| ACCORDO
REGIONALE
IN ATTUAZIONE DELL’ACN RESO ESECUTIVO IN DATA 15 DICEMBRE 2005,
MEDIANTE INTESA NELLA CONFERENZA STATO – REGIONI, PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Venezia,
18 luglio 2006
Premesse
Negli ultimi decenni i bisogni assistenziali dei bambini e delle loro
famiglie sono mutati.
I parametri nettamente cambiati sono principalmente tre:
-
la netta riduzione demografica (-50% circa);
-
la riduzione delle patologie medio-gravi;
- il
parossistico aumento della richiesta sanitaria (+ 400%).
Riduzione
demografica. Nel
Veneto la natalità è diminuita quasi del 50% tra gli anni
Sessanta e l’inizio del 2000. Si è scesi da indici di natalità
del 18,4‰ nel 1961 al 9,2‰ nel 1996 con una conseguente diminuzione
globale dei bambini (0-14 anni) che sfiora il 50%. Le tendenze, secondo
analisi ISTAT, non si modificheranno in futuro, anzi vi saranno ulteriori
contrazioni, nonostante l’arrivo di popolazione immigrata, più
prolifica, ma non così numerosa da incidere in positivo sul trend
dei nuovi nati.
Riduzione
delle malattie medio-gravi. Una serie di fattori favorevoli
hanno ridotto le patologie che fino a pochi anni fa per la loro gravità
necessitavano di ricovero; paradossalmente, a fronte di un miglioramento
dello stato di salute, le famiglie hanno reagito con un aumento parossistico
della domanda di prestazioni sanitarie per i loro figli, indirizzata sia
a livello di Pediatra di Libera Scelta, sia a livello di Pronto Soccorso
e/o Ospedale.
Il
duplice ruolo di madre-lavoratrice, spesso privo del supporto della rete
parentale (famiglia allargata), rende difficile la gestione di un bimbo
ammalato anche per patologie banali, ma tali da impedirgli la consueta
frequenza alla Comunità (asili nido, scuola materna, ecc.). Ne
consegue una domanda fuori dal comune e pressante
di Cure Primarie, incontrollata e incontrollabile che dopo
aver triplicato dal 1990 l’attività degli studi dei Pediatri
di Libera Scelta, tracima verso l’Ospedale, determinando per l’indisponibilità
del genitore ad una attesa anche limitata per disturbi modesti dei loro
figli, accessi impropri al Pronto Soccorso. Attualmente il tasso di accesso
al Pronto Soccorso, salvo determinate eccezioni limitate ad alcune Aziende
ULSS, presenta una crescita annuale pari al +15% e riguarda quasi esclusivamente
patologie modeste (codici bianchi) e non urgenti (codici verdi).
In pratica oggi la domanda di salute delle famiglie per i figli necessita
di un governo più consono ai reali bisogni.
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Alcuni
elementi di contesto
Dal
1996 i Piani Sanitari Nazionali (PSN), come il vigente Progetto Obiettivo
Materno Infantile 1998-2000, sottolineano con estrema chiarezza la trasformazione
delle esigenze di assistenza pediatrica dell’infanzia.
Il tuttora vigente PSN 2003-2005 ribadisce alcune anomalie del sistema
di cure ed evidenzia anche nel Veneto un eccesso irrazionale di ricoveri
pediatrici con marcate caratteristiche di inappropriatezza, seppur in
misura minore rispetto alle medie nazionali (90‰ rispetto al 113‰
bambini residenti).
Sussistono poi ulteriori dati su cui riflettere: nel Veneto 445‰
bambini residenti in età 0-12 mesi subiscono un ricovero (dato
nazionale si attesta al 593‰) e le ospedalizzazioni dei bambini
sono superiori rispetto alle attese, risultando da due a tre volte maggiori
rispetto alle medie internazionali.
È evidente allora, nonostante i positivi risultati di salute conseguiti,
la necessità di modificare i modelli assistenziali dell’Ospedale
e del Territorio, restituendo costo-efficienza al SSN.
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Obiettivi
strategici
Il
presente Accordo regionale si colloca entro il quadro di riferimento dell’ACN
che richiama:
-
l’importanza di un sistema delle Cure Primarie integrato, fondato
dunque sull’interazione tra i professionisti e sulla promozione
delle sinergie tra i diversi poli della rete socio-assistenziale. Rispetto
a questo punto è doveroso sottolineare, anche per quest’area,
la necessità di coordinamento tra il Territorio e l’Ospedale
per la realizzazione di modelli di integrazione funzionale tra il Primo
e il Secondo Livello;
-
la necessità di realizzare nel territorio la continuità
dell’assistenza nel concetto più ampio di presa in carico
globale dell’assistito;
-
la conferma della validità del programma di prevenzione primaria
che deve essere esteso a tutta la popolazione infantile del Veneto con
particolare attenzione all’intercettazione dei deficit sensoriali
visivi ed uditivi, alla copertura vaccinale ed ai corretti stili di
vita;
-
un adeguato sviluppo del Sistema di raccolta dei flussi informativi
riguardo ai dati clinico epidemiologici rilevanti sia per programmare
correttamente lo sviluppo dei processi assistenziali, sia per monitorare
gli esiti attesi degli interventi operati in termini di obiettivi di
salute;
-
la strategicità di implementazione di modelli a responsabilità
condivisa nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, volti
a garantire il perseguimento di obiettivi di salute.
Le
Parti individuano, pertanto, come strumenti attuativi dei suddetti obiettivi
strategici, da un lato i Patti, finalizzati
alla declinazione a livello aziendale delle linee programmatiche ed alla
definizione di ulteriori obiettivi contestuali. In quest’ottica
lo strumento del Patto costituisce parte integrante dei sistemi di pianificazione
e di programmazione aziendale, in relazione agli obiettivi di salute individuati
ed attuabili tramite la messa a punto di processi di “presa in carico
dei bisogni” e di stili che qualificano il rapporto tra Pediatra-Bambino-Famiglia.
Dall’altro lato le forme associative
della Pediatria di Libera Scelta rappresentano lo strumento atto a promuovere
modalità di lavoro integrato tra i Medici e di responsabilizzazione
su obiettivi di equità e compatibilità economica del sistema;
esse inoltre favoriscono la continuità dell’assistenza che
è all’apice degli obiettivi dell’organizzazione dei
servizi.
Il
presente Accordo Regionale intende dunque valorizzare:
-
la valenza strategica del Patto;
-
gli strumenti gestionali delle forme associative con particolare attenzione
alle forme evolute e complesse (UTAP ed Equipe territoriali) che dovranno
costituire il fulcro dell’assistenza pediatrica primaria in un
contesto distrettuale organizzato ed integrato con il settore ospedaliero;
-
la conferma e la valorizzazione del progetto “Salute Infanzia”
come livello essenziale ed uniforme di prevenzione in ambito regionale;
-
la conferma e lo sviluppo del progetto “Cure Primarie”,
quale espressione dell’appropriatezza diagnostico prescrittiva
e del governo clinico delle patologie a maggior incidenza ed importanza
sociale.
DISPOSIZIONI
GENERALI
Con
il presente Accordo regionale si dà, anche, attuazione all’art.
7 dell’Intesa - ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’articolo 1, comma 173,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, Atto rep. n. 2271 del 23 marzo 2005, per la parte relativa
ai Pediatri di Libera Scelta.
Livelli
di contrattazione (Art 2)
Il
quadro normativo di riferimento definisce tre livelli di contrattazione:
-
nazionale (accordi collettivi nazionali, art. 3);
-
regionale (accordi regionali, art. 4, conformemente alla programmazione
socio-sanitaria regionale);
-
aziendale (Patti aziendali, art. 2).
L’applicazione
a livello aziendale avviene in base ai contenuti del presente Accordo.
Si demanda ai Patti aziendali la definizione delle azioni più appropriate
sulla scorta delle realtà locali.
L’obbligatorietà del Patto deriva dalla DGR n. 2424 del 09/08/2005
“Assegnazione obiettivi ai Direttori Generali Ulss”.
Aggiornamento
delle disposizioni dell'accordo
Considerato
che le disposizioni del presente documento si inseriscono nell’attività
regionale di programmazione socio-sanitaria in continua evoluzione e che,
pertanto, è necessario prevedere le modalità per adeguare
l’Accordo regionale ad eventuali cambiamenti del SSSR, si assegna
tale compito al Comitato regionale (art. 24) per la Pediatria di Libera
Scelta, attraverso l’adozione dei relativi pareri sulle materie
di propria competenza.
Decorrenza
economica dell'accordo
Il
presente Accordo regionale decorre dalla data di pubblicazione nel B.U.R.
della delibera della Giunta regionale di recepimento dello stesso, fatte
salve specifiche decorrenze espressamente indicate per taluni istituti.
Durata
dell'accordo
Il
presente Accordo regionale ha durata fino all’entrata in vigore
del nuovo Accordo Regionale per l’attuazione del prossimo ACN per
la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta.
Graduatorie
(Art 15)
Con DD.GG.RR. n.
1360 del 7/05/2004 e n. 3639 del 19/11/2004 è stata trasferita
all’Azienda ULSS n. 20 di Verona l’attività regionale
relativa all’accesso alla convenzione dell’area della Pediatria
di Libera Scelta.
A fini statistici gli elenchi dei Pediatri già titolari di un incarico
a tempo indeterminato con il SSN non ai sensi del presente Accordo, iscritti
nella graduatoria regionale, sono identificabili per il monitoraggio dello
stato occupazionale della categoria, previa verifica della possibilità
di distinguere, a livello informatico, fra medici pediatri dipendenti,
SAI e medici pediatri non ancora convenzionati con il SSN.
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Incompatibilità
(Art 17)
Tenendo presente
che l’attività di Medico Specialista Ambulatoriale convenzionato
anche nella branca di Pediatria è divenuta incompatibile con l’iscrizione
negli elenchi della Pediatria di Libera Scelta, in relazione al comma
1 lettera c dell’art. 17, per quanto riguarda i rapporti in atto,
questi rimangono in essere senza riduzione di massimale se l’attività
è svolta fino a 5 ore settimanali, oltre si riduce il massimale
di 20 assistiti per ogni ora a partire dalla prima, fino ad un massimo
di 10 ore settimanali e comunque fino al limite inferiore di 600 assistiti.
Il
disposto dell’art. 18 c. 14 si riferisce agli eventi programmabili
Partecipazione
ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale
(art. 18 c. 3 lettera f)
Ai sensi dell’art.
18 c. 3 lettera f), la Regione valuta l’opportunità di riconoscere
al pediatra titolare il trattamento economico corrisposto direttamente
al pediatra sostituto.
Formazione
continua (Art 20)
Per
l’attuazione dell’art. 20 dell’ACN si rinvia a quanto
disposto con la DGR n. 3640 del 19/11/2004 “Formazione continua
per i Medici della Medicina Convenzionata”.
Il Sistema Organizzato di Formazione continua (SOF) è articolato
secondo il sottoindicato modello con le relative competenze.
In integrazione con il SOF, per quanto riguarda la Pediatria di famiglia,
costituisce risorsa peculiare e irrinunciabile per l’attività
di aggiornamento e formazione l’attività delle Associazioni
culturali venete dei Pediatri di famiglia e del CESPER “Centro studi
per la formazione e la ricerca in pediatria del territorio”, nato
nel 1994 come rapporto culturale tra la FIMP (Federazione Italiana Medici
Pediatri) e le associazioni culturali pediatriche del Veneto.
La Formazione continua è incentrata prioritariamente sui compiti
professionali specifici della Pediatria di famiglia. Si articola in:
-
progetti formativi estesi a tutta la categoria a livello regionale.
Questi rivestono generalmente carattere obbligatorio e riguardano prioritariamente
tematiche di interesse del Servizio sanitario regionale (supporto all’attuazione
di progetti derivanti dagli Accordi regionali, modificazione o incremento
dei compiti professionali, cambiamenti nei modelli di erogazione dell’assistenza);
- progetti
formativi aziendali a sostegno di specifici progetti di miglioramento
dell’organizzazione e della qualità della assistenza erogata,
concordati dall’Azienda ULSS con la rappresentanza sindacale della
Pediatria di famiglia; possono avere carattere obbligatorio o volontario,
secondo le necessità definite negli accordi aziendali o nel presente
accordo. Qualora riguardino tematiche sulle quali è necessario
realizzare un processo di continuità dell’assistenza al
bambino/adolescente tra diversi livelli e/o professionalità,
in un quadro progettuale comune vanno ipotizzati momenti rivolti alle
singole componenti coinvolte nel processo di cambiamento, per la definizione
delle diverse professionalità e dei diversi livelli di intervento
nel processo assistenziale; prevedendo anche eventuali successivi momenti
e modalità di formazione comune per definire il modello assistenziale
ottimale in particolare per gli aspetti che devono essere condivisi,
per quelli che travalicano specifici compiti professionali o nei quali
questi coincidono per i diversi livelli di assistenza;
-
formazione volontaria, organizzata sulla base di propri bisogni di sviluppo
professionale, identificati e proposti dai Pediatri di famiglia attraverso
le organizzazioni sindacali e culturali di categoria. Questi eventi
formativi ed il loro razionale scientifico e professionale vengono di
norma comunicati alle Aziende ULSS, per consentire loro una opportuna
conoscenza delle attività e iniziative, e perché possano
tenerne conto nella propria programmazione assistenziale e formativa,
per favorire collaborazioni e sinergie tra i professionisti, le loro
organizzazioni e le articolazioni ed i Servizi delle Aziende stesse.
Questa modalità di formazione, concorrendo in modo sostanziale
al raggiungimento dei Crediti formativi ECM previsti dagli obblighi
professionali, viene per quanto possibile facilitata per alcune specifiche
iniziative anche attraverso accordi tra le Aziende ULSS e le organizzazioni
sindacali sull’attivazione del Servizio di continuità assistenziale.
A
indispensabile garanzia della congruità dei progetti formativi
con la specifica professionalità dei Pediatri di famiglia veneti
e di una loro estesa e convinta partecipazione, per i progetti formativi
di livello regionale il Centro regionale di riferimento per la Medicina
Convenzionata di Assistenza Primaria si avvale del CESPER “Centro
studi per la formazione e la ricerca in pediatria del territorio”;
per i progetti formativi aziendali le Aziende ULSS si avvalgono anche
della collaborazione e delle competenze delle Associazioni culturali locali
dei Pediatri di famiglia (facenti parte del CESPER) che operano nel loro
territorio.
Fatto salvo quanto stabilito al comma 12 dell’art. 20, le Aziende
ULSS possono assicurare, previa comunicazione, l’attivazione della
continuità assistenziale e le sedi di riunione in occasione dei
corsi formativi organizzati conformemente al presente articolo.
Ai fini dell’applicazione del comma 7 dell’art. 20 dell’ACN,
si deve tener conto degli eventi formativi obbligatori organizzati dalla
Regione e dalle Aziende.
SISTEMA
ORGANIZZATIVO DI FORMAZIONE CONTINUA
Diritti
Sindacali (Art 21)
Per
la partecipazione alle riunioni dei comitati ex artt. 23 e 24 dell’ACN,
compreso il tempo occorrente per il viaggio e fino ad esaurimento degli
argomenti all’ordine del giorno, è prevista una indennità
onnicomprensiva di € 154,94, corrisposta direttamente al medico membro
dei suddetti organismi da parte della Azienda ULSS di iscrizione del medico
stesso, sotto la voce “rimborsi sostituzioni sindacali”.
Il compenso economico di € 51,65 viene riconosciuto al segretario
del Comitato ex art. 23 dell’ACN, nel caso le riunioni si svolgano
fuori dell’orario di servizio e se non in contrasto con le norme
vigenti dell’ente di appartenenza.
Al di fuori dei casi sopra elencati, il compenso orario per le attività
previste dall’art. 21, come stabilito al comma 6, è di €
20,84 (aumentato ad € 31,26 se il sostituto è specialista
in pediatria) da corrispondere direttamente al medico sostituito.
Con riferimento al comma 6 dell’art. 21, semestralmente ciascuno
dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria
Azienda ULSS il numero di ore utilizzate nel semestre precedente per l’espletamento
dell’attività sindacale. Entro il mese successivo l’Azienda
provvede al pagamento al Pediatra, di cui al comma 5, di quanto dovuto
sulla base dei compensi di cui al precedente capoverso.
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Comitato
Aziendale (Art 23)
La
composizione per la parte sindacale del Comitato aziendale paritetico,
costituito da pediatri iscritti negli elenchi dell’azienda Ulss,
prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale
firmataria dell’Accordo regionale, un ulteriore numero di rappresentanti
delle stesse OO.SS. firmatarie direttamente proporzionale alla rispettiva
consistenza associativa, purché espressione di almeno il 10% del
numero complessivo degli iscritti alle OO.SS. a livello aziendale.
Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 23, il comitato
aziendale si riunisce, di norma, ogni tre mesi; ulteriori convocazioni
possono avvenire su richiesta motivata di una delle parti.
Delle sedute del Comitato Aziendale viene redatto, da parte del segretario,
apposito verbale.
Appropriatezza
delle cure e dell'uso delle risorse (Art 27)
Ai
sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 27 comma 6, il Direttore
Generale assume i provvedimenti di competenza entro 60 giorni dalla relativa
comunicazione.
Funzioni
della Pediatria di Libera Scelta (Art 29)
Gli
adempimenti di cui all’art. 29 comma 5 sono materia da definire
nei Patti aziendali.
Esercizio
del diritto di sciopero, prestazioni indispensabili e loro modalità
di erogazione (art. 31)
Le
visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari urgenti e l’assistenza
programmata ai malati terminali, che sono definite prestazioni indispensabili
ai sensi della legge n. 146/90, come modificata ed integrata dalla legge
n. 83/00, dall’ACN e che devono essere assicurate durante l’esercizio
del diritto di sciopero dai Pediatri convenzionati, sono compensate mediante
la corresponsione del 50% dei compensi spettanti ai sensi dell’art.
58, lettere A, B, C e D.
Tali prestazioni possono essere regolamentate a livello aziendale secondo
differenti modalità di esecuzione in base alla organizzazione delle
funzioni di Pediatria di Libera Scelta adottate nell’Azienda ULSS
(es. ambulatori prefestivi, associazioni e gruppi).
Rapporto
ottimale. Ambiti territoriali ai fini del calcolo del rapporto ottimale
per la individuazione delle zone carenti ordinarie (artt. 32 e 33)
Ferma
restando l’articolazione territoriale delle Aziende ULSS in distretti
socio-sanitari, quali centri di riferimento per l’accesso a tutti
i servizi dell’Azienda ULSS, i parametri per la definizione degli
ambiti territoriali ai fini del calcolo del rapporto ottimale e della
copertura delle zone carenti, di cui all’art. 33 dell’ACN,
sono i seguenti:
-
l’ambito territoriale ai fini dell’individuazione delle
zone carenti di pediatria coincide, di regola, con il territorio del
Comune avente orientativamente una popolazione residente tale da consentire
l’inserimento di almeno tre Pediatri;
-
qualora il Comune abbia una popolazione residente non sufficiente all’inserimento
di almeno tre pediatri, l’ambito territoriale è costituito
da più Comuni limitrofi, comprendenti una popolazione complessiva
tale da permettere l’inserimento di almeno tre Pediatri. L’aggregazione
dei Comuni deve avvenire comunque all’interno dello stesso distretto.
-
qualora il territorio del Comune sia suddiviso in più distretti
aggreganti anche altri Comuni limitrofi, il calcolo del rapporto ottimale,
ai fini dell’individuazione delle zone carenti, è riferito
a tutta la popolazione residente in ciascun distretto. L’ambito
territoriale, in questo caso, coincide quindi con il distretto;
-
qualora il territorio di un solo Comune sia suddiviso in più
distretti, il calcolo del rapporto ottimale è riferito a tutta
la popolazione residente nel Comune.
Gli
ambiti territoriali sono individuati con apposito provvedimento deliberativo
delle Aziende ULSS, previo parere obbligatorio del Comitato aziendale,
nel rispetto dei criteri sopra citati, e possono non coincidere con gli
ambiti della Medicina Generale.
Se
in sede di verifica della situazione esistente, in riferimento ai nuovi
ambiti dovessero riscontrarsi disomogenee distribuzioni territoriali di
Pediatri, l’Azienda ULSS effettuerà una valutazione delle
necessità assistenziali sentito il Comitato ex art. 23 dell’ACN,
prima di adottare specifici provvedimenti.
Qualora si accertino applicazioni difformi o situazioni non contemplate
dalle presenti disposizioni, le parti firmatarie del presente Accordo,
si impegnano ad una verifica appropriata per una corretta realizzazione
dei criteri indicati, attraverso il Comitato aziendale.
Nell’ipotesi di cui ai punti a) e b), l’ambito di scelta del
Pediatra da parte degli assistiti coincide con l’ambito territoriale.
Nell’ipotesi di cui al punto c) l’ambito di scelta coincide,
di regola, con l’ambito territoriale.
Tuttavia gli assistiti residenti nel Comune frazionato, anche se in zone
di quest’ultimo facenti parte di un diverso distretto, possono effettuare
la scelta nell’intero Comune, previa accettazione del Pediatra interessato,
senza peraltro che si configuri una scelta in deroga.
Per quanto contenuto al punto d), la scelta del Pediatra ha luogo in tutto
l’ambito comunale.
Gli assistiti residenti nelle zone marginali di un ambito territoriale
possono scegliere un Pediatra di un ambito limitrofo previa sua accettazione
e parere favorevole del Comitato Aziendale, in relazione alle migliori
condizioni di vicinanza e viabilità.
In riferimento ai commi 11 e 12 dell’art. 33, in sede di pubblicazione
degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l’ambito di iscrizione
del pediatra, l’Azienda può indicare il Comune o la zona
di ubicazione dello studio medico. Tale disposizione può essere
derogata, previo parere del Comitato Aziendale, in merito alla localizzazione
della sede, per la pediatria di gruppo di nuova costituzione e per l’inserimento
in pediatrie di gruppo esistenti. Al fine di favorire l’inserimento
stabile dei Pediatri in piccoli Comuni o in zone disagiate di Comuni più
ampi, l’Azienda ULSS può autorizzare l’utilizzazione
di ambulatori pubblici ponendo a carico del Pediatra gli oneri di gestione
relativi alla sua attività. Tale individuazione potrà essere
modificata, previo parere del Comitato ex art. 23 dell’ACN, qualora
si accertino, in fase di inserimento del Pediatra, condizioni particolari
limitative per il servizio agli assistiti, per il medico ovvero la mancanza
assoluta di immobili, anche tra le strutture pubbliche, atti ad ospitare
lo studio privato del convenzionato.
Per quanto disposto dal comma 12 dell’art. 32, l’Azienda ULSS
verifica la possibilità di mettere a disposizione del Pediatra,
a titolo gratuito, lo studio con i requisiti previsti dal comma 2 dell’art.
35. Inoltre, al Pediatra viene corrisposto un compenso accessorio mensile
di € 154,94.
Con riferimento all’art. 33, comma 3 dell’ACN, si precisa
che i 10 punti per i Pediatri residenti nell’ambito della Regione
da almeno due anni sono da sommare ai 6 punti che si attribuiscono ai
Pediatri residenti da almeno due anni nell’ambito territoriale dichiarato
carente.

Zone carenti straordinarie
Quando
in un ambito territoriale, definito come ai punti a)-b)-c)-d) del precedente
paragrafo, si verifichi una situazione di carenza assistenziale a causa
del raggiungimento del proprio massimale da parte dei Pediatri inseriti
e la conseguente impossibilità di operare ulteriori scelte pediatriche,
senza che il calcolo del rapporto ottimale, come definito all’art.
32 dell’ACN, consenta la pubblicazione di una zona carente ordinaria,
l’Azienda ULSS, sentito il Comitato ex art. 23, attiva le procedure
previste dall’art. 38 comma 3, fino al momento in cui il rapporto
ottimale sarà tale da individuare una zona carente ordinaria.
Nel caso in cui i Pediatri interpellati non accettino la deroga al massimale,
o questa venga accettata in maniera insufficiente a garantire la copertura
assistenziale, l’Azienda ULSS attiva le procedure previste dall’art.
39 commi 12 e 13, fermo restando che, tranne i casi di accertata impossibilità,
le scelte relative ad assistiti in età di esclusiva devono essere
effettuate in favore di un Pediatra e potrà richiedere la pubblicazione
di una zona carente straordinaria d’intesa con le OO.SS. maggiormente
rappresentative a livello aziendale. Nel caso di mancata intesa sulla
pubblicazione della zona carente, l’Azienda ULSS sottopone la questione
all’esame di una apposita Commissione regionale composta da tre
esperti: il Presidente del Comitato regionale Pediatria di Libera Scelta
o suo delegato, che la presiede, un membro proposto dalle OO.SS. maggiormente
rappresentative a livello regionale e un membro proposto dal Coordinamento
dei Direttori Generali delle Aziende ULSS. La decisione di detta Commissione
viene comunicata alle parti interessate per gli adempimenti conseguenti.
Tale pubblicazione potrà avvenire anche in deroga alle scadenze
di aprile e ottobre previste dall’art. 33 dell’ACN.
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Determinazione
della quota oraria da detrarre ai Pediatri di Libera Scelta che usufruiscono
di studi pubblici
Al Pediatra
che fruisce degli studi pubblici per la propria attività convenzionata
dovrà essere detratta dalle competenze globalmente corrisposte
una quota oraria nella misura e secondo le modalità di seguito
indicate.
Le quote orarie sono definite a livello aziendale, tenendo conto anche
dei servizi assicurati relativamente allo studio da un minimo di €
1,55 ad un massimo di € 4,65, rapportato anche al numero degli assistiti
in carico al Pediatra che fruisce dell’ambulatorio.
Le quote si riferiscono all’uso di uno studio in cui siano presenti
gli standard previsti dall’art. 35, comma 2, dell’ACN.
L’eventuale uso degli studi ubicati nei comuni o frazioni di comuni
che saranno individuati zone disagiate è a titolo gratuito.
In relazione ad esigenze assistenziali di residenti in località
particolari le Aziende ULSS possono consentire l’uso dello studio
pubblico a titolo gratuito.
L’uso dello studio pubblico è attestato dalla Azienda ULSS
di intesa con il Pediatra mediante sottoscrizione di apposito accordo
nel quale dovranno essere indicate le ore di utilizzo, le attrezzature
esistenti, le modalità dell’uso della struttura e quant’altro
le parti riterranno opportuno precisare sempre entro i limiti dell’Accordo.
Dovrà inoltre evidenziarsi che l’utilizzo dello studio non
presuppone alcun contratto di locazione e che l’utilizzo può
essere revocato in qualsiasi momento su decisione dell’Azienda ULSS,
sentito il comitato aziendale, qualora lo ritenga opportuno nell’ambito
delle sue attività istituzionali, dando un preavviso di almeno
tre mesi all’altra parte.
Il recupero dell’importo definito per l’uso degli studi pubblici
è effettuato trimestralmente sulla base delle ore complessive di
utilizzo, di regola mediante fatturazione da parte dell’Ulss.
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Requisiti
e apertura degli studi medici (art. 35)
Con
riferimento all’art. 35, comma 7 dell’ACN, si concorda di
inserire dopo il nominativo del medico l’indicazione della specializzazione
in Pediatria.
Per effetto del comma 5 dell’art. 35, sono previste 18 ore settimanali
da 841 assistiti in poi.
In applicazione del comma 9 dell’art. 35 le modalità di contattabilità
del medico al di fuori delle fasce di apertura dello studio sono disciplinate
nell’ambito dei Patti aziendali.
Si richiamano le disposizioni regionali sugli studi medici relative all’accreditamento
(L.R. 16 agosto 2002, n. 22).
Sostituzioni
(Art 36)
Con riferimento
all’art. 36, comma 4 dell’ACN, il sostituto assume direttamente
e formalmente, all’atto dell’incarico di sostituzione da parte
del Pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti
tutte le attività previste dal presente Accordo. Il sostituto deve
inoltre dichiaratamente garantire l’attività assistenziale
secondo le modalità organizzative, disponibilità strutturale,
standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del Pediatra
sostituito. L’orario di apertura dello studio può essere
modificato dal sostituto con l’obbligo di mantenere il numero complessivo
delle ore di apertura stabilite dal medico sostituito e qualora non interferisca
con gli obblighi previsti dalle forme associative. Nel caso in cui il
Pediatra sostituito faccia parte di una associazione o di un gruppo, il
sostituto dovrà svolgere tutti i compiti relativi all’organizzazione
collettiva del lavoro, compresi quelli inerenti all’adesione ai
vari progetti aziendali.
La sostituzione avviene nello studio del medico sostituito, salvo i casi
di cui all’art. 36 c. 5 e delle forme associative, ed il sostituto
non può sostituire, di norma, più di un collega contemporaneamente.
Le prestazioni di tipo diagnostico e le altre attività extra, effettuate
dal sostituto, vengono riconosciute economicamente al sostituito.
Con riferimento all’art. 36, comma 17 dell’ACN, quando il
Pediatra sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità
di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione,
le Aziende ULSS possono liquidare tali competenze direttamente al medico
che ha effettuato la sostituzione.
L'art. 18 introduce al comma 6 il ristoro psicofisico quale motivo di
sospensione del rapporto convenzionale. Questo rappresenta ad una prima
lettura e a differenza di quanto contenuto nel precedente A.C.N., la presa
d'atto che anche al pediatra di libera scelta che intrattiene un rapporto
di lavoro con l’ULSS venga riconosciuta la necessità di riposo
quale una delle possibili motivazioni per la sospensione temporanea del
rapporto.
Rispetto alla gestione dei contenuti dell'art. 18 (sospensione del rapporto)
e dell’art. 36 (sostituzioni), preme sottolineare che l’art.
18 non è da considerare esaustivo delle possibili motivazioni della
sospensione, né era intenzione delle parti firmatarie stendere
un elenco dettagliato della casistica, anche perché rimane, come
previsto dallo stesso A.C.N., un limite temporale massimo nell’anno.
Pertanto, si ritiene che nulla risulti cambiato rispetto alle procedure
attualmente in uso per la sospensione del rapporto convenzionale e le
sostituzioni.
 |
Massimale
(Art 38)
Con
riferimento all’art. 38, comma 3 dell’ACN, eventuali deroghe
al massimale individuale possono essere autorizzate dall’Azienda
ULSS, sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 23, in relazione
a particolari situazioni locali, ai sensi dell’art. 48, comma 3,
punto 5, della Legge n. 833/78, per un tempo determinato in base alle
esigenze locali della stessa Azienda ULSS in funzione di una migliore
assistenza in misura stabilita annualmente in ogni singola azienda mediante
accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Sul massimale, anche derogato, è calcolata la percentuale dell’8%
relativamente agli assistiti extracomunitari iscritti temporaneamente,
ai domiciliati iscritti temporaneamente e agli assistiti ultra 14 anni
per patologia cronica. Tale percentuale potrà essere modificata
dall’Azienda in relazione a particolari esigenze locali, sentito
il Comitato aziendale di cui all’art. 23.
Si demanda ad uno specifico gruppo di lavoro regionale la definizione
delle modalità operative circa l’applicazione dell’istituto,
entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’ACR.
Il rientro nel massimale è da considerarsi fisiologico.
 |
Scelta
e revoche (Art 39)
Premesso
che, nell’art. 34, comma 1, lettera b), del T.U. sull’immigrazione,
è esplicitato il diritto per l’extracomunitario di essere
iscritto al SSN anche durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno,
relativamente all’art. 39 comma 8 dell’ACN si precisa che
ogni Azienda ULSS deve provvedere al rinnovo automatico dell’iscrizione
al SSN e al Pediatra che lo ha in carico, alla scadenza del permesso di
soggiorno, per il periodo di espletamento delle pratiche da parte della
Questura di riferimento. Una volta conseguito il nuovo permesso di soggiorno
l’interessato dovrà ripresentarsi al Distretto socio-sanitario
per validare il mantenimento dell’iscrizione al SSN e al Pediatra,
con una durata corrispondente alla validità del permesso stesso.
In caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, la cancellazione
delle quote al medico avverrà dalla data del rigetto della domanda
stessa; in ogni altro caso si effettuerà la sospensione della corresponsione
del pagamento delle quote, a partire dalla data di scadenza del periodo
di rinnovo automatico (180 giorni stabiliti per la definizione delle pratiche
del rinnovo). La presente disposizione sarà oggetto di apposito
indirizzo applicativo da parte della Regione.
 |
Mantenimento
delle scelte degli ultraquattordicenni (art. 41)
Per il mantenimento
della scelta in favore del pediatra fino al 16° anno di età,
si conviene di considerare come particolari ai fini dell’accoglimento
della richiesta del genitore, le seguenti situazioni:
- patologia
grave, cronica e persistente;
- immaturità
psico-fisica;
- situazioni
psico-sociali causa di rischi o problematiche fisiche gravi;
- ulteriori
situazioni individuate dall’Azienda, sentito il Comitato aziendale.
La
richiesta del genitore deve essere accompagnata dalla attestazione del
Pediatra e dalla sua accettazione.
Le situazioni di cui ai punti 1, 2, 3, vengono regolarizzate direttamente
dall’Ufficio scelte e revoche sulla scorta di criteri da definirsi
in sede di ciascun Comitato aziendale.
L’Azienda comunica alla famiglia dell’assistito, almeno tre
mesi prima, la revoca della scelta per compimento del 14° anno di
età e l’annotazione che, per situazioni particolari, può
essere richiesto, in deroga, il mantenimento della scelta in carico al
pediatra fino al 16° anno di età. In caso di mancata comunicazione
alla famiglia da parte dell’Azienda, l’assistito può
esercitare la facoltà di cui sopra anche oltre il termine previsto.
Dimissioni
protette (art 48, c. 5)
Con
riferimento all’art. 48 comma 5, viene attivata l’UVMD prima
del trasferimento dell’assistito ed entro 48 ore dalla comunicazione
al pediatra.
Assistenza
farmaceutica e modulario
Con
riferimento all’art. 49, comma 7 dell’ACN, la prescrizione
farmaceutica e specialistica su modulario del SSN può essere effettuata
di norma solo nei confronti dei cittadini che abbiano preventivamente
esercitato il diritto di scelta del Pediatra di Libera Scelta; si deroga
a tale principio per i pazienti dei Pediatri che partecipano ad una delle
forme associative previste dall’art. 52 e di quanto previsto dall’art.
56 comma 2, in caso di sostituzione da parte di pediatri già titolari
di incarico e per prestazione urgente o non differibile.
INTERVENTI
PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
ASPETTI
STRATEGICI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI
Le
cure primarie in età pediatrica sono nel Veneto caratterizzate
dall’esigenza di coniugare gli aspetti sociali ed assistenziali
e, in questo ambito, la diagnosi e cura con la prevenzione, mettendo al
centro dell’attenzione il minore e la sua famiglia dalla nascita
fino all’adolescenza. La Pediatria di Libera Scelta ha dimostrato
di saper interpretare tali esigenze ottimizzando la propria capacità
di intervento con ruoli propositivi ed adeguate azioni.
La Regione del Veneto intende sviluppare un modello di tutela globale
del minore dalla nascita all’adolescenza con il “concorso”
del Pediatra di Libera Scelta secondo programmi in grado di conseguire
i seguenti obiettivi generali:
-
garantire un adeguato livello assistenziale generale;
-
prevenire le condizioni a rischio, causa di lesioni, disabilità
e dipendenza;
-
prevenire il disagio psichico e sociale, gli abusi ed i maltrattamenti;
-
stimolare la responsabilizzazione del minore e dei genitori verso scelte
e comportamenti orientati alla salute e al miglioramento della qualità
di vita;
-
attuare efficaci modelli di continuità assistenziale e di coordinamento
delle cure fra strutture di diverso livello;
-
adeguare il livello d’assistenza per i minori affetti da patologia
cronica, in condizioni di terminalità e in stato di disabilità;
-
strutturare modalità di lavoro orientate alla cooperazione tra
servizi e operatori secondo un approccio multidimensionale ai problemi
del minore.
Ciò
premesso, il presente accordo definisce compiti e attività del
Pediatra di Libera Scelta che concorrono al perseguimento dei seguenti
specifici obiettivi:

I
area
-
individuare precocemente le condizioni patologiche durante lo sviluppo
del minore;
-
ridurre gli incidenti negli abituali ambienti di vita (casa, scuola,
ambiti di gioco e mezzi di trasporto);
-
ridurre la patologia derivante dall’esposizione a fumo passivo;
-
promuovere l’adesione ai programmi vaccinali.
II
area
-
individuare i minori sottoposti a maltrattamento fisico, psichico e
abuso sessuale e le situazioni di disagio psicosociale.
III
area
-
favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e stili
di vita fin dai primi mesi di vita;
-
migliorare il percorso di nascita;
-
contribuire al raggiungimento di una buona capacità genitoriale;
-
sostenere l’allattamento al seno;
-
promuovere le attività ginnico-motorie;
-
prevenire l’uso delle sostanze che causano dipendenza ed aiutare
l’acquisizione di corretti stili di vita nell’adolescenza;
-
educare le famiglie alla corretta gestione dei più frequenti
eventi che possono interferire con lo stato di salute del minore, evitando
il ricorso improprio ai servizi.

IV
area
-
garantire la continuità delle cure e i percorsi diagnostici per
le patologie acute;
-
definire percorsi specifici per i minori affetti dalle patologie croniche
a maggior prevalenza;
- sostenere,
con la collaborazione di servizi specificatamente dedicati, l’assistenza
a minori in stato di terminalità neoplastica e per altra patologia
grave;
-
definire le azioni volte all’integrazione sociale e relazionale
del minore con disabilità grave.
V
area
collaborare nell’attività di programmazione e valutazione
distrettuale (UVMD).
A
tal fine sarà necessario garantire uniformità di prestazioni
su tutto l’ambito regionale con soluzioni opportune anche nelle
zone disagiate.
Il concorso del Pediatra di Libera Scelta al raggiungimento di tali obiettivi
si estrinseca in due distinte tipologie di intervento:
-
la prima rivolta alla prevenzione assumendo in modo organico ed implementando
quanto previsto dall’art. 44 dell’ACN;
-
la seconda che assicuri migliori livelli assistenziali.
L’attività
del Pediatra di Libera Scelta si configura quindi mediante:
- un
livello assistenziale disciplinato dalle disposizioni contenute nell’ACN
e completate dal presente Accordo regionale;
-
un livello preventivo espresso nel progetto Salute Infanzia;
-
un livello assistenziale espresso nel progetto Cure Primarie.
PROGETTO
SALUTE INFANZIA
La
Regione del Veneto, in sintonia e collaborazione con la Pediatria di Libera
Scelta, ha programmato ed attuato già con il precedente Accordo
regionale, un intervento coordinato di prevenzione primaria attraverso
l’attuazione dei bilanci di salute e l’adozione del libretto
sanitario individuale.
Oggi la fase sperimentale di tale iniziativa è definitivamente
superata e si rende necessario darle seguito con l’attuazione organica
del progetto Salute Infanzia che sarà messo a regime in ogni Azienda
ULSS della Regione.
Le Aziende ULSS in ragione di proprie situazioni epidemiologiche o socio-assistenziali
potranno collocare nel progetto, tramite i Patti aziendali, ulteriori
integrazioni conformi agli obiettivi generali quali ad esempio: le dimissioni
precoci e/o protette, l’educazione alla salute rivolta al miglioramento
degli obiettivi previsti nell’Accordo regionale ed ad ulteriori
obiettivi individuati nei programmi locali di strategia per il miglioramento
della salute infantile, una maggior integrazione funzionale del pediatra
con le strutture distrettuali nell’ambito del percorso nascita,
un coinvolgimento più diretto nell’ambito delle vaccinazioni,
l’intervento in fase adolescenziale, ecc.
Pertanto il Piano di intervento preventivo si articola con un piano di
base, allegato 1, di applicazione uniforme presso tutte le aziende e con
un intervento implementante scelto dalle Aziende, allegato 2, che completa
e migliora la realizzazione degli obbiettivi sopra citati.
L’allegato 2 contiene, un programma di attività preventive,
da attivarsi attraverso il Patto Aziendale, destinato alla individuazione
precoce e quindi alla prevenzione, dei difetti sensoriali uditivi, delle
malattie disfunzionali delle vie urinarie che comportano un forte disagio
psicosociale, specie in età adolescenziale, dell’anoressia/bulimia,
della patologia cariogena e esso prevede, inoltre, un maggior coinvolgimento
del pediatra nella promozione e sostegno alla tendenziale copertura totale
della popolazione infantile con le vaccinazioni.

Il
progetto Salute Infanzia prevede dunque un Piano Base di 10 bilanci di
salute finalizzati al raggiungimento dei sottoindicati obiettivi di salute
anche mediante l’utilizzo del libretto sanitario individuale.
- Individuazione
precoce delle condizioni patologiche durante lo sviluppo del minore.
-
Prevenzione delle SIDS.
-
Prevenzione degli incidenti domestici e stradali.
- Promozione
e sostegno dell’alimentazione al seno.
-
Promozione dei programmi vaccinali.
-
Promozione dello sviluppo relazionale anche attraverso l’adozione
del progetto
- leggere
per crescere” conformemente agli indirizzi regionali.
-
Indicazione e promozione di corretti comportamenti alimentari.
-
Prevenzione dei danni da fumo passivo.
All’interno
dei 10 bilanci che rientrano tra i compiti del pediatra di libera scelta,
assumono particolare valenza in quanto “ tappe a forte connotazione
di salute pubblica” i bilanci del 3°, 12°, 36° e 66°
mese. In questi bilanci vengono esplicitate le prestazioni relative allo
screenig per l’individuazione dei deficit visivi ambliogenetici
utili all’intercettazione tempestiva di processi patologici congeniti
o a precoce insorgenza e rapida evoluzione che, se ricercati con opportuna
metodologia condivisibile in termini di documentata efficacia, possono
ridimensionare esiti gravi ed invalidanti.

Per
il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dall’Accordo,
viene raccomandato di costruire, a livello locale, reti ed alleanze con
i servizi sanitari e le altre organizzazioni sociali, secondo il metodo
consolidato di promozione della salute delle comunità.
Il materiale di educazione sanitaria sarà definito entro 6 mesi
dall’entrata in vigore del presente Accordo da apposito gruppo di
lavoro regionale di intesa con le OOSS firmatarie dello stesso e inserito,
tramite apposite schede fornite dall’Azienda, nel libretto sanitario
individuale. Questo materiale illustrato, limitatamente ai contenuti espressi
nello schema del progetto, verrà consegnato e spiegato nello studio
del Pediatra in sintonia con le tappe del progetto Salute Infanzia, per
rendere la comunicazione più diretta e personalizzata, quindi più
efficace e convincente.
Di norma ad ogni tappa dei bilanci di salute corrisponde un obiettivo
educativo principale ed una corrispondente azione, ispirati da un motivato
programma d’intervento. Eventuali ulteriori obiettivi, concordati
tra le parti, possono integrare il progetto nell’ambito di interventi
programmati regionalmente o localmente.
Il progetto Salute Infanzia prevede anche la raccolta e la registrazione
dei dati clinici e amministrativi previsti nel libretto, nonché
il trasferimento degli stessi alle Aziende ULSS nell’ambito di programmi
definiti e concordati.
La trasmissione dei dati, utili ai succitati programmi, alle Aziende ULSS
avviene di norma per via informatica, laddove i Pediatri di Libera Scelta
siano stati messi in condizione di utilizzare tale strumento attraverso
idonei sistemi di collegamento, sulla base di specifici Patti aziendali.
Il Libretto Sanitario individuale verrà adeguatamente modificato
entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo da parte
del suindicato gruppo di lavoro regionale anche in relazione all’individuazione
delle appropriate modalità di passaggio di dati e comunicazioni,
compresa la registrazione delle avvenute vaccinazioni da parte del Servizio
vaccinazioni per facilitarne il monitoraggio da parte del curante.

La
partecipazione al progetto Salute Infanzia è obbligatoria, e per
i compiti e le attività previste al Pediatra di Libera Scelta viene
riconosciuto:
- il compenso lordo di € 12,91, per ciascuno dei 10 bilanci di salute
del Piano Base;
- il compenso lordo di € 12,91 per assistito in carico annue, per
la compilazione dei libretti sanitari individuali, e per le azioni esecutive
previste dal Progetto.
- il compenso di cui all’All. 1 per le Azioni Integrative relative
allo screening visivo che sono obbligatoriamente riconosciute ai PLS da
parte di tutte le Aziende secondo le tariffe previste dall’allegato
3 Tariffe delle prestazioni di tipo diagnostico.
Nell’ambito dello sviluppo di azioni orientate alla prevenzione
per il primo anno di vita del bambino vengono individuati, tra gli obiettivi
di promozione della salute, come prioritari quelli della promozione dell’allattamento
al seno e quello per la prevenzione dal fumo passivo. Per questi obiettivi
le parti concordano di provvedere a definire gli items di raccolta informativa
e gli indicatori per una verifica dei risultati entro 6 mesi dalla firma
dell’Accordo. Questi indicatori costituiscono un’area di eccellenza
da concordare con specifico modello operativo e adeguato sistema incentivante
da definirsi nell’ambito dei patti aziendali.
Per quanto riguarda la profilassi delle malattie infettive prevenibili
con vaccino questo obbiettivo è stato mantenuto all’interno
dei Bilanci come attività generica di promozione; un intervento
più mirato costituirà materia di negoziazione regionale
in quanto progetto di eccellenza in previsione della sospensione dell’obbligo
vaccinale e/o di particolare impegno per la migliore realizzazione dell’obbiettivo
in oggetto.
Entro
6 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, verranno concordati
da parte del gruppo di lavoro regionale gli obblighi di formazione sul
counseling e sul saper fare, la necessità di revisione/aggiornamento
condiviso del materiale da distribuire, di verifica di qualità
sull’uso dei test e quant’altro risulti utile per la miglior
attuazione del progetto salute infanzia.
Il
Pediatra di Libera Scelta è tenuto alla consegna delle schede firmate
dai genitori entro il mese successivo a quello dell’esecuzione del
bilancio; tale termine vale anche per la corresponsione dei compensi relativi
all’esecuzione dei bilanci di salute previsti. Il Pediatra di Libera
Scelta non è tenuto alla compilazione del riepilogo mensile.
Con
riferimento ai bilanci di salute, rimane comunque inteso che le prestazioni
con le caratteristiche del bilancio di salute, richieste dalla famiglia
a tappe di età diverse da quelle concordate e previste dal calendario,
verranno erogate in regime libero professionale. Per una maggiore trasparenza
nella erogazione di tale attività assistenziale i Pediatri sono
tenuti a fare sottoscrivere dall’assistito prima dell’effettuazione
delle prestazioni una apposita dichiarazione confermante l’avvenuta
corretta informazione da parte del curante delle prestazioni dovute in
regime convenzionale, e la esplicita richiesta della prestazione in oggetto,
non dovuta, ma esplicitamente e spontaneamente richiesta dall’assistito.
PROGETTO
CURE PRIMARIE
Il
progetto Cure Primarie contiene una serie di interventi finalizzati a
coinvolgere maggiormente il Pediatra di Libera Scelta nel processo di
miglioramento della qualità assistenziale e dell’efficacia
dei servizi erogati, superando il principio della offerta di singole prestazioni
e in un’ottica di corretto utilizzo delle risorse.
Esso prevede un completamento dei compiti previsti dall’ACN che
si esprime attraverso l’adesione del Pediatra a percorsi assistenziali
strutturati, condivisi ed integrati che agiscano positivamente sulle attuali
criticità organizzative nell’ambito di:
-
l’appropriatezza prescrittiva;
-
la continuità assistenziale, gli accessi impropri al pronto soccorso
ed i ricoveri impropri;
-
l’assistenza coordinata al cronico ed il sostegno ai bambini in
condizioni di rischio o disagio sociale;
e che permettano:
-
una riduzione degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri impropri;
-
il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni con
contestuale razionalizzazione della spesa farmaceutica e del ricorso
al 2° livello specialistico;
-
una gestione integrata delle patologie croniche;
-
una migliore comunicazione tra i Pediatri di Libera Scelta, i servizi
distrettuali ed i presidi ospedalieri.

Il
livello di elevata protezione è particolarmente opportuno, sebbene
non in maniera esclusiva, per il bambino:
-
affetto da patologia cronica disabilitante (ad esempio asma persistente,
epilessia, diabete infantile, nefropatie, mucoviscidosi);
-
in stato di terminalità neoplastica;
-
dimesso dai centri di cure intensive neonatali;
-
lungamente allettato, soprattutto dopo ricoveri ospedalieri di particolare
impegno (interventi chirurgici, scompensi funzionali);
-
con rischio sanitario o problemi fisici derivanti da uno stato di disagio
sociale;
-
bambino affetto da patologia acuta invalidante.
Il
progetto Cure Primarie prevede:
-
la definizione e l’applicazione di percorsi diagnostico terapeutici
condivisi finalizzati alla cura di patologie di particolare frequenza
o rilevanza di Sanità Pubblica in età pediatrica;
-
il miglioramento della copertura assistenziale diurna feriale, soprattutto
attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle forme associative e
della copertura assistenziale prefestiva e festiva;
-
la partecipazione alla U.V.M.D. per minori e la collaborazione nei progetti
di ADI.

Protocolli
Diagnostico-terapeutici condivisi
Lo
scopo generale del progetto è di migliorare la qualità dell’assistenza
pediatrica primaria e l’appropriatezza prescrittiva, garantendo
(cfr. allegato 5, Il progetto Cure Primarie – Il sistema informativo):
-
l’adesione a comportamenti diagnostico prescrittivi basati sulla
evidenza scientifica;
-
la praticità, la validità scientifica e la accettabilità
sociale dei metodi;
-
l’utilizzo di risorse diagnostiche appropriate.
Gli
obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
-
incentivare la formulazione e la realizzazione, da parte di gruppi di
Pediatri di Libera Scelta, di progetti per il miglioramento della qualità
dell’assistenza, finalizzati da un lato alla definizione di linee
guida condivise e di percorsi diagnostico terapeutici efficaci ed appropriati,
dall’altro al rispetto di tetti di spesa programmati;
-
allargare il campo di responsabilità del Pediatra di Libera Scelta
alla diagnosi ed al trattamento di condizioni morbose, acute e croniche,
che sono state trasferite impropriamente all’ospedale favorendo
la presa in carico globale del paziente con rafforzamento del rapporto
di fiducia famiglia/pediatra/bambino;
-
razionalizzare gli accessi alla medicina specialistica (II Livello)
con conseguente contenimento della spesa e riduzione dei tempi di attesa;
- ridurre
i ricoveri per patologie acute gestibili direttamente dal Pediatra di
Libera Scelta;
-
migliorare l’appropriatezza prescrittiva, permettendo al Pediatra
di Libera Scelta di usufruire di maggiori supporti per lo svolgimento
delle cure primarie, in particolare di diagnostica ambulatoriale.

Le
patologie oggetto di formulazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico
terapeutici sono le seguenti:
-
l’iperpiressia nel lattante
-
l’otite media acuta
-
la faringotonsillite
-
la broncopolmonite
-
l’infezione delle vie urinarie
-
l’asma bronchiale e le allergie.
I
fase: rinviata alla negoziazione sui patti aziendali
Nell’ambio
dei Patti aziendali si individua come obiettivo qualificante lo sviluppo
del progetto cure primarie con l’attivazione di ulteriori percorsi
diagnostico-terapeutici, coerentemente con il percorso avviato con l’ACR
del 2001.
Al progetto possono partecipare i Pediatri di Libera Scelta operanti nel
territorio dell’ULSS.
I progetti vengono definiti e attuati dall’Azienda ULSS con la collaborazione
delle seguenti strutture: Comitato Tecnico-Scientifico e Gruppi Collaborativi
Distrettuali, qui sotto descritte.
A livello distrettuale viene costituito un team definito Gruppo Collaborativo
Distrettuale, composto da Pediatri di Libera Scelta singoli o in forma
associata. Ogni Gruppo esprime un referente con funzioni di coordinamento
e riferimento.
Per particolari condizioni oro-geografiche è possibile la costituzione
di Gruppi appartenenti a distretti di diverse Aziende ULSS.
I referenti dei Gruppi costituiscono il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.).
Il C.T.S. ha il compito di individuare i momenti formativi, le metodologie
di lavoro dei Gruppi e i calendari di lavoro, nonché le modalità,
gli strumenti e gli indicatori idonei alla verifica dei risultati ottenuti.

I
Gruppi Collaborativi Distrettuali partecipano, con i Direttori di Distretto,
nell’ambito del Programma delle attività territoriali dell’Azienda
ULSS, all’attuazione delle seguenti attività:
- esame
delle linee-guida elaborate dal Gruppo di Studio Regionale e definizione
del percorso diagnostico-terapeutico “ideale” realizzabile
a livello locale;
-
analisi dei percorsi diagnostico-terapeutici attuali, attraverso i dati
forniti dal Sistema Informativo Aziendale;
- definizione
degli obiettivi di miglioramento e degli indicatori di risultato;
-
verifica dei risultati conseguiti tramite la misura degli indicatori;
-
applicazione del percorso diagnostico-terapeutico ideale nella pratica
clinica.
I
Pediatri di Libera Scelta aderenti all’iniziativa si impegnano a
partecipare alle riunioni dei Gruppi e agli incontri di formazione previsti
dal C.T.S.
I Pediatri di Libera Scelta che partecipano al progetto, applicano le
linee-guida ed i relativi percorsi diagnostico-terapeutici per due delle
sei patologie previste dall’Accordo regionale, individuate con il
Patto aziendale.
Ai Pediatri che partecipano al C.T.S. e ai Gruppi Collaborativi Distrettuali
è riconosciuto un compenso forfetario orario di € 25,82 a
carico dell’Azienda ULSS di appartenenza.
È prevista l’attivazione del servizio di continuità
assistenziale anticipata alle ore 8,00 per i partecipanti ai Gruppi Collaborativi
Aziendali qualora le riunioni si svolgano in giornata prefestiva.
II
fase: obbligatoria
Entro
6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le Aziende
attivano la linea guida relativa all’Asma bronchiale e allergie
alla quale è obbligatoria la partecipazione di tutti i pediatri
di libera scelta.
Entro lo stesso termine viene definito dal Comitato Tecnico Scientifico
Regionale, che ha prodotto e monitorato le linee guida, un protocollo
operativo con l’indicazione delle ulteriori modalità attuative,
i tempi e l’indicazione dei bisogni formativi attinenti la linea
guida.
Per questo compito obbligatorio ai Pediatri di Libera Scelta viene corrisposto
quanto previsto dall’art. 58 lett. B c. 15 ACN, risorse finalizzate
a progetti per il governo clinico, e viene riconosciuta la possibilità
di effettuare, entro volumi di attività predefiniti dall’Azienda
ULSS, in ogni percorso diagnostico terapeutico le prestazioni aggiuntive
diagnostiche, coerenti con le linee-guida, contenute nel nomenclatore
di cui alla lettera C dell’allegato B dell’ACN e riportate
nell’allegato 2 dell’Accordo regionale, per tutte le sei patologie
sopra richiamate.

Continuità assistenziale diurna
Lo
scopo generale del programma è quello di promuovere una maggiore
disponibilità e possibilità di contatto delle famiglie con
un Pediatra di Libera Scelta, per necessità non differibili.
La continuità va comunque ricercata prima di tutto attraverso la
costruzione del rapporto di fiducia tra il Pediatra e la famiglia e l’informazione
sul corretto uso dei servizi di primo e di secondo livello, informazione
che il Pediatra fornisce attivamente nell’ambito del progetto Salute
Infanzia.
Gli obiettivi specifici che il Pediatra di Libera Scelta può perseguire
sono i seguenti:
-
gestire globalmente l’assistenza pediatrica primaria, ponendosi
da filtro per il passaggio a livelli assistenziali successivi anche
attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione più
adeguati;
- fornire
un servizio di primo livello, qualificato e facilmente identificabile,
per i bisogni delle famiglie, agendo da filtro attivo al pronto soccorso,
così come fortemente richiamato nei vigenti Piano Sanitario Nazionale
e Progetto Obiettivo Materno Infantile;
-
favorire lo sviluppo e la messa a regime di un sistema informativo in
grado di monitorare i percorsi dei pazienti e di fornire gli strumenti
utili per valutare la qualità del servizio erogato.
Per
l’attuazione dei progetti finalizzati alla copertura assistenziale
diurna di seguito indicati e sottoposti alla negoziazione nell’ambito
dei Patti aziendali, ai Pediatri di Libera Scelta che aderiscono al progetto
viene riconosciuto un compenso definito a livello aziendale.
- 1°
livello: disponibilità del Pediatra all’utilizzo in fasce
orarie concordate del mezzo telefonico per il contatto con i propri
pazienti e con tempi predefiniti per la risposta;
-
2° livello: disponibilità del Pediatra ad erogare le prestazioni
non differibili secondo modalità definite nell’ambito dei
Patti aziendali.

Partecipazione
alla U.V.M.D. per minori e collaborazione nei progetti di A.D.I.
Il
pediatra partecipa alla U.V.M.D. per la discussione di casi complessi
e che necessitano di un approccio multiprofessionale e coordinato. La
richiesta di attivazione di U.V.M.D. può essere effettuata dal
pediatra stesso o da altri operatori sanitari distrettuali e deve essere
validata dal responsabile di distretto che ne cura l’operatività.
Possono rientrare fra questi casi, a titolo esemplificativo, le problematiche
psicosociali (famiglia non responsabile, figli di tossicodipendenti, figli
di separati o divorziati, il bambino violato, ecc.), il minore con problemi
psichiatrici, ecc.
Al fine di favorire il più possibile l’assistenza del bambino
nel territorio e nel proprio ambito familiare, il pediatra presta la propria
collaborazione nei progetti di ADI pediatrica, che l’Azienda si
impegna a sviluppare, in particolare nei confronti dei bambini con patologia
cronica e dei bambini con patologia acuta momentaneamente invalidante.
L’attivazione viene concordata con il pediatra interessato, nella
U.V.M.D., su richiesta del pediatra stesso, dei sanitari del distretto,
dell’assistente sociale del comune o dell’ospedale, inoltrata
al responsabile di distretto e può essere erogata presso il domicilio
del bambino o in altri ambienti di vita del bambino secondo quanto definito
tra il pediatra, la famiglia e la U.V.M.D.
Il piano assistenziale sarà predisposto dalla U.V.M.D. secondo
le necessità individuali di ciascun paziente.
La partecipazione alla prima riunione della U.V.M.D. accompagnata dalla
valutazione sanitaria attraverso la compilazione della modulistica in
uso, viene retribuita con il compenso di € 38.73, salvo altre modalità
di presa in carico definite a livello aziendale.
Per la partecipazione alle eventuali successive riunioni della U.V.M.D.,
viene parimenti corrisposto il compenso di € 38.73.
L’attività del PLS nell’ambito del programma di assistenza
domiciliare integrata è retribuita con la somma di € 38.73
ad accesso.
 |
FORME
ASSOCIATIVE (Art 52)
Lo
sviluppo nel Veneto delle forme associative per la Pediatria di Libera
Scelta è riconducibile fondamentalmente ai modelli associativi
già consolidati tra Pediatri di Libera Scelta attraverso la specifica
normativa prevista nei precedenti ACN di categoria. Tali modelli associativi
vanno incrementati sotto il profilo quali – quantitativo, anche
per dare prosecuzione alla programmazione regionale in materia degli ultimi
anni, al fine di consentire a tutti i bambini del Veneto di essere assistiti
tramite le forme associative.
Riferimenti
normativi
L’associazionismo
fra Pediatri di Libera Scelta, introdotto negli artt. 51, 52, 53, 54 dell’ACN
di cui al D.P.R. n. 272/2000, viene ripreso ed approfondito nell’art.
52 dell’ACN reso esecutivo in data 15/12/2005.
In particolare la lettura del testo indicato prevede di:
- realizzare
adeguate forme di continuità dell’assistenza;
-
perseguire il coordinamento funzionale delle attività dei Pediatri
di Libera Scelta con i servizi e le attività del distretto;
-
realizzare forme di maggiore fruibilità ed accessibilità
da parte dei cittadini dei servizi e delle attività erogati dai
Pediatri di Libera Scelta;
-
perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali,
strumentali e di organizzazione dell’attività professionale.
La
lettura concordata delle fonti richiamate e le modalità di attuazione
degli istituti di cui trattasi, definite nell’accordo regionale
e l’esigenza di coniugare quanto prescritto con un modello organizzativo
funzionale al miglioramento dei servizi all’utente portano alla
enucleazione dei seguenti indirizzi.

Entità e modalità di gestione del Fondo ex art. 45
(Calcolato
su una popolazione di 453.942 assistiti, fonte: Relazione Socio –
Sanitaria della Regione Veneto – Anno 2002, e su 537 Pediatri di
Libera Scelta; si provvederà ad aggiornare i dati sugli assistiti
con quelli rilevati al 1° gennaio 2005 e conseguentemente, a rideterminare
il Fondo)


Individuata,
come sopra, la consistenza del Fondo ex art. 45, tenuto conto del disavanzo
verificatosi per il 2004 (€ 181.351,77), si dispone di destinare
le risorse di cui allo stesso, pari ad € 2.361.736,32 come segue:
-
quanto a € 181.351,77 per i maggiori costi relativi alle indennità
per il 2004 (art. 41 e artt. 51 e seg. del D.P.R. n. 272/2000);
-
quanto a € 2.180.384,55 per i costi relativi alle indennità
per il 2005 (art. 45 e art. 58, lettera B - punto 1, del nuovo A.C.N.
per la Pediatria di Libera Scelta reso esecutivo con Intesa sancita
in Conferenza Stato-Regioni del 15/12/2005). Tuttavia, le previsioni
di spesa per il 2005, indicano un fabbisogno di € 4.985.054,76,
per confermare l’attuale livello di qualità dell’assistenza
della Pediatria di Libera Scelta, con un finanziamento aggiuntivo di
€ 2.804.670,21.
Per
garantire l’introduzione di standard di qualità migliorativi
rispetto a quelli dell’A.C.N. è necessario programmare annualmente
i tetti di spesa delle quote variabili ex fondo art. 45.
Da
quanto sopra, si dispone che la consistenza del Fondo a riparto per la
qualità dell’assistenza ex art. 45, possa variare, di anno
in anno, conformemente alle determinazioni regionali sui tetti di spesa
per le attività in oggetto, previsti per l’esercizio di riferimento;
tale previsione costituirà per ciascuna Azienda ULSS il limite
di spesa per: forme associative, indennità informatica non obbligatoria,
collaboratore di studio e personale infermieristico. In caso di mancata
utilizzazione delle risorse come sopra individuate, queste costituiranno
economia di spesa e, pertanto, non saranno in altro modo ripartite. Per
l’esercizio 2005, si dispone di fissare il tetto di spesa in €
4.985.054,76, come risulta dalla tabella predisposta dagli uffici sullo
stato della situazione al 31/12/2005 (Allegato n. 4). Pertanto, per ripianare
i maggiori costi del 2004, di € 181.351,77, e per far fronte alla
spesa prevista per il 2005, di € 4.985.054,76, il Fondo di cui trattasi
ammonta a € 5.166.406,53, con una maggiore spesa extra A.C.N. di
€ 5.166.406,53 - € 2.361.736,32 = € 2.804.670,21.

Tutto
ciò premesso, si dispone:
- di
dare attuazione agli artt. 45 e 58, lettera B - punto 1, del nuovo A.C.N.
per la Pediatria di Libera Scelta reso esecutivo con Intesa sancita
in Conferenza Stato-Regioni del 15/12/2005, istituendo, a decorrere
dal 1° gennaio 2005, il “Fondo a riparto per la qualità
dell’assistenza” di cui al suddetto art. 45, a carico dei
bilanci delle Aziende ULSS, per la retribuzione degli istituti definiti
dall’art. 58 lettera B, stabilendo pertanto che il Fondo ammonta
ad € 5.166.406,53;
-
di stabilire, per le motivazioni in premessa descritte, che il suddetto
Fondo sia così ripartito: € 181.351,77 per i maggiori costi
relativi alle indennità per il 2004 ed € 4.985.054,76 per
i costi relativi alle indennità per il 2005;
-
di stabilire quindi che, per il periodo 1.01.2004 – 31.12.2004,
l’importo dell’indennità annuale per assistito da
corrispondere ai Pediatri di Libera Scelta organizzati in forme associative
o che utilizzano personale di studio, sia pari agli importi previsti
dall’A.C.N. di cui al D.P.R. n. 272/2000 e dall’Accordo
Regionale di cui alla D.G.R. 3889/2001, per le motivazioni indicate
in premessa;
-
di stabilire, per il 2005, di riconoscere ai medici aventi titolo le
relative indennità, secondo l’importo fissato dai vigenti
A.C.N. e Accordo regionale, anche oltre le percentuali stabilite dal
nuovo A.C.N. stesso, entro il limite massimo di spesa di € 4.985.054,76.
Ciascuna Azienda ULSS potrà, pertanto, accogliere le domande
dei Pediatri di Libera Scelta per le attività di cui sopra sino
al limite di spesa indicato nella tabella (Allegato n. 4). In caso di
mancata utilizzazione delle risorse come sopra individuate, queste costituiranno
economia di spesa e, pertanto, non saranno in altro modo ripartite;
-
di porre a carico dei bilanci delle Aziende ULSS la spesa relativa,
che rientra nelle assegnazioni del Fondo Sanitario Regionale;
-
di stabilire che la consistenza del Fondo a riparto per la qualità
dell’assistenza ex art. 45, possa variare, di anno in anno, conformemente
alle determinazioni regionali sui tetti di spesa per le attività
in oggetto, previsti per l’esercizio di riferimento sulla base
anche delle nuove richieste pervenute per l’attivazione degli
istituti di cui all’art. 58 lett. B.

Riconoscimento delle diverse tipologie di forma associativa
Conformemente
a quanto sopra è necessario programmare annualmente i tetti di
spesa delle quote variabili ex fondo art. 45, introducendo standard di
qualità migliorativi rispetto a quelli dell’A.C.N.. Da questo
presupposto deriva l’inserimento, nel presente Accordo regionale,
delle seguenti disposizioni obbligatorie:
-
Presupposti-base per la costituzione di qualsiasi tipologia di forma
associativa
Riprendendo i contenuti dell’A.C.N., vengono a seguito enucleati
i presupposti-base per la costituzione di una qualsiasi forma associativa,
che dovrà realizzarsi in forma libera, volontaria e paritaria.
I Pediatri facenti parte devono:
A1) operare all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta
o limitrofo entro la stessa azienda;
A2) aderire ad una sola delle forme associative, fatte salve forme sperimentali
valutate in ambito aziendale;
A3) non svolgere attività libero professionale strutturata per
un orario superiore alle 5 ore settimanali;
A4) stipulare un accordo scritto di costituzione della forma associativa,
da depositare presso l’Azienda ULSS e l’Ordine dei Medici.
Le modalità organizzative della forma associativa, devono essere
comunicate ai genitori degli iscritti ai propri elenchi mediante la
Carta dei Servizi.

- Requisiti
trasversali comuni a tutte le tipologie di forma associativa
Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni professionali esplicate
in forma associativa si ritiene indispensabile elencare i requisiti
comuni a tutte le tipologie che debbono, pertanto, essere garantiti
dai professionisti che a dette forme aderiscono:
a1) l’impegno a svolgere la propria attività anche nei
confronti degli assistiti degli altri Pediatri della forma associativa
medesima (per la pediatria di gruppo) e per le prestazioni non differibili
(nella pediatria in associazione) nelle fasce orarie e con le modalità
previste dal regolamento della forma associativa, fatta eccezione per
le attività del progetto Salute Infanzia, anche mediante l’accesso
reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico pur nella
tutela dei fondamentali principi del rapporto fiduciario e della libera
scelta da parte dell’assistito;
a2) l’obbligo di garantire ai cittadini, con regole e limiti,
la conoscenza della accessibilità, a ciascun Pediatra dell’associazione,
prevedendo la redazione di una Carta dei Servizi delle prestazioni rese,
da consegnare a tutti gli assistiti secondo un modello negoziato con
l’Azienda ULSS;
a3) la comunicazione degli orari di studio di tutti i Pediatri della
forma associativa all’Azienda ULSS ed esposti in tutti gli studi
dei medici oltre che esplicitati nell’accordo costitutivo della
forma associativa. Ogni variazione andrà tempestivamente comunicata
all’Azienda ULSS ed esposta negli studi;
a4) l’erogazione dell’attività ambulatoriale di ciascun
medico per 5 gg. la settimana. La riduzione a 4 gg. la settimana per
impegni previsti dall’ACN (consulti con gli specialisti, accessi
ai luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione
ad incontri o convegni, attività di ricerca) deve rientrare in
una precisa programmazione, distinta dalle assenze per ferie e per motivazioni
personali;
a5) il coordinamento delle fasce orarie di attività ambulatoriale
dei Pediatri associati (qualora il numero degli associati sia superiore
a tre), per garantire complessivamente una disponibilità all’accesso
di almeno 6 ore giornaliere, stabilendo un congruo numero di ore di
apertura, distribuito equamente nel mattino e nel pomeriggio. Le fasce
orarie di riferimento per il coordinamento delle aperture degli studi
dei Pediatri associati si intendono fissate, per la mattina, dalle 8.00
alle 13.00 e, per il pomeriggio, dalle ore 13.00 alle 19.00, con un
minimo di due ore per fascia;
a6) qualora un solo Pediatra garantisca, in una particolare giornata,
l’apertura pomeridiana, in caso di sua assenza è dovere
e responsabilità dei Pediatri della forma associativa garantire
sempre e comunque l’attività nei confronti dei suoi assistiti
(per la pediatria di gruppo) e per le prestazioni non differibili (nella
pediatria in associazione), per un minimo di 2 ore, qualora il numero
di pediatri aderenti sia superiore a tre;
a7) l’impegno a garantire l’apertura di almeno uno degli
studi ogni tre nelle giornate prefestive infrasettimanali al mattino
per almeno due ore;
a8) nella giornata di sabato deve essere assicurata da parte di almeno
uno dei Pediatri associati la sola ricezione, entro le ore 10.00, delle
richieste di visite domiciliari anche mediante la disponibilità
di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata
comunicazione con il Pediatra;
a9) i Pediatri in pediatria in associazione possono derogare all’apertura
di uno studio fino alle ore 19,00 purché sia garantita l’apertura
di sabato di uno studio sino alle ore 10,00 o nel caso di adesione a
progetti di continuità assistenziale festiva o prefestiva da
parte di tutti i pediatri che costituiscono l’associazione;
a10) i Pediatri della forma associativa realizzano il coordinamento
della propria attività di Assistenza Domiciliare, in modo da
garantire, nei periodi di assenza di uno o più Pediatri, la continuità
di tale forma assistenziale nella periodicità degli accessi programmati,
qualora la sostituzione avvenga a riferimento interno;
a11) l’impegno ad assicurare il coordinamento della attività
di Assistenza Domiciliare Integrata, in modo tale da garantire, con
le stesse modalità, la continuità di tale forma assistenziale
nei periodi di assenza di uno o più Pediatri della forma associativa,
qualora la sostituzione avvenga a riferimento interno;
a12) l’impegno a garantire, attraverso accordi aziendali, la continuità
assistenziale diurna feriale nei casi ad elevata intensità di
tutela sanitaria che riguardano pazienti multiproblematici, non autosufficienti
nelle attività quotidiane, malati in condizione di criticità
presi in carico conformemente alle presenti disposizioni;
a13) dovranno essere previste riunioni periodiche fra i Pediatri costituenti
la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per
la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa
con gli obiettivi condivisi della programmazione distrettuale, anche
in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali
la forma associativa medesima abbia aderito;
a14) l’impegno a gestire la documentazione socio-sanitaria attraverso
un processo di evoluzione verso l’informatizzazione, che preveda
anche lo scambio informativo e di dati con l’Azienda ULSS con
modalità condivise. Nello specifico i Pediatri costituitisi in
pediatra di gruppo dovranno garantire la gestione della scheda sanitaria
con un software gestionale.

Le
Aziende ULSS possono consentire la costituzione di forme associative di
due o più Pediatri con Medici di Medicina Generale, nell’ambito
del Fondo ex art. 45, fatti salvi i casi esistenti e ulteriori tipologie
individuate dal Comitato aziendale.
Ciascuna
tipologia di forma associativa è riconosciuta dal mese successivo
alla presentazione della richiesta, se rispondente ai requisiti stabiliti
conformemente al presente Accordo.
Aree
di indirizzo da negoziare nell’ambito dei Patti Aziendali
Le
caratterizzazioni seguenti assumono connotato di orientamento per la formulazione
di obiettivi aziendali da inserire nei Patti, da negoziare con le OO.SS.
della Pediatria di Libera Scelta.
-
per tutte le forme associative
B1) La definizione e l’attuazione di criteri per l’ampliamento
dell’orario di copertura giornaliera, nell’ottica di “assicurare
la massima copertura possibile nell’arco della giornata”.
B2) L’utilizzo di sistemi di comunicazione informatica di tipo
telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda
ULSS e la trasmissione di dati a fini epidemiologici e prescrittivi
secondo le modalità da concordare con l’Azienda.
B3) La definizione e l’attuazione della Pediatria in Rete.
- per
la forma associativa di “Pediatria di Gruppo”
Oltre a quanto previsto al paragrafo B) si aggiungono:
C1) l’impegno a gestire gli accessi agli studi attraverso un servizio
di prenotazione;
C2) per i Pediatri della forma associativa di pediatria di gruppo con
oltre i 2400 assistiti complessivi
è prevista la presenza obbligatoria del collaboratore di studio
e/o dell’infermiere professionale, da non comprendere nel fondo
di cui all’art. 45. Le modalità di gestione delle suddette
figure avverrà in base ad un accordo interno al gruppo stesso.
L’utilizzo da parte dei componenti del gruppo di eventuale personale
di segreteria o infermieristico comune, è regolamentato secondo
un accordo interno.
Al
fine di dare attuazione alle presenti disposizioni sulle forme associative
sarà costituito, entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente Accordo, un gruppo di lavoro regionale composto da esperti delle
aziende e delle OO.SS. firmatarie dell’accordo regionale. Uno dei
compiti del gruppo sarà la predisposizione di fac-simile di atto
di costituzione per le forme associative.
Assistenza
in zone disagiate (art. 58, lettera D)
Il
corrispettivo di cui all’art. 58, lettera D, per assistenza pediatrica
in zone disagiate spetta:
-
ai Pediatri iscritti negli ambiti territoriali già riconosciuti
disagiati;
-
ai Pediatri iscritti negli ambiti territoriali che verranno riconosciuti
disagiati secondo i seguenti criteri:
-
particolari difficoltà oro geografiche e di trasporto;
-
popolazione rarefatta e sparsa (quando all’interno dell’ambito
vi è più di un Comune con densità di popolazione
in età 0-6 anni inferiore a 2 abitanti/km2 e con un numero di
bambini 0-6 anni inferiore a 150);
-
il Comitato aziendale può individuare, per ulteriori particolari
situazioni, altre tipologie di zone disagiate o disagiatissime e stabilire
le relative indennità, da proporre al Direttore Generale.
Su
indicazione del Comitato aziendale, all’interno di un ambito di
scelta può essere riconosciuto come disagiato un Comune facente
parte dell’ambito, in caso di popolazione rarefatta e sparsa, secondo
i criteri suddetti, tenendo presente le condizioni di viabilità.
In questo caso al Pediatra spetta un corrispettivo di € 25,82 annue
per ciascun bambino residente ed iscritto, fino al raggiungimento massimo
di € 516,46 mensili, o di un ulteriore tetto da stabilirsi a livello
aziendale.
Su indicazione del Comitato aziendale, l’incentivo di € 25,82
annue per bambino può essere applicato per piccole frazioni comunali
con difficili condizioni di viabilità.
A ciascuna Azienda ULSS è demandato il compito di procedere all’individuazione
delle zone disagiate, secondo le presenti indicazioni.
Allo scopo di sopperire alle necessità assistenziali nelle zone
disagiate, disagiatissime e in quelle con carenza assoluta di assistenza
pediatrica, l’Azienda ULSS può autorizzare l’assegnazione
di attività a compenso orario a Pediatri consenzienti operanti
nell’ambito territoriale.
 |
Patti
Aziendali
Si
confermano i contenuti di rilevanza strategica previsti dalla D.G.R. n.
3731 del 26/11/2004 “Indirizzi per la definizione dei Patti aziendali
per il 2005”, e dalla parte generale definita nella D.G.R. n. 4395
del 30/12/2005, assumendoli come orientamenti prescrittivi per la formulazione
e negoziazione dei Patti aziendali per la Pediatria di Libera Scelta.
Lo strumento dei Patti costituisce parte integrante dei sistemi di pianificazione
e di programmazione aziendali, in relazione agli obiettivi di salute individuati
e concorre al raggiungimento degli stessi. Coerentemente a tale logica,
i Patti intendono esplicitare nello specifico di ogni Azienda ULSS:
-
la funzione (compiti ed attività) della Pediatria di Libera Scelta
come uno dei principali soggetti coinvolti nell’attività
di Governo della Domanda (ricoveri, prestazioni specialistiche, farmaci,
protesica, ecc.);
-
le azioni volte alla promozione di Obiettivi di Salute attuati attraverso
la messa a punto di processi di “presa in carico dei problemi
di salute” e di “stili di vita” che qualificano il
rapporto medico-paziente. In questo ambito il ruolo centrale del pediatra
si esplica nella realizzazione di azioni di prevenzione e/o nel supporto
alla progettazione/attivazione di servizi rispondenti ai bisogni, in
virtù del ruolo di “osservatore privilegiato” dello
stato epidemiologico e sociale della popolazione assistita, di primo
contatto con il SSN e di gestore della prima risposta ai bisogni di
salute dei bambini;
-
le Prestazioni offerte dal Pediatra di Libera Scelta e delle loro modalità
di erogazione, nonché delle attività implementate per
un percorso volto alla Formazione e alla Crescita professionale.
In tale contesto si inserisce anche la negoziazione, per la definizione
a livello aziendale, dei Progetti Salute Infanzia e Cure Primarie.
La definizione e la redazione del Patto con i Pediatri di Libera Scelta
rientra fra i compiti dell’Azienda ULSS; ciò comporta che,
entro 60 gg. dalla data di adozione del provvedimento di recepimento
del presente Accordo, le Aziende ULSS debbano avviare le procedure per
la definizione dei Patti. In merito, si richiama la D.G.R. n. 2424 del
9/08/2005, con la quale l’attuazione dei Patti aziendali è
stata individuata come uno degli obiettivi di valutazione dei Direttori
Generali delle Aziende ULSS.
 |
Integrazione
fra sistemi di cartella clinica e Sistemi Informativi aziendali
La
cooperazione applicativa è la modalità tecnica individuata
per il mutuo scambio informativo su rete aperta (internet), nel pieno
rispetto delle esigenze di sicurezza e riservatezza, tra la cartella clinica
del Pediatra di Libera Scelta e l’Azienda ULSS, in un’ottica
di maggiore efficienza ed efficacia dei processi di comunicazione.
In tal senso la cartella clinica dovrà risultare conforme alle
specifiche standard definite dall’Amministrazione regionale, in
linea con le indicazioni del piano di e-Government e del Tavolo di Sanità
Elettronica del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie.
Al fine di dare attuazione alle presenti disposizioni sarà costituito
un gruppo di lavoro regionale composto da esperti delle Aziende, della
Regione e delle OO.SS. firmatarie dell’Accordo Regionale entro 6
mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
Trattamento
dei dati - Codice privacy
Preso
atto della necessità di applicare le prescrizioni della normativa
in tema di privacy (Codice Privacy – T.U. 196/2003), che incide
significativamente sull’attività del Pediatra di Libera Scelta,
delle Aziende socio-sanitarie ma anche dell’intera rete socio-assistenziale
(Comuni, ecc.), le parti concordano sulla necessità di elaborare
un progetto, rispondente ai principi della normativa stessa ed a tutela
del diritto del cittadino, che soddisfi ai principi di:
-
trasparenza,
-
efficacia e sicurezza degli operatori coinvolti,
-
appropriatezza e non ridondanza, utilizzando la norma sulla raccolta
semplificata del consenso.
Pertanto
si concorda sulla necessità che la materia formi oggetto di specifico
accordo fra Azienda ULSS e le OO.SS. della Pediatria di Libera Scelta
per una gestione coordinata della stessa, entro sei mesi dall’entrata
in vigore del presente Accordo. In tal senso saranno adeguati i Patti
aziendali.
PROGETTI
SPERIMENTALI
Si
prevede la costituzione di un gruppo di lavoro regionale, da attivare
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo,
per definire, in via sperimentale, i progetti:
-
linee guida per l’attivazione di una rete integrata tra Azienda
ULSS, Pediatria di Libera Scelta e cittadini.
-
prevenzione primaria per la profilassi delle malattie infettive.
Nota
a verbale n.1
Ai
fini della raccolta, con modalità informatiche automatizzate e
caratteristiche omogenee su tutto il territorio regionale, dei dati di
monitoraggio degli obiettivi definiti nelle linee guida del Progetto Cure
Primarie, le parti propongono il mantenimento dell’attuale attività
in corso.
Nota
a verbale n.2
Le
parti concordano di demandare ad eventuali accordi aziendali l’individuazione
di modalità organizzative di conferimento dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo, prodotti negli studi dei Pediatri di Famiglia,
alle Aziende Sanitarie per il loro successivo smaltimento secondo le norme
vigenti.
Nota
a Verbale n. 3
Le
parti concordano di costituire un gruppo di lavoro regionale, composto
da esperti della Regione e delle OO.SS. maggiormente rappresentative a
livello regionale, allo scopo di valutare lo stato di applicazione nelle
Aziende del presente Accordo.
Nota
a verbale n. 4
Preso
atto della difficoltà di reperimento di sostituti secondo le modalità
e le norme del vigente A.C.N., le parti concordano di individuare una
disciplina, coerente con le norme vigenti, che consenta di derogare al
divieto, per il medico specializzando e per il medico in stato di quiescenza,
di poter effettuare le sostituzioni dei Pediatri di famiglia.

Nota
a verbale n. 5
Le
parti si impegnano a verificare, in riferimento al documento conclusivo
di cui al D.Lgs. n. 626/94 del Gruppo di lavoro della Conferenza delle
Regioni istituito con DM 13/10/04 del 9/02/06 sull'abolizione o modifica
delle certificazioni, il contenuto ed il portato di cui al punto 21 comma
3 che stabilisce che per la riammissione in comunità nel calcolo
dei giorni di assenza non vengono ad alcun titolo computati i giorni festivi
o di chiusura della struttura.
Nota
a verbale n. 6
Le
parti si impegnano a proporre alla SISAC il seguente testo sulle Certificazioni
sportive:
“Tra i compiti del PLS, retribuiti in quota capitaria, rientrano
le certificazioni per le attività sportive non agonistiche in ambito
scolastico (punti a e c dell’art. 1 del D.M. 28/2/83), e cioè
le certificazioni per attività fisico-sportive organizzate dagli
organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche,
per le attività inserite nei P.O.F. (Piani Offerte Formative) e
per i Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale.
Perché la prestazione in oggetto sia eseguita in regime convenzionale
devono essere rispettati i seguenti requisiti:
-
Per attività parascolastiche si intendono le attività
fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione
attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione
a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.
-
Per la partecipazione ai Giochi della gioventù ed ai Giochi sportivi
studenteschi la certificazione di stato di buona salute è dovuta
esclusivamente per gli alunni selezionati per la partecipazione alle
fasi provinciali e regionali successive a quelle di Istituto o di rete
di Istituti (sovraintesi da un’unica autorità scolastica).
- La
certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni
sportive organizzate da Enti pubblici o privati ed inserite nei P.O.F.
del programma scolastico è dovuta per le sole attività
che rientrano tra quelle definite alla lettera a) del presente allegato.
-
Non è richiesta alcuna certificazione per partecipazione alle
lezioni di educazione fisica.
-
La richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli alunni
interessati utilizzando specifici moduli debitamente compilati e firmati
dall’autorità scolastica competente, recanti le generalità
dello studente e l’attività per la quale si richiede la
certificazione.
- Non
rientrano fra le certificazioni dovute in regime convenzionale quelle
richieste per le attività ginnico-motorie con finalità
ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative, praticabili
a prescindere dall’età e senza controllo sanitario preventivo
obbligatorio.
- La
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella scuola elementare,
non necessita di certificazione essendo questi limitati alla fase di
Istituto e con carattere educativo, formativo e mai competitivo.”

Nota
a verbale n. 7
Le
parti si impegnano a costituire, entro sei mesi dall’entrata in
vigore del presente Accordo i gruppi di lavoro nelle seguenti tematiche:
-
gruppo giuridico ed applicativo
-
forme associative e UTAP
-
gruppo documentazione e procedure audit
-
gruppo percorsi di presa in carico, governo clinico e continuità
assistenziale
Venezia,
18 luglio 2006
LE PARTI FIRMATARIE
ASSESSORE
alle Politiche Sanitarie della Regione del Veneto
F.I.M.P.
C.I.Pe
| |
| 1
- Progetto Salute Infanzia - Piano Base |
|
|
2 - Progetto Salute Infanzia - Interventi ulteriori |
|
| 3
- Tariffe Prestazioni di tipo diagnostico |
|
| 4
- Dettaglio importi previsti da Fondo Ex Art 45 |
|
| 5
- Progetto Cure Primarie - Sistema Informativo |
|
| Rapporti
e conomici tra Pediatra Titolare e Sostituto |
|
| Se
volete saperne di più su un tema specifico, utilizzate il
motore di ricerca, che
vi proporrà tutte le schede dell'Area APeG in cui l'argomento
è trattato. |
|
|