha programmato ed attuato un intervento coordinato di prevenzione primaria
attraverso l'attuazione dei bilanci di salute e l'adozione del libretto
sanitario individuale.
Oggi la fase sperimentale di tale iniziativa deve essere superata dandole
seguito con l'attuazione organica del progetto Salute Infanzia che sarà
messo a regime in ogni Azienda della Regione.
Tale progetto è composto da più moduli e si presta in modo
ottimale ad armonizzare l'intervento preventivo.
Le Aziende in ragione di proprie situazioni epidemiologiche o socio-assistenziali
potranno collocare nel progetto, tramite specifici accordi con le OO.SS.,
ulteriori moduli o integrazioni conformi agli obbiettivi generali quali
ad esempio: il percorso nascita, le dimissioni precoci e/o protette, l'educazione
alla salute rivolta ad altri obiettivi oltre quelli previsti nell'Accordo
regionale, un coinvolgimento più diretto nell'ambito delle vaccinazioni,
l'intervento in fase adolescenziale, ecc.
Il progetto Salute Infanzia si articola in:
1- Un Piano
Base che ripropone l'esecuzione di 9 bilanci di salute, di cui uno ricompreso
tra i compiti previsti dall'art.29 del D.P.R. n. 272/2000.
2- Interventi
modulari finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi di salute
anche mediante l'utilizzo del libretto sanitario individuale:
-Promozione
e sostegno dell'alimentazione al seno.
-Prevenzione delle SIDS.
-Prevenzione degli incidenti domestici e stradali.
-Promozione dei programmi vaccinali.
-Promozione del corretto utilizzo dei servizi.
-Promozione dello sviluppo relazionale.
A complemento
di tali attività possono essere eseguite alcune prestazioni strumentali,
definite "Azioni Integrative", utili al "processo di definizione
diagnostica" contenute negli allegati 1 e 2 e regolate da apposito
compenso. In pratica, se l'azione preventiva individua un problema patologico
il curante (il gruppo o la associazione) potrà continuare l'azione
di definizione diagnostica evitando il ricorso al 2° livello.
Per il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dall'Accordo,
viene raccomandato di costruire, a livello locale, reti ed alleanze con
i servizi sanitari e le altre organizzazioni sociali, secondo il metodo
consolidato di promozione della salute delle comunità.
Il materiale di educazione sanitaria sarà definito dalla Regione
con le parti interessate e inserito, tramite apposite schede, nel libretto
sanitario individuale. Questo materiale illustrato, limitatamente ai contenuti
espressi nello schema del progetto, verrà consegnato e spiegato
nello studio del pediatra in sintonia con le tappe del progetto Salute
Infanzia, per rendere la comunicazione più diretta e personalizzata,
quindi più efficace e convincente. Con specifici accordi tra le
parti le Aziende potranno inserire ulteriori schede educative che il pediatra
consegnerà secondo modalità e tempi concordati.
Di norma ad ogni tappa dei bilanci di salute dovrebbe corrispondere un
obiettivo educativo principale ed una corrispondente azione, ispirati
da un motivato programma di intervento. Eventuali ulteriori obiettivi,
concordati tra le parti, possono integrare il progetto nell'ambito di
interventi programmati.
L'adesione al progetto Salute Infanzia prevede anche la raccolta e la
registrazione dei dati previsti nel libretto, non l'automatico trasferimento
degli stessi alle Aziende. Le parti concordano che la loro trasmissione
debba avvenire nell'ambito di singoli progetti, pianificati gradualmente,
stabiliti di comune accordo nei Comitati aziendali.
Dove pianificata da specifici accordi, la trasmissione dei dati avviene
di norma per via cartacea, con possibilità di utilizzare la via
informatica laddove i pediatri di famiglia siano stati messi in condizione
di utilizzare tale strumento attraverso sistemi incentivanti ad acquisirlo
ed utilizzarlo.
La partecipazione al progetto Salute Infanzia è obbligatoria, e
per i compiti e le attività previste al PLS viene riconosciuto:
o il compenso lordo di lire 25.000, detratta la quota ENPAM a carico dell'Azienda,
per ciascuno dei bilanci di salute del Piano Base (otto più uno
in quota fissa);
o il compenso lordo di lire 25.000 annue per la compilazione dei libretti
sanitari individuali e l'educazione sanitaria, come indicato nei Livelli
di Implemento, per assistito in carico;
o il compenso come da allegati 1 e 2, per le prestazioni strumentali,
chiamate Azioni Integrative, in quanto necessarie al "processo di
definizione diagnostica", da individuare e attivare in sede aziendale.
Tali compensi vengono corrisposti con cadenza mensile e decorrono dal
1° gennaio 2002. Le attività svolte fino al 31-12 2001, per
quanto concerne bilanci e libretti, sono retribuite con i compensi previsti
nelle DD.GG.RR. n.938 del 20.04.2001 e n.1680 del 22.06.2001.
Il pediatra di famiglia è tenuto alla consegna delle schede firmate
dai genitori entro il mese successivo a quello dell'esecuzione del bilancio;
tale termine vale anche per la corresponsione dei relativi compensi. Il
pediatra di famiglia non è più tenuto alla compilazione
del riepilogo mensile.
Con riferimento ai bilanci di salute, rimane comunque inteso che le prestazioni
con le caratteristiche del bilancio di salute, richieste a tappe di età
diverse da quelle concordate e previste dal calendario, verranno erogate
in regime libero professionale. Per una maggiore trasparenza nella erogazione
di tale attività assistenziale si invitano i pediatri a fare sottoscrivere
dall'assistito prima della effettuazione delle prestazioni una apposita
dichiarazione confermante l'avvenuta corretta informazione da parte del
curante delle prestazioni dovute in regime convenzionale, e la esplicita
richiesta della prestazione in oggetto, non dovuta, ma esplicitamente
e spontaneamente richiesta dall'assistito.
Le Aziende si impegnano a promuovere, attraverso appropriato richiamo
nella carta dei servizi, lo sviluppo del Progetto Salute Infanzia e ad
incentivare l'utilizzo da parte degli assistiti dei bilanci di salute.
 |
Allegato
1
PROGETTO
SALUTE INFANZIA
ETA' DA ZERO
A SEI ANNI
PIANO BASE LIVELLI DI IMPLEMENTO AZIONI INTEGRATIVE
BILANCI DI SALUTE OBBLIGATORI OBBIETTIVI AZIONI
ETA'INTERVENTO
MODULO DI EDUCAZIONE SANITARIA
MODULO DI PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE
ATTIVITA' ESECUTIVA
ATTIVITA'CORRELATE
VACCINAZIONI
-20
30gg
+15
Esame fisico, misurazione peso, lunghezza, circonferenza cranica
Valutazione
psicomotoria e sensoriale
Favorire l'allattamento al seno
Prevenire
le SIDS
Corretto
utilizzo dei servizi sanitari
Sostegno alle
madri e linee guida
Linea guida posizione corretta nel sonno
Carta dei servizi
Riflesso pupillare alla luce
Questionario dell'udito
Attività nel contesto del percorso nascita (es. partecipazione
a corsi di preparazione al parto, dimissione precoce o protetta ,ecc)
Riflesso
rosso
Test di Hirschberg (osservazione riflessi speculari della cornea)
-30
90gg
+ 30
Esame fisico, misurazione peso,lunghezza circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni incidenti da trasporto in auto-Linea guida trasporto sicuro
in auto
Presentare i vaccini DPT -POLIO - EPATITE - HIB: Promozione delle vaccinazioni
Riflesso pupillare alla luce
Riflesso rosso
Test di Hirschberg (osservazione riflessi speculari della cornea)
- 30
165gg
+ 30
Esame fisico, misurazione peso, altezza, circonferenza cranica
Valutazione
psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni incidenti domestici
Promozione delle vaccinazioni
Linea
guida caduta e pericoli sul fasciatoio
Questionario
sull'udito
Riflesso
pupillare alla luce
Test
di Hirschberg(osservazione
riflessi speculari della cornea)
-30
270gg
+ 30
Esame fisico, misurazione peso, lunghezza, circonferenza cranica
Valutazione
psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni
incidenti domestici
Educazione
alla lettura ad alta voce
Linea
guida pericoli da caduta, soffocamento, ecc
Linee
guida alla lettura ad alta voce
Boel-test
-30
360gg
+60
Esame fisico, misurazione peso, altezza, circonferenza cranica
Valutazione
psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni
incidenti domestici
Mantenere i livelli di copertura vaccinale per MPR
Presentazione MPR e recupero bambini con ritardi vaccinali
Linea
guida pericoli da caduta, soffocamento, corpi estranei, ecc
Riflesso Rosso del fondo oculare,
Stereotest di Lang,
Cover Test,
Test di Hirschberg(osservazione riflessi speculari della cornea)
18 mesi
+180gg
Esame fisico, misurazione peso, altezza,
Valutazione
psicomotoria e sensoriale
Valutazione
linguaggio
Mantenere i livelli di copertura vaccinale per MPR
Rinforzo MPR
Valutazione
dello sviluppo del linguaggio (questionario, scala ELM)
Stereotest
di Lang,
Cover
Test
-90 gg
3 anni
+120gg
Esame fisico, misurazione peso, altezza
Valutazione
psicomotoria e sensoriale
Valutazione
linguaggio
Prevenzioni incidenti domestici e stradali
Mantenere
i livelli di copertura vaccinale per POLIO
Recupero bambini con ritardi vaccinali
Linee
guida per uso bici e parchi gioco
Valutazione
dello sviluppo del linguaggio (questionario, scala ELM)
Test
per piede piatto
Stereotest
di Lang,
Cover
Test,
Test
per l'acuità visiva per illetterati
Vaccinazioni
-180 gg
66 mesi
+180mgg
Esame fisico, misurazione peso, altezza
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni incidenti domestici e stradali
Mantenere e/o incrementare i livelli di copertura vaccinale DT
Recuperare MMR (se non eseguita o se deciso richiamo)
Sostegno al regolare completamento del ciclo vaccinale
Linee
guida per uso bici e parchi gioco
Cover
Test, Test per l'acuità visiva per illetterati
ETA' DA 6
ANNI A 14 ANNI
11 ANNI
±
1 ANNO
Peso e altezza, scheletro,malocclusioni e PA Sviluppo puberale
Valutazione
problemi relazionali scolastici e/o comportamentali
Prevenzioni incidenti
Stili
di vita
Presentazione Epatite- MPR:
EPATITE Se
non eseguita prima
MMR
se deciso il richiamo
Linea guida sicurezza in bicicletta
Valutazione
del rachide
Test per l'acuità visiva
Vaccinazioni
ETA' 14 ANNI
*
PIANO BASE PRIMO LIVELLO DI IMPLEMENTO AZIONI INTEGRATIVE
BILANCIO DI SALUTE OBBIETTIVI AZIONI
ETA'INTERVENTO
MODULO DI EDUCAZIONE SANITARIA
MODULO DI PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE
ATTIVITA' ESECUTIVA
ATTIVITA' CORRELATE
-1
14 ANNI
+2
Peso e altezza, colonna,sviluppo puberale
Valutazione psico-sociale
Valutazione relazione problemi scolastici e/o comportamentali
Prevenzioni incidenti
Prevenzione fumo e sostanze tossiche
Prevenzione malattie trasmesse sessualmente e gravidanze in teenagers
Copertura malattie infettive per parotite,rosoliia morbillo
Verifica anamnestica con eventuale proposta vaccinale
Linea
guida sicurezza in bicicletta, motorino
Intervento
educativo sui pericoli del fumo e dell'uso di sostanze tossiche
Informazioni
per sessualità "sicura"
Valutazione
rachide
SCHEDA DI DIMISSIONE DEL PEDIATRA E DI PRESA IN CARICO DEL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE
* (*) Bilancio
di salute da concordare nell'ambito del Comitato Regionale per la Pediatria
di libera scelta come da nota a verbale n° 3.
PROGETTO
CURE PRIMARIE
Il progetto Cure Primarie contiene una serie di interventi finalizzati
a coinvolgere maggiormente il pediatra di famiglia nel processo di miglioramento
della qualità assistenziale e dell'efficacia dei servizi erogati,
superando il principio della offerta di singole prestazioni e in un'ottica
di corretto utilizzo delle risorse.
Esso prevede
un completamento dei compiti previsti dall'A.C.N che si esprime attraverso
l'adesione del pediatra a percorsi assistenziali strutturati, condivisi
ed integrati che agiscano positivamente sulle attuali criticità
organizzative nell'ambito di:
- l'appropriatezza
prescrittiva;
- la continuità
assistenziale, gli accessi impropri al pronto soccorso ed i ricoveri impropri;
- l'assistenza
coordinata al cronico ed il sostegno ai bambini in condizioni di rischio
o disagio sociale.
e che permettano:
- una riduzione
degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri impropri;
- il miglioramento
continuo della qualità delle prestazioni con contestuale razionalizzazione
della spesa farmaceutica e del ricorso al 2° livello specialistico;
- una gestione
integrata delle patologie croniche:
- una migliore
comunicazione tra i PLS, i servizi distrettuali ed i presidi ospedalieri.
Il livello
di elevata protezione è particolarmente opportuno, sebbene non
in maniera esclusiva, per il bambino:
a) affetto
da patologia cronica disabilitante (ad esempio asma persistente, epilessia,
diabete infantile, nefropatie, mucoviscidosi);
b) in stato
di terminalità neoplastica;
c) dimesso
dai centri di cure intensive neonatali;
d) lungamente
allettato, soprattutto dopo ricoveri ospedalieri di particolare impegno
(interventi chirurgici, scompensi funzionali);
e) con rischio
sanitario o problemi fisici derivanti da uno stato di disagio sociale;
f) bambino
affetto da patologia acuta invalidante.
Il progetto
Cure Primarie si articola in tre moduli:
1. La definizione
e l'applicazione di percorsi diagnostico terapeutici condivisi finalizzati
alla cura di patologie di particolare frequenza o rilevanza di Sanità
Pubblica in età pediatrica;
2. Il miglioramento
della copertura assistenziale diurna feriale, soprattutto attraverso lo
sviluppo ed il potenziamento delle forme associative e della copertura
assistenziale prefestiva e festiva.
3. La partecipazione
alla U.O.D. per minori e la collaborazione nei progetti di ADI.
Le forme
associative che partecipano ai progetti di cui ai punti 1, 2 e 3 sono
escluse dal vincolo delle percentuali di cui all'art.41, A3, punti 4,
6, 7 e 8 (e successive modificazioni) dell'A.C.N. ex D.P.R. n.272/2000,
e della D.G.R. n.828 del 6 aprile 2001. Per tali forme associative e nei
casi su menzionati, le indennità ed i compensi previsti ai punti
4, 6, 7 e 8 (e successive modificazioni: D.P.R. 20 agosto 2001, n.382)
della lettera A3 dell'art.41, sono rideterminati come segue:
- indennità di collaborazione informatica, lire 200.000;
- indennità di collaboratore di studio professionale, lire 12.000;
- compenso per la pediatria in associazione, lire 7.000;
- compenso per la pediatria di gruppo, lire 10.000 (più 42% sul
valore di riferimento).
1° modulo:
Percorsi
diagnostico-terapeutici condivisi
Lo scopo
generale del progetto è di migliorare la qualità dell'assistenza
pediatrica primaria e l'appropriatezza prescrittiva, garantendo:
1. L'adesione
a comportamenti diagnostico prescrittivi basati sulla evidenza scientifica;
2. la praticità,
la validità scientifica e la accettabilità sociale dei metodi;
3. l'utilizzo
di risorse diagnostiche appropriate.
Gli obiettivi
specifici del programma sono i seguenti:
1. incentivare
la formulazione e la realizzazione, da parte di gruppi di PLS, di progetti
per il miglioramento della qualità dell'assistenza, finalizzati
da un lato alla definizione di linee guida condivise e di percorsi diagnostico
terapeutici efficaci ed appropriati, dall'altro al rispetto di tetti di
spesa programmati;
2.allargare
il campo di responsabilità del PLS alla diagnosi ed al trattamento
di condizioni morbose, acute e croniche, che sono state trasferite impropriamente
all'ospedale favorendo la presa in carico globale del paziente con rafforzamento
del rapporto di fiducia famiglia/pediatra/bambino;
3. razionalizzare
gli accessi alla medicina specialistica (II Livello) con conseguente contenimento
della spesa e riduzione dei tempi di attesa;
4. ridurre
i ricoveri per patologie acute gestibili direttamente dal pediatra di
famiglia;
5. migliorare
l'appropriatezza prescrittiva, permettendo al PLS di usufruire di maggiori
supporti per lo svolgimento delle cure primarie, in particolare di diagnostica
ambulatoriale.
Le patologie
oggetto di formulazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico terapeutici
sono le seguenti:
- l'iperpiressia
nel lattante
- l'otite
media acuta
- la faringotonsillite
- la broncopolmonite
- l'infezione
delle vie urinarie
- l'asma
bronchiale e le allergie.
Per ciascuno
dei sopraccitati temi viene costituito un Gruppo di Studio Regionale,
composto da pediatri di famiglia esperti in materia designati dalle OO.SS
firmatarie del presente Accordo e da medici dei distretti, con il compito
di:
1. operare
una revisione sistematica della letteratura scientifica;
2. definire
le linee guida;
3. monitorare
l'andamento dei progetti avviati dalle Aziende.
Al progetto
possono partecipare tutti i pediatri di famiglia operanti nel territorio
dell'ULSS.
L'Azienda
chiede ai pediatri operanti nel proprio territorio l'adesione e la partecipazione.
Il pediatra
che aderisce al modulo comunica la propria decisione all'Azienda.
I progetti
vengono definiti e attuati dall'Azienda con la collaborazione delle seguenti
strutture: Comitato Tecnico Scientifico e Gruppi Collaborativi Aziendali,
qui sotto descritte.
A livello
aziendale, per ogni linea guida prevista, viene costituito un team definito
Gruppo Collaborativo Aziendale, composto da PLS singoli o in forma associata.
Ogni Gruppo esprime un referente con funzioni di coordinamento e riferimento.
Per particolari
condizioni oro geografiche è possibile la costituzione di Gruppi
appartenenti a distretti di diverse Aziende.
I referenti
dei Gruppi costituiscono il Comitato Tecnico Scientifico ( C.T.S. ).
Il C.T.S.
ha il compito di individuare i momenti formativi, le metodologie di lavoro
dei Gruppi e i calendari di lavoro; nonché, le modalità,
gli strumenti e gli indicatori idonei alla verifica dei risultati ottenuti.
I Gruppi
Collaborativi Aziendali partecipano, con i Direttori di Distretto, nell'ambito
dei Programmi delle attività territoriali dell'Azienda, all'attuazione
delle seguenti attività:
1. esame
delle linee guida elaborate dal Gruppo di Studio Regionale e definizione
del percorso diagnostico terapeutico "ideale" realizzabile a
livello locale;
2. analisi
dei percorsi diagnostico terapeutici attuali, attraverso i dati forniti
dall'ULSS ed anche tramite la raccolta ed elaborazione dei dati forniti
dai partecipanti ai Gruppi;
3. definizione
degli obiettivi di miglioramento e degli indicatori di risultato;
4. verifica
dei risultati conseguiti tramite la misura degli indicatori;
5. applicazione
del percorso diagnostico terapeutico ideale nella pratica clinica.
I PLS aderenti
all'iniziativa si impegnano a partecipare alle riunioni dei Gruppi e agli
incontri di formazione previsti dal C.T.S.
Le Aziende
attivano il primo modulo " percorsi diagnostico terapeutici condivisi".
I PLS che vi aderiscono e vi partecipano, applicano le linee guida ed
i relativi percorsi diagnostico terapeutici per due delle sei patologie
previste dall'Accordo regionale, individuate con il progetto aziendale.
Per questi compiti e le relative attività richieste ai pediatri
di libera scelta viene corrisposto un compenso forfetario annuo di £.
6.000 per assistito in carico e viene riconosciuta la possibilità
di effettuare le prestazioni aggiuntive diagnostiche, coerenti con le
linee guida, contenute nel nomenclatore di cui alla lettera C dell'allegato
B del DPR n° 272/2000 e riportate nell'allegato 2 dell'Accordo regionale,
per tutte le sei patologie sopra richiamate. Per l'anno 2002 il progetto
si può estendere al 50% degli assistiti complessivamente in carico
ai pediatri di ciascuna Azienda.
I criteri
di partecipazione dei PLS sono definiti dal Comitato aziendale. Dal 2003
il progetto entrerà a regime.
Ai pediatri
che partecipano al Gruppo di Studio Regionale, al C.T.S. e ai Gruppi Collaborativi
Aziendali è riconosciuto un compenso forfetario orario di lire
50.000 in analogia con quanto previsto per l'attività epidemiologica
e di verifica della qualità di cui al punto 19 del presente accordo,
a carico dell'Azienda di appartenenza.
E' prevista
l'attivazione del servizio di continuità assistenziale anticipata
alle ore 8,00 per i partecipanti ai Gruppi Collaborativi Aziendali qualora
le riunioni si svolgano in giornata prefestiva.
2° modulo:
Continuità
assistenziale diurna
Lo scopo
generale del programma è quello di promuovere una maggiore disponibilità
e possibilità di contatto delle famiglie con un pediatra di famiglia,
per necessità non differibili.
La continuità
va comunque ricercata prima di tutto attraverso la costruzione del rapporto
di fiducia tra il pediatra e la famiglia e l'informazione sul corretto
uso dei servizi di primo e di secondo livello, informazione che il pediatra
fornisce attivamente nell'ambito del progetto Salute Infanzia.
Gli obiettivi
specifici che il pediatra di famiglia può perseguire sono i seguenti:
- gestire
globalmente l'assistenza pediatrica primaria, ponendosi da filtro per
il passaggio a livelli assistenziali successivi anche attraverso l'utilizzo
di strumenti di comunicazione più adeguati;
- fornire
un servizio di primo livello, qualificato e facilmente identificabile,
per i bisogni delle famiglie, agendo da filtro attivo al pronto soccorso,
così come fortemente richiamato nei vigenti Piano Sanitario Nazionale
e Progetto Obiettivo Materno Infantile;
- favorire
lo sviluppo e la messa a regime di un sistema informativo in grado di
monitorare i percorsi dei pazienti e di fornire gli strumenti utili per
valutare la qualità del servizio erogato.
Per l'attuazione
dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale diurna di seguito
indicati, ai pediatri di famiglia che aderiscono al progetto viene riconosciuto
un compenso definito a livello aziendale.
- 1°
livello: disponibilità del pediatra all'utilizzo in fasce orarie
concordate del mezzo telefonico per il contatto con i propri pazienti
e con tempi predefiniti per la risposta;
- 2°
livello: disponibilità del pediatra ad erogare le prestazioni non
differibili secondo le modalità espresse nell'Accordo regionale
di attuazione del DPR n.613/96.
La Regione,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, costituisce
ed attiva un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti di parte
pubblica e da pediatri di famiglia, proposti dalle OO.SS. maggiormente
rappresentative a livello regionale, con il compito di prendere atto dei
progetti di continuità assistenziale diurna prefestiva e festiva
già avviati e di esprimere parere per gli indirizzi regionali in
materia ed i conseguenti finanziamenti, al fine di proporre alle Aziende
analoghe iniziative che dovranno attivare conformemente agli indirizzi
regionali.. Ai pediatri che partecipano al Comitato è riconosciuto
un compenso forfetario orario di lire 50.000 in analogia con quanto previsto
per l'attività epidemiologica e di verifica della qualità
di cui al punto 19 del presente Accordo, a carico dell'Azienda di appartenenza.
3° modulo:
La
partecipazione alla U.O.D. per minori e la collaborazione nei progetti
di ADI.
Per la definizione
dell'ADI pediatrica si rinvia a quanto precisato in merito nell'Accordo
regionale per la Medicina Convenzionata del 1997.
Ciò
premesso, per i bambini che necessitano di elevati livelli di protezione
sanitaria e per i casi socio sanitari complessi descritti nella premessa,
l'assistenza è fornita secondo obiettivi di salute e un progetto
condivisi nella Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale
(UVMD), ex Unità Operativa Distrettuale (UOD), e può essere
erogata presso il domicilio del bambino, nello studio del pediatra e nei
suoi abituali ambienti di vita (scuola, ambienti di socializzazione) oppure
in altri servizi sociali e sanitari, secondo quanto definito tra il pediatra
di famiglia e la UVMD.
I pediatri,
singoli o associati, che aderiscono al presente accordo, si impegnano
a partecipare alle attività della UVMD apportando il loro qualificato
contributo per la tutela del minore. In questo ambito il pediatra di famiglia
può essere chiamato a svolgere anche prestazioni non a carattere
squisitamente clinico, ma di altra natura, come educativa o informativa,
che possono favorire un maggior grado di autonomia del bambino.
Si indicano,
a titolo esemplificativo:
- interventi
di informazione ed addestramento del personale scolastico e di sostegno
per bambini con patologia cronica disabilitante o legati a condizioni
di particolare difficoltà sociale;
- assistenza
domiciliare integrata (ADIMED) per bambini neoplastici terminali, allettati
o dimessi dai centri di cure intensive;
- comunicazione
con il servizio di guardia medica per assicurare la continuità
assistenziale a bambini in assistenza domiciliare.
Come previsto
dagli indirizzi regionali, tenuto conto della peculiarità e complessità
dell'assistenza al minore, ogni intervento del pediatra dovrà essere
definito nell'ambito di un progetto assistenziale prodotto secondo una
valutazione multidimensionale, con il concorso di più apporti disciplinari,
come previsto nel funzionamento dell'UVMD (già UOD) e ribadito
in particolare per l'ADI.
Le prestazioni
previste dal presente modulo sono retribuite con i compensi definiti dall'Azienda
con le OO.SS maggiormente rappresentative a livello aziendale. Tali compensi
saranno stabiliti tenendo conto delle peculiarità e complessità
dell'assistenza al minore oltre che della componente specialistica delle
prestazioni
Allegato
2. (*)
1) Esecuzione
nei casi a clinica dubbia di test rapido per la rilevazione dello streptococcus
pyogenes in faringe
2) Esecuzione nei bambini altamente febbrili e con scarsi o dubbi segni
di localizzazione infettiva di test rapido per la determinazione della
Proteina C reattiva
3) Esecuzione stick urine per la determinazione di 10 parametri
4) Esecuzione nei bambini con sospetta patologia allergica di Prick test
per la determinazione degli allergeni alimentari e/o Inalanti
5) Esecuzione di Spirometria semplice in bambini con asma persistente
o ricorrente o altre patologie respiratorie
6) Esecuzione di Impedenziometria
7) Esecuzione di Otoscopia pneumatica o reflettometria acustica
8) Esecuzione di Podoscopia
9) Esecuzione di Scoliometria
10) Esecuzione di Elettrocardiogramma
11) Esecuzione di Micro VES
12) Esecuzione di Conta Leucocitaria (con microscopio e cameradi Burker)
13) Esame Microscopico delle Urine (con microscopio e cameradi Burker)
14) Esecuzione di Glicemia
15) Esecuzione di Glicosuria
16) Esecuzione di Prelievo di Sangue Capillare
17) Esecuzione di Prelievo di Sangue Venoso
18) Esecuzione di prelievo microbiologico
19) Test alla luce di Wood
20) Riflesso rosso
21) Test per l'identificazione dell'ambliopia: (Stereo testCover test)
22) Test per la valutazione dell'acuità visiva ( tavola ottotipica
)
23) Boel Test
24) Atto vaccinale
25) Ossimetria
26) refrattometria ottica per la ricerca dei difetti refrattivi
(*) Prestazioni
di tipo diagnostico comprese nel progetto, le cui tariffe verranno determinate
da un apposito gruppo di lavoro regionale i cui componenti saranno indicati
dal Comitato regionale, nella prima riunione immediatamente successiva
alla pubblicazione nel B.U.R. del presente Accordo. Nel frattempo si applicano
le tariffe dell'A.C.N e del tariffario regionale.
NOTE
A VERBALE DELLA FIMP
Nota a verbale
n° 1
"Le parti concordano di impegnare il Comitato Regionale ad elaborare,
entro 90 gg. dalla pubblicazione nel BUR del presente Accordo, una disposizione
per l'uniforme applicazione dell'art.19 dell'A.C.N. 272/00, nonché
dell'art.41 dell'ACN 272/00 sul pagamento del compenso aggiuntivo."
Nota a verbale
n° 2
"La FIMP propone la costituzione di una " cabina di regia"
per l'applicazione e la verifica degli istituti previsti dal nuovo Accordo
regionale per la Medicina Convenzionata. Tale organismo dovrebbe comprendere
i rappresentanti della Regione, delle Aziende e delle categorie interessate,
questi ultimi indicati dal Comitato Regionale per la Pediatria di Libera
Scelta."
PARTE
QUARTA
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.271
DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI
AMBULATORIALI INTERNI
non
presente in questo documento
Venezia,
li
Dicembre 2001
LE PARTI
FIRMATARIE:
ASSESSORE
alle Politiche Sanitarie della Regione del Veneto:
F.I.M.M.G.:
S.N.A.M.I.:
FEDERAZIONE MEDICI:
INTESA SINDACALE:
F.I.M.P.:
F.N.A.M.- C.I.Pe.:
S.U.M.A.I.:
CISL MEDICI:
F.P. C.G.I.L. MEDICI:
U.M.U.S.:
CONF.S.A.L. MEDICI:
PRESIDENTE
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Venezia, che partecipa alla sottoscrizione del presente Accordo regionale
per gli aspetti di deontologia professionale
|
Se
volete saperne di più su un tema specifico, utilizzate il
motore di ricerca, che
vi proporrà tutte le schede dell'Area APeG in cui l'argomento
è trattato.
|
|