Accordi Regionali: Veneto
  A cura di G. Quattrone
                                         Accordo Regione Veneto

ACCORDO REGIONE VENETO
Assessorato alle politiche sanitarie
Accordo regionale per la medicina convenzionata
DD.PP.RR. 28 LUGLIO 2000, N.270, N.271 E N.272



Premessa

ACCORDO REGIONALE PER LA MEDICINA CONVENZIONATA

Attraverso il nuovo Accordo regionale per la Medicina Convenzionata la Regione intende proporre ai medici convenzionati di stipulare un "patto", per un'alleanza molto forte con il Sistema socio sanitario regionale.
I contenuti di tale patto riguardano:

- la funzione insostituibile della medicina convenzionata, così come definita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, per il conseguimento degli obiettivi di salute stabiliti dalla programmazione socio sanitaria regionale;
- il coinvolgimento della medicina convenzionata nel governo dell'Azienda (cfr.: "Atto aziendale" e "Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale");
- la realizzazione, attraverso la medicina convenzionata, di una compiuta distrettualizzazione del territorio;
- il coinvolgimento della medicina convenzionata in progetti e programmi, definiti con la Regione, che consentano di garantire in ogni parte del territorio regionale le stesse condizioni di assistenza primaria, attuate da ogni Azienda;
-gli obiettivi di salute e la qualità dell'assistenza;
-il sistema degli indicatori per misurare in tutte le Aziende gli effetti prodotti dall'Accordo regionale;
-il risultato inteso come miglioramento dello stato di salute e di tutela dei cittadini;
-il meccanismo incentivante correlato al raggiungimento di risultati misurabili attraverso specifici indicatori;
-i sistemi premianti per favorire l'impegno in regime convenzionale;
-lo sviluppo dell'assistenza primaria attraverso la promozione e il consolidamento di tutte le forme di cooperazione tra medici e tra questi con il personale distrettuale;
-il budget per il miglioramento continuo della qualità dei processi facendo proprio il principio che l'adozione di regole per l'appropriatezza sono portatrici anche di effetti economici positivi.

Il coinvolgimento, anche graduale, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali interni, deve avvenire attraverso percorsi definiti e negoziati con le categorie interessate, in modo tale da produrre il più ampio consenso possibile.
Con il nuovo Accordo, la Regione intende offrire alle Aziende e ai medici convenzionati uno strumento per conseguire un alto livello di reciproca collaborazione indispensabile per conseguire gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione socio sanitaria regionale. Questo per consentire di transitare dall'attuale rapporto costituito da una serie di prestazioni e da altrettanti compensi, ad un altro costruito sull'integrazione delle funzioni del medico convenzionato, da attuare mediante obiettivi praticabili e raggiungibili, risultati verificabili e misurabili ed incentivi certi e definiti.

PARTE PRIMA

1. Livelli di contrattazione

Il quadro normativo di riferimento definisce tre livelli di contrattazione:
Nazionale (accordi collettivi nazionali);
Regionale (accordi regionali);
Aziendale (accordi decentrati aziendali).

Con il presente accordo si individuano le aree prioritarie e i principi d'intervento da attuare attraverso la medicina convenzionata in conformità agli indirizzi della programmazione socio sanitaria regionale, demandando agli accordi decentrati aziendali la definizione delle azioni più appropriate sulla scorta delle realtà locali.

2. Atti amministrativi di riferimento

Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo regionale i seguenti provvedimenti della Giunta regionale:

o DGR n.303 del 9 febbraio 2001 "Attivazione del Comitato regionale per la Medicina Generale ex art.12 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.270, e nomina componenti."
o DGR n.304 del 9 febbraio 2001 "Attivazione del Comitato Regionale per la Pediatria di libera scelta ex art.12 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.272, e nomina componenti."
o DGR n.398 del 1° marzo 2001 "AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N., resi esecutivi con DD.PP.RR. n.270, n.271 e n.272 del 28.7.2000. Primi indirizzi applicativi."
o DGR n.828 del 6 aprile 2001 "Applicazione degli istituti economici della quota variabile degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. DD.PP.RR. n.270 e n.272 del 28.07.2000."
o DGR n.829 del 6 aprile 2001 "Attivazione Comitati Aziendali per la Medicina Generale ex art.11 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.270."
o DGR n.830 del 6 aprile 2001 "Attivazione Comitati Aziendali per la Pediatria di Libera Scelta ex art.11 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.272."
o DGR n.1131 del 17 maggio 2001 "Rinnovo del Comitato Consultivo regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, ex art.12 dell'A.C.N. 1998/2000, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.271."
o DGR n.1128 del 17 maggio 2001 "Attivazione dei Comitati Consultivi Zonali ex art.11, D.P.R. 28 luglio 2000, n.271."

3. Aggiornamento delle disposizioni del presente accordo

Considerato che le disposizioni del presente atto si inseriscono nell'attività regionale di programmazione socio sanitaria in continua evoluzione e che, pertanto, è necessario prevedere le modalità per modulare l'accordo regionale conformemente ai cambiamenti del S.S.S.R, si assegna tale compito ai Comitati regionali per la MG (ex art.12 del D.P.R. n.270/2000) e per la PLS (ex art.12 del D.P.R. n.272/2000) e per la Specialistica Ambulatoriale Interna (ex art.12 del D.P.R. n.271/2000), attraverso l'adozione dei relativi pareri sulle materie di rispettiva competenza.

4. Fondo aziendale per l'assistenza primaria (Medici di Famiglia) ex D.P.R. n.270/2000

Viene istituito il "Fondo aziendale per l'assistenza primaria", per promuovere l'attuazione degli obiettivi di salute fissati dalla programmazione socio sanitaria regionale, da conseguire attraverso l'applicazione, in sede aziendale, degli indirizzi dell'Accordo regionale per la Medicina Convenzionata.

Il Fondo è alimentato con risorse certe e definite - pari ad un compenso forfetario annuo di lire 6.000 per assistito in carico ai medici di assistenza primaria - e con risorse derivanti dai processi aziendali conseguenti alla razionalizzazione del Sistema socio sanitario regionale.

Criteri di assegnazione del Fondo

- Le risorse certe e definite - pari ad un compenso forfetario annuo di lire 6.000 per assistito in carico - vengono assegnate ai medici di assistenza primaria trattandosi di un incentivo economico finalizzato a produrre la motivazione e ad acquisire il consenso indispensabili per aderire, sulla scorta degli indirizzi dell'Accordo regionale e dei programmi aziendali, al "patto" tra l'Azienda e i medici stessi;
-I contenuti del "patto", di durata annuale e rinnovabile, vengono definiti dall'Azienda attraverso il Comitato aziendale, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel B.U.R dell'Accordo regionale per la Medicina Convenzionata;
-nel caso in cui l'Azienda non definisca i contenuti del "patto" entro il termine prestabilito, l'incentivo economico viene comunque corrisposto ai medici di assistenza primaria; di fronte al reiterato inadempimento dell'Azienda, la Regione dispone direttamente i contenuti del "patto", sentito il Comitato regionale;
-l'incentivo economico viene riconosciuto solo al medico che aderisce al "patto", fatto salvo quanto precisato al punto precedente;
-i compiti e le attività previsti dal "patto" vengono remunerate secondo i compensi e le indennità fissate per ciascun istituto dall'A.C.N. e dall'Accordo regionale, nonché secondo altre forme concordate con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale;
-possono essere previsti nel "patto" compiti e attività, definiti dalle parti interessate, e remunerati con risorse risultanti dai processi aziendali conseguenti alla razionalizzazione del Sistema socio sanitario regionale;
-il "patto" deve prevedere indicatori di risultato per verificare, dopo un anno di attività, il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati, che devono essere praticabili e raggiungibili;
-per il mancato conseguimento degli obiettivi di cui sopra, per cause determinate direttamente dai medici di assistenza primaria e accertate dal Comitato aziendale, vengono sospesi gli incentivi del Fondo.

5. Introduzione del budget di distretto

La Regione, in attuazione dell'art.86 della legge 23.12.2000 n. 388, ha avviato, con DGR. n.1045 del 2 maggio 2001, un processo generalizzato atto a garantire l'avvio della sperimentazione e/o il consolidamento di esperienze riguardanti l'adozione di metodiche di budget per il Distretto Socio Sanitario che, di conseguenza, coinvolgeranno anche la Medicina Convenzionata, direttamente e attraverso l'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
Il processo di budget prevede che siano concordati e resi espliciti, preventivamente, gli obiettivi, le risorse "premianti" nonché gli indicatori ritenuti idonei per la valutazione. Poiché trattasi di un processo anche di tipo culturale atto a promuovere l'esercizio della "responsabilità" in termini di risultati di salute per tutti i soggetti attivi dell'organizzazione (compresi gli utenti), il budget di distretto non può che essere una metodologia condivisa da parte di tutti i soggetti coinvolti. Coerentemente all'implementazione di tale metodologia verrà dato un giusto rilievo all'aspetto formativo.
La DGR n.17/CR del 9.03.2001 "Programma settoriale relativo all'assistenza territoriale" detta inoltre le "regole" per quanto riguarda gli strumenti di governo delle attività del Distretto annoverando fra questi rispettivamente:
- il Programma delle Attività Distrettuali;
- il Controllo di Gestione;
- il Sistema Informativo.

Dalle fonti citate si evince che il MMG e il PLS sono attori fondamentali del processo di gestione del budget del Distretto Socio-Sanitario assumendo, contemporaneamente, il ruolo di erogatori di prestazioni, di agenti della domanda socio sanitaria orientata a soddisfare il bisogno dell'utente, e di facilitatore dei processi assistenziali.

Il MMG e il PLS costituiscono il punto di riferimento:
-per assicurare omogeneità e per facilitare l'accesso alle strutture attraverso la presa in carico del bisogno dell'assistito stesso e della sua famiglia.
-per quanto riguarda la gestione dei processi assistenziali per dare attuazione al Programma delle Attività Territoriali.

Il MMG e il PLS rappresentano il soggetto dell'organizzazione aziendale in grado di orientare la domanda per quanto riguarda:
-l'appropriatezza delle prestazioni e il monitoraggio del corretto rapporto fra costi e risultati;
-i bisogni socio sanitari e assistenziali dei propri assistiti e della popolazione distrettuale in senso lato.

Gli obiettivi del budget di distretto ai quali il MMG e il PLS contribuiscono, riguardano:
1 l'elaborazione, con il Direttore di Distretto che si avvale dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, delle attività più consone per garantirne il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi di domanda e offerta affidati al Distretto;
1. l'accettazione delle "regole" e degli indicatori concordati sulla verifica dei risultati;
2. il mantenimento, miglioramento e innovazione che potranno essere posti dalla Direzione Generale al Direttore di Distretto e che vedranno protagonisti i MMG e i PLS. In particolare questi tipi di obiettivo assumeranno la caratteristica di assicurare delle performance "aggiuntive" rispetto a quelli precedenti e riguarderanno principalmente "progetti speciali e sperimentazioni" concordate, a livello aziendale, fra Direzione e OO.SS. dei Medici.

La scheda di budget, che costituisce uno degli elementi essenziali del "patto" tra il MMG/ PLS e il Direttore di Distretto, sarà il normale strumento di programmazione delle attività svolte.

6. Decorrenza economica dell'accordo regionale

Il presente accordo decorre dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della delibera della Giunta Regionale di recepimento dello stesso, fatte salve specifiche decorrenze indicate per taluni istituti.

7. Durata dell'accordo regionale

Il presente accordo regionale ha durata fino all'entrata in vigore del nuovo accordo regionale per l'attuazione dei prossimi AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i medici specialisti pediatri di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali interni.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.270 DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Non presente in questo documento

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.272 DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI D'APPLICAZIONE

1. Continuità assistenziale pediatrica sulla base di specifici accordi regionali. (art.1, c.2, lett.c)

Mediante accordi integrativi aziendali, le UU.LL.SS.SS. possono definire, con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, progetti per l'attivazione della continuità assistenziale pediatrica.

2.Graduatorie. (art.2, c.1)

La Regione del Veneto individua, sentito il Coordinamento dei Direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, l'Azienda ULSS cui affidare il compito di predisporre per conto della Regione la graduatoria in oggetto.

3. Comunicazioni del medico alla Azienda. (art.7, c.3)

In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, proclamate dalle OO.SS. mediche rappresentative della pediatria convenzionata, il pediatra convenzionato è tenuto a comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle 24 ore precedenti l'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma.

4. Formazione continua. (art.8)

In attesa di dare attuazione alle disposizioni dell'art.16 - bis del decreto legislativo n.229/1999, si confermano i compiti assegnati alla "Commissione aggiornamento obbligatorio e facoltativo - Formazione permanente" istituita con DGR n.4550 del 16 dicembre 1997, e il modello organizzativo denominato "Sistema Organizzato di Formazione" di cui alla DGR n.2632 del 27 luglio 1999.

5. Diritti sindacali (art. 9)

Per la partecipazione alle riunioni dei comitati ex artt.11 e 12 dell'A.C.N., compreso il tempo occorrente per il viaggio, è prevista una indennità forfetaria di lire 300.000, corrisposta direttamente al medico membro dei suddetti organismi da parte della Azienda di iscrizione del medico stesso, sotto la voce "rimborsi sostituzioni sindacali".
Il riconoscimento economico di cui sopra si estende, secondo le modalità e la misura attualmente previste per il Comitato consultivo zonale ex art.11 del D.P.R. n.271/2000, anche al segretario dei Comitati ex artt.11 e 12 del D.P.R. n.272/2000, nel caso le riunioni si svolgano fuori dell'orario di servizio e se non in contrasto con le norme vigenti dell'ente di appartenenza.
La presente disposizione si applica al Comitato regionale e ai Comitati Aziendali, costituiti rispettivamente ex artt.12 e 11 del D.P.R. n.272/2000, dalla data di insediamento degli stessi.
Al di fuori dei casi sopra elencati, il compenso orario per le attività previste dall'art.9 è di lire 45.000, per il sostituto specialista o non specialista.
Art. 9, comma 7: sostituire la parola "Mensilmente" con "Semestralmente". Per "medico interessato" s'intende il medico sostituito.

6. Programmazione e Monitoraggio delle Attività. (art.14 bis)

Ai sensi dell'art.3-quater, comma 2, del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale ed economico-finaziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle attività territoriali" nel rispetto della normativa regionale prevede le attività di cui alla lettera a) dell'art.14 bis, comma 1 del D.P.R. n.272/2000, nonché le altre attività, di cui alla lettera b) del medesimo articolo, definite tramite accordi aziendali con l'indicazione dello specifico finanziamento.

7. Equipe territoriali. (art.14 ter, c.1)

Mediante accordi integrativi aziendali, le Aziende sanitarie possono prevedere in via sperimentale la istituzione di équipe territoriali, finalizzate alla realizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l'attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dell'A.C.N.

8. Appropriatezza e uso delle risorse. (art.14 quater, c.4)

Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del pediatra di libera scelta ritenuti non conformi alle norme richiamate dall'art.14 quater, sottopongono il caso al Direttore del distretto, al pediatra membro di diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, ad altri due pediatri individuati dal Direttore generale su indicazione del Comitato aziendale, al responsabile del servizio farmaceutico, o suo delegato, e ad un medico individuato dal Direttore sanitario della Azienda.

9. Esercizio del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione (art.15, c.7)

Le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali, che sono definite prestazioni indispensabili ai sensi della legge n.146/90, art.2, comma 2, dall'A.C.N. e che devono essere assicurate durante l'esercizio del diritto di sciopero dai pediatri convenzionati, sono compensate mediante la corresponsione del 50% dei compensi spettanti ai sensi dell'art.41, lettere A1, A2 e A3.

10. Rapporto ottimale. Ambiti territoriali ai fini del calcolo del rapporto ottimale per la individuazione delle zone carenti ordinarie della pediatria di libera scelta. (art.17)

Ferma restando l'articolazione territoriale delle UU.LL.SS.SS. in distretti socio sanitari, quali centri di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'azienda, i parametri per la definizione degli ambiti territoriali ai fini del calcolo del rapporto ottimale e della copertura delle zone carenti, di cui all'art.17 dell'A.C.N. - D.P.R n.272/2000, sono i seguenti:
1) L'ambito territoriale ai fini dell'individuazione delle zone carenti di pediatria coincide, di regola, con il territorio del Comune avente orientativamente una popolazione residente tale da consentire l'inserimento di almeno tre pediatri.
2) Qualora il Comune abbia una popolazione residente non sufficiente all'inserimento di almeno tre pediatri, l'ambito territoriale è costituito da più Comuni limitrofi, comprendenti una popolazione complessiva tale da permettere l'inserimento di almeno tre pediatri. L'aggregazione dei Comuni deve avvenire comunque all'interno dello stesso distretto.
3) Qualora il territorio del Comune sia suddiviso in più distretti aggreganti anche altri Comuni limitrofi, il calcolo del rapporto ottimale, ai fini dell'individuazione delle zone carenti, è riferito a tutta la popolazione residente in ciascun distretto. L'ambito territoriale, in questo caso, coincide quindi con il distretto.
4) Qualora il territorio di un solo Comune sia suddiviso in più distretti, il calcolo del rapporto ottimale è riferito a tutta la popolazione residente nel Comune.

Gli ambiti territoriali sono individuati con apposito provvedimento deliberativo dell'U.L.S.S., previo obbligatorio parere del Comitato aziendale, nel rispetto dei criteri sopracitati.
Se in sede di verifica della situazione esistente, in riferimento ai nuovi ambiti dovessero riscontrarsi disomogenee distribuzioni territoriali di pediatri, l'azienda effettuerà una valutazione delle necessità assistenziali sentito il Comitato ex art.11 dell'A.C.N., prima di adottare specifici provvedimenti.
Qualora si accertino applicazioni difformi o situazioni non contemplate dalle presenti disposizioni, le parti firmatarie del presente Accordo, si impegnano a una verifica appropriata per una corretta realizzazione dei criteri indicati, attraverso il Comitato aziendale.
Nell'ipotesi di cui ai punti 1) e 2), l'ambito di scelta del pediatra da parte degli assistiti coincide con l'ambito territoriale.
Nell'ipotesi di cui al punto 3) l'ambito di scelta coincide, di regola, con l'ambito territoriale.
Tuttavia gli assistiti residenti nel comune frazionato, anche se in zone di quest'ultimo facenti parte di un diverso distretto, possono effettuare la scelta nell'intero comune, previa accettazione del pediatra interessato, senza peraltro che si configuri una scelta in deroga.
Per quanto contenuto al punto 4), la scelta del pediatra ha luogo in tutto l'ambito comunale.
In sede di pubblicazione delle zone carenti, l'U.L.S.S. individua nell'ambito territoriale il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico. Al fine di favorire l'inserimento stabile dei pediatri in piccoli Comuni o in zone disagiate di Comuni più ampi, l'U.L.S.S. può autorizzare l'utilizzazione di ambulatori pubblici ponendo a carico del pediatra gli oneri di gestione relativi alla sua attività, fatto salvo quanto previsto per le forme associative al punto 22 del presente Accordo.
Tale individuazione potrà essere modificata, previo parere del Comitato ex art.11 dell'A.C.N., qualora si accertino, in fase di inserimento del pediatra, condizioni particolari limitative per il servizio agli assistiti, per il medico ovvero la mancanza assoluta di immobili, anche tra le strutture pubbliche, atti ad ospitare lo studio privato del convenzionato.
Per quanto disposto dal comma 10 dell'art.17, l'Azienda verifica la possibilità di mettere a disposizione del pediatra, a titolo gratuito, lo studio con i requisiti previsti dal comma 2 dell'art.20. Inoltre, al pediatra viene corrisposto un compenso accessorio mensile di lire 300.000.

11. Zone carenti straordinarie

Quando in un ambito territoriale, definito come ai punti 1)-2)-3)-4) del precedente capitolo, si verifichi una situazione di carenza assistenziale a causa del raggiungimento del proprio massimale da parte dei pediatri inseriti e la conseguente impossibilità di operare ulteriori scelte pediatriche, senza che il calcolo del rapporto ottimale, come definito all'art.17 dell'Accordo di cui al D.P.R. n.272/2000, consenta la pubblicazione di una zona carente ordinaria, la U.L.S.S., sentito il parere del Comitato ex art.11, attiva le procedure previste dall'art.23 comma 11, ed in subordine quelle previste dall'art.24 commi 6 e 7, fino al momento in cui il rapporto ottimale sarà tale da individuare una zona carente ordinaria.
Le deroghe al massimale di cui al comma 11 dell'art.23, non possono superare la misura che verrà stabilita in ogni Azienda, mediante accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Nel caso in cui i pediatri interpellati non accettino la deroga al massimale, in numero sufficiente per garantire la copertura assistenziale, l'U.L.S.S. potrà richiedere la pubblicazione di una zona carente straordinaria d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Nel caso di mancata intesa, l'Azienda sottopone la questione all'esame di una apposita Commissione regionale composta da tre esperti: il dirigente regionale della direzione Programmazione Socio-Sanitaria o suo delegato, che la presiede, un membro proposto dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e un membro proposto dal Coordinamento dei direttori generali delle Aziende sanitarie. La decisione di detta Commissione viene comunicata alle parti interessate per gli adempimenti conseguenti. La parti concordano di verificare, dopo un anno dall'entrata in vigore, l'applicazione della presente disposizione al fine di apportare eventuali modifiche.
Tale pubblicazione potrà avvenire anche in deroga alle scadenze di marzo e settembre previste dall'A.C.N. di cui al D.P.R. n.272/2000.

12. Copertura delle zone carenti. (art.18, c.5)

Si precisa che i 10 punti per i pediatri residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni sono da sommare ai 6 punti che si attribuiscono ai pediatri residenti da almeno due anni nell'ambito territoriale dichiarato carente.

13. Determinazione della quota oraria da detrarre ai pediatri di libera scelta che usufruiscono di ambulatori pubblici

Al pediatra che fruisce degli ambulatori pubblici per la propria attività convenzionata dovrà essere detratta dalle competenze globalmente corrisposte una quota oraria nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.
Le quote orarie sono definite a livello aziendale, tenendo conto anche dei servizi assicurati relativamente allo studio da un minimo di lire 3.000 ad un massimo di lire 9.000, rapportato anche al numero degli assistiti in carico al pediatra che fruisce dell'ambulatorio.
Le quote si riferiscono all'uso di un ambulatorio in cui siano presenti gli standard previsti dall'art.20, comma 2, D.P.R. n.272/2000.
L'eventuale uso degli ambulatori ubicati nei comuni o frazioni di comuni che saranno individuati zone disagiate è a titolo gratuito.
In relazione ad esigenze assistenziali di residenti in località particolari le Aziende ULSS possono consentire l'uso dell'ambulatorio pubblico a titolo gratuito.
L'uso dell'ambulatorio pubblico è attestato dalla Azienda ULSS di intesa con il pediatra mediante sottoscrizione di apposito verbale nel quale dovranno essere indicate le ore di utilizzo, le attrezzature esistenti, le modalità dell'uso della struttura e quant'altro le parti riterranno opportuno precisare sempre entro i limiti dell'Accordo. Dovrà inoltre evidenziarsi che l'utilizzo dell'ambulatorio non presuppone alcun contratto di locazione e che l'utilizzo può essere revocato in qualsiasi momento su decisione dell'Azienda ULSS, sentito il comitato aziendale, qualora lo ritenga opportuno nell'ambito delle sue attività istituzionali, dando un preavviso di almeno tre mesi all'altra parte.
Il recupero per l'uso degli ambulatori pubblici è effettuato trimestralmente sulla base delle ore complessive di utilizzo.

14. Requisiti e apertura degli studi medici. (art.20, c.6)

Si concorda di inserire dopo il nominativo del medico l'indicazione della specializzazione in pediatria.

15. Mantenimento delle scelte degli ultraquattordicenni. (art. 26, c.4)

Per il mantenimento della scelta in favore del pediatra fino al 16° anno di età, si conviene di considerare ai fini dell'accoglimento della richiesta del genitore, valutata in seno al Comitato aziendale, come "particolari" le seguenti situazioni:
1. patologia grave, cronica e persistente;
2. immaturità psico-fisica;
3. situazioni psico-sociali causa di rischi o problematiche fisiche gravi;
4. ulteriori situazioni individuate dall'Azienda, sentito il Comitato aziendale.

La richiesta del genitore deve essere accompagnata dalla attestazione del Pediatra e dalla sua accettazione.
L'Azienda comunica alla famiglia dell'assistito, almeno quattro mesi prima, la revoca della scelta per compimento del 14° anno di età e l'annotazione che, per situazioni particolari, può essere richiesto, in deroga, il mantenimento della scelta in carico al pediatra fino al 16° anno di età. In caso di mancata comunicazione alla famiglia da parte dell'Azienda, l'assistito può esercitare la facoltà di cui sopra anche oltre il termine previsto.
Il mantenimento degli ultra quattordicenni non è consentito ai pediatri autolimitati se nell'ambito territoriale ricorrano le condizioni di cui al punto 11 del presente Accordo.

16. Compiti del pediatra con compenso a quota variabile. (art.30)

Art. 30, comma 1, lett. f). Assistenza in zone disagiate.
Il corrispettivo di cui all'art.41, A3, punto 3, per assistenza pediatrica in zone disagiate spetta:
1. ai pediatri iscritti negli ambiti territoriali già riconosciuti disagiati;
2. ai pediatri che si iscrivono in ambiti territoriali rimasti scoperti per più di un anno dalla pubblicazione della carenza, come previsto dall'allegato G, comma 1);
3. negli ambiti territoriali che verranno riconosciuti disagiati secondo i seguenti criteri:
-particolari difficoltà oro geografiche e di trasporto;
-popolazione rarefatta e sparsa (quando all'interno dell'ambito vi è più di un comune con densità di popolazione in età 0-6 anni inferiore a 2 abitanti/km2 e con un numero di bambini 0-6 inferiore a 150).

Su indicazione del Comitato aziendale, all'interno di un ambito di scelta può essere riconosciuto come disagiato un comune facente parte dell'ambito, in caso di popolazione rarefatta e sparsa, secondo i criteri suddetti, tenendo presente le condizioni di viabilità. In questo caso al pediatra spetta un corrispettivo di lire 50.000 annue per ciascun bambino residente ed iscritto, fino al raggiungimento massimo di lire 1.000.000 mensili.
Su indicazione del Comitato aziendale, l'incentivo di lire 50.000 annue per bambino può essere applicato per piccole frazioni comunali con difficili condizioni di viabilità.
A ciascuna U.L.S.S. è demandato il compito di procedere all'individuazione delle zone disagiate, secondo le presenti indicazioni e quelle contenute nell'allegato G) dell'A.C.N. di cui al D.P.R. n.272/2000. Prima di procedere alla individuazione, l'Azienda deve verificare presso la Regione se sia stato o meno superato il limite di cui alla DGR. n.828 del 6.4.2001.
Allo scopo di sopperire alle necessità assistenziali nelle zone disagiate, disagiatissime e in quelle con carenza assoluta di assistenza pediatrica, l'azienda può autorizzate l'assegnazione di attività a compenso orario a pediatri consenzienti operanti nell'ambito territoriale, in conformità ai criteri previsti per le attività territoriali programmate (Capo II e punti 1-2 allegato G) del D.P.R. n.272/2000).

Art. 30, comma 1, lett. j). Esecuzione di eventuali screening, sulla base di programmi regionali e aziendali.
La scelta degli screening rientra nell'ambito delle strategie regionali di monitoraggio di alcune problematiche peculiari dell'età evolutiva (scoliosi, disturbi del linguaggio, ambliopia, deficit del visus, malocclusioni, obesità ecc.).
I programmi aziendali, valutati dal Comitato aziendale ex art.11, conterranno scelte, modalità attuative e compensi. L'ammontare di questi ultimi non potrà essere superiore alle tariffe delle prestazioni professionali aggiuntive di cui all'allegato B) stabilite per le prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria.

17. Commissione locale per il rispetto dei livelli di spesa programmati. (art.50)

Nelle more della attivazione dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, sono confermati i compiti della Commissione per il rispetto dei livelli di spesa programmati.

La Commissione, costituita dal Direttore generale, è composta per i PLS da:
o il Direttore di distretto con funzioni di presidente
o 1 dipendente dell'azienda designato dal direttore generale
o 2 componenti designati dai membri effettivi del Comitato di cui all'art.11 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. n.272/2000, rappresentanti i PLS.

Per i medici di medicina generale i due componenti verranno designati dai membri effettivi del Comitato di cui all'art.11 dell'Accordo reso esecutivo con D.P.R. n.270/2000, rappresentanti i MMG.

La Commissione svolge i seguenti compiti:
1. partecipa, con ruolo propositivo, alle attività di programmazione del distretto, alla definizione del suo budget annuale ed alle valutazioni trimestrali dello stesso budget, in particolare per quanto riguarda la correzione delle aree di diseconomia e degli sprechi; in questa sede contribuisce a definire i determinanti della qualità delle prestazioni per la contrattazione con i fornitori (aziende ospedaliere, presidi ospedalieri, strutture convenzionate, ecc.);
2. analizza la spesa e la qualità dell'assistenza al fine di individuare gli ambiti di possibili razionalizzazioni, nel rispetto dei livelli essenziali, uniformi ed appropriati di assistenza;
3. definisce i settori di possibile intervento (soprattutto in rapporto all'esistenza e praticabilità di soluzioni ai problemi rilevati), individuando per ciascuno di essi gli indicatori di qualità ed i livelli di spesa programmati riferiti all'ambito del distretto ed i criteri per valutare a consuntivo l'avvenuto rispetto degli stessi e l'eventuale risparmio ottenuto. Tali criteri dovranno prevedere un aggiustamento dei livelli di spesa programmati tale da tenere conto delle spese indotte da fattori intervenuti successivamente alla loro definizione;
4. raccoglie i dati necessari attraverso modalità autonomamente individuate, anche avvalendosi dell'opera dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, secondo quanto previsto nella successiva sezione;
5. coordina il coinvolgimento dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in attività obbligatorie di aggiornamento, definizione di linee guida, attività di "verifica fra pari" funzionali al perseguimento del rispetto dei livelli di spesa programmati;
6. valuta a consuntivo il rispetto dei livelli di spesa programmati da parte dei singoli medici e di gruppi di loro ed evidenzia l'entità del risparmio ottenuto.
La Commissione programma al suo interno il calendario e la durata delle riunioni.
Per ogni distretto l'azienda garantisce il supporto logistico e organizzativo sufficiente a garantirne l'attività.
Ai PLS, componenti della Commissione, viene riconosciuto un compenso orario forfetario onnicomprensivo di lire 50.000, o rapportato ad eventuali frazioni d'orario, fatte salve ulteriori determinazioni dell'Azienda che tengano conto della specificità dell'assistenza pediatrica.

18. Calcolo dei livelli di spesa programmati. (art.50)

I livelli di spesa programmati devono essere riferiti all'intero anno solare.
Nello stesso anno possono essere definiti anche più livelli programmati di spesa relativi ad aspetti diversi dell'assistenza. Deve essere concordato un livello programmato di spesa dell'intero distretto, successivamente ripartito in livelli di spesa programmati per ciascun medico sulla base della composizione della popolazione dallo stesso assistita. I livelli di spesa programmati sono individuati, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo per il budget di distretto, secondo la seguente procedura:
- esame dei dati globali di spesa dell'azienda (ospedaliera e territoriale);
- individuazione dei possibili problemi dentro la logica di riallocazione delle risorse in base al principio di costo/opportunità;
- pianificazione della raccolta dei dati per la definizione della spesa storica ad essi relativa, tenendo conto della popolazione pesata per età, sesso e particolari patologie;
- definizione delle condizioni che consentono il riconoscimento della spesa indotta nel particolare aspetto dell'assistenza preso in considerazione;
- identificazione degli indicatori di qualità ad essi relativi;
- definizione della spesa storica;
- individuazione degli interventi correttivi;
- contrattazione dei livelli di spesa programmati, d'intesa con il Comitato aziendale di cui all'art.11 degli A.C.N. di cui al D.P.R. 270/2000 e al D.P.R. 272/2000.

Per i sistemi incentivanti, si rinvia agli accordi aziendali.

19. Attività epidemiologiche e di verifica della qualità

A) Partecipazione a procedure di verifica della qualità che, oltre a promuovere la qualità delle prestazioni sanitarie, costituisca un aspetto del processo di verifica dei tetti di spesa sulla base di peer review e applicazione di linee guida, così da determinare l'eliminazione o la correzione di difetti nell'erogazione delle prestazioni, anche al fine di definire i costi di processi diagnostici-terapeutici per patologie.

B) Si prevede la partecipazione a progetti di epidemiologia clinica, sulla base di protocolli concordati a livello regionale o aziendale, quali registri per patologie, incidenza e prevalenza malattie e segnalazione di eventi sentinella. Per questi ultimi l'osservatorio epidemiologico regionale, sentito il Comitato regionale ex art.12 dell'A.C.N., definisce la costituzione di una rete di medici rilevatori che operano in accordo con lo stesso.
Il Comitato regionale individua tra i medici della rete un rappresentante coordinatore.
Si possono prevedere per le attività concordate esperienze formative finalizzate e compensi commisurati agli impegni richiesti.

C) Attivazione di un sistema informativo integrato tra PLS, presidi delle aziende sanitarie locali ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (PLS - specialista - servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e di management della spesa.

Gli accordi aziendali individuano parametri utili a stabilire l'impegno temporale connesso all'espletamento di ciascuna delle prestazioni o attività non espressamente previste dall'allegato "B" dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta o dal presente accordo, per procedere successivamente alla individuazione di una retribuzione commisurata al tempo richiesto per l'esecuzione delle stesse. L'impegno orario così definito sarà rapportato ad eventuali frazioni del compenso orario, indicativamente riferito ad una cifra di L. 50.000, fatte salve ulteriori determinazioni dell'Azienda che tengano conto della specificità dell'assistenza pediatrica.

20. Sperimentazioni

Al fine di espletare le potenzialità assistenziali e produttive della pediatria di famiglia, anche nell'ambito di quanto previsto all'art.9-bis del D.L.vo 502/92, come modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99, sono individuate sperimentazioni sui seguenti temi:
o perfezionamento delle strutture della pediatria territoriale;
o forme di collaborazione con altre figure professionali del S.S.N.;
o collegamenti telematici fra gli studi dei pediatri ed i centri di prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche e/o ospedaliere;
o servizi di assistenza rivolti ai problemi igienico/sanitari di rilevanza sociale;
o erogazione di prestazioni o servizi in modo collettivo e coordinato orientati ad obiettivi misurabili.
Temi non compresi fra i precedenti possono essere oggetto di sperimentazione a seguito di approvazione regionale e previo confronto con le 00.SS. firmatarie del presente accordo. Le sperimentazioni possono avvenire nell'ambito della Regione, di una U.L.S.S. o di una parte di essa e devono prevedere un dettagliato protocollo redatto d'intesa da tutte le parti coinvolte.
Definito l'ambito territoriale, la possibilità di partecipare deve essere offerta a tutti i pediatri di famiglia ivi operanti, fatti salvi espressi criteri di ammissione alla sperimentazione previsti nel protocollo. La sperimentazione può iniziare solo dopo che il protocollo sia stato approvato dal Comitato aziendale di cui all'art.11 dell'A.C.N.
Il protocollo deve contenere:
1. gli obiettivi e la durata della sperimentazione;
2. la composizione della commissione che gestisce e valuta la sperimentazione;
3. i criteri d'ammissione dei singoli medici alla sperimentazione;
4. i metodi ed i momenti di valutazione dei risultati;
5. le modalità di fornitura delle strutture, del materiale e del personale;
6. il compenso o altro corrispettivo per i PLS, relativo agli impegni connessi alla sperimentazione;
7. le fonti di finanziamento della sperimentazione.
Per i sistemi incentivanti, si rinvia agli accordi aziendali.

21. Indennità di collaborazione informatica (art. 41, lett.A3, p.4)

Nell'ambito della collaborazione informatica rientra anche l'utilizzo della posta elettronica per la comunicazione tra i PLS e le Strutture del S.S.S.R., secondo le indicazioni definite dall'Azienda attraverso accordi con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale e aziendale.
I requisiti previsti dall'art.41, lett.A3, p.4, riguardano lo studio principale.

22. Forme associative (art.51)

Nel caso in cui la costituzione delle forme associative di cui agli artt.51 e seguenti possa avvenire solamente attraverso modalità non previste dalle suddette disposizioni, l'Azienda può, ai fini di migliorare l'assistenza e a fronte di condizioni eccezionali, assumere proprie decisioni in merito adeguatamente motivate, sentito il Comitato aziendale. Tale iniziativa spetta anche ai PLS singoli o associati che, in tal senso, possono presentare domanda all'Azienda.
Fino alla completa attuazione degli istituti disciplinati dagli artt.51 e successivi, le Aziende possono costituire - secondo i propri modelli organizzativi, per obiettivi specifici e d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale - ulteriori forme associative oltre a quelle individuate dall'A.C.N. Per i compiti e le attività previste per tali forme associative, le Aziende definiscono, d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale, le relative indennità il cui importo non può superare il 50% delle misure fissate dall'art.41, A3, punti 7 e 8 dell'A.C.N.
E' favorita la libera aggregazione, nelle forme associative previste dall'A.C.N., di tutti i pediatri.
I pediatri facenti parte del gruppo possono, su parere del Comitato aziendale, derogare alla disposizione di cui all'art.18, comma 2 dell'A.C.N.
I pediatri in associazione possono, su parere del Comitato aziendale, derogare alla disposizione del primo punto del comma 2 dell'art.53, relativa all'apertura di uno studio almeno fino alle ore 19, purché sia garantita l'apertura nei giorni prefestivi sino alle ore 10.00.
In analogia a quanto previsto dal comma 4, lettera c), dell'art.40 dell'A.C.N. reso esecutivo con D.P.R. n.270/2000, della pediatria di gruppo possono fare parte anche i medici che svolgono l'attività di medico convenzionato ai sensi e con i limiti previsti dal D.P.R. n.270/2000, nonché i medici di continuità assistenziale.
I pediatri che operano attraverso la pediatria di gruppo e la pediatria in associazione devono essere disponibili, salvaguardando il rapporto fiduciario individuale, a svolgere nei confronti degli assistiti degli altri partecipanti alla forma associativa, almeno le prestazioni sanitarie ambulatoriali non differibili.
In ordine all'attuazione della pediatria in rete, le Parti si impegnano a definire un modello operativo. Nel frattempo, le Aziende possono definire sperimentazioni locali sentito il Comitato aziendale.
"Qualora i pediatri facenti parte della pediatria di gruppo decidano di costituirsi, ai fini della suddivisione delle spese dello studio, nell'associazione professionale denominata "studio associato", su richiesta dei singoli medici, l'Azienda provvederà, conformemente alle vigenti disposizioni che disciplinano la materia (con particolare riferimento al Testo Unico sulle Imposte Dirette), a versare, se possibile, una parte o la totalità degli emolumenti del medico all'associazione, fermo restando il versamento individuale della contribuzione ENPAM e sempre che tale modalità di versamento dei contributi sia consentita dalle disposizioni previdenziali. Ciascun pediatra facente parte del gruppo comunicherà all'Azienda la somma da accreditare mensilmente allo "studio associato". Tale impegno durerà fino alle revoca comunicata all'Azienda, almeno tre mesi prima con raccomandata A.R., dai pediatri interessati. L'Azienda provvederà a fornire ai singoli medici la distinta dei versamenti effettuati per loro conto allo "studio associato. La gestione dello "studio associato" è definita secondo quanto liberamente pattuito dai medici facenti parte del gruppo, tenuto conto della disciplina generale per tale forma di organizzazione dell'attività professionale nel settore sanità."

CAPO II
INTERVENTI PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA

Le cure primarie in età pediatrica sono nel Veneto caratterizzate dall'esigenza di coniugare gli aspetti sociali ed assistenziali, ed in questo ambito la diagnosi e cura, con la prevenzione, mettendo al centro dell'attenzione il minore e la sua famiglia dalla nascita fino all'adolescenza. La pediatria di famiglia ha dimostrato di saper interpretare tali esigenze ottimizzando la propria capacità di intervento con ruoli propositivi ed adeguate azioni. Tali proposizioni già espresse nei precedenti accordi regionali non sempre sono state completamente recepite e attuate dal Servizio socio sanitario regionale.
La Regione del Veneto intende sviluppare un modello di tutela globale del minore dalla nascita all'adolescenza con il "concorso" del pediatra di libera scelta secondo programmi in grado di conseguire i seguenti obiettivi generali:
a) prevenire le condizioni a rischio, causa di lesioni, disabilità e dipendenza;
b) prevenire il disagio psichico e sociale, gli abusi ed i maltrattamenti;
c) stimolare la responsabilizzazione del minore e dei genitori verso scelte e comportamenti orientati alla salute e al miglioramento della qualità di vita;
d) attuare efficaci modelli di continuità assistenziale e di coordinamento delle cure fra strutture di diverso livello;
e) adeguare il livello d'assistenza per i minori affetti da patologia cronica, in condizioni di terminalità e in stato di disabilità;
f) strutturare modalità di lavoro orientate alla cooperazione tra servizi e operatori secondo un approccio multidimensionale ai problemi del minore.

Ciò premesso, il presente accordo definisce compiti e attività del pediatra di libera scelta che "concorrono" al perseguimento dei seguenti specifici obiettivi:

a)
1) Individuare precocemente le condizioni patologiche durante lo sviluppo del minore;
2) ridurre gli incidenti negli abituali ambienti di vita (casa, scuola, ambiti di gioco e mezzi di trasporto);
3) ridurre la patologia derivante dall'esposizione a fumo passivo;
4) promuovere l'adesione ai programmi vaccinali.

b)

1) Individuare i minori sottoposti a maltrattamento fisico, psichico e abuso sessuale e le situazioni di disagio psicosociale.

c)

1) Favorire l'adozione di corretti comportamenti alimentari;
2) migliorare il percorso nascita;
3) contribuire al raggiungimento di una buona capacità genitoriale;
4) sostenere l'allattamento al seno;
5) promuovere le attività ginnico-motorie;
6) prevenire l'uso delle sostanze che causano dipendenza ed aiutare l'acquisizione di corretti stili di vita nell'adolescenza;
7) educare le famiglie alla corretta gestione dei più frequenti eventi che possono interferire con lo stato di salute del minore, evitando il ricorso improprio ai servizi.
d)
1) Garantire la continuità delle cure e i percorsi diagnostici per le patologie acute;
2) definire percorsi specifici per i minori affetti dalle patologie croniche a maggior prevalenza;
3) sostenere, con la collaborazione di servizi specificatamente dedicati, l'assistenza a minori in stato di terminalità neoplastica e per altra patologia grave;
4) definire le azioni volte all'integrazione sociale e relazionale del minore con disabilità grave.

e)

1) Collaborare nell'attività di programmazione e valutazione distrettuale (UVMD, già UOD).

A tal fine sarà necessario garantire uniformità di prestazioni su tutto l'ambito regionale con soluzioni opportune anche nelle zone disagiate.
Il concorso del PLS al raggiungimento di tali obbiettivi si estrinseca in due distinte tipologie di intervento:

a) la prima rivolta alla prevenzione assumendo in modo organico ed implementando quanto previsto dall'art.49 punti c) e d) dell'allegato L del D.P.R. n.27220/00, al fine di ottimizzare la fase sperimentale fin qui attuata.

b) la seconda che assicuri ulteriori livelli assistenziali.

L'attività del PLS si configura quindi mediante:

1) un livello assistenziale disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n.272/2000 e completate dal presente Accordo regionale, come indicato nella Parte Terza di questo stesso documento;
2) un livello preventivo espresso nel progetto Salute Infanzia;
3) un livello assistenziale espresso nel progetto Cure Primarie.

PROGETTO SALUTE INFANZIA

La Regione del Veneto ha dimostrato di credere all'utilità dell'intervento preventivo e, in sintonia e collaborazione con la Pediatria di Famiglia, ha programmato ed attuato un intervento coordinato di prevenzione primaria attraverso l'attuazione dei bilanci di salute e l'adozione del libretto sanitario individuale.
Oggi la fase sperimentale di tale iniziativa deve essere superata dandole seguito con l'attuazione organica del progetto Salute Infanzia che sarà messo a regime in ogni Azienda della Regione.
Tale progetto è composto da più moduli e si presta in modo ottimale ad armonizzare l'intervento preventivo.
Le Aziende in ragione di proprie situazioni epidemiologiche o socio-assistenziali potranno collocare nel progetto, tramite specifici accordi con le OO.SS., ulteriori moduli o integrazioni conformi agli obbiettivi generali quali ad esempio: il percorso nascita, le dimissioni precoci e/o protette, l'educazione alla salute rivolta ad altri obiettivi oltre quelli previsti nell'Accordo regionale, un coinvolgimento più diretto nell'ambito delle vaccinazioni, l'intervento in fase adolescenziale, ecc.
Il progetto Salute Infanzia si articola in:

1- Un Piano Base che ripropone l'esecuzione di 9 bilanci di salute, di cui uno ricompreso tra i compiti previsti dall'art.29 del D.P.R. n. 272/2000.

2- Interventi modulari finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi di salute anche mediante l'utilizzo del libretto sanitario individuale:

-Promozione e sostegno dell'alimentazione al seno.
-Prevenzione delle SIDS.
-Prevenzione degli incidenti domestici e stradali.
-Promozione dei programmi vaccinali.
-Promozione del corretto utilizzo dei servizi.
-Promozione dello sviluppo relazionale.

A complemento di tali attività possono essere eseguite alcune prestazioni strumentali, definite "Azioni Integrative", utili al "processo di definizione diagnostica" contenute negli allegati 1 e 2 e regolate da apposito compenso. In pratica, se l'azione preventiva individua un problema patologico il curante (il gruppo o la associazione) potrà continuare l'azione di definizione diagnostica evitando il ricorso al 2° livello.
Per il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dall'Accordo, viene raccomandato di costruire, a livello locale, reti ed alleanze con i servizi sanitari e le altre organizzazioni sociali, secondo il metodo consolidato di promozione della salute delle comunità.
Il materiale di educazione sanitaria sarà definito dalla Regione con le parti interessate e inserito, tramite apposite schede, nel libretto sanitario individuale. Questo materiale illustrato, limitatamente ai contenuti espressi nello schema del progetto, verrà consegnato e spiegato nello studio del pediatra in sintonia con le tappe del progetto Salute Infanzia, per rendere la comunicazione più diretta e personalizzata, quindi più efficace e convincente. Con specifici accordi tra le parti le Aziende potranno inserire ulteriori schede educative che il pediatra consegnerà secondo modalità e tempi concordati.
Di norma ad ogni tappa dei bilanci di salute dovrebbe corrispondere un obiettivo educativo principale ed una corrispondente azione, ispirati da un motivato programma di intervento. Eventuali ulteriori obiettivi, concordati tra le parti, possono integrare il progetto nell'ambito di interventi programmati.
L'adesione al progetto Salute Infanzia prevede anche la raccolta e la registrazione dei dati previsti nel libretto, non l'automatico trasferimento degli stessi alle Aziende. Le parti concordano che la loro trasmissione debba avvenire nell'ambito di singoli progetti, pianificati gradualmente, stabiliti di comune accordo nei Comitati aziendali.
Dove pianificata da specifici accordi, la trasmissione dei dati avviene di norma per via cartacea, con possibilità di utilizzare la via informatica laddove i pediatri di famiglia siano stati messi in condizione di utilizzare tale strumento attraverso sistemi incentivanti ad acquisirlo ed utilizzarlo.
La partecipazione al progetto Salute Infanzia è obbligatoria, e per i compiti e le attività previste al PLS viene riconosciuto:
o il compenso lordo di lire 25.000, detratta la quota ENPAM a carico dell'Azienda, per ciascuno dei bilanci di salute del Piano Base (otto più uno in quota fissa);
o il compenso lordo di lire 25.000 annue per la compilazione dei libretti sanitari individuali e l'educazione sanitaria, come indicato nei Livelli di Implemento, per assistito in carico;
o il compenso come da allegati 1 e 2, per le prestazioni strumentali, chiamate Azioni Integrative, in quanto necessarie al "processo di definizione diagnostica", da individuare e attivare in sede aziendale.
Tali compensi vengono corrisposti con cadenza mensile e decorrono dal 1° gennaio 2002. Le attività svolte fino al 31-12 2001, per quanto concerne bilanci e libretti, sono retribuite con i compensi previsti nelle DD.GG.RR. n.938 del 20.04.2001 e n.1680 del 22.06.2001.
Il pediatra di famiglia è tenuto alla consegna delle schede firmate dai genitori entro il mese successivo a quello dell'esecuzione del bilancio; tale termine vale anche per la corresponsione dei relativi compensi. Il pediatra di famiglia non è più tenuto alla compilazione del riepilogo mensile.
Con riferimento ai bilanci di salute, rimane comunque inteso che le prestazioni con le caratteristiche del bilancio di salute, richieste a tappe di età diverse da quelle concordate e previste dal calendario, verranno erogate in regime libero professionale. Per una maggiore trasparenza nella erogazione di tale attività assistenziale si invitano i pediatri a fare sottoscrivere dall'assistito prima della effettuazione delle prestazioni una apposita dichiarazione confermante l'avvenuta corretta informazione da parte del curante delle prestazioni dovute in regime convenzionale, e la esplicita richiesta della prestazione in oggetto, non dovuta, ma esplicitamente e spontaneamente richiesta dall'assistito.
Le Aziende si impegnano a promuovere, attraverso appropriato richiamo nella carta dei servizi, lo sviluppo del Progetto Salute Infanzia e ad incentivare l'utilizzo da parte degli assistiti dei bilanci di salute.

Allegato 1

PROGETTO SALUTE INFANZIA

ETA' DA ZERO A SEI ANNI

PIANO BASE LIVELLI DI IMPLEMENTO AZIONI INTEGRATIVE

BILANCI DI SALUTE OBBLIGATORI OBBIETTIVI AZIONI
ETA'INTERVENTO
MODULO DI EDUCAZIONE SANITARIA
MODULO DI PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE
ATTIVITA' ESECUTIVA
ATTIVITA'CORRELATE
VACCINAZIONI

-20

30gg

+15


Esame fisico, misurazione peso, lunghezza, circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Favorire l'allattamento al seno
Prevenire le SIDS
Corretto utilizzo dei servizi sanitari
Sostegno alle madri e linee guida
Linea guida posizione corretta nel sonno
Carta dei servizi
Riflesso pupillare alla luce
Questionario dell'udito
Attività nel contesto del percorso nascita (es. partecipazione a corsi di preparazione al parto, dimissione precoce o protetta ,ecc)
Riflesso rosso
Test di Hirschberg (osservazione riflessi speculari della cornea)

-30

90gg

+ 30

Esame fisico, misurazione peso,lunghezza circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni incidenti da trasporto in auto-Linea guida trasporto sicuro in auto
Presentare i vaccini DPT -POLIO - EPATITE - HIB: Promozione delle vaccinazioni
Riflesso pupillare alla luce
Riflesso rosso
Test di Hirschberg (osservazione riflessi speculari della cornea)

- 30

165gg

+ 30

Esame fisico, misurazione peso, altezza, circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni incidenti domestici
Promozione delle vaccinazioni
Linea guida caduta e pericoli sul fasciatoio
Questionario sull'udito
Riflesso pupillare alla luce
Test di Hirschberg(osservazione riflessi speculari della cornea)

-30

270gg

+ 30

Esame fisico, misurazione peso, lunghezza, circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni incidenti domestici
Educazione alla lettura ad alta voce
Linea guida pericoli da caduta, soffocamento, ecc
Linee guida alla lettura ad alta voce
Boel-test

-30

360gg

+60

Esame fisico, misurazione peso, altezza, circonferenza cranica
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni incidenti domestici
Mantenere i livelli di copertura vaccinale per MPR
Presentazione MPR e recupero bambini con ritardi vaccinali
Linea guida pericoli da caduta, soffocamento, corpi estranei, ecc
Riflesso Rosso del fondo oculare,
Stereotest di Lang,
Cover Test,
Test di Hirschberg(osservazione riflessi speculari della cornea)

18 mesi

+
180gg

Esame fisico, misurazione peso, altezza,
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Valutazione linguaggio
Mantenere i livelli di copertura vaccinale per MPR
Rinforzo MPR
Valutazione dello sviluppo del linguaggio (questionario, scala ELM)
Stereotest di Lang,
Cover Test

-90 gg

3 anni

+120gg

Esame fisico, misurazione peso, altezza
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Valutazione linguaggio
Prevenzioni incidenti domestici e stradali
Mantenere i livelli di copertura vaccinale per POLIO
Recupero bambini con ritardi vaccinali
Linee guida per uso bici e parchi gioco
Valutazione dello sviluppo del linguaggio (questionario, scala ELM)
Test per piede piatto
Stereotest di Lang,
Cover Test,
Test per l'acuità visiva per illetterati
Vaccinazioni

-180 gg

66 mesi

+180mgg

Esame fisico, misurazione peso, altezza
Valutazione psicomotoria e sensoriale
Prevenzioni incidenti domestici e stradali
Mantenere e/o incrementare i livelli di copertura vaccinale DT
Recuperare MMR (se non eseguita o se deciso richiamo)
Sostegno al regolare completamento del ciclo vaccinale
Linee guida per uso bici e parchi gioco
Cover Test, Test per l'acuità visiva per illetterati

ETA' DA 6 ANNI A 14 ANNI


11 ANNI

± 1 ANNO


Peso e altezza, scheletro,malocclusioni e PA Sviluppo puberale
Valutazione problemi relazionali scolastici e/o comportamentali
Prevenzioni incidenti
Stili di vita
Presentazione Epatite- MPR:
EPATITE
Se non eseguita prima
MMR se deciso il richiamo
Linea guida sicurezza in bicicletta
Valutazione del rachide
Test per l'acuità visiva
Vaccinazioni

ETA' 14 ANNI *

PIANO BASE PRIMO LIVELLO DI IMPLEMENTO AZIONI INTEGRATIVE
BILANCIO DI SALUTE OBBIETTIVI AZIONI
ETA'INTERVENTO
MODULO DI EDUCAZIONE SANITARIA
MODULO DI PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE
ATTIVITA' ESECUTIVA
ATTIVITA'
CORRELATE

-1

14 ANNI

+2

Peso e altezza, colonna,sviluppo puberale
Valutazione psico-sociale
Valutazione relazione problemi scolastici e/o comportamentali
Prevenzioni incidenti
Prevenzione fumo e sostanze tossiche
Prevenzione malattie trasmesse sessualmente e gravidanze in teenagers
Copertura malattie infettive per parotite,rosoliia morbillo
Verifica anamnestica con eventuale proposta vaccinale
Linea guida sicurezza in bicicletta, motorino
Intervento educativo sui pericoli del fumo e dell'uso di sostanze tossiche
Informazioni per sessualità "sicura"
Valutazione rachide

SCHEDA DI DIMISSIONE DEL PEDIATRA E DI PRESA IN CARICO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

* (*) Bilancio di salute da concordare nell'ambito del Comitato Regionale per la Pediatria di libera scelta come da nota a verbale n° 3.

PROGETTO CURE PRIMARIE

Il progetto Cure Primarie contiene una serie di interventi finalizzati a coinvolgere maggiormente il pediatra di famiglia nel processo di miglioramento della qualità assistenziale e dell'efficacia dei servizi erogati, superando il principio della offerta di singole prestazioni e in un'ottica di corretto utilizzo delle risorse.

Esso prevede un completamento dei compiti previsti dall'A.C.N che si esprime attraverso l'adesione del pediatra a percorsi assistenziali strutturati, condivisi ed integrati che agiscano positivamente sulle attuali criticità organizzative nell'ambito di:

- l'appropriatezza prescrittiva;

- la continuità assistenziale, gli accessi impropri al pronto soccorso ed i ricoveri impropri;

- l'assistenza coordinata al cronico ed il sostegno ai bambini in condizioni di rischio o disagio sociale.

e che permettano:

- una riduzione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri impropri;

- il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni con contestuale razionalizzazione della spesa farmaceutica e del ricorso al 2° livello specialistico;

- una gestione integrata delle patologie croniche:

- una migliore comunicazione tra i PLS, i servizi distrettuali ed i presidi ospedalieri.

Il livello di elevata protezione è particolarmente opportuno, sebbene non in maniera esclusiva, per il bambino:

a) affetto da patologia cronica disabilitante (ad esempio asma persistente, epilessia, diabete infantile, nefropatie, mucoviscidosi);

b) in stato di terminalità neoplastica;

c) dimesso dai centri di cure intensive neonatali;

d) lungamente allettato, soprattutto dopo ricoveri ospedalieri di particolare impegno (interventi chirurgici, scompensi funzionali);

e) con rischio sanitario o problemi fisici derivanti da uno stato di disagio sociale;

f) bambino affetto da patologia acuta invalidante.

Il progetto Cure Primarie si articola in tre moduli:

1. La definizione e l'applicazione di percorsi diagnostico terapeutici condivisi finalizzati alla cura di patologie di particolare frequenza o rilevanza di Sanità Pubblica in età pediatrica;

2. Il miglioramento della copertura assistenziale diurna feriale, soprattutto attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle forme associative e della copertura assistenziale prefestiva e festiva.

3. La partecipazione alla U.O.D. per minori e la collaborazione nei progetti di ADI.

Le forme associative che partecipano ai progetti di cui ai punti 1, 2 e 3 sono escluse dal vincolo delle percentuali di cui all'art.41, A3, punti 4, 6, 7 e 8 (e successive modificazioni) dell'A.C.N. ex D.P.R. n.272/2000, e della D.G.R. n.828 del 6 aprile 2001. Per tali forme associative e nei casi su menzionati, le indennità ed i compensi previsti ai punti 4, 6, 7 e 8 (e successive modificazioni: D.P.R. 20 agosto 2001, n.382) della lettera A3 dell'art.41, sono rideterminati come segue:
- indennità di collaborazione informatica, lire 200.000;
- indennità di collaboratore di studio professionale, lire 12.000;
- compenso per la pediatria in associazione, lire 7.000;
- compenso per la pediatria di gruppo, lire 10.000 (più 42% sul valore di     riferimento).

1° modulo:

Percorsi diagnostico-terapeutici condivisi

Lo scopo generale del progetto è di migliorare la qualità dell'assistenza pediatrica primaria e l'appropriatezza prescrittiva, garantendo:

1. L'adesione a comportamenti diagnostico prescrittivi basati sulla evidenza scientifica;

2. la praticità, la validità scientifica e la accettabilità sociale dei metodi;

3. l'utilizzo di risorse diagnostiche appropriate.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

1. incentivare la formulazione e la realizzazione, da parte di gruppi di PLS, di progetti per il miglioramento della qualità dell'assistenza, finalizzati da un lato alla definizione di linee guida condivise e di percorsi diagnostico terapeutici efficaci ed appropriati, dall'altro al rispetto di tetti di spesa programmati;

2.allargare il campo di responsabilità del PLS alla diagnosi ed al trattamento di condizioni morbose, acute e croniche, che sono state trasferite impropriamente all'ospedale favorendo la presa in carico globale del paziente con rafforzamento del rapporto di fiducia famiglia/pediatra/bambino;

3. razionalizzare gli accessi alla medicina specialistica (II Livello) con conseguente contenimento della spesa e riduzione dei tempi di attesa;

4. ridurre i ricoveri per patologie acute gestibili direttamente dal pediatra di famiglia;

5. migliorare l'appropriatezza prescrittiva, permettendo al PLS di usufruire di maggiori supporti per lo svolgimento delle cure primarie, in particolare di diagnostica ambulatoriale.

Le patologie oggetto di formulazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico terapeutici sono le seguenti:

- l'iperpiressia nel lattante

- l'otite media acuta

- la faringotonsillite

- la broncopolmonite

- l'infezione delle vie urinarie

- l'asma bronchiale e le allergie.

Per ciascuno dei sopraccitati temi viene costituito un Gruppo di Studio Regionale, composto da pediatri di famiglia esperti in materia designati dalle OO.SS firmatarie del presente Accordo e da medici dei distretti, con il compito di:

1. operare una revisione sistematica della letteratura scientifica;

2. definire le linee guida;

3. monitorare l'andamento dei progetti avviati dalle Aziende.

Al progetto possono partecipare tutti i pediatri di famiglia operanti nel territorio dell'ULSS.

L'Azienda chiede ai pediatri operanti nel proprio territorio l'adesione e la partecipazione.

Il pediatra che aderisce al modulo comunica la propria decisione all'Azienda.

I progetti vengono definiti e attuati dall'Azienda con la collaborazione delle seguenti strutture: Comitato Tecnico Scientifico e Gruppi Collaborativi Aziendali, qui sotto descritte.

A livello aziendale, per ogni linea guida prevista, viene costituito un team definito Gruppo Collaborativo Aziendale, composto da PLS singoli o in forma associata. Ogni Gruppo esprime un referente con funzioni di coordinamento e riferimento.

Per particolari condizioni oro geografiche è possibile la costituzione di Gruppi appartenenti a distretti di diverse Aziende.

I referenti dei Gruppi costituiscono il Comitato Tecnico Scientifico ( C.T.S. ).

Il C.T.S. ha il compito di individuare i momenti formativi, le metodologie di lavoro dei Gruppi e i calendari di lavoro; nonché, le modalità, gli strumenti e gli indicatori idonei alla verifica dei risultati ottenuti.

I Gruppi Collaborativi Aziendali partecipano, con i Direttori di Distretto, nell'ambito dei Programmi delle attività territoriali dell'Azienda, all'attuazione delle seguenti attività:

1. esame delle linee guida elaborate dal Gruppo di Studio Regionale e definizione del percorso diagnostico terapeutico "ideale" realizzabile a livello locale;

2. analisi dei percorsi diagnostico terapeutici attuali, attraverso i dati forniti dall'ULSS ed anche tramite la raccolta ed elaborazione dei dati forniti dai partecipanti ai Gruppi;

3. definizione degli obiettivi di miglioramento e degli indicatori di risultato;

4. verifica dei risultati conseguiti tramite la misura degli indicatori;

5. applicazione del percorso diagnostico terapeutico ideale nella pratica clinica.

I PLS aderenti all'iniziativa si impegnano a partecipare alle riunioni dei Gruppi e agli incontri di formazione previsti dal C.T.S.

Le Aziende attivano il primo modulo " percorsi diagnostico terapeutici condivisi". I PLS che vi aderiscono e vi partecipano, applicano le linee guida ed i relativi percorsi diagnostico terapeutici per due delle sei patologie previste dall'Accordo regionale, individuate con il progetto aziendale. Per questi compiti e le relative attività richieste ai pediatri di libera scelta viene corrisposto un compenso forfetario annuo di £. 6.000 per assistito in carico e viene riconosciuta la possibilità di effettuare le prestazioni aggiuntive diagnostiche, coerenti con le linee guida, contenute nel nomenclatore di cui alla lettera C dell'allegato B del DPR n° 272/2000 e riportate nell'allegato 2 dell'Accordo regionale, per tutte le sei patologie sopra richiamate. Per l'anno 2002 il progetto si può estendere al 50% degli assistiti complessivamente in carico ai pediatri di ciascuna Azienda.

I criteri di partecipazione dei PLS sono definiti dal Comitato aziendale. Dal 2003 il progetto entrerà a regime.

Ai pediatri che partecipano al Gruppo di Studio Regionale, al C.T.S. e ai Gruppi Collaborativi Aziendali è riconosciuto un compenso forfetario orario di lire 50.000 in analogia con quanto previsto per l'attività epidemiologica e di verifica della qualità di cui al punto 19 del presente accordo, a carico dell'Azienda di appartenenza.

E' prevista l'attivazione del servizio di continuità assistenziale anticipata alle ore 8,00 per i partecipanti ai Gruppi Collaborativi Aziendali qualora le riunioni si svolgano in giornata prefestiva.

2° modulo:

Continuità assistenziale diurna

Lo scopo generale del programma è quello di promuovere una maggiore disponibilità e possibilità di contatto delle famiglie con un pediatra di famiglia, per necessità non differibili.

La continuità va comunque ricercata prima di tutto attraverso la costruzione del rapporto di fiducia tra il pediatra e la famiglia e l'informazione sul corretto uso dei servizi di primo e di secondo livello, informazione che il pediatra fornisce attivamente nell'ambito del progetto Salute Infanzia.

Gli obiettivi specifici che il pediatra di famiglia può perseguire sono i seguenti:

- gestire globalmente l'assistenza pediatrica primaria, ponendosi da filtro per il passaggio a livelli assistenziali successivi anche attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione più adeguati;

- fornire un servizio di primo livello, qualificato e facilmente identificabile, per i bisogni delle famiglie, agendo da filtro attivo al pronto soccorso, così come fortemente richiamato nei vigenti Piano Sanitario Nazionale e Progetto Obiettivo Materno Infantile;

- favorire lo sviluppo e la messa a regime di un sistema informativo in grado di monitorare i percorsi dei pazienti e di fornire gli strumenti utili per valutare la qualità del servizio erogato.

Per l'attuazione dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale diurna di seguito indicati, ai pediatri di famiglia che aderiscono al progetto viene riconosciuto un compenso definito a livello aziendale.

- 1° livello: disponibilità del pediatra all'utilizzo in fasce orarie concordate del mezzo telefonico per il contatto con i propri pazienti e con tempi predefiniti per la risposta;

- 2° livello: disponibilità del pediatra ad erogare le prestazioni non differibili secondo le modalità espresse nell'Accordo regionale di attuazione del DPR n.613/96.

La Regione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, costituisce ed attiva un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti di parte pubblica e da pediatri di famiglia, proposti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di prendere atto dei progetti di continuità assistenziale diurna prefestiva e festiva già avviati e di esprimere parere per gli indirizzi regionali in materia ed i conseguenti finanziamenti, al fine di proporre alle Aziende analoghe iniziative che dovranno attivare conformemente agli indirizzi regionali.. Ai pediatri che partecipano al Comitato è riconosciuto un compenso forfetario orario di lire 50.000 in analogia con quanto previsto per l'attività epidemiologica e di verifica della qualità di cui al punto 19 del presente Accordo, a carico dell'Azienda di appartenenza.

3° modulo:

La partecipazione alla U.O.D. per minori e la collaborazione nei progetti di ADI.

Per la definizione dell'ADI pediatrica si rinvia a quanto precisato in merito nell'Accordo regionale per la Medicina Convenzionata del 1997.

Ciò premesso, per i bambini che necessitano di elevati livelli di protezione sanitaria e per i casi socio sanitari complessi descritti nella premessa, l'assistenza è fornita secondo obiettivi di salute e un progetto condivisi nella Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), ex Unità Operativa Distrettuale (UOD), e può essere erogata presso il domicilio del bambino, nello studio del pediatra e nei suoi abituali ambienti di vita (scuola, ambienti di socializzazione) oppure in altri servizi sociali e sanitari, secondo quanto definito tra il pediatra di famiglia e la UVMD.

I pediatri, singoli o associati, che aderiscono al presente accordo, si impegnano a partecipare alle attività della UVMD apportando il loro qualificato contributo per la tutela del minore. In questo ambito il pediatra di famiglia può essere chiamato a svolgere anche prestazioni non a carattere squisitamente clinico, ma di altra natura, come educativa o informativa, che possono favorire un maggior grado di autonomia del bambino.

Si indicano, a titolo esemplificativo:

- interventi di informazione ed addestramento del personale scolastico e di sostegno per bambini con patologia cronica disabilitante o legati a condizioni di particolare difficoltà sociale;

- assistenza domiciliare integrata (ADIMED) per bambini neoplastici terminali, allettati o dimessi dai centri di cure intensive;

- comunicazione con il servizio di guardia medica per assicurare la continuità assistenziale a bambini in assistenza domiciliare.

Come previsto dagli indirizzi regionali, tenuto conto della peculiarità e complessità dell'assistenza al minore, ogni intervento del pediatra dovrà essere definito nell'ambito di un progetto assistenziale prodotto secondo una valutazione multidimensionale, con il concorso di più apporti disciplinari, come previsto nel funzionamento dell'UVMD (già UOD) e ribadito in particolare per l'ADI.

Le prestazioni previste dal presente modulo sono retribuite con i compensi definiti dall'Azienda con le OO.SS maggiormente rappresentative a livello aziendale. Tali compensi saranno stabiliti tenendo conto delle peculiarità e complessità dell'assistenza al minore oltre che della componente specialistica delle prestazioni

Allegato 2. (*)

1) Esecuzione nei casi a clinica dubbia di test rapido per la rilevazione dello streptococcus pyogenes in faringe

2) Esecuzione nei bambini altamente febbrili e con scarsi o dubbi segni di localizzazione infettiva di test rapido per la determinazione della Proteina C reattiva

3) Esecuzione stick urine per la determinazione di 10 parametri

4) Esecuzione nei bambini con sospetta patologia allergica di Prick test per la determinazione degli allergeni alimentari e/o Inalanti

5) Esecuzione di Spirometria semplice in bambini con asma persistente o ricorrente o altre patologie respiratorie

6) Esecuzione di Impedenziometria

7) Esecuzione di Otoscopia pneumatica o reflettometria acustica

8) Esecuzione di Podoscopia

9) Esecuzione di Scoliometria

10) Esecuzione di Elettrocardiogramma

11) Esecuzione di Micro VES

12) Esecuzione di Conta Leucocitaria (con microscopio e cameradi Burker)

13) Esame Microscopico delle Urine (con microscopio e cameradi Burker)

14) Esecuzione di Glicemia

15) Esecuzione di Glicosuria

16) Esecuzione di Prelievo di Sangue Capillare

17) Esecuzione di Prelievo di Sangue Venoso

18) Esecuzione di prelievo microbiologico

19) Test alla luce di Wood

20) Riflesso rosso

21) Test per l'identificazione dell'ambliopia: (Stereo testCover test)

22) Test per la valutazione dell'acuità visiva ( tavola ottotipica )

23) Boel Test

24) Atto vaccinale

25) Ossimetria

26) refrattometria ottica per la ricerca dei difetti refrattivi

(*) Prestazioni di tipo diagnostico comprese nel progetto, le cui tariffe verranno determinate da un apposito gruppo di lavoro regionale i cui componenti saranno indicati dal Comitato regionale, nella prima riunione immediatamente successiva alla pubblicazione nel B.U.R. del presente Accordo. Nel frattempo si applicano le tariffe dell'A.C.N e del tariffario regionale.

NOTE A VERBALE DELLA FIMP

Nota a verbale n° 1
"Le parti concordano di impegnare il Comitato Regionale ad elaborare, entro 90 gg. dalla pubblicazione nel BUR del presente Accordo, una disposizione per l'uniforme applicazione dell'art.19 dell'A.C.N. 272/00, nonché dell'art.41 dell'ACN 272/00 sul pagamento del compenso aggiuntivo."

Nota a verbale n° 2
"La FIMP propone la costituzione di una " cabina di regia" per l'applicazione e la verifica degli istituti previsti dal nuovo Accordo regionale per la Medicina Convenzionata. Tale organismo dovrebbe comprendere i rappresentanti della Regione, delle Aziende e delle categorie interessate, questi ultimi indicati dal Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta."

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'A.C.N. RESO ESECUTIVO CON D.P.R. N.271 DEL 28 LUGLIO 2000, PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI

non presente in questo documento

Venezia, li…Dicembre 2001

LE PARTI FIRMATARIE:

ASSESSORE alle Politiche Sanitarie della Regione del Veneto:

F.I.M.M.G.:
S.N.A.M.I.:
FEDERAZIONE MEDICI:
INTESA SINDACALE:
F.I.M.P.:
F.N.A.M.- C.I.Pe.:
S.U.M.A.I.:
CISL MEDICI:
F.P. C.G.I.L. MEDICI:
U.M.U.S.:
CONF.S.A.L. MEDICI:

PRESIDENTE dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia, che partecipa alla sottoscrizione del presente Accordo regionale per gli aspetti di deontologia professionale


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Indice Generale
 
 
 Indice documento
 
  Premessa
 
PARTE PRIMA
  Livelli di contrattazione
  Atti amministrativi di rif.
  Aggiornamento disposizioni
  Fondo aziendale
  Budget di distretto
  Decorrenza accordo
  Durata accordo
 
 
  Continuità assistenziale
  Graduatorie
  Comunicazioni all'azienda
  Formazione continua
  Diritti sindacali
  Programmazione attività
  Equipe territoriali
  Appropriatezza uso risorse
  Diritto di sciopero
  Raporto ottimale
  Zone carenti
  Copertura zone carenti
  Utilizzo ambulatori pubblici
  Apertura ambulatori
  Mantenimento scelte over 14
  Compiti con compenso a       quota variabile
  Commissione livelli di spesa
  Calcolo livelli di spesa
  Attività epidemiologiche  e       controllo di qualità
  Sperimentazioni
  Collaborazione informatica
  Forme associative
  Interventi per la  Pediatria       di Libera Scelta:
  Progetto salute infanzia
  Progetto cure primarie:
  Percorsi diagnotico       terapeutici condivisi
  Continuità assistenziale        diurna
  Partecipazione U.O.D. e ADI
  Prestazioni diagnostiche       ambulatoriali
  Note a verbale